Home ARCHIVIO 2004-2010 EQUO INDENNIZZO
  • Lunedì 31 Maggio 2004 20:26
    E-mail Stampa PDF
    Archivio/2004-2010

    EQUO INDENNIZZO

    TAR Lazio - Sezione II bis n. 4860 del 31/05/2004

    1. Pubblico impiego - Infermità - Procedimento relativo all’accertamento della dipendenza dall’infermità da causa di servizio - Procedimento preordinato alla concessione dell’equo indennizzo - Autonomia dei due procedimenti - Sussiste2. Pubblico impiego - Infermità - Equo indennizzo - Concessione - Valutazioni effettuate in sede di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - Incidenza - Alcuna3. Atto amministrativo - Motivazione - Obbligo - Sussiste - Ragioni 4. Pubblico impiego - Infermità - Causa di servizio - Parere favorevole espresso dalla della Commissione medico-ospedaliera - Potere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie di dissentire in sede di liquidazione dell’equo indennizzo - Va riconosciuto - Obbligo di motivazione - Sussiste.

    1. Il procedimento relativo all’accertamento della dipendenza dall’infermità da causa di servizio, per il quale è richiesto il parere della Commissione medico-ospedaliera, e quello preordinato alla concessione dell’equo indennizzo, in cui l’organo consultivo tecnico legittimato a intervenire è il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, sono procedimenti giuridicamente e logicamente distinti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 19.4.1999, n. 655).2. Dall’autonomia dei due procedimenti discende che le valutazioni effettuate in sede di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non dispiegano alcuna preclusione nei confronti del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e sulla concessione dell’equo indennizzo, nonché l’infondatezza delle censure di incostituzionalità, come la Corte Costituzionale ha avuto occasione di rilevare (sent. 21.6.1996, n. 209).3. Le determinazioni della P.A. devono essere sorrette da una congrua esplicitazione delle ragioni poste a fondamento delle scelte effettuate, in guisa che risulti possibile all’interessato ricostruire l’iter logico seguito dall’Autorità procedente ed al giudice di esercitare il sindacato di legittimità sugli atti adottati nell’esplicazione dell’azione amministrativa.4. Avendo valore preminente e, quindi, decisivo il parere espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, va riconosciuta al Comitato la potestà di dissentire, dal parere favorevole espresso dalla della Commissione medico-ospedaliera, nel diverso procedimento finalizzato all’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio; si ritiene, peraltro, che l’organo debba motivare congruamente le ragioni del diniego, qualora la Commissione predetta abbia puntualmente evidenziato l’esistenza di elementi concreti che hanno determinato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 695).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. RSAnno 2004IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 11907RGRAnno 1996-SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z Asul ricorso n. 11907/96 proposto da LEUZZI Francescantonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Albisinni e Vincenzo Pentella, presso il cui studio elegge domicilio in Roma, Via Ciro Menotti n. 4;controCOMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pier Ludovico Patriarca ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;per l’annullamentodella determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche del Personale del Comune di Roma, Ufficio Cause di Servizio n. 908 del 21 maggio 1996, prot. n. 48782, con cui è stata rigettata la richiesta di concessione dell’equo indennizzo avanzata dal ricorrente;nonché di ogni altro atto e provvedimento ad esso comunque connesso, antecedente e/o conseguenziale, ivi concluso il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, prot. 22441/95, deliberato nella seduta n. 254 del 28/9/1995 e comunicato in uno con l’impugnata determinazione, secondo cui l’infermità “<Esiti di sostituzione valvolare aortica> non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Relatore, per la pubblica udienza del 18 marzo 2004, il Consigliere Francesco GIORDANO;Uditi gli avvocati come da relativo verbale;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quantosegue:F A T T O Il ricorrente, dipendente comunale in servizio presso il IV Gruppo Circoscrizionale, presentava in data 30 aprile 1985 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, relativamente all’infermità “steno-insufficienza aortica” contratta nel 1983 ed aggravatasi nel tempo, fino all’intervento chirurgico subito dall’interessato, con sostituzione valvolare aortica, presso l’Ospedale Laennec di Parigi. In data 13 maggio 1992 la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale di medicina legale di Roma - Cecchignola, procedeva alla visita medica collegiale del ricorrente giudicando l’infermità contratta in servizio e per causa di servizio. La Giunta Comunale di Roma, con deliberazione n. 987 del 12 aprile 1995, si conformava al parere reso dalla predetta C.M.O. e riconosceva l’infermità del Leuzzi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ctg. 1^ tab. A, con salvezza, tuttavia, dell’ulteriore parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ai fini dell’equo indennizzo. Poichè successivamente il C.P.P.O., con parere reso nell’adunanza n. 254 del 28/9/1995, negava la dpendenza da fatti di servizio dell’infermità “esiti di sostituzione valvolare aortica” contratta dall’istante, il Comune, con la determinazione dirigenziale impugnata, respingeva l’istanza di concessione dell’equo indennizzo avanzata dal Leuzzi, con la seguente motivazione: “L’infermità in diagnosi è ritenuta non dipendente da causa di servizio”. Avverso gli atti specificati in epigrafe l’intimante ha proposto l’odierno gravame, affidandolo ai seguenti motivi di doglianza:Eccesso di potere. Violazione ed errata applicazione di legge (art.5 bis del D.L. 21/9/1987, n. 387, convertito dalla legge 20/11/1987, n. 472; artt. 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 349/94; art. 3 della legge 241/90; artt. 3 e 97 Cost.). Gradatamente: illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis del D.L. 21/9/1987, n. 387 e degli artt. 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. 349/94, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e violazione di legge con riferimento al regime risultante. Carenza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione . Falsità e carenza di presupposti.In una successiva memoria l’istante ha ulteriormente argomentato in ordine alle dedotte censure, insistendo per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.Ha resistito il Comune intimato, concludendo per il rigetto dell’impugnativa, spese vinte.D I R I T T OCon i primi due motivi il ricorrente sostiene che, ove sia stata già riconosciuta la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, l’Amministrazione non potrebbe, ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo adottare un provvedimento contrastante con la precedente determinazione e che, ove ciò dovesse ammettersi in base alla vigente disciplina della materia (art. 5 bis del D.L. 21.9.1987, n. 387, conv. dalla legge 20.11.1987, n. 472; art. 6, 7,8, e 9 del D.P.R. 20.4.1994, n. 349), quest’ultima dovrebbe ritenersi illegittima per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.Entrambe le censure vanno disattese, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che il procedimento relativo all’accertamento della dipendenza dall’infermità da causa di servizio, per il quale è richiesto il parere della Commissione medico-ospedaliera, e quello preordinato alla concessione dell’equo indennizzo, in cui l’organo consultivo tecnico legittimato a intervenire è il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, sono procedimenti giuridicamente e logicamente distinti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 19.4.1999, n. 655).Dall’autonomia dei due procedimenti discende che le valutazioni effettuate in sede di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non dispiegano alcuna preclusione nei confronti del C.P.P.IO. e sulla concessione dell’equo indennizzo, nonché l’infondatezza delle censure di incostituzionalità, come la Corte Costituzionale ha avuto occasione di rilevare (sent. 21.6.1996, n. 209).Il ricorso è,invece, fondato e va, pertanto, accolto sulla base dell’ulteriore profilo del difetto di motivazione, prospettato anche con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.Com’è noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive, all’art. 3, che ogni provvedimento amministrativo, salvo poche eccezioni, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo statuito, in via generale e con indirizzo assolutamente consolidato, che le determinazioni della P.A. devono essere sorrette da una congrua esplicitazione delle ragioni poste a fondamento delle scelte effettuate, in guisa che risulti possibile all’interessato ricostruire l’iter logico seguito dall’Autorità procedente ed al giudice di esercitare il sindacato di legittimità sugli atti adottati nell’esplicazione dell’azione amministrativa.Ciò premesso, si rileva che il sig. Leuzzi aveva dichiarato -nella sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, nonché la liquidazione dell’equo indennizzo- di aver svolto compiti di viabilità a tutti gli effetti, in ogni condizione atmosferica ed in turni contrapposti, a causa dei quali aveva cominciato ad accusare vari disturbi fisici ed a soffrire di tonsilliti, che lo avevano tenuto frequentemente assente dal lavoro, al punto che aveva dovuto essere sottoposto ad intervento di tonsillectomia.Peraltro, il richiedente aveva, nel frattempo, contratto una valvolopatia, dovuta a malattia reumatica, che lo costrinse a subire un ulteriore intervento chirurgico con sostituzione valvolare aortica.Disponendo di tali utili elementi di valutazione, la Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale di Medicina Legale della Cecchignola in Roma, esprimeva un giudizio favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riscontrata a carico del Leuzzi, rilevando che “il paziente per lungo tempo ha prestato servizio gravoso, spesso esposto anche in orari notturni alle inclemenze climatiche ed atmosferiche, fattori questi che hanno assunto il ruolo di concausa preponderante e necessaria all’insorgenza della forma morbosa in diagnosi”.Conseguentemente l’Amministrazione, prestando adesione al parere della C.M.O. ma facendo salvo il successivo giudizio del C.P.P.O., riconosceva la malattia del Leuzzi “SI dipendente da causa di servizio”.Orbene, se deve ritenersi ormai acquisito all’esperienza giuridica l’assunto che attribuisce valore preminente e, quindi, decisivo al parere espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, anche per quanto concerne la fase prodromica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio circa la patologia riscontrata nei confronti dell’interessato, corre obbligo, altresì, ammettere che, in ogni caso, il provvedimento negativo adottato dall’Amministrazione non può prescindere da un’adeguata motivazione, sia pur mutuata per relationem da quella, ove del caso, posta dal menzionato Comitato a sostegno del suo giudizio sfavorevole.Senonchè, nella presente fattispecie, è agevole rilevare come il C.P.P.O. abbia omesso qualsiasi riferimento alle argomentazioni espresse dalla C.M.O. di Roma nel suo parere favorevole alle ragioni del ricorrente.Invero, la stringata esposizione dell’avviso in base al quale il C.P.P.O. ha ritenuto di ovviare alla problematica relativa all’eventuale incidenza del servizio prestato dal dipendente, quanto meno come concausa efficiente e determinante, sull’insorgenza dell’infermità diagnosticata all’interessato, non consente di superare i precisi e concreti riferimenti fatti dalla C.M.O. alle condizioni climatiche ed atmosferiche in cui si è svolto il servizio del Leuzzi, ai fini della loro configurazione come fattori che hanno svolto il ruolo di concausa preponderante e necessaria all’insorgenza della forma morbosa in discussione.Al riguardo, il predetto organo si è limitato ad escludere apoditticamente che l’affezione del muscolo cardiaco dell’istante possa essere stata “nocivamente influenzata dal servizio prestato, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante ...”, omettendo di esplicitare le concrete ed effettive ragioni che l’abbiano indotto a disattendere la determinazione contraria assunta sulla questione dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma.Va, perciò, condiviso quell’indirizzo giurisprudenziale che, riconoscendo al Comitato la potestà di dissentire, in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, dal parere favorevole espresso dalla C.M.O. nel diverso procedimento finalizzato all’accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio, ritiene, peraltro, che l’organo debba motivare congruamente le ragioni del diniego, qualora la Commissione predetta abbia puntualmente evidenziato l’esistenza di elementi concreti che hanno determinato il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2000, n. 695).In conclusione, assorbite le residue censure, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.Sono fatti salvi, tuttavia, i successivi provvedimenti che l’Amministrazione resistente riterrà di adottare al riguardo.Spese compensate.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza dei successivi provvedimenti di competenza dell’Amministrazione resistente.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2004, con l’intervento dei signori giudici:Patrizio GIULIA PresidenteFrancesco GIORDANO Consigliere rel. estensoreSolveig COGLIANI Primo ReferendarioIL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com