Home ARCHIVIO 2004-2010 Appalti pubblici - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO
  • Venerdì 28 Maggio 2004 11:13
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    Archivio/2004-2010

    Appalti pubblici - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO

    Mirella Corsaro del 28/05/2004

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    L'autorità di Vigilanza, con la determinazione del 18 dicembre 2002 numero 31, ha fornito alcune precisazioni alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002 in merito al sistema di qualificazione, al divieto di subappalto e all'appalto integrato.In merito alla prima questione l'Autorità ha chiarito che pur in assenza di un'esplicita disposizione che sospenda o rinvii nel tempo l'applicazione della norma che ha operato "l'estensione a cinque anni della validità delle attestazioni", l'interpretazione letterale e logico-sistematica della stessa induce a ritenere l'estensione inapplicabile prima dell'introduzione delle necessarie modifiche al d.P.R. 34/2000; tale norma infatti risulta tecnicamente e praticamente inapplicabile in assenza della intermediazione della disciplina di secondo livello in quanto per la verifica occorre individuare nuovi requisiti cioè requisiti diversi da quelli previsti dal vigente regolamento che hanno consentito e consentono ancora alle SOA di rilasciare le attestazione di qualificazione.L'Autorità alla luce di tali considerazioni giunge pertanto a concludere che le attestazioni di qualificazione, in assenza delle disposizioni regolamentari in ordine alla prevista verifica triennale delle stesse, hanno una durata pari a tre anni. In merito al divieto di subappalto l'Autorità ha chiarito che il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti alle categoria di opere generali ed alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 (OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12) e che esso si applica qualora l'importo delle lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'intervento. L'Autorità inoltre nella determina citata ha specificato ulteriormente che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora: a) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall'aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni; b) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall'aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni; c) siano di importo superiori al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l'avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse.In merito alla terza questione relativa all'appalto integrato infine, l'Autorità ha precisato che le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare alle gare per l'appalto integrato senza indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal bando in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del d.P.R. 554/1999; Qualora l'importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara tuttavia sia, pari o inferiore a euro 100.000 - stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti - la qualificazione di progettazione e costruzione è condizione necessaria e sufficiente per partecipare alla gara.
     
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