Venerdì 28 Maggio 2004 11:04
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Archivio/2004-2010

Competenze dei dirigenti

Floriana Pisani del 28/05/2004

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La sentenza del Consiglio di Stato 23 giugno 2003, n. 3717 ribadisce l'orientamento di cui al parere espresso in sede consultiva (Sez. II 28 aprile 1999 n. 535) nel quale rilevava che mentre nell'Amministrazione statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti avviene ope legis, per le regioni e gli enti locali l'operatività del nuovo riparto di attribuzioni resta subordinata alla emanazione di atti organizzativi e normativi di livello sub primario.Infatti, l'art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, art. 6, e integrato dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, art. 2, statuisce che spettano ai dirigenti i provvedimenti di vigilanza in campo edilizio e di irrogazione delle relative sanzioni (lettera f-bis) ma tale articolo deve essere letto attentamente anche nelle proposizioni iniziali, laddove prescrive che i poteri in essa elencati sono attribuiti ai dirigenti "secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente".La lettera della norma induce la convinzione che lo spostamento delle competenze non sia automatico ma resti subordinato alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari atte a determinare le modalità per l'espletamento delle funzioni demandate ai dirigenti. Il precedente comma 2, del resto, espressamene prescrive l'obbligo di uniformare la normativa interna al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e quelle di gestione spettanti ai dirigenti.Ne consegue che la sopracitata disposizione detta una norma vincolante ma di carattere programmatico, destinata ad essere recepita dall'ordinamento di ciascun ente.La tesi trova conferma nell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (oggi articolo 27 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nel testo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, successivamente, quindi alla modificazione dell'ordinamento degli enti locali di cui alla legge n. 127/97. La disposizione prevede che le regioni, nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della potestà statutaria e regolamentare, adeguano "ai principi di cui all'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità".