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  • Martedì 25 Maggio 2004 12:16
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    APPALTI DI SERVIZI E ONERE DI VERBALIZZAZIONE DELLE FASI PRELIMINARI DI GARA

    TAR Lazio - Sezione Prima bis n. 4854 del 25/05/2004

    1. Appalto di servizi - Gara - Licitazione - Fase preliminare di ammissione - Resocontazione esplicita - Necessità- Sussiste 2. Appalto di servizi - Gara - Licitazione - Presentazione delle domande di partecipazione - Accertamento della regolarità - Onere di verbalizzazione - Sussiste - Ragioni3. Appalto di servizi - Gara - Licitazione - Fase preliminare di ammissione - Resocontazione esplicita - Contenuto - Limiti4. Appalto di servizi - Gara - Licitazione - Presentazione delle domande di partecipazione - Onere di diligente redazione delle stesse - Apertura dei plichi - Puntuale descrizione di tale fase procedimentale - Necessità - Finalità

    1. In applicazione dei generali principi di trasparenza ed imparzialità cui deve attenersi la pubblica amministrazione nell’espletamento delle singole operazioni compiute nelle gare pubbliche, ivi compresa quella preliminare di ammissione delle imprese partecipanti, il seggio di gara ha l’onere di una resocontazione esplicita, sia pure sintetica, da riportare nel verbale relativo alle singole fasi in cui la stessa gara è articolata, in modo da garantire l’individuazione delle ragioni dello stesso sviluppo ed andamento della gara, fino all’aggiudicazione finale.2.La verbalizzazione costituisce lo strumento attraverso il quale un organo amministrativo, in specie il seggio appaltante, dà conto della propria attività attraverso la fedele e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, al fine di consentire la verifica della correttezza delle attività di scrutinio, rifluendo la regolarità dello svolgimento della gara nella legittimità dell’atto conclusivo dei singoli subprocedimenti di cui si compone la gara, a cominciare dalla preliminare fase attinente l’accertamento della regolarità di presentazione delle domande di partecipazione e del possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione dei partecipanti, fino al procedimento valutativo delle offerte, ed ancora alla finale aggiudicazione.3.Non sempre la resocontazione consiste nella esplicazione delle ragioni per cui viene adottato una certa determinazione, ben potendo la stessa concernere la semplice descrizione di attività o fatti, che pure distinti dal provvedimento conclusivo, ne costituiscono comunque il fondamento ovvero il presupposto.4. Se è vero che la fase di mera apertura dei plichi contenenti le domande di ammissione alla licitazione privata ed i documenti richiesti a tali fini a pena di esclusione ha un carattere per così dire interno e meramente preparatorio della fase valutativa vera e propria delle stesse istanze, affidata alla esclusiva competenza della Commissione nominata a tali fini, nondimeno non può non considerarsi come la detta circostanza assume rilievo proprio ai fini della funzione di scrutinio delle domande in senso stretto, nella misura in cui è pure rilevante, ed anzi essenziale, per la partecipazione alla gara, l’assolvimento del prescritto onere di diligente redazione formale delle stesse. Ed invero, si impone doverosamente una puntuale descrizione della stessa fase procedimentale proprio al fine di consentire la più ampia garanzia di trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale che rimarrebbe, diversamente, sempre suscettibile di contestazioni e controversie, a detrimento, tra l’altro, delle esigenze di celerità e speditezza che la scelta di gare accelerate e ristrette dovrebbero contribuire a conseguire.

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    REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. 1^ bis - ha pronunciato la seguente Sent. n.Anno 2004R.g. n. 3083Anno 2004 SENTENZAsul ricorso n. 3083/2004 proposto da CONSORZIO ACOTRAS, in persona del legale rappresentatnte p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce con domicilio eletto presso il suo studio, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, in Roma, v. XX Settembre, n. 1, controil MINISTERO della DIFESA, - Direzione Generale Commissariato e Servizi Generali - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12, e con l'intervento ad opponendumdella SOC COOP I GEMELLI A RL, in persona del legale rappresentatnte p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano jr. Tafuri, ed elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell’atto di intervento, presso l’avv. Marcello Magnano di San Lio, in Roma, via dei Gracchi, n. 187, per l'annullamento, previa sospensione- della nota Ministero Difesa - Direzione Generale Commissariato e Servizi Generali - in data 18.03.2004, con la quale il Direttore della Divisione V comunica al Consorzio ricorrente la non ammissione alla licitazione privata per l’appalto di servizi di manovalanza occasionale ed urgente presso Enti e Reparti dell’Amministrazione della Difesa in ambito nazionale;- nonchè, nei limiti di interesse, del bando di gara 23.02.2004;Visto il decreto presidenziale n. 1887 del 30 marzo 2004;Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata e della società interveniente;Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Designato relatore alla camera di consiglio del 19 maggio 2004 il Primo Referendario Donatella Scala;Udito l’avv. Pesce per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Cosentino per la resistente Amministrazione e l’avv. Magnano, su delega dell’avv. Tafuri, per la società interveniente;Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;Ritenuto in fatto e diritto quanto segue. FATTOCon ricorso notificato il 29 marzo 2004, e depositato il successivo 30 marzo, il Consorzio ACOTRAS impugna l’esclusione, comunicata in data 18 marzo 2004, dalla gara indetta dall’Amministrazione della Difesa per l’appalto del servizio di manovalanza occasionale ed urgente presso Enti e Reparti della stessa, in ragione della mancata presentazione dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi deLl’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. Ha dedotto, con un primo motivo, le seguenti censure:Errore nei presupposti, violazione dei principi generali vigenti in materia procedure ad evidenza pubbliche, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di pubblicità delle gare, violazione degli artt. 73, 75 e 76 del R.D. 827/24.Lamenta il Consorzio ricorrente che l’impugnata esclusione sarebbe fondata sull’erroneo presupposto del mancato inserimento nella busta presentata al fine della partecipazione alla gara de qua della fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante che ha sottoscritto l’istanza e le relative dichiarazioni richieste, asserendo che lo stesso documento era stato invece allegato quale parte integrante del plico inviato ai detti fini.Assume, ancora, che la stessa Amministrazione non sarebbe in grado di provare il contrario, in quanto la busta sigillata presentata dal ricorrente sarebbe stata aperta non dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ma direttamente in sede di ricezione della stessa, con conseguente illegittimità della procedura seguita dalla stazione appaltante la cui condotta porrebbe i concorrenti nell’impossibilità concreta di provare la completezza delle domande prodotte. Con secondo motivo, deduce, altresì:Vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D. lgs. 157/95, difetto di istruttoria e motivazione.Sostiene il Consorzio ricorrente che in ogni caso la rilevata mancanza di allegazione di fotocopia di documento d’identità, quale mera irregolarità, al più avrebbe dovuto comportare una richiesta di integrazione al fine di consentire al ricorrente di sanare la propria posizione.Conclude parte ricorrente per la concessione della misura cautelare e per l’annullamento degli atti impugnati.Con decreto presidenziale n. 1887 del 30 marzo 2004, emesso inaudita altera parte, è stata accordata la misura cautelare provvisoria, disponendo l’ammissione con riserva del Consorzio ricorrente alla fase di prequalificazione per la valutazione da parte dell’Amministrazione del possesso dei necessari requisiti soggettivi, ed alla successiva fase di gara, ove gli stessi si fossero rivelati sussistenti.Si è ritualmente costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato documenti, tra cui la nota in data 30 marzo 2004 della Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali di comunicazione alla ditte ammesse ed alla ricorrente che, pendente il gravame de qua, l’apertura del seggio di gara è sospesa e rinviata a data da destinarsi.Con memoria difensiva la stessa Avvocatura erariale ha poi eccepito l’infondatezza delle dedotte censure, rilevando la mancata produzione di un principio di prova da parte dell’impresa ricorrente in ordine alla circostanza che, come risultante da verbale redatto dalla Commissione di gara - il cui contenuto fa fede fino a querela di falso - ha costituito inevitabile causa di esclusione dalla gara. Alla camera di consiglio del 7 aprile 2004, data in cui era stata fissata la trattazione dell’istanza cautelare con il citato decreto presidenziale, parte ricorrente ha chiesto un rinvio dell’esame dell’istanza cautelare in ragione della rilevata sospensione dell’intera procedura da parte della stazione appaltante.E’ intervenuta, medio tempore, la costituzione in giudizio della società cooperativa “I Gemelli” a r.l. in qualità di ditta ammessa alla procedura de qua, che, con atto di intervento ad opponendum, ha eccepito l’infondatezza del ricorso sulla scorta della considerata sufficienza del verbale redatto da seggio di gara ad attestare la carenza documentale, cui si connette, a norma del bando di gara, espressa causa di esclusione. Alla camera di consiglio del 19 maggio 2004, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, all'esito della discussione, il Collegio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 9 della legge n. 205/2000, ha trattenuto la causa per la decisione di merito. DIRITTOOggetto della presente controversia è l’atto di esclusione da gara per licitazione privata, indetta dalla resistente Amministrazione della Difesa, per l’affidamento del servizio di manovalanza occasionale ed urgente presso propri enti e reparti, fondata sulla mancanza di documento da presentare a pena di esclusione nella fase di prequalificazione, e relativo alla dimostrazione dei requisiti soggettivi e di capacità economica e tecnica delle imprese aspiranti all’invito.In particolare, il motivo di controversia riguarda la contestazione in ordine alla mancata inclusione nella domanda di invito di documento richiesto dal bando a pena di esclusione, non essendo stata svolta dalla Commissione e, conseguentemente, non verbalizzata, la fase di apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione.Osserva il Collegio che in applicazione dei generali principi di trasparenza ed imparzialità cui deve attenersi la pubblica amministrazione nell’espletamento delle singole operazioni compiute nelle gare pubbliche, ivi compresa quella preliminare di ammissione delle imprese partecipanti, il seggio di gara ha l’onere di una resocontazione esplicita, sia pure sintetica, da riportare nel verbale relativo alle singole fasi in cui la stessa gara è articolata, in modo da garantire l’individuazione delle ragioni dello stesso sviluppo ed andamento della gara, fino all’aggiudicazione finale.Ed invero la verbalizzazione costituisce lo strumento attraverso il quale un organo amministrativo, in specie il seggio appaltante, dà conto della propria attività attraverso la fedele e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, al fine di consentire la verifica della correttezza delle attività di scrutinio, rifluendo la regolarità dello svolgimento della gara nella legittimità dell’atto conclusivo dei singoli subprocedimenti di cui si compone la gara, a cominciare dalla preliminare fase attinente l’accertamento della regolarità di presentazione delle domande di partecipazione e del possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione dei partecipanti, fino al procedimento valutativo delle offerte, ed ancora alla finale aggiudicazione.Peraltro, non sempre la resocontazione consiste nella esplicazione delle ragioni per cui viene adottato una certa determinazione, ben potendo la stessa concernere la semplice descrizione di attività o fatti, che pure distinti dal provvedimento conclusivo, ne costituiscono comunque il fondamento ovvero il presupposto.Per i fini di interesse nella presente controversia, se è pure vero che la fase di mera apertura dei plichi contenenti le domande di ammissione alla licitazione privata ed i documenti richiesti a tali fini a pena di esclusione ha un carattere per così dire interno e meramente preparatorio della fase valutativa vera e propria delle stesse istanze, affidata alla esclusiva competenza della Commissione nominata a tali fini, nondimeno non può non considerarsi come la detta circostanza assume rilievo proprio ai fini della funzione di scrutinio delle domande in senso stretto, nella misura in cui è pure rilevante, ed anzi essenziale, per la partecipazione alla gara, l’assolvimento del prescritto onere di diligente redazione formale delle stesse.A tanto segue che si impone doverosamente una puntuale descrizione della stessa fase procedimentale proprio al fine di consentire la più ampia garanzia di trasparenza ed imparzialità della procedura concorsuale che rimarrebbe, diversamente, sempre suscettibile di contestazioni e controversie, a detrimento, tra l’altro, delle esigenze di celerità e speditezza che la scelta di gare accelerate e ristrette dovrebbero contribuire a conseguire. Con specifico riferimento ai fatti in controversia è pacifico che il plico contenente la domanda di parte ricorrente è stato consegnato al Nucleo posta della competente Direzione Generale del Commissariato e dei servizi generali, e che quivi è stato aperto, pervenendo dunque presso il seggio di gara non sigillato.E’, per altrettanto, pacifico che la Commissione, riunitasi in data 15 e 16 marzo 2004, ha scrutinato le istanze di partecipazione alla gara, tra cui anche quella prodotta dal Consorzio Acotras, dando conto della causa di esclusione della medesima ditta non ammessa, per mancanza di uno dei documenti richiesti a pena di esclusione.Tanto precisato in punto di fatto, osserva il Collegio che dal verbale redatto dal seggio di gara, pure fidefaciente, non è possibile trarre alcun elemento utile in ordine alla circostanza della mancata inclusione in sede di confezione dell’istanza di ammissione alla gara da parte del Consorzio ricorrente, potendo lo stesso dare esclusivamente atto dello stato in cui il plico contenente i documenti amministrativi è stato apprezzato dalla Commissione, siccome già aperto precedentemente.Pertanto la prassi amministrativa seguita dalla stazione appaltante, pure non contravvenendo ad espressa clausola del bando, che sul punto nulla ha specificato, non è corretta, non essendo idonea in concreto ad offrire un congruo presidio al principio di trasparenza di gara pubblica, secondo quanto sopra specificato.La rilevata illegittimità refluisce necessariamente, in parte qua, in illegittimità dell’atto di esclusione del ricorrente, come statuito con il verbale della Commissione di gara, che pertanto deve essere annullato in parte qua.A tanto consegue che la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura, sia pure nei limiti sopra enunciati, considerando anche l’istanza del ricorrente, al fine di compiutamente valutare la sussistenza dei requisiti di prequalificazione in capo al medesimo, e di consentirne, in caso di esito positivo, la partecipazione alle ulteriori fasi di gara..Conclusivamente, stante la manifesta fondatezza del ricorso, sotto il profilo dedotto con il primo motivo di ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento dell’atto di esclusione impugnato, e con ogni effetto in ordine al successivo sviluppo procedimentale concernente la gara a licitazione privata in controversia, con la riammissione di parte ricorrente illegittimamente esclusa.Infine, quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi; P.Q.M.Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, e dispone la riammissione alla gara del Consorzio Acotras ricorrente, secondo quanto specificato in parte motiva.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma il 19 maggio 2004, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:Dott. Cesare Mastrocola - PresidenteDott. Pietro Morabito - ConsigliereDr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.Il Presidente L’Estensore
     
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