Martedì 25 Maggio 2004 10:40
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Archivio/2004-2010

E' ammissibile sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una lista regionale collegata

Consiglio di Stato, Sezione V n. 3365 del 25/05/2004

Elezioni - Liste elettorali - Sottoscrizione di più liste provinciali - Divieto - Sussiste - Sottoscrizione di una lista provinciale e parallelamente di una lista regionale collegata - Ammissibilità - Sussiste - Ragioni.

La disposizione del 45° comma dell’art. 9 della legge n. 108 del 1968 va correttamente intesa, nel contesto della legge in cui è direttamente inserita, come divieto di sottoscrizione di più liste provinciali e, in quanto recepita nella legge n. 43 del 1995, come divieto di sottoscrivere più liste regionali; ma ciò non preclude all’elettore di sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una collegata lista regionale, partecipanti alla stessa elezione del Consiglio Regionale.

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REPUBBLICA ITALIANA N. 3365/04 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 11996 REG.RIC.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003 ha pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso in appello n. 11996/2003, proposto da DI BARTOLOMEO LUIGI rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Di Lembo, Lorenzo Acquarone e Michele Di Lembo con domicilio eletto in Roma Piazza Mazzini, 27 presso Giovanni Candido Di Gioia controUFFICIO CENTRALE REGIONALE C/O CORTE APPELLO CAMPOBASSO, REGIONE MOLISE, UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE CAMPOBASSO e UFF. CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE C/O TRIBUNALE DI ISERNIA tutti non costituitisi; e nei confronti diGALLO GIUSEPPE, DI BRINO ANTONIO BASSO, PALLANTE QUINTINO, MOLINARO ANTONINO, MARINELLI FRANCO GIORGIO, DE MATTEIS ROSARIO, IORIO ANGELO MICHELE, DI SANDRO FILOTEO, FUSCO ANGIOLINA, PATRICIELLO ALDO, ROMANO ANGELO PIO, VELARDI LUIGI, DI ROCCO ANTONIO, DI PASQUALE CAMILLO, SOZIO ANTONINO, INCOLLINGO ANTONIO, CHIEFFO ANTONIO e TERZANO LUIGI PARDO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPOBASSO tutti rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio eletto in Roma Via Albalonga 7 presso Clementino Palmiero;- POLEGGI FILIPPO, DI STASI GIOVANNI, DI SABATO ITALO, PAGLIONE CANDIDO,PORFIDO DOMENICO, D'AMBROSIO ANTONIO, D'ASCANIO NICOLINO VITAGLIANO GIANFRANCO, DI FABIO GIUSEPPE, DI DOMENICO TOMMASO, NAGNI PIERPAOLO, NIRO VINCENZO DOMENICANTONIO, DI LISA DOMENICO, D'ALETE ANTONIO PARDO, CATERINA GIUSEPPE, FALCIONE EDOARDO, PICCIANO MICHELE tutti non costituitisi;per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR MOLISE CAMPOBASSO 869/2003 , resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO RISULTATO ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE MOLISE DEL 11/11/2001 .Visti gli atti e documenti depositati con l'appello; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: CHIEFFO ANTONIO, DE MATTEIS ROSARIO, DI BRINO ANTONIO BASSO, DI PASQUALE CAMILLO, DI ROCCO ANTONIO, DI SANDRO FILOTEO, FUSCO ANGIOLINA, GALLO GIUSEPPE, INCOLLINGO ANTONIO, IORIO ANGELO MICHELE, MARINELLI FRANCO GIORGIO, MOLINARO ANTONINO, PALLANTE QUINTINO, PATRICIELLO ALDO, ROMANO ANGELO PIO, SOZIO ANTONINO, TERZANO LUIGI PARDO C/O CONSIGLIO REGIONALE CAMPOBASSO E VELARDI LUIGI;Alla pubblica udienza del 24.2.2004 relatore il Cons. Aniello Cerreto e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Acquarone, Colalillo e l’avv.to dello Stato Melillo;FATTOCon l’appello in epigrafe, Luigi di Bartolomeo ha fatto presente che il TAR, con la sentenza in epigrafe, aveva respinto il ricorso.Ha dedotto quanto segue:- la sentenza si era pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso ed aveva fatto ricorso all’errore scusabile per consentirne l’ammissibilità, mentre occorreva tener presente che il ricorrente aveva proposto l’impugnativa in qualità di candidato non eletto e che veniva contestata l’ammissione di alcune liste di candidati, per cui la lesione si era verificata solo con la proclamazione degli eletti;- secondo l’art.9, comma 4, L. n.108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L.n.43/1995, non era consentito agli elettori sottoscrivere più di una lista di candidati, mentre la lista regionale La Casa delle Libertà presentava sottoscrizioni di elettori che avevano già apposto la loro firma per la lista provinciale di Forza Italia nella circoscrizione di Campobasso; né poteva seguirsi la tesi del TAR secondo cui non sussisterebbe alcun divieto di sottoscrizione di una lista regionale e di una lista provinciale non essendovi concorrenza tra le stesse, per cui dalla lista regionale dovevano essere eliminate 898 sottoscrizioni degli elettori indicati, con conseguente esclusione delle menzionate liste regionale e provinciale;-il pubblico ufficiale incaricato dell’autentica delle firme (sig. Michele Pacciano) aveva rivestito contemporaneamente tanto la funzione di delegato alla presentazione della lista provinciale di Forza Italia quanto di ufficiale autenticante con autenticazione della propria firma sotto l’atto che gli conferiva la delega a presentare la lista provinciale di Forza Italia-il TAR aveva respinto la censura relativa all’illegittima ammissione di una lista provinciale (essendo intervenuta la dichiarazione di collegamento della lista regionale La Casa delle Libertà con la lista provinciale Polo Laico-Liberal Sgarbi in data dell’11.10.2001, mentre tale lista era stata costituita solo il 12.10.2001), tenendo conto della costituzione di fatto relativa alla dichiarazione di accettazione delle candidature del 9-10.10.2001, ma l’accettazione delle candidature era solo un momento della fase di formazione della lista;-la lista provinciale di Alleanza Nazionale era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale in quanto aveva presentato una dichiarazione di collegamento con una lista regionale individuata con la descrizione di un contrassegno che non era posseduto da alcuna lista regionale.Ha rilevato che il TAR aveva respinto la censura ritenendo la discordanza insignificante; la relativa normativa non prevedeva una dichiarazione di collegamento della lista provinciale con quella regionale; la lista regionale di La casa delle Libertà aveva prestato la dichiarazione di collegamento con tale lista provinciale con corretta descrizione del contrassegno; che tale assunto del TAR non poteva essere seguito in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art.1, comma 8, L. n. 43/1995, che richiedeva la dichiarazione di collegamento anche da parte della lista provinciale.Si sono costituiti in giudizio Giuseppe Gallo ed altri, che hanno proposto appello incidentale, sostenendo che il Di Bartolomeo, in quanto candidato non eletto, aveva l’onere di impugnare gli atti entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, né sussisteva al riguardo incertezza interpretativa, per cui il TAR non avrebbe dovuto concedere l’errore scusabile.Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito per la ricevibilità del ricorso originario, richiamando la decisione di questa Sezione n. 3212/2001, secondo cui il termine per impugnare l’ammissione di una lista decorreva anche per il cittadino elettore dalla data di proclamazione degli eletti. Inoltre, ha ulteriormente illustrato le doglianze proposte.Con memoria conclusiva, le parti resistenti Gallo ed altri hanno fatto presente che le sottoscrizioni autenticate per la lista Forza Italia erano solo 93 e peraltro già annullate dall’Ufficio circoscrizionale centrale per motivi diversi da quelli prospettati, per cui la relativa doglianza era inammissibile. Hanno poi ribadito l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario ed hanno comunque contestato nel merito l’appello.Alla pubblica udienza del 24.2.2004, il ricorso è passato in decisione.DIRITTO1. Con sentenza TAR Molise, Campobasso, n. 689 del 5.11.2003 è stato ritenuto ammissibile ma infondato il ricorso proposto da Di Bartolomeo Luigi avverso i verbali del 27 e 28.11.2001 di proclamazione degli eltti a Presidente ed a Consiglieri regionali ed il relativo procedimento elettorale in quanto alcune liste di Centro Destra dovevano essere escluse per mancanza di requisiti prescritti.Avverso detta sentenza ha proposto appello principale Di Bartolomeo Luigi mentre i resistenti Gallo ed altri hanno avanzato appello incidentale contestando l’ammissibilità (recte: la tempestività) del ricorso originario.2. Si ritiene di potere prescindere dalla questione della riceviblità del ricorso originario, in quanto le doglianze prospettate dall’appellante sono infondate o inammissibili.2.1. Priva di pregio è la doglianza secondo cui ai sensi dell’art.9, comma 4, L. n.108/1968, ribadito dall’art. 1, comma 11, L.n.43/1995, non sarebbe consentito all’elettore sottoscrivere contemporaneamente una lista provinciale e la lista regionale collegata, mentre la lista regionale La Casa delle Libertà presentava sottoscrizioni di elettori che avevano già apposto la loro firma per la lista provinciale di Forza Italia nella circoscrizione di Campobasso (o viceversa).Tale tesi si fonda sul tenore letterale della disposizione di cui all’art. 9 L. n.108/1968, che però all’epoca prevedeva per il consiglio regionale la presentazione liste concorrenti per ogni collegio con candidati da eleggere con il sistema proporzionale.Il divieto di sottoscrizione di più liste di candidati è riferito alla presentazione di liste partecipanti a una determinata elezione ed è inspirato dal criterio della coerenza politica che non può ammettere comportamenti contraddittori, da parte degli elettori, intesi a proporre più compagini politiche che, in contrapposizione o comunque in concorrenza tra loro, partecipino alla stessa elezione. Nell’attuale procedimento per l’elezione del Consiglio Regionale di cui alla L. n.43/1995, però, non è ravvisabile una concorrenza tra le liste provinciali e quelle regionali, bensì una sorta di sdoppiamento in due distinte elezioni, seppur tra loro collegate, una a cui partecipano le liste provinciali, concorrenti in ambiti circoscrizionali, coincidenti con le province, alla elezione dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione (quota proporzionale), l’altra a cui partecipano le liste regionali, concorrenti in ambito regionale alla elezione del Presidente della Regione e del restante quinto dei Consiglieri assegnati (cosiddetta quota maggioritaria). Pertanto, la presentazione, da parte degli stessi elettori, di una lista regionale e di una lista provinciale collegata, appare in linea con il principio inspiratore del suddetto divieto, considerando che in caso contrario agli elettori che sottoscrivono una lista provinciale sarebbe impedito di proporre un loro candidato alla carica di Presidente della Regione.Invero, la violazione del 4° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968, si verifica solo nel caso di elettori che sottoscrivono più di una lista provinciale, atteso che la legge de qua disciplina la presentazione delle liste provinciali, con l’ovvia conseguenza che il divieto sancito dal citato art. 9 non può che riferirsi alle sole liste provinciali, e non anche alla presentazione delle liste regionali, che è invece disciplinata dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. Quest’ultima legge recepisce, stante il richiamo di cui al comma 11° dell’art.1, le disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della legge 108 del 1968, quindi anche quella che sancisce il divieto di sottoscrizione di più liste. La specifica formulazione della norma, che estende l’applicazione delle richiamate disposizioni esplicitamente <<alle liste regionali e ai relativi candidati>> sta chiaramente a significare che gli elettori non possono sottoscrivere più di una lista regionale.Ne consegue che la disposizione del 45° comma dell’art. 9 della legge n.108 del 1968 va correttamente intesa, nel contesto della legge in cui è direttamente inserita, come divieto di sottoscrizione di più liste provinciali e, in quanto recepita nella legge n. 43 del 1995, come divieto di sottoscrivere più liste regionali; ma ciò non preclude all’elettore di sottoscrivere una lista provinciale e parallelamente una collegata lista regionale, partecipanti alla stessa elezione del Consiglio Regionale. L’esposta interpretazione della norma in questione trova conferma nella corrispondente normativa dettata per l’elezione della Camera dei Deputati di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, che al 1° comma dell’art. 18 bis, inserito dalla legge n.277 del 1993, prevede espressamente che i sottoscrittori di una candidatura nel collegio uninominale possono sottoscrivere anche una lista di candidati per l’attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale.2.2. E’ poi inammissibile la doglianza di scorretta autenticazione effettuata da pubblico ufficiale (sig. Michele Pacciano) che aveva rivestito anche la funzione di delegato alla presentazione della lista provinciale di Forza Italia con autenticazione della propria firma sotto l’atto che gli conferiva la delega a presentare la lista. Come si desume dalla sentenza del TAR, la questione concerne le firme di n.319 elettori della lista provinciale di Forza Italia (mentre per i resistenti si tratterebbe solo di 93 firme, peraltro già annullate per altri motivi dall’Ufficio circoscrizionale centrale) per cui, pur nel caso di fondatezza della censura, non potrebbe escludersi detta lista dalla competizione elettorale in quanto comunque residuerebbero n. 579 firme valide (rispetto alle 898 ritenute valide dall’ufficio circoscrizionale). Invero, erano sufficienti nella specie, trattandosi di elezioni conseguenti ad annullamento giurisdizionale di precedente elezioni, n. 500 sottoscrizioni, come chiarito dalla sentenza appellata, sul punto non contestata.2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il TAR ha correttamente respinto la censura relativa all’illegittima ammissione di una lista provinciale (per essere intervenuta la dichiarazione di collegamento della lista regionale La Casa delle Libertà con la lista provinciale Polo Laico-Liberal Sgarbi in data dell’11.10.2001, mentre tale lista era stata costituita solo il 12.10.2001), tenendo conto della costituzione di fatto relativa alla dichiarazione di accettazione delle candidature del 9-10.10.2001. Invero, quello che rileva è che i vari adempimenti siano comunque intervenuti nel termine di scadenza della presentazione delle liste2.4. Neppure può accogliersi la doglianza di illegittima ammissione alla competizione elettorale della lista provinciale di Alleanza Nazionale, per aver presentato una dichiarazione di collegamento con una lista regionale individuata con la descrizione di un contrassegno che non era posseduto da alcuna lista regionale.Va condiviso il rilievo del TAR secondo cui la divergenza denunciata doveva ritenersi insignificante, poiché da una parte era chiaro il collegamento con la lista regionale La Casa delle Libertà, pur essendo erronee le indicazione delle parole “Iorio” e “Presidente”, e dall’altra la lista regionale La Casa delle Libertà aveva prestato la dichiarazione di collegamento con tale lista provinciale con corretta descrizione del contrassegno, anche in considerazione del fatto che la relativa disposizione normativa di cui all’art.1, comma 8, L. n.43/1995 subordina l’efficacia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale unicamente alla convergenza con l’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale stessa, convergenza che nella specie sostanzialmente sussisteva.3.Per quanto considerato, l’appelloprincipale deve essere respinto, mentre l’appello incidentale può essere assorbito.Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)respinge l’appello indicato in epigrafe.Spese compensate.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.2.2004, con l’intervento dei signori:Pres. Emidio Frascione Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Paolo Buonvino Cons. Cesare Lamberti Cons. Aniello Cerreto Est. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aniello Cerreto f.to Emidio FrascioneIL SEGRETARIOf.to Gaetano NavarraDEPOSITATA IN SEGRETERIAIL 24 MAGGIO 2004(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)IL DIRIGENTEf.to Antonio Natale