Home ARCHIVIO 2004-2010 SULLA PERENTORIETA' DEL TERMINE DI CHIAMATA AL SERVIZIO DI LEVA
  • Lunedì 24 Maggio 2004 17:43
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    Archivio/2004-2010

    SULLA PERENTORIETA' DEL TERMINE DI CHIAMATA AL SERVIZIO DI LEVA

    T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II n. 8872 del 24/05/2004

    Militare di leva - Chiamata - Termine - E' perentorio - Mancato rispetto - Dispensa - E' dovuta.Militare di leva - Chiamata - Termine - E' perentorio - Ratio.

    L'art. 1 del d. l.vo 30 dicembre 1997 n. 504, comporta che l'incorporazione del coscritto deve avvenire entro il termine perentorio di nove mesi, decorrente dalla scadenza del trimestre, in cui lo stesso ha sostenuto le visite medico-attitudinali; il termine è chiaramente perentorio, tanto è vero che l'effetto della sua inutile scadenza, per espressa previsione normativa, è rappresentato dal fatto che "il cittadino ha diritto alla dispensa"; la perentorietà del termine inoltre, esclude che siano configurabili e possano assumere rilevanza le cause d'interruzione e di sospensione.L'intera normativa, concernente il servizio militare - leva, attualmente vigente è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati, con estrema chiarezza, nella nota sentenza della Corte Costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 41, la quale ha posto in rilievo come l'art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti temporali e spaziali per l'adempimento, onde assicurare al cittadino la conoscenza del tempo in cui dovrà lasciare le proprie normali occupazioni.

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    REPUBBLICA ITALIANA N.8872/04Reg.SentIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai magistrati:Presidente dott. Antonio OnoratoConsigliere dott. Andrea PannoneReferendario dott. Paolo Severini, est. ha pronunciato la seguenteSENTENZA(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)sul ricorso n. 4536 del 2004, proposto dal Sig. Marzocchella Salvatore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Di Lorenzo, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci 16, presso lo studio del difensore; controil Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli, alla Via Diaz n. 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ex lege lo rappresenta e difende in giudizio,per l’annullamento, previa sospensiva a) della cartolina di precetto n. 2142 del 12.12.03, notificata di recente, con la quale l’intimato Ministero della Difesa ha avviato alle armi il ricorrente per il giorno 17 marzo 2004; b) d’ogni altro atto preparatorio, connesso o consequenziale; Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione; Visti gli atti tutti della causa, Relatore, alla camera di consiglio del 6.05.04, il Referendario dr. Paolo Severini; Uditi i difensori presenti, come da verbale;Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.FATTO E DIRITTOCom’è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio, il ricorso può essere deciso immediatamente nel merito, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 l. n. 1034/1971 e successive modificazioni.Tanto, perché lo stesso risulta manifestamente fondato.Com’è stato dedotto, l’impugnata cartolina - precetto si pone in stridente contrasto col sistema normativo, delineato dall’art. 1 del d. l.vo 30 dicembre 1997 n. 504, il quale comporta che l’incorporazione del coscritto deve avvenire entro il termine perentorio di nove mesi, decorrente dalla scadenza del trimestre, in cui lo stesso ha sostenuto le visite medico-attitudinali.Dal primo giorno del mese successivo, infatti, l’interessato, se non usufruisce rinvio, è da ritenere disponibile (cfr. Cons. Stato IV Sez. 1 febbraio 2000 n. 572).Il termine è chiaramente perentorio, tanto è vero che l’effetto della sua inutile scadenza, per espressa previsione normativa, è rappresentato dal fatto che “il cittadino ha diritto alla dispensa”.La perentorietà del termine in questione, oltre a comportare che la sua inosservanza sia inevitabilmente sanzionata con la decadenza del potere di chiamata alle armi, rende anche necessaria l’applicazione dell’art. 2964 cod. civ., il quale in via generale esclude che per i termini posti a pena di decadenza siano configurabili e possano assumere rilevanza le cause d’interruzione e di sospensione invece previste con riferimento ai termini di prescrizione (cfr. per tutte Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 41 e T.A.R. Sicilia sez. II, Catania, 3 dicembre 1992, n. 995).Né le norme avrebbero potuto disporre diversamente.L’intera normativa, concernente il servizio militare - leva, attualmente vigente (cfr. l’art. 1 commi 106 - 110 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), infatti, è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati, con estrema chiarezza, nella nota sentenza della Corte Costituzionale del 2 febbraio 1990 n. 41, la quale ha posto in rilievo come l’art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti temporali e spaziali per l’adempimento.In particolare, la sopra citata sentenza, alla quale il Legislatore ha inteso ispirarsi al fine di conformare l’ordinamento alla Costituzione, ha posto in rilievo che è essenziale la determinazione di termini tassativi, entro i quali debba avvenire la chiamata alle armi, onde assicurare al cittadino la conoscenza del tempo in cui dovrà lasciare le proprie normali occupazioni.Nel caso del ricorrente, la documentazione in atti dimostra che il medesimo, già arruolato sin dal 1994, ebbe a fruire del rinvio dall’espletamento della leva, per motivi di studio, fino al 23 aprile 2003; in particolare tanto risulta dalla nota del 24.12.2002, a firma del Comandante del Distretto Militare di Napoli, allegata al ricorso. Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 5° del d. l.vo 504/97, lo stesso andava sottoposto a visita di leva, nel trimestre successivo a quello in cui era terminato il beneficio del ritardo; ed avrebbe dovuto iniziare il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre, in cui era stata compiuta la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre, “in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata”.Poiché lo stesso era stato tuttavia già sottoposto a visita, il termine ultimo per la sua incorporazione era quello di nove mesi, decorrenti dalla data di cessazione del beneficio del rinvio (23.04.2003); sicché detta incorporazione sarebbe dovuta avvenire, al più tardi, entro il 23 gennaio 2004, mentre la cartolina impugnata prevede, invece, l’inizio del servizio per il giorno 17 marzo 2004.L’inutile scadenza del termine, previsto per l’incorporazione ha fatto sorgere, come pure prevede l’art. 1 d. l.vo n. 504, per l’interessato, <il diritto alla dispensa> dall’obbligo di prestare il servizio militare.Tanto basta per l’accoglimento del ricorso. La condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio segue la sua soccombenza. P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; per l’effetto, annulla la cartolina - precetto impugnata.Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2004. IL PRESIDENTE (dott. Antonio Onorato) IL REFERENDARIO ESTENSORE (dott. Paolo Severini)
     
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