| Venerdì 21 Maggio 2004 19:46 |
|
Archivio/2004-2010 |
|
|
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA OCCUPAZIONE USURPATIVA |
|
| TAR Sicilia - Palermo n. 829 del 21/05/2004 | |
1.Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - In materia di espropriazione - Fattispecie di occupazione usurpativa - Sussistenza2.Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - In materia di espropriazione - Fattispecie di occupazione usurpativa - Sussistenza - Discostamento dall'orientamento giurisprudenziale della Cassazione - Ragione3.Espropriazione ed occupazione - Occupazione senza titolo - Acquisitiva - Usurpativa - Differenza - Rilevanza - Ai soli fini della disciplina applicabile
IL TAR PALERMO SULLA OCCUPAZIONE USURPATIVA: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE AMMINISTRATIVO ANCHE IN MANCANZA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'Sentenza TAR Sicilia - Palermo, Sezione Prima, 14 maggio 2004, numero 829(La distinzione tra fattispecie di occupazione acquisitiva e fattispecie di occupazione usurpativa , quest'ultima così definita in quanto priva di qualunque titolo legittimante, rileva solo ai fini di individuazione della disciplina applicabile ma non ai fini di riparto della giurisdizione, in controversie rientranti in una materia di giurisdizione esclusiva espressamente estesa anche ai comportamenti posti in essere nell'ambito dell'uso del territorio)1.Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - In materia di espropriazione - Fattispecie di occupazione usurpativa - Sussistenza2.Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - In materia di espropriazione - Fattispecie di occupazione usurpativa - Sussistenza - Discostamento dall'orientamento giurisprudenziale della Cassazione - Ragione3.Espropriazione ed occupazione - Occupazione senza titolo - Acquisitiva - Usurpativa - Differenza - Rilevanza - Ai soli fini della disciplina applicabile1. La fattispecie della occupazione usurpativa rientra nella nuova giurisdizione amministrativa esclusiva ex articolo 34 D.Lgs.n.80/1998, quale controversia relativa ad un comportamento della P.A. posto in essere in occasione di una ipotesi di "uso del territorio" ex art.34, co.2, D.lgs.n.80/1998.2. Il Collegio non ritiene di poter condividere l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo il quale sfuggirebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 la conoscenza delle controversie relative ad occupazioni del tutto prive di titolo legittimante (dichiarazione di p.u.) e, quindi, prive di alcun collegamento con un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato; tale orientamento è infatti fondato su una opzione interpretativa dell'art.34 D.Lgs. n.80/98 eccessivamente, ed ingiusitifcamente, limitativa e restrittiva. Il Collegio ritiene che il principio di diritto enucleabile dalla sentenza della Cassazione n.9139/03 finisca con il provare troppo, ove si consideri che in sua applicazione dovrebbe concludersi che la giurisdizione a conoscere di un’azione risarcitoria conseguente all’annullamento dell’atto dichiarativo della p.u. di un’opera spetterebbe all’A.G.O., così sostanzialmente vanificandosi la unificazione dei giudizi di annullamento e risarcitori, conseguente all’introduzione del nuovo ambito di giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo. 3. La distinzione tra fattispecie di occupazione acquisitiva e fattispecie di occupazione usurpativa rileva a fini di individuazione della disciplina applicabile (prescrizione, misura del risarcimento) ma non a fini di riparto della giurisdizione, in controversie rientranti in una materia di giurisdizione esclusiva espressamente estesa anche ai comportamenti posti in essere nell’ambito dell’uso del territorio. Giorgia Motta 20/05/2004 11.34 Per: Andrea Scuderi/MONDOL@MONDOL Cc: Oggetto: MondolegaleIL TAR PALERMO SULLA OCCUPAZIONE USURPATIVA: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE AMMINISTRATIVOSentenza TAR Sicilia - Palermo, Sezione Prima, 14 maggio 2004, numero 829(La distinzione tra fattispecie di occupazione acquisitiva e fattispecie di occupazione usurpativa rileva solo ai fini di individuazione della disciplina applicabile ma non ai fini di riparto della giurisdizione, in controversie rientranti in una materia di giurisdizione esclusiva espressamente estesa anche ai comportamenti posti in essere nell'ambito dell'uso del territorio)1.Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - In materia di espropriazione - Fattispecie di occupazione usurpativa - Sussistenza2.Giurisdizione amministrativa - Esclusiva - In materia di espropriazione - Fattispecie di occupazione usurpativa - Sussistenza - Discostamento dall'orientamento giurisprude
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPUBBLICA ITALIANA N. 829-04 Reg. Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N. 3828 Reg. Gen. ANNO 2001sul ricorso n. 3828/2001, proposto dai sigg.ri: LA TORRE Rocco, FERCOSINI Emanuele, FERCOSINI Rocca, FERCOSINI Giuseppe, FERCOSINI Concetta, rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso dall’avv.to Ignazio Emmolo, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via m.se di Villabianca n. 54, presso lo studio dell’avv. L. Infantino;C O N T R Oil Comune di GELA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;PER LA CONDANNAdell’amm.ne comunale al risarcimento del danno per la illegittima occupazione di un’area in località Pozzillo, posta in essere dall’amm.ne comunale per la realizzazione di opere di urbanizzazione;Visto il ricorso con i relativi allegati;Designato relatore alla pubblica udienza del 21.01.2004 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;Udito l’avv.to M. Franco, in sostituzione dell’avv. I. Emmolo; FATTOCon il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti espongono di avere subito nell’aprile del 2000 l’illegittima occupazione di un’area in comune di Gela, loc. Pozzillo (originaria partita 34185, part. 32 fg. 141, della quale sono comproprietari in virtù di titoli diversi), sulla quale l’amm.ne comunale avrebbe realizzato opere di urbanizzazione viaria in assenza di qualsiasi atto della procedura espropriativa.In considerazione dell’intervenuta irreversibile trasformazione dell’area, chiedono il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione e per la definitiva acquisizione delle aree da parte del Comune nelle misure richieste in ricorso o, eventualmente, previo esperimento di CTU.L’amm.ne comunale non si è costituita in giudizio.Alla pubblica udienza del 21.01.2004 il procuratore dei ricorrenti ha chiesto porsi il ricorso in decisione.DIRITTO1. Deve, preliminarmente, affermarsi la giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere la presente controversia, in conseguenza dell’ampliamento dell’ambito della giurisdizione amministrativa operato dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs.vo n. 80/1998, così come modificati dall’art. 7 della l. n. 205/2000.Gioverà rilevare, infatti, che la controversia in esame appare finalizzata al conseguimento del risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito dalla occupazione ed irreversibile trasformazione della loro area, trasformazione posta in essere in occasione della realizzazione di opere di urbanizzazione viaria e che ne rende impossibile la restituzione.Osserva, al riguardo, il Collegio che la giurisdizione a conoscere controversie risarcitorie conseguenti ad attività di tipo espropriativo illegittimamente poste in essere dall’amm.ne deve, oggi, ritenersi attribuita al giudice amministrativo sia in virtù delle previsioni degli artt. 34 e 35, co. 1, del D.Lgs. n. 80/1998 – ove si facciano rientrare i procedimenti espropriativi nell’ambito della giurisdizione esclusiva nella materia urbanistica ex art. 34 (così anche Cass. SS.UU. ord. 25.05.2000 n. 43/SU) – che in virtù del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 che, modificando il co. 3 dell’art. 7 della l. n. 1034/1971, attribuisce al giudice amministrativo tutte le domande di risarcimento del danno nell’ambito della propria giurisdizione, anche di legittimità (prevalentemente sotto questo secondo profilo, C.G.A. n. 296 del 14.06.2001).Per altro, il Collegio ritiene che la presente fattispecie, per le considerazioni che saranno di seguito svolte, rientri nella nuova giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, quale controversia relativa ad un comportamento della p.A. posto in essere in occasione di una ipotesi di “uso del territorio” ex art. 34, co. 2, D.Lgs. n. 80/1998.2. Al riguardo il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. IV, 19.07.2002 n. 3819), recentemente ripreso da qualche Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 261/2004), secondo il quale sfuggirebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 la conoscenza delle controversie relative ad occupazioni del tutto prive di titolo legittimante (dichiarazione di p.u.) e, quindi, prive di alcun collegamento con un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato.Detto orientamento del giudice amministrativo ha trovato, per altro, riscontro autorevole nella sentenza n. 9139 del 6.06.2003 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo la quale le ipotesi di occupazione c.d. “usurpativa” – nelle quali manca una valida e perdurante dichiarazione di p.u. – rientrerebbero nella giurisdizione dell’A.G.O. “non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica”Il Collegio non ritiene, però, di potere condividere detto orientamento, in quanto fondato su di una opzione interpretativa dell’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 eccessivamente, ed ingiustificatamente, limitativa e restrittiva.Osserva, infatti, il Collegio che, per un verso, rientrano espressamente nell’ambito di attribuzione di giurisdizione esclusiva operata dal citato art. 34 in favore del giudice amministrativo i “comportamenti” relativi alle attività poste in essere dalla p.a. nell’ambito della nozione di “uso del territorio” e che, per altro verso, non appare possibile dubitare che costituisca attività amministrativa comportante “uso del territorio” la realizzazione da parte di un comune di opere di urbanizzazione (fattispecie nell’ambito della quale è stata utilizzata l’area di proprietà dei ricorrenti).Il Collegio, in particolare, non ritiene di potere aderire all’opzione interpretativa secondo la quale la dichiarazione di p.u. costituisca requisito formale indefettibile per la riconduzione del “comportamento” della p.a. (ex co. 1 del citato art. 34) nell’ambito della nozione di “uso del territorio” (ex co. 2 del medesimo art. 34); al contrario il Collegio ritiene che detta operazione di riconduzione del comportamento della p.a. al concetto di uso (amministrativo) del territorio debba avvenire sulla base del dato sostanziale della ricomprensione dell’intervento posto in essere tra gli scopi istituzionali del soggetto pubblico agente.Per altro, il Collegio ritiene che il principio di diritto enucleabile dalla citata sentenza n. 9139/2003 delle SS.UU. della Corte di Cassazione finisca con il provare troppo, ove si consideri che in sua applicazione dovrebbe concludersi che la giurisdizione a conoscere di un’azione risarcitoria conseguente all’annullamento dell’atto dichiarativo della p.u. di un’opera spetterebbe all’A.G.O., così sostanzialmente vanificandosi la unificazione dei giudizi di annullamento e risarcitori, conseguente all’introduzione del nuovo ambito di giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo.Deve, quindi, ritenersi che la distinzione tra fattispecie di occupazione acquisitiva e fattispecie di occupazione usurpativa rilevi a fini di individuazione della disciplina applicabile (prescrizione, misura del risarcimento) ma non a fini di riparto della giurisdizione, in controversie rientranti in una materia di giurisdizione esclusiva espressamente estesa anche ai comportamenti posti in essere nell’ambito dell’uso del territorio.3. Passando all’esame del merito della controversia, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre preliminarmente l’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alle opere di urbanizzazione eseguite dal comune di Gela sull’area di proprietà dei ricorrenti nonché di copia autentica del relativo progetto e di qualsiasi altro atto relativo a procedure tecnico-amministrative inerenti le stesse ed utile a definirne la consistenza e l’epoca di realizzazione.4. Dispone l'acquisizione degli atti citati mediante deposito presso la Segreteria della Sezione, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a cura dell'Amm.ne comunale intimata.Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia in esame e, quanto al resto, interlocutoriamente pronunziando, dispone il compimento degli adempimenti istruttori di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.--------------------------------------------------------------------Rinvia al definitivo ogni ulteriore pronunzia in rito, nel merito e sulle spese.------------------------------------------------------Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.---------------------------------------------------Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 21 gennaio 2004 con l’intervento di Signori Magistrati:---------------- Salvatore Veneziano - Presidente – est.- M. Cristina Quiligotti - Primo Referendario- Nicola Maisano - ReferendarioAngelo Pirrone, Segretario.Depositata in Segreteria il 14/05/2004 Il Funzionario Laura MalerbaI.B.
















