| Giovedì 20 Maggio 2004 18:31 |
|
Archivio/2004-2010 |
|
|
Concessioni demaniali |
|
| DECRETO DELL'ASSESSORATO AL TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA n. 377 del 20/05/2004 | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPUBBLICA ITALIANARegione SicilianaL’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTEVISTO il D.P.R. 2 dicembre1997 n. 509;VISTO l’art. 75 della Legge regionale 2 aprile 2003 n. 4 che ha recepito con modifiche la disciplina dettata dal superiore D.P.R. nella Regione siciliana;VISTO il testo coordinato del D.P.R. 2 dicembre1997 n. 509 pubblicato sulla G.U.R.S. del 17 aprile 2003 in adempimento del comma 11 dell’art. 75 della legge regionale n. 4/2003;VISTA la legge regionale n. 7/2002 come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 7/2003 e s.m.i. con particolare riferimento alle procedure di affidamento dell’appalto di opere pubbliche attraverso lo strumento del project financing o quello della concessione e costruzione;VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento come applicabili in Sicilia in forza della normativa regionale vigente;CONSIDERATO che il quadro normativo costituito dalle norme citate e attinente alla nautica da diporto tratta del procedimento per la concessione dei beni del demanio marittimo finalizzato alla realizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di iniziativa dei privati, nel quale ambito il comune competente per territorio assume il ruolo di ente che in posizione sopraordinata partecipa con gli altri enti, uffici ed organi previsti dalla legge al procedimento;CONSIDERATO che la normativa citata non detta una disciplina di raccordo per l’ipotesi che i Comuni e le altre Amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti vogliano realizzare, attraverso lo strumento del project financing o quello della concessione e costruzione disciplinati dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., porti ed opere marittime ivi compresi i porti ed approdi turistici;CONSIDERATO che quanto sopra ha ingenerato ed ingenera difficoltà operative nell’approntamento degli atti e delle procedure per l’esecuzione delle opere pubbliche di iniziativa dei Comuni e delle altre Amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti, sul demanio marittimo regionale; CONSIDERATO che tali difficoltà operative sono dovute alla necessità di coordinare la normativa sui lavori pubblici inerente le procedure di project financing o di concessione e costruzione con quella relativa alla demanialità dell’area da utilizzare per la realizzazione e gestione dell’opera portuale ed al suo regime concessorio;CONSIDERATO che nel caso che ricorre non sono configurabili posizioni presupponenti interessi concorrenti a ragione della preminenza dell’interesse pubblico correlato all’esecuzione dell’opera pubblica;RITENUTO tuttavia che le modalità procedimentali afferenti all’ipotesi di rilascio della concessione ai Comuni ed alle altre Amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti interessate alla realizzazione delle opere marittime anzidette costituenti opera pubblica, possono trarsi dal sistema normativo vigente senza necessità del ricorso ad integrazioni legislative o a previsioni legislative specifiche il cui percorso sconta tempi incompatibili con l’urgenza di provvedere;RITENUTA la propria competenza.DECRETAART. 1)I Comuni e/o le altre Amministrazioni pubbliche stazioni appaltanti dopo avere redatto il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell’opera pubblica attraverso gli strumenti del project financing o della concessione e costruzione, o avere ricevuto tale progetto da un soggetto privato promotore, prima di dare seguito al procedimento per l’affidamento dell’appalto disciplinato dalla normativa sui lavori pubblici, devono richiedere all’Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente il rilascio della concessione demaniale in relazione alle aree interessate dall’opera pubblica. All’uopo il progetto preliminare dell’opera da affidare in concessione redatto dalla stessa Amministrazione appaltante verrà trasmesso, all’Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente, corredato da un piano economico finanziario di massima sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara o, nel caso in cui il progetto preliminare sia opera del soggetto privato promotore, da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da uno studio di fattibilità, da una bozza di convenzione, da un piano economico - finanziario asseverato da un istituto di credito, da una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché dall’indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2 lettera b) della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.r. n. 7/2002 e dalla L.r. n. 7/2003.ART. 2)Il rilascio della concessione demaniale di cui all’articolo 1 del presente decreto avviene sulla scorta delle norme del codice della navigazione e del suo Regolamento come applicabili nella Regione siciliana in forza della normativa regionale vigente.ART. 3)Acquisita la concessione demaniale di cui all’articolo 1, l’Amministrazione appaltante, successivamente alla definizione del procedimento ed aggiudicato l’appalto al privato, richiederà all’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente il rilascio delle autorizzazioni all’affidamento della gestione delle strutture al soggetto privato aggiudicatario e/o al suo sub-ingresso ai sensi degli art.45 bis e 46 e seguenti del Codice della Navigazione.ART. 4)A seguito dell’affidamento o del sub ingresso di cui al precedente articolo 3), l’Amministrazione appaltante dovrà vigilare sull’adempimento da parte del privato delle condizioni richieste dalla convenzione e dalla legge anche per evitare la decadenza dalla concessione, con assunzione nei confronti del concedente di ogni responsabilità relativa.ART. 5)La durata della concessione demaniale sarà determinata in relazione alle emergenze progettuali ed al relativo piano economico - finanziario dell’opera pubblica..ART. 6)Per situazioni in corso che richiedano una regolarizzazione del rapporto, deve essere richiesto all’Assessorato il rilascio della concessione e dell’autorizzazione in sanatoria. In tale ipotesi, il rilascio di tali provvedimenti è subordinato all’esito positivo dell’istruttoria che dovrà verificare la sussistenza delle condizioni e presupposti che li avrebbero legittimati sin dall’origine. ART. 7)Gli oneri concessori decorrono dall’autorizzazione all’affidamento o al sub ingresso dell’aggiudicatario previsti all’articolo 3.L’ASSESSORE(Ing. Mario Parlavecchio)
















