Domenica 16 Maggio 2004 22:02
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Archivio/2004-2010

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

TAR CAMPANIA - NAPOLI n. 8763 del 16/05/2004
L'art. 45 comma 17 del D.Lgs. 80/1998 ha attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data, invece, restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.Il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa è posto con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata.Quando una controversia trae origine da uno specifico atto emesso dall'amministrazione, ai fini della ripartizione tra giudice ordinario e amministrativo in base al criterio temporale, occorre fare riferimento al momento della sua adozione e non ai momenti in cui sono stati posti in essere i comportamenti che ne hanno determinato l'emanazione.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la CampaniaSeconda Sezione di Napolicomposto dai magistrati: Dott. Antonio Onorato PresidenteDott. Andrea Pannone ComponenteDott. Roberto Caponigro Componente, relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n. 4477 del 1999, proposto daGiovanna Scanorappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio, Carlo ed Alberto Iaccarino presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia n. 55controIstituto Universitario Suor Orsola Benincasa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Napolitano e con lui elettivamente domiciliato in Napoli, Via C. Console n. 3 (Studio Marone)avversola delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” 10.12.98 n. 13; tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenti. Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;Visti gli atti tutti della causa;Uditi alla camera di consiglio del 22 aprile 2004, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati come da relativo verbale;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTO E DIRITTO1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, all’adunanza del 10.12.1998, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 345 del 18.5.1995, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 825 del 27.5.1998, ha deliberato (delibera n. 13) la riammissione in servizio della sig.ra Giovanna Scano, già inquadrata, al momento del licenziamento, al IV livello retributivo e ne ha disposto, per effetto della deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione del 14.2.1995 e a norma del vigente Regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale non docente, l’inquadramento nel livello retributivo IV-V B.La ricorrente ha censurato l’atto per violazione e falsa applicazione della L. 241/1990, del R.O. del personale dell’Istituto e delle norme di inquadramento, delle norme e dei principi generali in materia, per difetto, vizio, errore nei presupposti, per eccesso di potere, per falsa causa, per sviamento, per illegittimità derivata.In particolare, l’Istituto, nel provvedere all’inquadramento, ha determinato una precisa procedura che non sarebbe stata seguita per la ricorrente. Nella delibera 13/98 mancherebbe la indicazione motivata del procedimento seguito e dei criteri di inquadramento applicati. L’amministrazione intimata si è costitutita in giudizio per resistere al ricorso. All’udienza pubblica del 22 aprile 2004, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.La sig.ra Scano ha impugnato la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa n. 13/1998 con la quale è stata riammessa in servizio ed inquadrata nel livello retributivo IV – V B.L’art. 45, co. 17, D.Lgs. 80/1998 (ora art. 69, co. 7, D. Lgs. 165/2001) attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 D.Lgs. 29/1993, come modificato dal D.Lgs. 80/1998, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 stabilendo che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.Il legislatore, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione della posizione giuridica del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (Cass. Civ. Sez. Un. 9 agosto 2000 n. 553). In altri termini, ai fini della ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in base al criterio temporale fissato dall’art. 45, co. 17, D.Lgs. 80/1998, quando la controversia trae origine da uno specifico atto emesso dall’amministrazione, occorre fare riferimento al momento della sua adozione senza, quindi, che possano assumere rilievo i momenti in cui sono stati posti in essere i comportamenti che hanno determinato l’emanazione dell’atto in questione (T.A.R. Veneto, I, 15 gennaio 2003 n. 416). Il ricorso in esame ha ad oggetto l’impugnazione di un atto emanato posteriormente al 30 giugno 1998, sicché il giudice amministrativo è carente di giurisdizione. Di qui l’inammissibilità del ricorso.3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.P.Q.M.il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 aprile 2004.Dott. Antonio Onorato PresidenteDott. Roberto Caponigro Estensore