| Mercoledì 28 Aprile 2004 17:33 |
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Archivio/2004-2010 |
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Codice dei beni culturali e del paesaggio. |
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| Decreto Legislativo n. 42 del 28/04/2004 | |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 Gennaio 2004 , n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10della legge 6 luglio 2002, n. 137.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recanteistituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anorma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodifiche e integrazioni;Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recantetesto unico delle disposizioni legislative in materia di beniculturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre1997, n. 352;Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 29 settembre 2003;Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita aisensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato dellaRepubblica e della Camera dei deputati;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 16 gennaio 2004;Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,di concerto con il Ministro per gli affari regionali;E m a n ail seguente decreto legislativo:Art. 1.1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e delpaesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dalMinistro proponente.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriUrbani, Ministro per i beni e leattivita' culturaliLa Loggia, Ministro per gli affariregionaliVisto, il Guardasigilli: CastelliAllegato----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 78 <----Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare lalettura delle disposizioni di legge alle quali e' operatoil rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degliatti legislativi qui trascritti.Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'europee (GUCE).Note alle premesse:- Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzionedella Repubblica italiana, pubblicata nell'Edizionestraordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata dallalegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001,dispongono:«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa nonpuo' essere delegato al Governo se non con determinazionedi principi e criteri direttivi e soltanto per tempolimitato e per oggetti definiti.Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capodello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.Puo' inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa laprima riunione.Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni dilegge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore dilegge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dallaCostituzione.Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionaridello Stato.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,l'autorizzazione delle Camere.Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consigliosupremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lostato di guerra deliberato dalle Camere.Presiede il Consiglio superiore della magistratura.Puo' concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dalloStato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitarioe dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguentimaterie:a) politica estera e rapporti internazionali delloStato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; dirittodi asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati nonappartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessionireligiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione dellerisorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa delloStato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione dellapolizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamentocivile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di comuni, provinice e citta'metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali eprofilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico e informatico dei datidell'amministrazione statale, regionale e locale; operedell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beniculturali.Sono materie di legislazione concorrente quellerelative a: rapporti internazionali e con l'Unione europeadelle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezzadel lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioniscolastiche e con esclusione della istruzione e dellaformazione professionale; professioni; ricerca scientificae tecnologica e sostegno all'innovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamentosportivo; protezione civile; governo del territorio; portie aeroporti civili; grandi reti di trasporto e dinavigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;previdenza complementare e integrativa; armonizzazione deibilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali eambientali e promozione e organizzazione di attivita'culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende dicredito a carattere regionale; enti di credito fondiario eagrar io a carattere regionale. Nelle materie dilegislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'legislativa, salvo che per la determinazione dei principifondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle regioni la potesta' legislativa inriferimento ad ogni materia non espressamente riservataalla legislazione dello Stato.Le regioni e le provinice autonome di Trento e diBolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alledecisioni dirette alla formazione degli atti normativicomunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzionedegli accordi internazionali e degli atti dell'Unioneeuropea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalegge dello Stato, che disciplina le modalita' di eserciziodel potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potesta' regolamentare spetta allo Stato nellematerie di legislazione esclusiva, salva delega alleregioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni inogni altra materia. I comuni, le province e le citta'metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alladisciplina dell'organizzazione e dello svolgimento dellefunzioni loro attribuite.Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo cheimpedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nellavita sociale, culturale ed economica e promuovono laparita' di accesso tra donne e uomini alle caricheelettive.La legge regionale ratifica le intese della regione conaltre regioni per il migliore esercizio delle propriefunzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la regione puo'concludere accordi con Stati e intese con enti territorialiinterni ad altro Stato, nei casi e con le formedisciplinati da leggi dello Stato.Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuiteai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,siano conferite a provinice, citta' metropolitane, regionie Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',differenziazione ed adeguatezza.I comuni, le province e le citta' metropolitane sonotitolari di funzioni amministrative proprie e di quelleconferite con legge statale o regionale, secondo lerispettive competenze.La legge statale disciplina forme di coordinamento fraStato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre formedi intesa e coordinamento nella materia della tutela deibeni culturali.Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comunifavoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento di attivita' di interessegenerale, sulla base del principio di sussidiarieta».- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recantela «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamentodella Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicatanel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214del 12 settembre 1988, dispone:«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decretilegislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76della Costituzione sono emanati dal Presidente dellaRepubblica con la denominazione di «decreto legislativo» econ l'indicazione, nel preambolo, della legge didelegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministrie degli altri adempimenti del procedimento prescritti dallalegge di delegazione.2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenireentro il termine fissato dalla legge di delegazione; iltesto del decreto legislativo adottato dal Governo e'trasmesso al Presidente della Repubblica, per laemanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.3. Se la delega legislativa si riferisce ad unapluralita' di oggetti distinti suscettibili di separatadisciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' attisuccessivi per uno o piu' degli oggetti predetti. Inrelazione al termine finale stabilito dalla legge didelegazione, il Governo informa periodicamente le Cameresui criteri che segue nell'organizzazione dell'eserciziodella delega.4. In ogni caso, qualora il termine previsto perl'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi deidecreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissionipermanenti delle due Camere competenti per materia entrosessanta giorni, indicando specificamente le eventualidisposizioni non ritenute corrispondenti alle direttivedella legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giornisuccessivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alleCommissioni per il parere definitivo che deve essereespresso entro trenta giorni».- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,recante: «Istituzione del Ministero per i beni e leattivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,recante «testo unico delle disposizioni legislative inmateria di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del27 dicembre 1999.- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo edella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' dienti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis deldecreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito,con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile2003, dispone:«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione inmateria di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Fermarestando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerneil Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governoe' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, uno o piu' decretilegislativi per il riassetto e, limitatamente alla letteraa), la codificazione delle disposizioni legislative inmateria di:a) beni culturali e ambientali;b) cinematografia;c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolodal vivo;d) sport;e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senzadeterminare nuovi o maggiori oneri per il bilancio delloStato, si attengono ai seguenti principi e criteridirettivi:a) adeguamento agli articoli 117 e 118 dellaCostituzione;b) adeguamento alla normativa comunitaria e agliaccordi internazionali;c) miglioramento dell'efficacia degli interventiconcernenti i beni e le attivita' culturali, anche alloscopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorseassegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazionedelle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di unasignificativa e trasparente impostazione del bilancio;snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamentodelle procedure alle nuove tecnologie informatiche;d) quanto alla materia di cui alla lettera a) delcomma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte allapartecipazione di regioni, enti locali, fondazionibancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinareulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,conformandosi al puntuale rispetto degli accordiinternazionali, soprattutto in materia di circolazione deibeni culturali; riorganizzare i servizi offerti ancheattraverso la concessione a soggetti diversi dallo Statomediante la costituzione di fondazioni aperte allapartecipazione di regioni, enti locali, fondazionibancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con ledisposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1dell'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni; adeguare la disciplinadegli appalti di lavori pubblici concernenti i b eniculturali, modificando le soglie per il ricorso allediverse procedure di individuazione del contraente inmaniera da consentire anche la partecipazione di impreseartigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,ridefinendo i livelli di progettazione necessari perl'affidamento dei lavori, definendo i criteri diaggiudicazione e prevedendo la possibilita' di variantioltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, inrelazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze ditutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' dicostituzione e funzionamento degli organismi consultivi cheintervengono nelle procedure per la concessione dicontributi e agevolazioni in favore di enti ed istituticulturali, al fine di una precisa definizione delleresponsabilita' degli organi tecnici, secondo principi diseparazione fra amministrazione e politica e conparticolare attenzione ai profili di incompatibilita';individuare forme di collaborazione, in sedeprocedimentale, tra le amministrazioni per i beni e leattivita' culturali e della difesa, per la realizzazione diopere destinate alla difesa militare;e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e lerelative funzioni, anche mediante soppressione,accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;snellire le procedure di liquidazione dei contributi eridefinire le modalita' di costituzione e funzionamentodegli organismi che intervengono nelle procedure diindividuazione dei soggetti legittimati a riceverecontributi e di quantificazione degli stessi; adeguarel'assetto organizzativo degli organismi e degli enti disettore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiegodelle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagliinterventi;f) quanto alla materia di cui alla lettera d) delcomma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali acui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia didoping; riordinare i compiti dell'Istituto per il creditosportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanzadelle regioni e delle autonomie locali; garantire strumentidi finanziamento anche a soggetti privati;g) quanto alla materia di cui alla lettera e) delcomma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi ecriteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, letterab), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italianadegli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editorie degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e lamassima trasparenza nella ripartizione dei proventiderivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventidiritto; armonizzare la legislazione relativa allaproduzione e diffusione di contenuti digitali emultimediali e di software ai principi generali a cui siispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore ediritti connessi.3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicanoesplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fattasalva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sullalegge in generale premesse al codice civile. I decretilegislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti per materia, reso neltermine di sessanta giorni dal ricevimento della relativarichiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativipossono essere comunque adottati.4. Disposizioni correttive ed integrative dei decretilegislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nelrispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con lemedesime procedure di cui al presente articolo, entro dueanni dalla data della loro entrata in vigore».Note all'art. 1:- L'art. 9 della Costituzione della Repubblicaitaliana, pubblicata nell'edizione straordinaria dellaGazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo dellacultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artisticodella Nazione».- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione dellaRepubblica italiana, si veda in nota alle premesse.Nota all'art. 4:- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione dellaRepubblica italiana, si veda in nota alle premesse.Note all'art. 9:- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranensedell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la SantaSede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:«Art. 12. - 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana,nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela delpatrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzarel'applicazione della legge italiana con le esigenze dicarattere religioso, gli organi competenti delle due Particoncorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia,la valorizzazione e il godimento dei beni culturalid'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioniecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degliarchivi d'interesse storico e delle biblioteche deimedesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolatesulla base di intese tra i competenti organi delle dueParti.2. La Santa Sede conserva la disponibilita' dellecatacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nellealtre parti del territorio italiano con l'onere conseguentedella custodia, della manutenzione e della conservazione,rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Conl'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi glieventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedereagli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacrereliquie».- L'art. 8 della Costituzione della Repubblicaitaliana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizionestraordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sonoegualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hannodiritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quantonon contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per leggesulla base di intese con le relative rappresentanze».Nota all'art. 12:- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire losviluppo e per la correzione dell'andamento dei contipubblici», pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e convertito,con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,pubblicata nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone:«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale delpatrimonio immobiliare pubblico). - 1. Le cose immobili emobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alleprovince, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ognialtro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 deldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sonosottoposte alle disposizioni in materia di tutela delpatrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuatala verifica di cui al comma 2.2. La verifica circa la sussistenza dell'interesseartistico, storico, archeologico o etnoantropologico nellecose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze,d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le coseappartengono, sulla base di indirizzi di carattere generalestabiliti dal Ministero per i beni e le attivita'culturali.3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non siastato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cosemedesime sono escluse dall'applicazione delle disposizionidi tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.4. L'esito negativo della verifica avente ad oggettocose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni edegli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato aicompetenti uffici affinche' ne dispongano lasdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni dipubblico interesse da valutarsi da parte del Ministerointeressato.5. [comma soppresso dalla legge di conversione].6. I beni nei quali sia stato riscontrato, inconformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2,l'interesse artistico, storico, archeologico oetnoantropologico restano definitivamente sottoposti alledisposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituiscedichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unicodi cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e'trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testounico.7. Le disposizioni del presente articolo si applicanoalle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cuiesse appartengono mutino in qualunque modo la loro naturagiuridica.8. In sede di prima applicazione del presente articolo,la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmettealla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dallaemanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degliimmobili di proprieta' dello Stato o del demanio statalesui quali la verifica deve essere effettuata, corredati dischede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi aisingoli immobili.9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e lemodalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' lemodalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delleschede descrittive anche per il tramite di altreamministrazioni interessate sono stabiliti con decreto delMinistero per i beni e le attivita' culturali, da emanaredi concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzionegenerale dei lavori e del demanio del Ministero delladifesa per i beni immobili in uso all'amministrazione delladifesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore delpresente decreto legge.10. La soprintendenza regionale, sulla basedell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti edel parere da queste formulato nel termine perentorio ditrenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento diverifica in ordine alla sussistenza dell'interesseculturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessantagiorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.La mancata comunicazione nel termine complessivo dicentoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale adesito negativo della verifica.11. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con ilprovvedimento di cui al comma 10, confluiscono in unarchivio informatico accessibile ad entrambe leamministrazioni, per finalita' di monitoraggio delpatrimonio immobiliare e di programmazione degli interventiin funzione delle rispettive competenze istituzionali.12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e aglialtri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli diproprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verificae' avviata a richiesta degli enti interessati, cheprovvedono a corredare l'istanza con le schede descrittivedei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato siapplicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.13. Le procedure di valorizzazione e dismissionepreviste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 delpresente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensidel comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,sono soppressi i commi 1-bis e 3.13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con laDirezione generale dei lavori e del demanio del Ministerodella difesa, individua beni immobili in usoall'amministrazione della difesa non piu' utili ai finiistituzionali da inserire in programmi di dismissione perle finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».Nota all'art. 14:- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,dispone:«Art. 2. - 1. Ove il procedimento conseguaobbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essereiniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha ildovere di concluderlo mediante l'adozione di unprovvedimento espresso.2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascuntipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamentedisposto per legge o per regolamento, il termine entro cuiesso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio diufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda seil procedimento e' ad iniziativa di parte.3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedanoai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sonorese pubbliche secondo quanto previsto dai singoliordinamenti».Nota all'art. 16:- Il decreto del Presidente della Repubblica24 novembre 1971, n. 1199, recante: «Semplificazione deiprocedimenti in materia di ricorsi amministrativi», e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio1972.Note all'art. 29:- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recantela «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamentodella Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicatanel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 74 deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999,n. 25, pubblicata nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; ed integratodall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicatanel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del17 marzo 1997, dispone:«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del Consiglio deiMinistri, sentito il parere del Consiglio di Stato che devepronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possonoessere emanati regolamenti per disciplinare:a) l'esecuzione delle leggi e dei decretilegislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e deidecreti legislativi recanti norme di principio, esclusiquelli relativi a materie riservate alla competenzaregionale;c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non sitratti di materie comunque riservate alla legge;d) l'organizzazione ed il funzionamento delleamministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettatedalla legge;e) [soppressa].2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assolutadi legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione dellenorme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dellenorme regolamentari.3. Con decreto ministeriale possono essere adottatiregolamenti nelle materie di competenza del Ministro o diautorita' sottordinate al Ministro, quando la leggeespressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, permaterie di competenza di piu' Ministri, possono essereadottati con decreti interministeriali, ferma restando lanecessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possonodettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanatidal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidentedel Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamentiministeriali ed interministeriali, che devono recare ladenominazione di «regolamento», sono adottati previo pareredel Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed allaregistrazione della Corte dei conti e pubblicati nellaGazzetta Ufficiale.4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli ufficidei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati aisensi del comma 2, su proposta del Ministro competented'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e conil Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti daldecreto legislativo 3 febbraio 199
