| Lunedì 26 Aprile 2004 20:11 |
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Archivio/2004-2010 |
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Criteri per l'espletamento di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento |
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| Presidente della repubblica n. 101 del 26/04/2004 | |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2002, n.101 Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da partedelle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquistoper l'approvvigionamento di beni e servizi.Capo INorme comuniIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87 della Costituzione;Visto l'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);Visto l'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recantedisposizioni per la delegificazione e per la semplificazione deiprocedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999;Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri;Visto il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante nuovedisposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'generale dello Stato;Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante ilregolamento per l'amministrazione del patrimonio e per lacontabilita' generale dello Stato;Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi;Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successivemodifiche ed integrazioni, recante testo unico delle disposizioni inmateria di appalti pubblici di forniture, in attuazione delledirettive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;Visto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successivemodifiche ed integrazioni, concernente l'attuazione della direttiva92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimentidi aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore allasoglia di rilievo comunitario;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazione amministrativa;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del15 aprile 1999, recante le regole tecniche per la formazione, latrasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e lavalidazione, anche temporale, dei documenti informatici;Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11dicembre 1999, in tema di gestione informatica dei flussi documentalidelle pubbliche amministrazioni;Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tuteladelle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei datipersonali;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318, recante norme per l'individuazione delle misure minime disicurezza per il trattamento dei dati personali, a normadell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recantedisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2000);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesein economia;Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recantemodifiche al titolo V della Costituzione;Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recanteattuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadrocomunitario per le firme elettroniche;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 9 maggio 2001;Visto il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei datipersonali, espresso nella riunione del 14 giugno 2001;Viste le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate dallaSezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno2001;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 1 marzo 2002;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del27 agosto 2001, con il quale sono state delegate al Ministro senzaportafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materia di innovazionee tecnologie;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delMinistro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per lafunzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze;Emanail seguente regolamento:Art. 1.Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intendono:a) per procedure telematiche di acquisto, le procedure di garatelematica e di mercato elettronico disciplinate ai Capi II e III;b) per gare telematiche, le procedure di scelta del contraentedisciplinate al Capo II ed attuate in via elettronica e telematica;c) per mercato elettronico, le procedure di scelta del contraenteattuate in via elettronica e telematica disciplinate al Capo III;d) per sistemi informatici di negoziazione, le soluzioni e glistrumenti elettronici e telematici che consentono la presentazionedelle offerte da parte degli utenti e la classificazione delleofferte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti;e) per amministrazioni, tutti i soggetti, gli enti e gliorganismi tenuti all'applicazione delle normative nazionali ecomunitarie in tema di appalti pubblici, con esclusione delleregioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni edelle comunita' montane;f) per gestore del sistema, il soggetto pubblico o privato di cuil'amministrazione puo' avvalersi, nel rispetto della normativavigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica deisistemi informatici di negoziazione;g) per utente, il fornitore di beni o il prestatore di serviziabilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alleprocedure telematiche di acquisto attraverso il processo diautorizzazione;h) per unita' ordinante, ogni soggetto abilitato nell'ambitodell'amministrazione pubblica di pertinenza ad impegnarel'amministrazione per l'acquisto di beni e servizi;i) per sito, il punto di presenza sulle reti telematiche, dovesono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessariall'espletamento delle procedure telematiche di acquisto perl'approvvigionamento di beni e servizi;l) per registrazioni di sistema, gli archivi elettronicicontenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relativealle procedure telematiche di acquisto;m) per processo di autorizzazione, la modalita' informatica checonsente all'utente la partecipazione alle procedure telematiche diacquisto;n) per strumento di sottoscrizione, la firma digitale basata sudi un certificato qualificato, rilasciato da un certificatoreaccreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione diuna firma sicura.Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggealle quali e' operato il rinvio. Restano invariati ilvalore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:- L'art. 87 della Costituzione prevede, tra i poteridel Presidente della Repubblica, quello di emanare iregolamenti.- Si riporta l'art. 58, comma 5, della legge23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leggefinanziaria 2001), il cui contenuto e' analogo a quellodell'art. 24, commi 4 e 5, della legge 24 novembre 2000, n.340 (Disposizioni per la delegificazione e per lasemplificazione dei procedimenti amministrativi - legge disemplificazione 1999):"5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensidell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sono definite le procedure di scelta del contraente e lemodalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici edinformatici che le amministrazioni aggiudicatrici possonoutilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nelrispetto dei principi di trasparenza e di semplificazionedella procedura.".- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplinadell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri):"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assolutadi legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione dellenorme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dellenorme regolamentari.".- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recantenuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio esulla contabilita' generale dello Stato, e' statopubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923,n. 275.- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante ilregolamento per l'amministrazione del patrimonio e per lacontabilita' generale dello Stato, e' stato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130,supplemneto ordinario.- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove normein materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi, e' stata pubblicatanella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,recante testo unico delle disposizioni in materia diappalti pubblici di forniture, in attuazione delledirettive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, e' statopubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1992, n.188, supplemento ordinario.- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recanteattuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appaltipubblici di servizi, e' stato pubblicato nella GazzettaUfficiale del 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario.- Il decreto del Presidente della Repubblica del18 aprile 1994, n. 573, recante norme per lasemplificazione dei procedimenti di aggiudicazione dipubbliche forniture di valore inferiore alla soglia dirilievo comunitario, e' stato pubblicato nella GazzettaUfficiale del 10 ottobre 1994, n. 237.- Il decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa, e' stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplementoordinario.- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per laformazione, la trasmissione, la conservazione, laduplicazione, la riproduzione e la validazione, anchetemporale, dei documenti informatici, e' stato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87.- La direttiva del Presidente del Consiglio deiMinistri 28 ottobre 1999, in tema di gestione dei flussidocumentali delle pubbliche amministrazioni, e' statapubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1999,n. 290.- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente latutela delle persone e di altri soggetti rispetto altrattamento dei dati personali, e' stata pubblicata nellaGazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 5, suplementoordinario.- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio1999, n. 318, recante norme per l'individuazione dellemisure minime di sicurezza per il trattamento dei datipersonali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge31 dicembre 1996, n. 675, e' stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 216.- Per il testo vigente dell'art. 26 della legge23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato - leggefinanziaria 2000), vedi nella nota all'art. 2.- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione deiprocedimenti di spese in economia, e' stato pubblicatonella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248.- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,recante modifiche al titolo V della Costituzione, e' statapubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n.248.- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa adun quadro comunitario per le firme elettroniche, e' statopubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2002,n. 39.- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 9 agosto 2001, con cui sono state delegate al Ministrosenza portafoglio dott. Lucio Stanca le funzioni in materiadi innovazione e di tecnologie, e' stato pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 27 agosto 2001, n. 198.Art. 2.Obiettivi ed ambito di applicazione1. Il regolamento disciplina lo svolgimento di proceduretelematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni dieffettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemiautomatizzati di scelta del contraente.2. Le procedure telematiche di acquisto assicurano la parita' dicondizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenzae di semplificazione delle procedure, nonche' delle disposizioni,anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sullefirme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.3. Le disposizioni del regolamento si applicano alleamministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi,anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, divolta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo lemodalita' richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare glistessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando algestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari.Rimane ferma la possibilita' per le amministrazioni di effettuare gliapprovvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure discelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento,sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni dellanormativa vigente.4. Le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni e lecomunita' montane possono applicare le disposizioni del presenteregolamento se cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia esalvo che non aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensidell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivemodificazioni.5. Le procedure di scelta del contraente previste dal regolamentopossono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzionidi cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.Nota all'art. 2:- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2000):"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. IlMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, nel rispetto della vigente normativa in materiadi scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi disocieta' di consulenza specializzate, selezionate anche inderoga alla normativa di contabilita' pubblica, conprocedure competitive tra primarie societa' nazionali edestere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta siimpegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'massima complessiva stabilita dalla convenzione ed aiprezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornituradeliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con ilricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusicon l'accettazione di tali ordinativi non sono sottopostial parere di congruita' economica.2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.17, com-ma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1del presente articolo. Alle predette convenzioni e airelativi contratti stipulati da amministrazioni delloStato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 delmedesimo art. 3 della stessa legge.3. Le amministrazioni centrali e periferiche delloStato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando leconvenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quantoprevisto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubblicheamministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzionistesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' edi prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quellioggetto di convenzionamento.4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gliuffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, delbilancio e della programmazione economica il parere tecnicocirca le caratteristiche tecnico-funzionali el'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente iresponsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo didirezione politica una relazione riguardante i risultati,in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraversol'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Talirelazioni sono rese disponibili sui siti Internet diciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,ove gli uffici preposti al controllo di gestione non sianocostituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti daiservizi di controllo interno.5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica presenta annualmente alle Camereuna relazione che illustra le modalita' di attuazione delpresente articolo nonche' i risultati conseguiti.".Art. 3.Principi organizzativi1. Le procedure telematiche di acquisto sono realizzate seguendoprincipi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute neiregolamenti emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge31 dicembre 1996, n. 675, e conformemente ai principi stabiliti dalcom-ma 1 di detto articolo.2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercitacon l'interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono ladocumentazione in formato elettronico degli atti della procedura.L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica delladocumentazione e' effettuato dall'amministrazione secondo i principie le modalita' stabilite in tema di documentazione amministrativa.Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed iprogrammi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dalgestore del sistema ove coperti da diritti di privativaintellettuale.3. L'accesso delle amministrazioni o degli altri soggetti che viabbiano diritto per espressa disposizione legislativa oregolamentare, e' effettuato con le medesime modalita' di cui alcomma 2.4. Le amministrazioni eseguono i trattamenti dei dati personalinecessari alle finalita' di cui al presente regolamento nel rispettodella disciplina in materia.Nota all'art. 3:- Il testo dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altrisoggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' ilseguente:"1. I dati personali oggetto di trattamento devonoessere custoditi e controllati, anche in relazione alleconoscenze acquisite in base al progresso tecnico, allanatura dei dati e alle specifiche caratteristiche deltrattamento, in modo da ridurre al minimo, mediantel'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, irischi di distruzione o perdita, anche accidentale, deidati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamentonon consentito o non conforme alle finalita' dellaraccolta.2. Le misure minime di sicurezza da adottare in viapreventiva sono individuate con regolamento emanato condecreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta del Ministro dellagiustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nellapubblica amministrazione e il Garante.".Art. 4.Pubblicita', atti e comunicazioni1. Le procedure telematiche di acquisto sono precedute daspecifiche fasi di abilitazione aperte al pubblico e regolate, conbandi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, dai capi II eIII del regolamento.2. I bandi di abilitazione, gli avvisi di gara e di aggiudicazionenonche' ogni altra comunicazione al pubblico sono altresi' pubblicatisul sito dell'amministrazione procedente e, quando disponibile, sulsito individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge24 novembre 2000, n. 340.3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gliutenti e le amministrazioni si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445. Le comunicazioni, le richieste e gli invitiagli utenti si hanno per eseguiti con la spedizione effettuata allacasella di posta elettronica indicata dal destinatario nell'ambitodella procedura telematica di acquisto.4. Le forme di comunicazione previste dal presente articolo sonovalide anche ai fini delle disposizioni contenute nella legge7 agosto 1990, n. 241.5. Le operazioni effettuate nell'ambito delle gare telematiche edei sistemi informatici di negoziazione sono riferibili all'utentesulla base del processo di autorizzazione e si intendono compiutenell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Leregistrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anchedigitalmente, in conformita' alle disposizioni tecniche e normativeemanate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il tempo del sistema e'sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.6. Le offerte, le dichiarazioni e gli atti risultanti dalleoperazioni di cui al comma 5 sono comunque successivamente confermaticon l'utilizzo dello strumento di sottoscrizione. Si applicano inogni caso le disposizioni di cui all'articolo 9 del decretolegislativo 23 gennaio 2002, n. 10, che ha sostituito il comma 2dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445.Note all'art. 4:- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, dellalegge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per ladelegificazione di norme e per la semplificazione diprocedimenti amministrativi - legge di semplificazione1999):"1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le amministrazionipubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gliavvisi di gara su uno o piu' siti informatici individuaticon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, chestabilisce altresi' le necessarie modalita' applicative.".- Il testo vigente dell'art. 14 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa) e' il seguente:"Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico) -1. Il documento informatico trasmesso per via telematica siintende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmessoall'indirizzo elettronico da questi dichiarato.2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o diricezione di un documento informatico, redatto inconformita' alle disposizioni del presente testo unico ealle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,comma 4, sono opponibili ai terzi.3. La trasmissione del documento informatico per viatelematica, con modalita' che assicurino l'avvenutaconsegna, equivale alla notificazione per mezzo della postanei casi consentiti dalla legge.".- Per quanto riguarda la legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi), vedi nellenote alle premesse.- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa):"Art. 6 (L-R) (Riproduzione e conservazione didocumenti) - 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privatihanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, idocumenti dei propri archivi, le scritture contabili, lacorrispondenza e gli altri atti di cui per legge oregolamento e' prescritta la conservazione, con la lororiproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico ocon altro mezzo idoneo a garantire la conformita' deidocumenti agli originali. (L)2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione deidocumenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, siaai fini amministrativi che probatori, anche se realizzatisu supporto ottico quando le procedure utilizzate sonoconformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' perl'informatica nella pubblica amministrazione. (L)3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzionee dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, susupporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo agarantire la conformita' agli originali, sono stabiliti condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministeroper i beni e le attivita' culturali sugli archivi delleamministrazioni pubbliche e sugli archivi privatidichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delledisposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre1999, n. 490.".- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamentoconcernente la determinazione dei campioni nazionali ditalune unita' di misura del Sistema internazionale (SI) inattuazione dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273)e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del15 febbraio 1994, n. 37, supplemento ordinario.- Il testo dell'art. 38, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa), come modificatodall'art. 9 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10(attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad unquadro comunitario per le firme elettroniche), e' ilseguente:"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per viatelematica sono valide:a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basatasu di un certificato qualificato, rilasciato da uncertificatore accreditato, e generata mediante undispositivo per la creazione di una firma sicura;b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistemainformatico con l'uso della carta d'identita' elettronica odella carta nazionale dei servizi (L).".- Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testovigente dell'art. 12 del decreto legislativo 23 gennaio2002, n. 10:"Art. 12. Le disposizioni vigenti alla data di entratain vigore del presente decreto che consentono di presentareper via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblicaamministrazione o ai gestori o esercenti di pubbliciservizi secondo procedure diverse da quelle indicatenell'art. 9 continuano ad avere applicazione fino alla datafissata, con riferimento ai singoli settori, con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, diconcerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre2002. La suddetta data non puo' comunque essere posterioreal 31 dicembre 2005.".Art. 5.Processo di autorizzazione1. Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, isoggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematichedi acquisto, predisponendo i necessari processi di autorizzazione.2. Il processo di autorizzazione e' definito dalle amministrazioninel rispetto delle modalita' e dei criteri stabiliti nei bandi diabilitazione e per la durata ivi prevista.Allo scadere del periodo di validita' dell'abilitazione, ilsistema, in maniera automatica, revoca l'abilitazione concessa.3. In ogni momento le amministrazioni, qualora ne ravvisino lanecessita', possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni,autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permaneredei requisiti oggettivi o soggettivi, nonche' delle eventualiqualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchipubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente.Art. 6.Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto e'realizzato con modalita' e soluzioni che impediscono di operarevariazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sullealtre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delleoperazioni compiute nell'ambito delle procedure.2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni dicontrollare i principali parametri di funzionamento del sistemastesso, segnalando altresi' le anomalie delle procedure eevidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso.Art. 7.Gestore del sistema1. Il gestore del sistema e' incaricato dall'amministrazione deiservizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioniinformatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematichedi acquisto, assumendone ogni responsabilita' e fornendo idoneagaranzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principistabiliti dall'articolo 3, comma 1.2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile deltrattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolaredel trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza dellamedesima amministrazione, in ordine alla operativita' dei processi diautorizzazione.Art. 8.Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazioneprovvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecnicheinerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazionedegli utenti.2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarita'della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anchedigitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dalsistema, nonche' sul verbale di aggiudicazione, convalidando irisultati del procedimento.3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizionidi legge regolanti l'attivita' negoziale delle pubblicheamministrazioni, nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale roganteprovvede a ricevere il verbale di aggiudicazione, apponendo la suafirma, anche digitale, su questo e sul verbale delle operazioni digara convalidati dal responsabile del procedimento.4. Nelle procedure di cui al presente decreto si fa luogoall'approvazione del contratto con strumenti telematici.Capo IIGare telematicheArt. 9.Bando di abilitazione1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni primadell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a curadell'amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale ecomunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerentialla partecipazione alle gare stesse.2. Nel bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsiad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna dellecategorie di servizi e di beni che esse intendono aggiudicare nelperiodo di validita' dell'abilitazione, attraverso diversi sistemiinformatici di negoziazione; possono altresi' specificare le diverseclassi per le qu
















