| Giovedì 22 Aprile 2004 10:55 |
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Archivio/2004-2010 |
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Giurisdizione sull'esecuzione di giudicato di un decreto ingiuntivo |
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| T.A.R. Catania, sezione I n. 849 del 22/04/2004 | |
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N. 849/04 Reg. Sent.N. 4436/03 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA-Sezione staccata di Catania-Sez.1^, composto dai signori magistrati:Dr. Filippo DELFA -Presidente Dr.Biagio CAMPANELLA -Consigliere rel.Dr. Vincenzo SALAMONE -Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso n.4436/2003, proposto dalla “SICUREZZA” s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Salibba,presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via V.E. Orlando, n. 15; CONTROIl Comune di VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;per ottenerel'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo 5.2.2003, n.18, emesso dal Tribunale di Ragusa-Sezione di Vittoria, dichiarato esecutivo il 4.4.2003, ex art. 647 c.p.c., con cui il Comune di Vittoria è stato condannato al pagamento della somma di € 68.576,04, oltre spese, competenze ed accessori; Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti gli atti tutti della causa;Designato relatore per la Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004 il consigliere Biagio Campanella;uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTOA causa della persistente inottemperanza, da parte del Comune di Vittoria,a quanto stabilito dal decreto ingiuntivo indicato in epigrafe,la s.r.l. “Sicurezza” diffidava il menzionato Comune, con atto del 17.9.2003, intimandogli di ottemperare al giudicato di cui sopra nel termine di giorni trenta dalla notifica dell'atto stesso.Poichè all'intimazione l'Amministrazione comunale non faceva seguire, nel termine prescritto, alcuna determinazione, la s.r.l. Sicurezza, con atto notificato il 25.10.2003 e depositato il 24 novembre successivo, ha proposto ricorso a questo Tribunale chiedendo che venga dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato e la nomina di un commissario "ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi all’uopo necessari.Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.Il ricorso è stato ritualmente notificato all'Assessorato Regionale agli Enti Locali di Palermo che non ha fatto pervenire, tuttavia, alcuna comunicazione e/o deduzione.DIRITTOVa preliminarmente affermata la competenza di questo Tribunale amministrativo nei giudizi d'ottemperanza ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034.Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato comporta l'obbligo, per l'Amministrazione comunale intimata, di adottare i provvedimenti necessari per l’integrale pagamento di quanto stabilito nel decreto stesso.A tale obbligo, nonostante il lungo tempo trascorso, l'Amministrazione si è finora sottratta.Risultando, altresì, osservate le formalità procedurali previste dagli artt.90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n.642 circa la notificazione della sentenza all'Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione del ricorso, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l'obbligo del Comune di Vittoria di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o dalla notifica della stessa, se anteriore.Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario "ad acta" la d.ssa Chiara Armenia, Vice Prefetto Aggiunto dell’Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa, affinchè provveda, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della predetta data, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione intimata.Va precisato che, a seguito dell'insediamento del Commissario, gli organi dell'Amministrazione versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente considerati per l'adempimento del giudicato (C.G.A.: n.92 del 22.12.1982; Consiglio di Stato-Sez. VI, n. 41 del 19.1.1995). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- Sezione staccata di Catania-Sez.1^, in accoglimento del ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, in relazione all'art.27, n.4 del T.U. 26 giugno 1924 n.1054, l'obbligo del Comune di Vittoria di adottare le determinazioni amministrative necessarie all’esecuzione di quanto disposto in forza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all'uopo assegnando al predetto Ente il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o dalla notifica a cura di parte, se anteriore.Per il caso d'inadempienza, si nomina Commissario "ad acta" la d.ssa Chiara Armenia, Viceprefetto Aggiunto dell’Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa perchè provveda, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, a dare esecuzione al giudicato a spese del Comune intimato.Condanna quest'ultimo alle spese di procedimento, che liquida in complessivi € 1.800,00 (milleottocento/00).Fissa il compenso del Commissario in € 2.300,00 (duemilatrecento/00) oltre al rimborso spese e all'indennità di missione, se dovuta.Va precisato che, a seguito dell'insediamento del Commissario, gli organi dell'Amministrazione non potranno più disporre in ordine al dovuto adempimento.Ordina al rappresentante dell’Ente debitore, per la cennata ipotesi di ulteriore inadempienza, nonché a tutti i competenti funzionari della predetta Amministrazione di collaborare, ciascuno per quanto di sua competenza, col Commissario ad acta (mettendosi a sua completa disposizione) nell’espletamento del suo incarico giudiziario.Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004.L’ESTENSORE F.to Biagio CampanellaIL PRESIDENTEF.to Filippo DelfaDepositata nella Segreteria delTAR di Catania il 30-03-04
















