Home ARCHIVIO 2004-2010 Applicabilita' ai Consorzi ASI della normativa sugli enti locali
  • Giovedì 22 Aprile 2004 10:36
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    Archivio/2004-2010

    Applicabilita' ai Consorzi ASI della normativa sugli enti locali

    T.A.R. Catania, Sezione I n. 845 del 22/04/2004

    Si segnala l’interessante e condivisibile sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania, Sezione I, 30 marzo 2004 numero 845, oltre che per i principi di diritto da essa affermati, anche per la coerenza nello sviluppo logico-sistematico delle argomentazioni.La questione giuridica sottoposta all’esame del Tribunale amministrativo etneo, in buona sostanza, concerneva l’efficacia delle dimissioni dalla carica di Presidente di un Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) e della loro successiva revoca prima della presa d’atto da parte del Consiglio Generale, in assenza di un’espressa norma di legge o statutaria che disciplini la fattispecie.Il T.A.R. Catania, a tal fine, ha in primo luogo ed opportunamente qualificato giuridicamente i Consorzi ASI, ribadendo il proprio orientamento, peraltro già condiviso anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, secondo il quale essi hanno “…piena natura di Enti pubbli

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    REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Prima, composto dai Signori Magistrati:Dott. Biagio CAMPANELLA Presidente ff. rel. est.Dott. Vincenzo SALAMONE ConsigliereDott. Gabriella GUZZARDI Consigliereha pronunciato la seguenteS E N T E N Z Asul ricorso n. 1845/2003, proposto dal dr. PITANZA Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Harald Bonura, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via Toselli, n. 40;contro:-l’Assessorato Regionale all’Industria, in persona dell’Assessore pro tempore;-l’Assessorato Regionale all’Industria-Dipartimento Industria-Servizio 5°, in persona del Dirigente pro tempore; costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;-il Consorzio A.S.I.-Direzione Generale di Catania, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituito in giudizio;-il Consorzio Area Sviluppo Industriale di Catania, in persona del Vicepresidente pro tempore, non costituito in giudizio;e nei confronti di:-BATTAGLIA Vincenzo e LEONARDI Rosario, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Scuderi, Francesco Consoli Xibilia e Febio Battaglia, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Catania, via V. Giuffrida, n. 37; -VALENTI Pietro, non costituito in giudizio;per l’annullamento:-della nota raccomandata a/r prot. n. 1709 del 7.5.2003 del Dirigente dell’Assessorato all’Industria della Regione Siciliana;-dell’atto di indirizzo assessoriale, in conformità al quale il Dirigente Generale avrebbe adottato la nota;-degli atti contenenti le risultanze dell’attività ispettiva disposta dall’Assessore all’Industria;-dal decreto dell’Assessore all’Industria n. 46 del 13.6.2003, con il quale è stato nominato Commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Catania il dr. Pietro Valenti;-della nota prot. n. 1821 del 12.5.2003, con la quale il Dirigente Generale dell’Assessorato all’Industria-Dipartimento Regionale dell’Industria-Servizio 5° ha diffidato il Presidente del Consorzio A.S.I. “a convocare con i termini abbreviati per motivi di urgenza il Consiglio Generale ai sensi dell’art. 17 dello statuto consortile, stante la richiesta fattane da 22 consiglieri”;-di ogni altro atto anteriore, successivo o comunque connesso ai precedenti e, in particolare, dell’eventuale atto di convocazione del Consiglio Generale, nonché dei relativi atti assunti dal Consiglio stesso; Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni e dei controinteressati intimati;Visti gli atti tutti della causa;Designato relatore per la pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Consigliere Dott. Biagio Campanella; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Con atto del 28.1.2003, il Presidente pro tempore del Consorzio A.S.I. di Catania, dr. Franco Pitanza, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.L’indomani, il Consorzio dei Revisori dei conti del Consorzio medesimo, preso atto di tali dimissioni, con nota indirizzata al Presidente dimissionario, ha sottolineato che “la funzione rivestita dagli stessi (Revisori) e i conseguenziali adempimenti ascritti ai medesimi determinano la necessità dell’urgente convocazione del Consiglio Generale per la rielezione del Presidente. Tuttavia, nelle more del perfezionamento di quanto delineato, il Presidente dimissionario dovrà assicurare, come già l’interessato ha dichiarato verbalmente a questo Collegio, il proseguimento dell’attività dell’Ente, in quanto lo stesso riveste anche la carica di Funzionario Delegato, funzione che, fino al passaggio di consegne, conserva”.Con nota del 4.2.2003, il Direttore Generale ha chiesto formalmente all’Assessorato Regionale all’Industria “di volere impartire le necessarie direttive onde pervenire, con l’urgenza che il caso impone, alla soluzione delle difficoltà amministrative derivanti dalle dimissioni del Presidente”.A riscontro di tale richiesta, l’Assessorato ha risposto che “alla fattispecie non possono essere applicate per analogia le norme del codice civile relative alle società per azioni, poiché i Consorzi A.S.I. sono enti pubblici non economici regolati dalla legge regionale n. 1/84 e dai relativi statuti” e che “è norma generale che le dimissioni di un Organo consortile vengano presentate allo stesso Organo che lo ha eletto o nominato; nel caso specifico l’elezione è avvenuta in sede di Consiglio Generale e pertanto la discussione sulle dimissioni non può non avvenire che in seno al Consiglio Generale, previa presa d’atto del Comitato Direttivo”.In ottemperanza a tali direttive assessoriali, il Presidente, con nota del 7.2.2003, ha convocato il Comitato Direttivo del Consorzio, mettendo all’ordine del giorno, fra l’altro, “la presa d’atto delle dimissioni del Presidente”.All’ordine del giorno della seduta del Consiglio Generale del 12.3.2003 sono stati iscritti due argomenti: “dimissioni del Presidente del Consorzio”; “elezione del Presidente del Consorzio”.Dopo la votazione sulle modalità di scrutinio, il Presidente ha dichiarato di ritirare le dimissioni.Quest’ultimo atto è stato ritenuto inefficace e l’Assessore Regionale all’Industria, con decreto n. 46 del 13.6.2003 ha nominato il dr. Pietro Valenti, Dirigente dell’Amministrazione Regionale, Commissario ad acta presso il Consorzio A.S.I. di Catania al fine di “a) convocare…e presiedere il Consiglio generale per la trattazione e definizione del 4° punto dell’o.d.g. della seduta del 12 marzo 2003 (dimissioni del Presidente); b) relazionare l’Amministrazione di vigilanza e tutela, proponendo gli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti finalizzati alla normalizzazione dell’attività amministrativa del Consorzio”.Avverso i menzionati atti e tutti gli altri indicati in epigrafe, il dr. Pitanza ha proposto il ricorso in epigrafe, notificato il 15.5.2003 e depositato il 20 maggio successivo.Si deduce:1)Violazione degli artt. 2, 15 e 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1; dell’art. 73 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; degli artt. 23 e 24 dello statuto del Consorzio, approvato con DPRS 11 febbraio 1986. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del giusto procedimento. 2)Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà degli atti. Eccesso di potere per sviamento (sotto altro profilo). Violazione dell’art. 6 della l.r. 1/84 e dell’art. 12 dello statuto del Consorzio. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (incompetenza). Violazione dell’art. 97 della Costituzione. 3) Violazione del giusto procedimento.Inoltre sono stati proposti motivi aggiunti (ex lege n. 205/2000), in relazione al decreto assessoriale n. 46/2003:a)violazione dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1; violazione degli artt. 6,8,9,10,11,13 della l.r. 1/84 e degli artt. 11,12,13,15,16,18,19 e 20 dellostatuto del Consorzio; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto ed illogicità della motivazione;b)eccesso di potere per difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e per contraddittorietà degli atti. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.Il ricorso è stato tratto in decisione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004. DIRITTO1) Osserva il Collegio che il ricorso verte sulla questione se le dimissioni rassegnate dal dr. Pitanza debbano ritenersi o meno validamente revocabili.Nel caso in cui esse debbano ritenersi non suscettibili di successivo ritiro (e quindi, quest’ultimo, nel caso di specie, esercitato, debba essere considerato “tamquam non esset”), il Collegio sottolinea la superfluità dell’esame degli altri provvedimenti impugnati.Orbene, per quanto concerne un tale aspetto fondamentale del gravame, il Collegio deve darsi carico, previamente, dell’esame della qualificazione giuridica dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.Questi sono oggi disciplinati dalla legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 che, all’art. 2, li definisce come “…enti di diritto pubblico non economico sottoposti alla vigilanza e tutela dell’Assessore regionale per l’industria, che la esercita ai sensi della presente legge…”.L’art. 3 della medesima legge, nel definire gli scopi dei Consorzi, precisa che essi “…mirano a favorire l’insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all’uopo preposti”.Va sottolineato, quindi, che i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esercitano, tra l’altro, consistenti poteri pubblicistici di pianificazione territoriale, sono diretti titolari di attività e potestà espropriative, provvedono all’attivazione e gestione di appalti pubblici per la realizzazione di opere di urbanizzazione, regolano interessi di notevole rilevanza connessi all’attribuzione ed all’uso industriale delle aree urbanizzate.Non può quindi sussistere alcun dubbio sulla piena natura di Enti pubblici di carattere locale e territoriale dei Consorzi in questione sottoposti, al pari delle Amministrazioni comunali, alla vigilanza ed al controllo delle Amministrazioni regionali.Su tale aspetto ha insistito questo T.A.R. affermando che “…i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, previsti dall’art. 50 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (che ha sostituito l’art. 144 t.u. 30 giugno 1967 n. 1523) e, nella Regione siciliana, soggetti altresì alla disciplina di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, hanno la qualità di enti pubblici non economici, svolgendo un’attività priva di connotati imprenditoriali ed indirizzata al perseguimento, con strumenti pubblicistici, di finalità di ordine generale…”.Tale caratteristica è stata sottolineata dal C.G.A., con sentenza n. 413 dell’8 luglio 1998.La definizione della natura di tali Consorzi quali Enti pubblici territoriali partecipati dagli Enti locali comporta che, nei loro confronti, vadano applicati, oltre la normativa di settore introdotta dalla legislazione regionale e dai relativi statuti, i principi e le norme proprie dell’ordinamento degli Enti locali, in via diretta o residuale.Una tale asserzione è confermata sia dall’art. 25, comma 7 bis, della legge n. 142/90, sia dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, che così recita: “…le norme sugli Enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali…”.Come i controinteressati sottolineano giustamente, ai principi discendenti dalla normativa menzionata deve attribuirsi rilevanza generale sul piano economico-sociale.Opportunamente viene richiamata, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 153 dell’8 maggio 1995, che così ha statuito: “Le norme fondamentali delle riforme economico-sociali…in base all’art. 14 dello statuto speciale per la Regione Sicilia costituiscono un limite anche all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo…”. Quanto esposto dimostra che va applicata alla disciplina delle dimissioni presentate dal Presidente del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania la disciplina, propria degli Enti locali, in quanto contenuta nell’art. 174 della legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16, nel testo modificato dall’art. 25 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, secondo cui “le dimissioni del Sindaco, del Presidente della Provincia regionale e degli Assessori comunali e provinciali…sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d’atto”.La ratio di tale disposizione è quella di porre un freno alla proposizione delle dimissioni (rendendole, appunto, irrevocabili), garantendo la stabilità epperciò l’andamento e la certezza nell’esercizio delle funzioni amministrative, anche allo scopo di evitare che le dimissioni e la successiva revoca vengano fatte oggetto di negoziati o trattative perniciose per il pubblico interesse.Quindi, deve ritenersi che, come tutti gli atti giuridici unilaterali, anche le dimissioni siano efficaci (e, quindi, non può revocabili) allorquando il suo autore le renda note ai destinatari; l’eventuale presa d’atto rappresenta un dato meramente formale, irrilevante al fine della produzione degli effetti giuridici, che conseguono unicamente all’adozione dell’atto ed alla relativa comunicazione ai destinatari, sia pure attraverso la semplice comunicazione della convocazione del Consiglio generale del Consorzio.2) Quanto appena esposto dimostra l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono impugnati gli altri provvedimenti, atteso che un interesse alla relativa pronuncia si sarebbe potuto verificare soltanto se fosse stato ritenuto fondato il ricorso laddove fosse stata ritenuta valida le revoca delle dimissioni.3) Per quanto concerne le spese giudiziali, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania-Sez. 1^ in parte RIGETTA, per il resto dichiara INAMMISSIBILE, nel senso esposto in motivazione, il ricorso in epigrafe.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2004.Il Presidente ff. estensoreF.to Biagio Campanella Depositata nella Segreteria del T.A.R.- Sez. di Catania oggi 30-03-04
     
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