| Mercoledì 21 Aprile 2004 19:12 |
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Archivio/2004-2010 |
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Norme di legge della regione Sicilia in materia edilizia |
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| Finanziaria regione sicilia del 26 marzo 2002 numero 2 del 21/04/2004 | |
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La Legge n. 443/2001, rubricata "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", all'articolo 1 commi 6, 7, 8, 9 e 10 prevede che:6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.Il comma 1 dell'articolo 25 della Finanziaria 2002 ha inserito un nuovo comma dopo il 9 dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, rubricata "Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40":Art. 18 L'assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie quinquennali per ambiti comunali o intercomunali. Il bando, redatto in conformità delle direttive dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, viene pubblicato a cura degli Istituti autonomi per le case popolari. La graduatoria di assegnazione è formata da commissioni con competenza territoriale predeterminata, nominate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici. Le commissioni si riuniscono presso le sedi degli Istituti autonomi per le case popolari che provvederanno a fornire il personale necessario. Le commissioni sono composte: a) da un magistrato ordinario o amministrativo, con funzioni di presidente; b) da un rappresentate della Regione con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di vice presidente; c) da un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari, con funzioni di segretario, con voto consultivo; d) da tre rappresentanti dell'associazione inquilini e assegnatari che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035; e) da quattro rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti, su designazione delle segreterie provinciali. Le designazioni di cui ai punti d ed e devono pervenire all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede alla costituzione della commissione con un minimo di cinque componenti. Le commissioni procedono alla compilazione di una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con indicazione dei punteggi parziali e complessivi individualmente assegnati. Avverso le determinazioni delle commissioni è ammesso ricorso motivato e documentato da presentarsi entro i 30 giorni successivi alla data della pubblicazione. "In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare.".Le commissioni, esaurito l'esame dei ricorsi, formulano le graduatorie definitive. A parità di punteggio prevale la maggiore età del richiedente. Le graduatorie sono valide per tutte le assegnazioni degli alloggi realizzati con il programma triennale previsto dalla presente legge. Ai componenti delle commissioni sarà corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti delle commissioni per gli alloggi popolari di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.L'Art. 27 commi 1 e 2 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, rubricata "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione", prima della modifica apportata dalla Finanziaria, prevedeva che:Art.271. Le cooperative edilizie aventi sede sociale nei comuni capoluogo di Provincia o nei comuni conurbati, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi in uno qualsiasi dei comuni conurbati o anche in uno qualsiasi dei comuni della Provincia (31).2. I programmi di utilizzazione degli stanziamenti statali e regionali destinati all'edilizia convenzionata e/o agevolata riguardanti i comuni capoluoghi di provincia sono definiti a carattere sovracomunale, accorpando ai capoluoghi medesimi i centri che presentano maggiori caratteristiche di conurbazione. 3. [I soci che intendono avvalersi della facoltà prevista al comma 1 debbono possedere il requisito della residenza e/o esercitare l'attività lavorativa nel comune capoluogo ovvero in quello confinante e debbono dimostrare di non possedere alloggi idonei alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione né nel comune di residenza] (32) (33).4. Sugli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, e successive modifiche e integrazioni, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi in conto interessi per mutui agevolati per la copertura dei costi intervenuti o che potranno intervenire per maggiore prezzo di esproprio del terreno risultanti da sentenza passata in giudicato. (31) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 agosto 2000, n. 19. Il testo originario così sanciva: «1. Nei comuni di Palermo, Catania e Messina le cooperative edilizie, anche se risultano incluse in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti, possono realizzare i loro programmi costruttivi o nei territori di detti comuni o nei territori dei comuni confinanti.».(32) Testo aggiornato come da errata corrige in G.U.R.S. 1 giugno 1991, n. 28. (33) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. agosto 2000, n. 19.L'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, rubricata "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare", come richiamato nel comma 2 dell'articolo 25 della Finanziaria, prevede che:Modalità per l'assegnazione delle aree1. L'assegnazione delle aree da parte dei Comuni alle cooperative edilizie per la realizzazione di programmi costruttivi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca avviene con deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale quando trattasi di assegnazione in forza di strumento urbanistico attuativo, entro sessanta giorni dalla richiesta. 2. Ove il termine fissato per l'assegnazione delle aree di cui al comma 1 non venga rispettato dai Comuni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su istanza degli interessati, provvede in via sostitutiva, a mezzo di un commissario, all'assegnazione delle aree medesime. Il commissario adotta i provvedimenti relativi entro trenta giorni dalla sua nomina. 3. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede il Comune interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili. 4. Ai fini della espropriazione delle aree assegnate valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 . 5. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 maggio 1981, n. 86 è abrogato l'inciso "o l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca secondo la rispettiva competenza". 6. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 sono abrogate le parole "e dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca" nonché la lettera d) del medesimo comma. 7. Scaduto il termine fissato dal comma 1, le cooperative di abitazione e le imprese possono presentare i programmi costruttivi di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 ed il Comune dovrà provvedere alle relative approvazioni secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.Il comma 3 dell'articolo 25 della Finanziaria 2002 ha aggiunto alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della Legge regionale n. 26/2000, rubricata "Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000" le parole riportate in neretto:Determinazione canoni edilizia residenziale pubblica1. Il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione siciliana, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dei correlati decreti dell'Assessore regionale ai lavori pubblici Dec.Ass. 15 marzo 1996, n. 370/11 e Dec.Ass. 23 luglio 1999, n. 1112, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili e superiore a lire 400 mila mensili (9).2. Il Dec.Ass. 23 luglio 1999, n. 1112 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici ha efficacia nella misura del 50 per cento per l'anno 1997 e del 75 per cento per l'anno 1998.3. Il canone di edilizia residenziale pubblica non può comunque essere superiore al 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare (10), fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno 1997.4. Nella determinazione dei conguagli relativi al pagamento delle differenze di canoni di locazione, gli enti gestori possono, su domanda degli interessati, concedere una rateizzazione non superiore a dieci anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.(9) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 93, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.(10) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 93, L.R. 3 maggio 2001, n. 6.L'articolo 9 della Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, rubricata "Provvedimenti per il potenziamento delle strutture civili e per favorire lo sviluppo economico della Valle del Belice", prevede che: Recupero dei centri storiciI comuni possono utilizzare gli interventi di cui all'art. 3 per il recupero dei propri centri storici. Alla identificazione degli edifici o di gruppi di edifici da destinare all'edilizia economica e popolare provvede il consiglio comunale, previo parere dell'ufficio tecnico comunale e della commissione edilizia, con provvedimento approvato con la metà più uno dei consiglieri in carica. La deliberazione del consiglio costituisce a tutti gli effetti di legge integrazione e variante ai piani particolareggiati e diventa esecutiva non appena approvata dalla commissione provinciale di controllo competente per territorio. Lo stato di abbandono degli immobili, la precarietà statica degli stessi, la loro ubicazione in zone suscettibili di intervento di risanamento, la dichiarata volontà dei proprietari di non poterli o volerli ripristinare, costituiscono presupposti, separatamente o congiuntamente, per la loro individuazione e per l'eventuale espropriazione. In sede di ristrutturazione, riparazione e restauro degli edifici, è consentito l'accorpamento e/ o la divisione delle unità immobiliari nell'ambito dei parametri dell'edilizia economica e popolare per assicurare la piena fruibilità della superficie minima abitabile. I progetti saranno approvati dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178. I proprietari espropriati, che non hanno optato per i benefici della speciale legge nazionale in favore del Belice e che non sono proprietari di altre unità immobiliari abitabili, hanno diritto all'assegnazione di un alloggio costruito in applicazione della presente legge con precedenza rispetto agli altri aspiranti anche se non in possesso dei requisiti.Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, rubricata "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", prima della sostituzione apportata dal comma 1 dell'articolo 30 della Finanziaria, prevedeva che:Norme urbanistiche1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" è stata omessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:a) (48); (48) Sostituisce il comma 3 dell'art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16.b) (49); (49) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16.c) (50). (50) Aggiunge il comma 12 all'art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16.9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.10. (51). (51) Sostituisce il secondo comma dell'art. 16, L.R. 12 giugno 1976, n. 78.11. (52). (52) Sostituisce l'art. 57, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, rubricata "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", l'articolo 30, comma 2 della Finanziaria ha aggiunto il comma in neretto:Interventi produttivi nel verde agricoloNelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" (51) tassativamente individuate nello strumento urbanistico. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata; e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte leprescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricoloricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.(51) Le parole "risorse naturali locali" sostituiscono le parole "risorse naturali nella zona" per effetto dell'art. 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, rubricata "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", l'articolo 30, comma 4, della Finanziaria 2002 ha aggiunto il comma in neretto:Norme urbanistiche1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" è stata omessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:a) (48); (48) Sostituisce il comma 3 dell'art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16.b) (49); (49) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16.c) (50). (50) Aggiunge il comma 12 all'art. 10, L.R. 6 aprile 1996, n. 16.9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.10. (51). (51) Sostituisce il secondo comma dell'art. 16, L.R. 12 giugno 1976, n. 78.11. (52). (52) Sostituisce l'art. 57, L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed aipiani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi diriqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplementoordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.L'Articolo 1 della Legge n. 1902/1952, rubricata "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori", prevede che:Articolo unicoA decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con prevvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato (2).A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano (3).Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma (4).Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano (5).Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati (6).Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.(2) Così sostituito dall'art. 4, L. 21 dicembre 1955, n. 1357. Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.(3) Vedi, ora, il comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.(4) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.(5) Vedi, ora, il comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.(6) Il terzo comma del presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, L. 30 luglio 1959, n. 615 è stato successivamente sostituito con gli attuali commi terzo, quarto e quinto, dall'art. 1, L. 5 luglio 1966, n. 517.La legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, rubricata "Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, concernente: "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori"", all'articolo 1, prevede che:Art. 1L'assessore regionale ai lavori pubblici può, con proprio decreto prorogare di due anni il termine assegnato col terzo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, per la salvaguardia dei piani regolatori comunali.
















