| Mercoledì 21 Aprile 2004 19:09 |
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Archivio/2004-2010 |
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Erogazione gas naturale |
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| finanziaria n. 2 del 21/04/2004 | |
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Articolo 671. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni.2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.5. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:a) dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;b) dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;c) dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;d) dall'1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.
