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  • Mercoledì 21 Aprile 2004 19:03
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    Archivio/2004-2010

    Contratti di fornitura di beni e servizi

    Regione Sicilia n. 2 del 21/04/2004

    L'articolo 13 della legge finanziaria della Regione siciliana n. 2/2002 ha esteso l'applicabilità dell'articolo 44 della legge numero 724 del 1994 ai contratti di fornitura di beni o servizi di competenza regionale. L'entrata in vigore di tale norma rende pertanto obbligatorio l'inserimento in tutti i suddetti contratti della clausola di revisione periodica del prezzo. Mirella Corsaro

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    LEGGE 26 marzo 2002, n. 2.Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.(Pubbilicata nella G.U.RS. n. 14 del 27 marzo 2002)Art. 13.Contratti fornitura beni e servizi 1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell'articolo 44, punto 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che sostituisce l'articolo 6 della legge n. 537/93). Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili.
     
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