Giovedì 13 Ottobre 2011 07:56
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Appalti e Contratti/Problematiche generali

Accesso agli atti di gara e tutela del "Know how"

sentenza T.A.R. Veneto - Venezia n. 1463 del 06/10/2011

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 163/2006, l'accesso agli atti è escluso in ragione della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di offerta.

1. Procedimento amministrativo - Partecipazione - Accesso agli atti - Appalti pubblici - Documentazione suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale - Presupposti

2. Appalto pubblico (in generale) - Documentazione - Accesso agli atti - Art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 - Disciplina

1. Anche a fronte di documentazione suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale, deve essere in ogni caso garantito l'accesso se e nella misura in cui la sua acquisizione sia utile per la difesa dei propri interessi (1). Tuttavia, tale accesso va escluso ove l'impresa non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (2).

(1) Cons. Stato, sez. VI, 1-2-2010 n. 524.
(2) T.A.R. Lazio, sez. I, 25-1-2010 n. 25.


2. La disposizione dell'art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 costituisce una ipotesi speciale di deroga, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di offerta (3).

(3) T.A.R. Puglia, sez. I, 27-5-2010 n. 2066.



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N. 1463/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 589 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B. Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;
contro
Consorzio I. Scarl, Raggruppamento Temporaneo D'Imprese Costruzioni M. Spa; Comune di Schio, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Poscoliero, domiciliata per legge in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti di
MB. Srl;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti di gara dell'offerta tecnica ed economica delle ditta aggiudicataria, nonché del secondo e del terzo classificato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Schio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato il diniego di accesso agli atti relativi all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, del secondo e del terzo classificato di una gara di appalto che ha visto la società ricorrente sesta classificata.
Tale diniego era motivato principalmente sulla base dell'asserita finalità meramente esplorativa, nonché dalla circostanza che le ditte in sede di partecipazione alla gara non avevano autorizzato l'accesso agli atti.
Nel ricorso venivano dedotti la violazione e falsa applicazione degli articoli pertinenti della legge numero 241 del 1990 - 1,22,24- nonché dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 163 del 2006, ed eccesso di potere.
Il Comune tuttavia consentiva una parziale visione della documentazione richiesta, riservandosi un'ulteriore risposta quando le ditte interessate avessero rilasciato l'assenso relativo.
Anche tale la nota veniva impugnata con un primo ricorso per motivi aggiunti, mentre con il secondo atto di motivi aggiunti veniva impugnata la nota 3 maggio 2011 con la quale l'amministrazione comunale rendeva noto l'esito della procedura di notifica ai controinteressati dell'istanza di accesso, consentendo un accesso parziale ulteriore.
Infine, con il terzo atto di motivi aggiunti viene impugnata la nota 16 maggio 2011 con cui il Comune ha precisato che il raggruppamento terzo classificato acconsente alla richiesta di accesso a eccezione della documentazione afferente l'obiettivo numero due, in quanto trattasi di miglioria che contiene al proprio interno segreti tecnici e commerciali.
Si è costituita l'amministrazione resistente controdeducendo puntualmente.
All'odierna udienza dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Si confrontano nel caso in esame due opposte esigenze, il cui contemperamento è oggetto di giurisprudenza a volte non univoca.
Da un lato infatti vi è la tutela della difesa in giudizio collegata alla massima trasparenza dell'attività amministrativa, dall'altro vi è la doverosa garanzia di tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Così se è noto che "anche a fronte di documentazione suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale, deve essere in ogni caso garantito l'accesso se e nella misura in cui la sua acquisizione sia utile per la difesa dei propri interessi" (Consiglio di Stato, sezione sesta,1/2/2010 n. 524), va escluso tale accesso ove l'impresa non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (Tar Lazio, sezione prima, 25 gennaio 2010 numero 25).
Orbene a tale ultimo proposito, e considerato che risulta ormai garantita l'ostensione della gran parte della documentazione richiesta con esclusione della miglioria sub 2), non priva di rilievo è la considerazione secondo la quale al ricorrente è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva in data 7 aprile, sicché i termini per la notifica dell'eventuale ricorso sono scaduti il 7 maggio.
Dunque l'azione di annullamento risulta ormai pregiudicata, mentre sarebbe ancora possibile quella volta alla condanna al risarcimento del danno.
E tuttavia deve essere ricordata ulteriore giurisprudenza secondo la quale " la disposizione dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 163 del 2006 costituisce una ipotesi speciale di deroga, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di offerta" (Tar Puglia, sezione prima, 27 maggio 2010, numero 2066).
A tale proposito appare congrua la giustificazione addotta, - seppur non in sede di offerta, ma successivamente a specifica richiesta- che dunque si appalesa tutt'altro che generica come contestato dal ricorrente, " in quanto trattasi di miglioria che contiene al proprio interno segreti tecnici e commerciali. Le aziende hanno inoltre consolidato per la costruzione di tale tipologia di opere una metodologia consolidata di lavorazione che garantisce standard di intervento definiti da anni di esperienza e da processi costruttivi volti a minimizzare i costi operativi e gestionali, supportando le relazioni con studi appositi".
La domanda deve dunque essere dichiarata parzialmente improcedibile e parzialmente respinta, pur sussistendo giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Vincenzo Antonio Borea
L'ESTENSORE
Riccardo Savoia
IL CONSIGLIERE
Claudio Rovis
 
Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)