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  • Lunedì 05 Settembre 2011 09:14
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    Appalti e Contratti/Appalti di Servizi

    Appalti di servizi: quote di avvalimento

    Sentenza T.A.R. Veneto - Venezia n. 1105 del 30/06/2011

    Sulla necessità di verificare i requisiti di ammissione in gara di ogni singola partecipante all'A.T.I. e l'effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, partecipazione ed esecuzione dall'appalto.

    1.- Appalto di servizi - Associazione temporanea - Quote di partecipazione - Indicazione - Onere - Sussiste - Finalità - Appalti di servizi - Applicabilità

    2.- Appalto di servizi - Partecipazione e qualificazione - Avvalimento - Natura - Contratto - Forma - Prova - Libertà - Sussiste

    3.- Appalto pubblico (in generale) - Criteri e principi - Aggiudicazione - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - Obbligo pubblicità sedute commissione di gara - Sussiste - In relazione alla fase di apertura plichi contenenti documentazione e offerta economica

    1.- Le quote di partecipazione ad un'A.T.I. devono essere indicate in sede di presentazione dell'offerta onde permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso, da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dei requisiti di ammissione alla gara in relazione alle singole quote di partecipazione all'A.T.I. stessa e di assicurare l'effettiva corrispondenza sostanziale tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all'A.T.I. e quota di esecuzione dell'appalto. Tale corrispondenza, deve sussistere anche nel settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali (1). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l'A.T.I. aggiudicataria avesse soddisfatto l'onere imposto dalla legge e dal disciplinare di gara specificando i singoli servizi che sarebbero stati eseguiti da ciascuna impresa, consentendo alla stazione appaltante di verificare la corrispondenza tra quote di esecuzione dei servizi, quote di qualificazione e quote di partecipazione all'A.T.I. delle due imprese: quota, quest'ultima, che è simmetrica, quanto alla capogruppo, alla quota-parte dell'importo relativo ai servizi (di pulizia delle aree, di disinfestazione, di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, di manutenzione degli impianti elettrici e idrico-sanitari, di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, di manutenzione degli impianti antincendio, degli impianti elevatori, degli impianti di sicurezza e di manutenzione delle reti) che, appunto, si è impegnata ad effettuare; e quanto alla mandante, alla quota-parte dell'importo relativo ai servizi di giardinaggio e di manutenzione del verde, quote rispetto alle quali entrambe le raggruppate sono pacificamente qualificate in quanto in possesso dei relativi requisiti tecnici ed economici)

    (1) T.A.R. Potenza, sez. I, 11-3-2011 n. 132; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 26-3-2010 n. 386; T.A.R. Piemonte, sez. I, 29-1-2010 n. 467.

    2.- Il contratto di avvalimento, negozio con cui l'impresa ausiliaria (soggetto che deve impegnarsi non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata, ma anche verso la stazione appaltante), mette a disposizione del concorrente le risorse di cui questi è carente (2), e pone a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda può rivestire qualunque forma, ed essere provato in qualunque modo idoneo (3). (Nel caso di specie l'impresa ausiliaria ha espressamente dichiarato producendo altresì l'originale del contratto di avvalimento di "impegnarsi verso la società e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente", allegando inoltre i certificati e le attestazioni ISO, SQS, IQNET e SOA: contratto di avvalimento ed impegno che, oltre ad essere assolutamente rispondenti al richiamato art. 49, individuano in maniera chiara ed esaustiva l'impegno assunto dall'ausiliaria nei confronti sia della concorrente che della stazione appaltante)

    (2) Cons. Stato, sez. VI, 13-5-2010 n. 2956.
    (3) T.A.R. Veneto, sez. I, 20-10-2010 n. 5528.

    3.- L'obbligo di pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice, nelle gare svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda esclusivamente la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (4).

    (4) T.A.R. Veneto, sez. I, 27-1-2010 n. 174.

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    N. 1105/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 1120 Reg. Ric.
    ANNO 2011
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2011, proposto da:
    M. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baccolini, Paolo Coli, con domicilio eletto presso M. T. in Venezia, ...omissis...;
    contro
    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale Per il Nord Est;
    nei confronti di
    P. S.p.A. C. Soc.Coop., rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Capasso, con domicilio eletto presso D. P. in Venezia, Piazzale ...omissis...; M. Srl;
    per l'annullamento
    del decreto n. 7/2011, prot.n. 2532/DGT NE/Econ/v-2, datato 27.04.2011 del Dirigente Generale della Direzione territoriale Nord Est del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; della lettera in data 28.04.2011, prot. n. 2561/DGT NE/Econ/V-2 a firma del responsabile del procedimento recante l'anzidetto decreto di aggiudicazione definitiva nonchè il verbale di aggiudicazione provvisoria decretata dal Seggio di gara; del verbale di aggiudicazione provvisoria in data 07.04.2011; del verbale in data 20.10.2010 a firma del Responsabile del procedimento, recante l'ammissione alla gara delle imprese che ne avevano fatto richiesta; di tutti i verbali della commissione giudicatrice; della lettera di invito alla gara recante prot. n. 100847/DGT ne/V-2 in data 5.11.2010; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di P. S.p.A.C. Soc.Coop.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
    Considerato
    1.- che - premesso che dal tenore letterale dell'art. 37, commi XIII e IV del DLgs n. 163/06 si evince la necessità (e perciò anche a prescindere da una specifica indicazione della lex specialis di gara) che le quote di partecipazione ad un'ATI siano indicate in sede di offerta onde permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso, da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dei requisiti di ammissione alla gara in relazione alle singole quote di partecipazione all'ATI stessa e di assicurare l'effettiva corrispondenza sostanziale tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all'ATI e quota di esecuzione dell'appalto: e tale corrispondenza deve trovare cittadinanza anche nel settore degli appalti di servizi, al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla effettiva capacità tecnico economica delle imprese aggiudicatarie dei servizi, le quali debbono essere in grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali (TAR Potenza, I, 11.3.2011 n. 132; TAR Latina, I,26.3.2010 n. 386; TAR Piemonte I, 29.1.2010 n. 467) - nel caso di specie l'ATI aggiudicataria ha soddisfatto l'onere imposto dalla legge e dal disciplinare di gara specificando i singoli servizi che sarebbero stati eseguiti da ciascuna impresa, atteso che tale indicazione ha pienamente consentito alla stazione appaltante di verificare la corrispondenza tra quote di esecuzione dei servizi, quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI delle due imprese: quota, quest'ultima, che è simmetrica, quanto alla capogruppo, alla quota-parte dell'importo relativo ai servizi (di pulizia delle aree, di disinfestazione, di raccolta e smaltimento rifiuti speciali, di manutenzione degli impianti elettrici e idricosanitari, di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, di manutenzione degli impianti antincendio, degli impianti elevatori, degli impianti di sicurezza e di manutenzione delle reti) che, appunto, si è impegnata ad effettuare; e quanto alla mandante, alla quota-parte dell'importo relativo ai servizi di giardinaggio e di manutenzione del verde, quote rispetto alle quali entrambe le raggruppate sono pacificamente qualificate in quanto in possesso dei relativi requisiti tecnici ed economici (cfr. i docc. 15, 16, 17 e 18 della resistente);
    2.- che, quanto all'asserita inidoneità del contratto stipulato tra mandataria e "M. srl" a soddisfare le prescrizioni contenute nell'art. 49 del Dlgs n. 163/06, è sufficiente osservare che - premesso che il contratto di avvalimento è il negozio con cui l'impresa ausiliaria (che è soggetto che deve impegnarsi non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata, ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente: CdS, VI, 13.5.2010 n. 2956) pone a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda (intesa quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività di impresa ex art. 2555 c.c.) e può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo (cfr., ex pluribus, TAR Veneto, I, 20.10.2010 n. 5528) - nel caso di specie l'impresa ausiliaria ha espressamente dichiarato (cfr. il doc. 28), producendo altresì l'originale del contratto di avvalimento (ove, all'art. 6, viene precisato che essa "si obbliga nei confronti della P. srl a fornire alla stessa i requisiti di ordine economico, finanziario e tecnico mancanti sopra citati e richiesti dal bando, fino alla concorrenza dei requisiti richiesti"), di "impegnarsi verso la società e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente", allegando inoltre i certificati e le attestazioni ISO, SQS, IQNET e SOA (docc. 29 e 30): contratto di avvalimento ed impegno che, oltre ad essere assolutamente rispondenti al richiamato art. 49, individuano in maniera chiara ed esaustiva l'impegno assunto dall'ausiliaria nei confronti sia della concorrente che della stazione appaltante;
    3.- che, allo stato, non si ravvisano motivi per recedere dall'orientamento, condiviso da questo Tribunale, che, ove trattisi di gara svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo di pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice riguarda esclusivamente la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (cfr. TAR Veneto, I, 27.1.2010 n. 174): e nella specie l'integrità di tutte le buste è stata regolarmente assolta dalla commissione in seduta pubblica; quanto, poi, all'incidente verificatosi in sede di gara, ove la commissione ha involontariamente tagliato il lembo della busta "C" (offerta tecnica) della ricorrente - peraltro immediatamente risigillata (cfr. il verbale 18.1.2011) -, nessun vizio è stato in proposito sollevato dall'interessata; nessun pregio ha, infine, l'affermato risparmio economico connesso con l'offerta proposta dalla ricorrente, atteso che nella specie la gara veniva aggiudicata sulla base di punteggi predeterminati in ragione anche della qualità tecnica dell'offerta, non già unicamente in relazione al prezzo;
    4.- che per le suestese argomentazioni il ricorso è, dunque, infondato e va respinto;
    che le spese possono essere compensate, attesa la particolarità della controversia;
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
    Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Vincenzo Antonio Borea
    L'ESTENSORE
    Claudio Rovis
    IL CONSIGLIERE
    Riccardo Savoia
     
    Depositata in Segreteria il 30 giugno 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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