| VenerdĂŹ 06 Maggio 2016 15:33 |
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Appalti e Contratti/Appalti di Lavoro |
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Requisiti morali del socio di maggioranza |
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| Sentenza CGA Sicilia n. 132 del 05/05/2016 | |
La fattispecie sostanziale ĂŠ, in estrema sintesi, la seguente: in una gara la cui "lex specialis", ispirandosi al citato articolo 38, chiedeva ai concorrenti di indicare all'atto della partecipazione: a) i nominativi degli Amministratori (muniti di poteri di rappresentanza) e del Direttore Tecnico, nonchĂŠ i nominativi del socio unico o del socio di maggioranza; b) le quote di partecipazione societaria dei singoli soci; specificando altresĂŹ che c) nel caso in cui il socio di maggioranza fosse stato una âpersona giuridicaâ, la c.d. âsocietĂ di capitali a compagine sociale ridottaâ avrebbe dovuto indicare il nominativo della âpersona fisicaâ titolare della quota di maggioranza di questâultima, si trova a partecipare una societĂ di capitali "A" la quale è composta da due soli soci in posizione paritetica, essendo partecipata al 50 per cento da una persona fisica ("a") (la quale riveste peraltro la carica di amministratore e legale rappresentante della societĂ di capitali âAâ ed in tale specifica qualitĂ ha presentato in gara, le dichiarazioni sui requisiti morali ex articolo 38) ed al 50 per cento da una societĂ di capitali "B". A sua volta, la societĂ di capitali âBâ risulta partecipata al 70 per cento da una societĂ di capitali âCâ ed al 30 per cento da una persona fisica âbâ (la quale riveste peraltro sia la carica di amministratore e legale rappresentante della societĂ di capitali âBâ ed in tale specifica qualitĂ ha presentato in gara, le dichiarazioni sui requisiti morali ex articolo 38, sia la carica di amministratore e legale rappresentante della societĂ di capitali âCâ).
Avviene quindi che la societĂ di capitali concorrente âAâ, allâatto della presentazione della domanda di partecipazione, non indica la precisa compagine sociale (gli estremi identificativi dei soci) della societĂ di capitali "C" ed omette di produrre le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di moralitĂ (di cui allâart.38 del codice degli appalti) delle persone rivestenti la qualitĂ di soci (anche di minoranza) della societĂ "C".
Contestando lâincompletezza delle dichiarazioni sul punto rese dallâaggiudicataria âAâ, la seconda graduata (societĂ âXâ) propone reclamo che viene infine accolto dalla Stazione appaltante. La societĂ di capitali âAâ insorge quindi avverso la revoca dellâaggiudicazione innanzi al TAR Catania il quale, con sentenza della VI Sezione, n.570 del 17.2.2015, respinge il ricorso.
Il Consiglio di Giustizia, adito in sede di appello proprio dalla societĂ di capitali âAâ, è tuttavia di diverso avviso; sicchè, - in riforma della sentenza di primo grado â accoglie lâimpugnativa della societĂ di capitali âAâ, affermando nel merito i seguenti principi:
i) nel caso delle "societĂ di capitali a compagine sociale ridottaâ o âa compagine sociale ristretta" l'obbligo di rendere le dichiarazioni ex articolo 38 del codice degli appalti riguarda il solo socio di maggioranza-persona fisica e non anche il socio di maggioranza-persona giuridica. Di conseguenza, e giĂ ai sensi del citato articolo 38, nessuno specifico onere dichiaratorio incombe sulla concorrente (nel caso di specie, la societĂ di capitali "A") partecipata al 50 per cento da una societĂ di capitali (âBâ) ed al 50 per cento da una persona fisica (âaâ), poichĂŠ, in un tal caso, non esiste: a) alcun âsocio di maggioranzaâ (â..posto che ciascuno dei due soci era titolare di una quota societaria pari al 50%..â); b) nĂŠ tampoco (e per la medesima ragione) alcuna âpersona fisicaâ rivestente la qualitĂ di âsocio di maggioranzaâ (â..posto che socio di maggioranza era ed è una âpersona giuridicaâ..â).
ii) In ogni caso, ed in una prospettiva sostanzialistica e di âraggiungimento dello scopoâ, nessun rilievo può in concreto sollevarsi allorchè â sia pure âper casoâ, come nella specie â risultino comunque acquisite in gara le dichiarazioni sui requisiti morali della âpersona fisicaâ (âaâ) che sia anche socio, con partecipazione paritaria, della societĂ di capitali âAâ, ancorchè la dichiarazione sia resa in diversa qualitĂ (ovvero nel caso di specie, nella sola qualitĂ di amministratore della societĂ di capitali âAâ), giacchè, in un tal caso, ed anche a voler ritenere ââŚche anche la partecipazione ânon maggioritariaâ, ma âparitariaâ, della âpersona fisicaâ ad una societĂ concorrente in una pubblica gara, determini lâobbligo della prima (e cioè della predetta persona fisica) di produrre le dichiarazioni concernenti il possesso da parte sua dei requisiti morali (e cioè anche equiparando, ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, il âsocio di maggioranzaâ al âsocio paritarioâ)..â, è evidente come ââŚil valore contenutistico (ârectiusâ: la âvalenza certatoriaâ) della âdichiarazione relativa al possesso dei requisiti moraliâ (della dichiarazione a mezzo della quale, cioè, il soggetto dichiarante attesta la inesistenza a suo carico di determinate condanne, di misure di prevenzione anti-mafia, di procedimenti penali per determinati reati e di procedimenti per lâapplicazione di misure di prevenzione), è identico tanto se il dichiarante si esprima nella qualitĂ di Amministratore quanto nella qualitĂ di socio di una determinata societĂ ...".
iii) Correlativamente, è indubbio come, nel caso di specie, nessun particolare onere dichiaratorio incombesse neanche sulla societĂ di capitali âBâ, ulteriore rispetto a quello in specie adempiuto connesso alla dimostrazione dei requisiti morali in capo al suo amministratore e legale rappresentante (âbâ), in relazione alla indicazione dei propri soci ed alla dimostrazione, da parte di questi ultimi dei requisiti morali, giacchè â rispetto il socio di maggioranza della societĂ di capitali âBâ, era una persona giuridica (ovvero, nel caso di specie, la societĂ âCâ che partecipava al capitale di rischio della societĂ di capitali âBâ, nella misura del 70 per cento).
iv) Ancora, osserva in via ulteriormente gradata il Collegio, anche a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale ritenuto minoritario ed in quel caso invocato dalla stazione appaltante (cfr. TAR Puglia, Bari, I^, 30.8.2013 n.1287) secondo cui l'articolo 38 "..vada correttamente lett(o) ed interpretata, al di lĂ del mero dato testuale, ânel senso di imporre la prescritta dichiarazione ⌠(omissis âŚ) âanche agli amministratoriâ del socio di maggioranza allorquando questo sia una persona giuridicaâ, nessun rilievo potrebbe in specie ed in concreto muoversi, giacchè lâamministratore del socio di maggioranza-persona giuridica (ovvero nel caso di specie la societĂ di capitali âCâ) è la medesima persona fisica âbâ che riveste al contempo la carica di amministratore e legale rappresentante della societĂ di capitali âBâ (ed in tale specifica qualitĂ ha presentato in gara, le dichiarazioni sui requisiti morali ex articolo 38). E ciò, sulla base del medesimo ragionamento sostanzialistico di cui si diceva al superiore punto iii), ovvero sul presupposto che la dichiarazione ex articolo 38 ââŚconcerne qualitĂ personali (nella specie: la sussistenza di determinati requisiti morali) del soggetto (persona fisica) dichiaranteâŚâ ed ââŚil suo âvalore contenutisticoâ (la sua âefficacia di certazioneâ) prescinde dal fatto che la stessa sia stata resa nellâesercizio di una determinata carica...â.
La sentenza in rassegna si segnala anche nella parte in cui pronuncia sulla domanda volta ad ottenere il ârisarcimento per equivalenteâ del âdanno da mancata aggiudicazioneâ, affermando i seguenti âprincipiâ in punto di liquidazione del danno (in specie rimessa allâAmministrazione, ai sensi dellâart. 34 c.p.a., previa âcondanna genericaâ e fissazione dei soli âcriteriâ cui attenersi per la specifica determinazione del âquantumâ):
a) esclusa - sulla scorta della pacifica giurisprudenza formatasi sulla questione (C.S., V^, 3.5.2012 n.2546) - ogni risarcibilitĂ per il âdanno emergenteâ derivante dalla spese di partecipazione alla gara, nel caso di liquidazione del danno da mancata aggiudicazione, la determinazione del âlucro cessanteâ, in aderenza al piĂš accreditato orientamento della giurisprudenza (C.S., IV^, 21.6.2011 n.3670; C.S., IV^, 7.9.2010 n.6485), deve considerare gli â..elementi emergenti dallââoffertaâ, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti - e dunque lâutile (rectius: il profitto) - che la societĂ prevedeva di trarre dallâaggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dellâappaltoâŚâ;
b) quanto alla determinazione del âdanno curriculareâ, ad avviso del Collegio, lo stesso va quantificato in via equitativa e comunque a prescindere dallâassolvimento di qualsiasi onere probatorio (cfr. C.S., V^, 3.5.2012 n.2546);
c) nella determinazione della proposta risarcitoria lâAmministrazione terrĂ conto della rivalutazione monetaria da calcolare a far data dalla stipula del contratto (C.S., III^, 14.12.2012 n.6444) e degli interessi maturati e maturandi (secondo i criteri evidenziati in C.S., 8.11.2012 n.5686).
Avvocato Valentina Magnano S.Lio
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N. 00132/2016REG.PROV.COLL.
N. 00366/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2015, proposto dalla societĂ âAâ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Consoli Xibilia, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, Via F. Cordova n.76;
contro
societĂ consortile T.E. a r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Orlando, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, Via F. Cordova n.76;
nei confronti di
X. s.r.l., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza n.570 del 15.1.2015, pubblicata il 17.2.2015, con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. IV^, ha respinto il ricorso e dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla societĂ âAâ s.r.l. con il ricorso n.1278 del 2014.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della societĂ consortile T.E. a r.l. (Stazione appaltante);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli Avvocati Francesco Consoli Xibilia e Andrea Orlando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
I. A seguito di lettera di invito del 16.7.2013 della societĂ consortile T.E. a r.l. (dâora innanzi denominata âStazione appaltanteâ), la societĂ âAâ s.r.l. partecipava alla procedura di gara (nella specie: una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli artt.122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs. n.163/2007, dâora innanzi denominato âcodice degli appalti pubbliciâ) per lâaffidamento dei lavori per il recupero funzionale dellââex macello comunaleâ del Comune di Maletto, da adibire a museo civico, con importo a base dâasta pari ad âŹ.435.903,71.
Ispirandosi al disposto dellâart.38 del codice degli appalti pubblici, i punti 4/B e 4/Ac del Disciplinare di gara stabilivano che la âsocietĂ di capitali con meno di quattro sociâ (dâora in poi denominata anche âsocietĂ di capitali a compagine sociale ridottaâ o âa compagine sociale ristrettaâ) partecipante alla gara avrebbe dovuto indicare, a pena di esclusione:
- i nominativi degli Amministratori (muniti di poteri di rappresentanza) e del Direttore Tecnico, nonchĂŠ i nominativi del socio unico o del socio di maggioranza;
- le quote di partecipazione societaria dei singoli soci.
E - ciò che maggiormente importa ai fini della soluzione della presente controversia - nel caso in cui il socio di maggioranza fosse stato una âpersona giuridicaâ, la c.d. âsocietĂ di capitali a compagine sociale ridottaâ avrebbe dovuto indicare il nominativo della âpersona fisicaâ titolare della quota di maggioranza di questâultima (cfr. punto 4/B del Disciplinare di gara).
Comâè noto, ai sensi dellâart.38 del codice degli appalti pubblici (e, nella specie, del combinato disposto del comma 1, lett.b, e del comma 2 della citata norma), tali indicazioni hanno la funzione di individuare i soggetti tenuti allâobbligo di fornire la âdichiarazioneâ concernente la sussistenza dei ârequisiti di carattere generaleâ (meglio noti come ârequisiti moraliâ, consistenti nellâassenza a carico del dichiarante di determinate condanne, di misure di prevenzione anti-mafia, di procedimenti penali per determinati reati e di procedimenti per lâapplicazione di misure di prevenzione, che la predetta norma indica specificamente); dichiarazione necessaria per partecipare a qualsiasi pubblica gara dâappalto.
II. Le societĂ âpartecipanti alla garaâ (dâora in poi denominate âconcorrentiâ) presentavano le offerte unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa, dal Bando e dal Disciplinare di gara.
In esito alla valutazione dei requisiti e delle offerte, la societĂ âAâ risultava âaggiudicataria provvisoriaâ.
Ma la societĂ X s.r.l., seconda classificata, contestava la valutazione del Seggio di gara, lamentando che la âAâ non aveva reso in modo completo la dichiarazione prevista (ârectiusâ: non aveva compiutamente fornito le informazioni e la connessa dichiarazione, prescritte) dal punto 4/B del Disciplinare di gara; e ciò in quanto non aveva indicato la precisa compagine sociale (gli estremi identificativi dei soci) della societĂ âBâ s.r.l., (societĂ titolare di una quota pari al 50% del capitale di rischio della predetta societĂ âAâ).
Il che - sempre secondo la prospettazione della ditta X - non avrebbe consentito alla Stazione appaltante:
- di âindividuareâ con precisione i soggetti (sâintende: âriconducibiliâ alla societĂ âAâ) tenuti a fornire le dichiarazioni relative al possesso del ârequisito generaleâ (necessario per lâammissione a partecipare alla gara dâappalto) sopra indicato (consistente nel fatto di non essere destinatario di misure di prevenzione antimafia nĂŠ assoggettato a procedimenti volti ad applicarle);
- di verificare, dunque, se le dichiarazioni in questione fossero state fornite da tutti - nessuno escluso - i soggetti tenuti a farlo:
- e, in ultima analisi, di verificare se lâappalto fosse aggiudicabile o meno al soggetto classificatosi al primo posto.
Inoltre la Stazione appaltante contestava alla societĂ âAâ di non aver prodotto le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di moralitĂ (di cui allâart.38 del codice degli appalti) delle persone rivestenti la qualitĂ di soci (anche di minoranza) della societĂ âBâ.
Esaminata la documentazione e condivisa la prospettazione (ed il rilievo) della ditta X s.r.l., con nota prot. n.162 del 3.3.2014, il âResponsabile Unico del Procedimentoâ (dâora innanzi denominato âR.U.P.â) comunicava alla ditta âAâ lâavvio del procedimento di revoca dellâaggiudicazione provvisoria (per la ragione sopra esposta), invitandola comunque a fornire eventuali âcontrodeduzioniâ entro dieci giorni dalla ricezione della stessa.
Con nota del 10.3.2014 (trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata) la ditta âAâ rispondeva:
- di essersi attenuta al contenuto letterale (del punto 4/B) del Disciplinare di gara (che per le âsocietĂ di capitali a compagine ridottaâ fissava lâobbligo dichiaratorio in questione solamente nel caso in cui la âquota di maggioranzaâ fosse stata detenuta da una âpersona fisicaâ) e di avervi fatto affidamento (in buona fede);
- che lâAmministrazione avrebbe dovuto utilizzare il c.d. âpotere di soccorsoâ istruttorio di cui allâart.46 del codice degli appalti pubblici; o comunque chiarire come intendeva interpretare e applicare la prescrizione di cui al punto 4/B del Disciplinare di gara;
- che, in ogni caso, la Stazione appaltante avrebbe potuto e dovuto acquisire âdâufficioâ - presso il Registro delle Imprese - le informazioni concernenti la compagine sociale (composizione societaria) della societĂ âBâ;
- e, in ultimo, che la contestazione era inutilmente formale, posto che il Sig. âbâ - che rivestiva la doppia qualitĂ di Amministratore e legale rappresentante sia della societĂ âBâ che della societĂ âCâ (che è titolare di una quota pari al 70% del capitale di rischio della prima) aveva comunque reso la dichiarazione ex art.38 del codice degli appalti (dalla quale risultava che egli era, in effetti, in possesso dei requisiti morali).
In tale nota la âAâ indicava erroneamente il predetto Sig. âbâ come socio di maggioranza della societĂ âBâ s.r.l., mentre - come poi accertato dalla Stazione appaltante - di questâultima societĂ il âbâ era Amministratore Unico e rappresentante legale.
III. Infine, condivisa la doglianza della societĂ X s.r.l. (e ritenuto che lâerrore riscontrato nella dichiarazione informativa fornita dalla âAâ fosse rilevante ed ulteriormente dimostrativo della sussistenza della lacuna documentale contestata), con determinazione n.5 del 10.4.2014 il R.U.P. proponeva alla Stazione appaltante di revocare lâaggiudicazione provvisoria e di procedere ad aggiudicare provvisoriamente lâappalto alla ditta seconda classificata.
Con determinazione n.64 del 10.4.2014 la predetta Stazione appaltante accoglieva la proposta del R.U.P. revocando lâaggiudicazione provvisoria; e successivamente, con determinazione n.68 del 30.4.2014, procedeva ad aggiudicare definitivamente lâappalto alla predetta societĂ X s.r.l.
Con nota del 17.4.2014 la âAâ:
- contestava lâoperato del R.U.P. e della Stazione appaltante;
- lamentava il fatto che non le fosse stato concesso di regolarizzare la documentazione e che si fosse pervenuti sĂŹ repentinamente alla revoca dellâaggiudicazione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione definitiva in favore della seconda classificata;
- chiedeva allâAmministrazione di revocare in autotutela i provvedimenti che la avevano pregiudicata;
- e, per il caso di inerzia dellâAmministrazione o di rigetto da parte della stessa delle sue richieste, preannunziava la sua intenzione di proporre ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti in questione.
Ma tali richieste restavano senza alcun utile effetto.
IV. Con ricorso n.1278 del 2014, la societĂ âAâ si vedeva pertanto costretta ad impugnare i menzionati provvedimenti di revoca (della precedente aggiudicazione in suo favore) e di aggiudicazione (in favore della societĂ X) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, chiedendone lâannullamento per le conseguenti statuizioni conformative e di condanna.
La âAâ lamentava, in particolare:
1) violazione e falsa applicazione dellâart.38, comma 1, lett.âbâ, e comma 2 del âcodice degli appalti pubbliciâ (D.lgs. n.163 del 2006), nonchĂŠ violazione del bando ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo:
a) che la societĂ âBâ partecipa al suo capitale di rischio (âid estâ: a quello della âAâ) per una quota pari solamente al 50%; e che pertanto, non essendo individuabile un vero e proprio âsocio di maggioranzaâ (nĂŠ, tanto piĂš, una âpersona fisicaâ titolare di quota maggioritaria), lâAmministrazione aveva erroneamente ritenuto che la prescrizione formulata dalla norma in esame fosse stata disattesa;
b) che, comunque, la societĂ âBâ s.r.l. era a sua volta composta (ârectiusâ: partecipata) da due soci, di cui quello di maggioranza (titolare del 70%) non era una âpersona fisicaâ ma anchâessa una âpersona giuridicaâ; e che anche per questa (ulteriore) ragione la âAâ non era soggetta al citato obbligo di dichiarazione;
2) violazione dellâart.6 della L. n.241 del 1990, dellâart.46 del D.Lgs. n.163 del 2006 e del disciplinare di gara, ed eccesso di potere per sviamento, nonchĂŠ per violazione del buon andamento e dellâimparzialitĂ dellâazione amministrativa, deducendo:
a) che il âmodelloâ allegato al Bando (cfr. All.B), âriservavaâ solamente ai soci di societĂ in nome collettivo ed ai soci accomandatari di societĂ in accomandita semplice - esclusi, dunque, i soci di societĂ di capitali - lâobbligo dichiarativo in questione; e che ciò ha determinato un legittimo affidamento nella ricorrente, alla quale non può, pertanto, esser mosso alcun addebito in ordine alla lacuna documentale;
b) e che, in ogni caso, lâequivocitĂ e scarsa chiarezza del bando sul punto, giustificavano pienamente il ricorso âdiffusoâ (che perciostesso non sarebbe lesivo della âpar condicioâ dei concorrenti) alla regolarizzazione al soccorso istruttorio;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione, incongrua e contraddittoria motivazione, deducendo che la Stazione appaltante provvide ad acquisire dâufficio le informazioni in ordine alla compagine sociale (o composizione societaria) della âBâ s.r.l., constatando che socio di maggioranza della stessa (al 70%) era la societĂ di capitali âCâ s.r.l. (e non giĂ una persona fisica); e che pertanto tale accertamento dâufficio aveva reso superflua lâacquisizione della dichiarazione richiesta.
La societĂ X si costituiva eccependo lâinfondatezza del ricorso; e proponeva altresĂŹ âricorso incidentaleâ.
La societĂ âAâa proponeva âricorso per motivi aggiuntiâ chiedendo la sospensione del contratto che nel frattempo era stato stipulato fra la Stazione appaltante e lâaggiudicataria.
V. Con sentenza n.570 del 15.1.2015, pubblicata il 17.2.2015, il T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sez. IV^, ha infine respinto il âricorso principaleâ e dichiarato âimprocedibileâ quello âincidentaleâ.
VI. Con lâappello in esame la ditta âAâ ha impugnato a predetta sentenza chiedendone lâannullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni di condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali.
Con tale gravame ha riproposto, in sostanza, i motivi di doglianza di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ritualmente costituitasi, la Stazione appaltante ha eccepito lâinfondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La società aggiudicataria non si è costituita.
Nel corso del giudizio entrambe le parti costituite hanno insistito, anche con ulteriori atti difensivi, nelle rispettive domande giudiziali ed eccezioni.
Infine, allâudienza fissata per la discussione conclusiva in merito alla fondatezza del gravame, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Lâappello è fondato, nei sensi e per gli effetti di seguito indicati.
1.1. Con il primo mezzo di gravame lâappellante societĂ âAâ lamenta violazione, per falsa applicazione, del punto 4/B del Disciplinare di gara, nonchĂŠ dellâart.38, comma 1, lett.âbâ, e comma 2 del âcodice degli appalti pubbliciâ (D.lgs. n.163 del 2006) ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
Deduce, in particolare:
a) che ai sensi del punto 4/B del Disciplinare di gara (disposizione che richiama lâart.38, comma 1, lett.âbâ del codice degli appalti nella forma in vigore al momento della pubblicazione del Bando), lâobbligo di indicare la âpersona fisicaâ titolare della âquota societaria di maggioranzaâ (persona fisica tenuta allâobbligo di fornire la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali) non trova applicazione, allâevidenza:
- sia nellâipotesi in cui non vi sia un âsocio di maggioranzaâ;
- sia nel caso in cui nessuna âpersona fisicaâ sia titolare di una âquota maggioritariaâ.
E che, pertanto, lâesclusione impugnata è palesemente illegittima, posto:
- che la âAâ è partecipata (costituita) da due soli soci in posizione paritetica (ognuno dei quali, cioè, è titolare di una quota pari al 50%);
- e che la âBâ non ha come âsocio di maggioranzaâ alcuna âpersona fisicaâ;
b) che comunque, vista lâambiguitĂ (o poca perspicuitĂ ) della âratioâ sottesa alla normativa in esame, la Stazione appaltante avrebbe dovuto chiarire come intendeva interpretare ed applicare la normativa in questione; e consentire la regolarizzazione della documentazione.
Lâarticolata doglianza merita accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre.
1.1.1. Il punto 4/B del Disciplinare di gara stabilisce:
- che la societĂ di capitali con meno di quattro soci (giĂ denominata, per semplicitĂ , âsocietĂ di capitali a compagine sociale ridottaâ) partecipante alla procedura di gara, deve indicare - a pena di esclusione - le quote di partecipazione societaria dei singoli soci;
- e che nel caso in cui il âsocio di maggioranzaâ sia una âpersona giuridicaâ, la partecipante alla gara (dâora in poi denominata âconcorrenteâ) deve indicare anche - sâintende: semprecchè esistente - il âsocio di maggioranza-persona fisicaâ di questâultima, sul quale incombe lâonere di fornire la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti morali prescritti dallâart.38 del codice degli appalti.
Ora, la societĂ âAâ è composta (ârectiusâ: partecipata) dalla societĂ âBâ s.r.l. (persona giuridica) e dal Sig. âaâ (persona fisica); e ciascuno dei due soci è titolare del 50% (ârectiusâ: partecipa al capitale di rischio della prima per una quota pari al 50%).
Eâ pertanto evidente che nessuno dei due soci si trovava e si trova in âposizione maggioritariaâ (o di maggioranza).
Ne consegue, con pari evidenza, che era impossibile (per la societĂ âAâ) indicare sia il nominativo del âsocio di maggioranzaâ, sia - comunque ed a maggior ragione - gli estremi identificativi della âpersona fisicaâ rivestente la qualitĂ di âsocio di maggioranzaâ.
E ciò per il semplice fatto che - come già osservato:
- non esisteva alcun âsocio di maggioranzaâ (posto che ciascuno dei due soci era titolare di una quota societaria pari al 50% );
- nĂŠ tampoco (e per la medesima ragione) alcuna âpersona fisicaâ rivestente la qualitĂ di âsocio di maggioranzaâ (posto che socio di maggioranza era ed è una âpersona giuridicaâ).
Ciò sarebbe giĂ di per sĂŠ sufficiente a connotare come illegittima lâesclusione della societĂ appellante (ricorrente in primo grado).
1.1.2. Ma vâè di piĂš.
Dalla documentazione versata in atti dallâappellante, emerge che il Sig. âaâ (che allâevidenza è âpersona fisicaâ) aveva comunque fornito alla Stazione appaltante, seppur nella qualitĂ di Amministratore Unico della âAâ, le dichiarazioni attestanti il possesso, da parte sua (âid estâ: âin capoâ a Lui), dei requisiti morali richiesti dallâart.38 del codice degli appalti pubblici.
E poichĂŠ si dĂ il caso che la predetta persona fisica fosse anche âpersonalmenteâ titolare (dunque proprio in qualitĂ di âsocio-persona fisicaâ) di una quota pari al 50% della giĂ menzionata societĂ partecipante alla pubblica gara, non appare revocabile in dubbio che il risultato richiesto dalla Stazione appaltante era (e sia) stato comunque raggiunto.
In altri termini, pur applicando la norma nel senso voluto (ârectiusâ: inteso) dalla Stazione appaltante - ritenendo, cioè, che anche la partecipazione ânon maggioritariaâ, ma âparitariaâ, della âpersona fisicaâ ad una societĂ concorrente in una pubblica gara, determini lâobbligo della prima (e cioè della predetta persona fisica) di produrre le dichiarazioni concernenti il possesso da parte sua dei requisiti morali (e cioè anche equiparando, ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, il âsocio di maggioranzaâ al âsocio paritarioâ) - non resta che concludere che lâonere risultava adempiuto.
Eâ infatti evidente che il valore contenutistico (ârectiusâ: la âvalenza certatoriaâ) della âdichiarazione relativa al possesso dei requisiti moraliâ (della dichiarazione a mezzo della quale, cioè, il soggetto dichiarante attesta la inesistenza a suo carico di determinate condanne, di misure di prevenzione anti-mafia, di procedimenti penali per determinati reati e di procedimenti per lâapplicazione di misure di prevenzione), è identico tanto se il dichiarante si esprima nella qualitĂ di Amministratore quanto nella qualitĂ di socio di una determinata societĂ .
1.1.3. Quanto, poi, alla âBâ (titolare dellââaltroâ 50% della societĂ âAâ), non può non essere considerato che essa è a sua volta composta (o partecipata) da due soci, di cui quello di maggioranza (titolare del 70%) è una âpersona giuridicaâ: la societĂ âCâ s.r.l.
Ne consegue, per quanto rilevato nel Capo 1.1.1. che lâobbligo dichiaratorio che la Stazione appaltante ha inteso ravvisare non sussisteva affatto; e ciò in quanto è incontroverso che la societĂ âBâ non aveva (e non ha) come âsocio di maggioranzaâ alcuna âpersona fisicaâ.
1.1.4. E quandâanche si ritenesse, sulla scorta della tesi della Stazione appellante e di un minoritario orientamento giurisprudenziale (alla quale lâAmministrazione fa riferimento: TAR Puglia, Bari, I^, 30.8.2013 n.1287), che la norma vada correttamente letta ed interpretata, al di lĂ del mero dato testuale, ânel senso di imporre la prescritta dichiarazione ⌠(omissis âŚ) âanche agli amministratoriâ del socio di maggioranza allorquando questo sia una persona giuridicaâ (cosĂŹ testualmente: pag. 6 della memoria della Stazione appaltante), non resterebbe che concludere - comunque ed ancora una volta â che, anche sotto il dedotto profilo, gli estremi per lâesclusione della societĂ âAâ non sussistevano.
La dichiarazione in questione (in ordine alla sussistenza dei requisiti morali) è stata resa, infatti, dal Sig. âbâ, che rivestiva la qualitĂ di Amministratore e legale rappresentante non soltanto della societĂ âBâ, ma anche della societĂ âCâ.
E valga ancora una volta, al riguardo, quanto giĂ osservato precedentemente con riferimento ad unâaltra dichiarazione (quella resa dal Sig. âaâ). E cioè che la dichiarazione (adesso) in esame concerne qualitĂ personali (nella specie: la sussistenza di determinati requisiti morali) del soggetto (persona fisica) dichiarante, sicchĂŠ è evidente che il suo âvalore contenutisticoâ (la sua âefficacia di certazioneâ) prescinde dal fatto che la stessa sia stata resa nellâesercizio di una determinata carica (nella specie: rivestendo la qualitĂ di Amministratore della societĂ âBâ) anzichĂŠ di unâaltra (nella specie: nella qualitĂ di Amministratore della societĂ âCâ).
SicchĂŠ, anche seguendo la tesi della Stazione appaltante (tesi secondo cui, lo si ribadisce, la dichiarazione avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti di moralitĂ va prodotta anche nel caso in cui la âquota di maggioranzaâ della âsocietĂ di capitali a compagine sociale ridottaâ partecipante alla gara sia detenuta da una âpersona giuridicaâ), non si può non convenire sul fatto che - in concreto - la ragione addotta dal R.U.P. per escludere la âAâ non sussisteva.
In definitiva, e concludendo sul punto specifico: contrariamente a quanto affermato dalla Stazione appaltante, anche per quanto attiene alla âBâ la âpersona fisicaâ cui attribuire lâonere di sottoscrivere la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti morali era stata individuata; e la dichiarazione era stata puntualmente resa.
1.1.5. La Stazione appaltante enfatizza, però, la circostanza che (con nota del 10.3.2014) la âAâ le aveva fornito unâinformazione (che si è poi rivelata obiettivamente) errata in ordine alla composizione societaria della âBâ.
Lâargomento si appalesa debole e poco conducente, essendo basato su una circostanza ininfluente.
Dalla documentazione in atti risulta vero che la âAâ, in sede di trasmissione delle controdeduzioni avverso lâavviso di revoca dellâaggiudicazione provvisoria (giĂ pronunciata in suo favore), ha affermato che il socio di maggioranza della societĂ âBâ era il Sig. âbâ, mentre (come emerso da una verifica effettuata dalla Stazione appaltante) il socio di maggioranza era la societĂ âCâ.
Ma è presumibile che si sia trattato di un errore determinato dal fatto che - come giĂ visto - Amministratore Unico e legale rappresentante della societĂ âCâ era proprio il Sig. âbâ, che peraltro rivestiva, al tempo stesso, anche la carica di Amministratore e legale rappresentante della âBâ.
E del resto una volta âscopertoâ lâerrore, lâAmministrazione avrebbe potuto chiedere giustificazioni in ordine allo stesso, ciò che invece non ha fatto; avendo, per contro, avviato immediatamente - quasi in funzione sanzionatoria - il sub-procedimento volto alla revoca dellâaggiudicazione.
Dâaltro canto, ad un esame sereno della vicenda, lâerrore in questione - al quale la Stazione appaltante sembra aver dato tanta (addirittura estrema e fatale) importanza - appare del tutto irrilevante ed ininfluente, posto che è poi emerso:
- che âsocio di maggioranzaâ era una âpersona giuridicaâ (per lâappunto: la societĂ âCâ) e non giĂ una âpersona fisicaâ;
- e che lâAmministratore della persona giuridica in questione, per lâappunto il Sig. âbâ, aveva comunque reso la prescritta (ârectiusâ: la pretesa) dichiarazione (ancorchĂŠ non dovuta, posto che in forza della âlex specialisâ di gara la dichiarazione sarebbe stata âdovutaâ esclusivamente nel caso in cui il socio di maggioranza fosse stato una âpersona fisicaâ).
Mentre, come giĂ osservato, il fatto che lâabbia resa in qualitĂ di Amministratore della âCâ o della Tecknè (posto che rivestiva la carica di Amministratore e legale rappresentante di entrambe) non modifica la ârerum substantiaâ.
E cioè che, in effetti, Egli era in possesso dei requisiti morali.
E che pertanto non sussistevano ragioni per ritenere nĂŠ che la societĂ âBâ nĂŠ la societĂ âCâ fossero âretteâ (ârectiusâ: amministrate), o condizionate, da un soggetto âinaffidabileâ.
Nel che la âratioâ della legge poteva dirsi conseguita (peraltro in conformitĂ al suo testo).
1.1.6. Unâultima osservazione.
Nellâescludere la âAâ, la Stazione appaltante ha sostenuto che anche la âpersona fisicaâ rivestente la qualitĂ di âsocio di minoranzaâ della âBâ (nella specie: il Sig. Salvatore Santullo) avrebbe dovuto rendere la dichiarazione relativa alla sussistenza in capo a Lui dei requisiti morali.
Ed il discorso vale (o dovrebbe valere, se si seguisse tale impostazione o prospettazione) anche per la persona fisica rivestente (o per le persone fisiche rivestenti) la qualitĂ di socio di minoranza della âCâ s.r.l. (che, lo si ricorda, è la societĂ titolare di una quota pari al 70% del capitale della âBâ).
SenonchĂŠ nessuna norma - e men che mai lâart.38 del codice degli appalti (nella forma in vigore al tempo della gara per cui è causa) - prescrive o impone che tutte le persone fisiche che rivestono la qualitĂ di soci di âsocietĂ di capitali a compagine sociale ristrettaâ (cioè con meno di quattro soci) sono soggette allâobbligo dichiaratorio in questione.
Ed invero pur ove si dilati la portata dellâart.38, commi 1, lett.b e 2 del codice degli appalti pubblici nei sensi indicati dalla Stazione appaltante - in modo, cioè, da ritenere che nel caso di âsocietĂ di capitali a compagine sociale ristrettaâ gli âobblighi dichiarativiâ incombono anche sulla persona fisica titolare di una quota pari al 50%, (superando, cosĂŹ, il testo normativo che si riferisce esclusivamente alla persona fisica titolare di una quota di maggioranza) - nulla induce ad affermare che le dichiarazioni in questione debbano essere richieste, addirittura, a âtutteâ le âpersone fisicheâ che siano titolari anche di âquote di minoranzaâ; a soggetti, cioè, che non hanno il potere di gestire o di influenzare nellâordinario le scelte amministrative della societĂ al cui capitale di rischio partecipano (non a caso, e per lâappunto, in misura minoritaria).
Ove si accogliesse la tesi prospettata dalla Stazione appaltante, il âvolo pindaricoâ imposto da una scelta ermeneutica di tal fatta sarebbe davvero eccessivo ed ingiustificabile non soltanto sul piano dellâinterpretazione linguistico-testuale, ma anche sul piano dellâinterpretazione sistematico-razionale.
Ed invero:
- altro è âequiparareâ (sulla scorta di un minoritario orientamento giurisprudenziale) il socio titolare di una quota pari al 50% al âsocio di maggioranzaâ, supponendo che un Legislatore âdistrattoâ (o poco attento allâanalisi linguistica) abbia implicitamente assimilato (ed inteso assimilare) al âsocio di maggioranzaâ i soci in posizione di reciproca paritĂ (e argomentando, a supporto di tale tesi, che fra due soci in posizione paritetica nessuno può essere considerato socio minoritario);
- altro è, ed in ciò si concreta il periglioso âdoppio saltoâ che la Stazione appaltante vorrebbe imporre e perorare, addirittura equiparare il âsocio di maggioranzaâ ai restanti due (o a quello) âdi minoranzaâ.
Operare una simile equiparazione significherebbe capovolgere completamente la struttura della norma e cioè sostituirsi allo stesso Legislatore (oltrecchè allâAmministrazione autrice della âlex specialisâ di gara), finendo - cosĂŹ - con il fare âde albo nigrumâ. Ma ciò - ed ogni ulteriore commento al riguardo appare superfluo - non è consentito.
1.1.7. Vi è, infine, unâultima ma non meno importante ragione per la quale i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi.
La disposizione di cui al punto 4/B del Disciplinare di gara:
- pur essendo sufficientemente chiara, dal punto di vista strettamente linguistico, nella parte in cui stabilisce che allorquando la âquota di maggioranzaâ di una âsocietĂ a compagine limitataâ (âid estâ: con meno di quattro soci) sia detenuta da una âpersona fisicaâ, anche questâultima è tenuta a rendere la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti di ordine morale;
- si caratterizza, invece - come del resto lâart.38, comma 1, lett.b, del codice degli appalti (alla quale si ispira) - per un discreto grado di ermeticitĂ (e farraginositĂ ) sotto il profilo logico-giuridico (non essendo, in effetti, agevolmente percepibile la ragione per la quale nelle societĂ di capitali con meno di quattro soci, alla dichiarazione dellâAmministratore debba aggiungersi quella del socio di maggioranza allorchè questi sia una persona fisica; nĂŠ la ragione per la quale tale regola non debba valere anche per societĂ con piĂš di quattro soci; nĂŠ, comunque, per le societĂ che abbiano come soci persone giuridiche).
A questo punto è evidente che delle due lâuna:
- o la disposizione (di cui allâart.4/B) del Disciplinare di gara andava applicata avendo riguardo al solo significato letterale delle âparoleâ usate nel testo, senza porsi e senza sollevare alcun problema di logica giuridica e di ermeneutica (e dunque lâobbligo di produrre la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti morali andava riferito esclusivamente alla persona fisica che, nelle âsocietĂ di capitali a compagine sociale ristrettaâ, riveste la posizione di âsocio di maggioranzaâ); il che non sembra da escludere, posto che âin claris non fit interpretatioâ;
- ovvero, ove avesse inteso privilegiare il metodo esegetico, implicante una interpretazione logico-sistematica additivo-estensiva ispirata ad una determinata âratio legisâ - non immediatamente percepibile nĂŠ emergente dalla testuale lettura delle pericopi che integrano il contorto periodare del Legislatore - lâAmministrazione avrebbe dovuto quantomeno âspiegareâ la ragione per la quale riteneva inapplicabile la norma (ove letta nellâunico senso, quello âmeno estesoâ, deducibile dalla lingua italiana).
Ed avrebbe certamente dovuto offrire ai concorrenti che non avevano prodotto le dichiarazioni in questione (in quanto avevano riposto legittimo affidamento sulle âscarneâ capacitĂ espressive della Stazione appaltante, e dunque sul significato formale del testo, come dedotto e deducibile dalla sua semplice analisi logica), la possibilitĂ di integrare la documentazione secondo istruzioni generali da adottare a tale scopo.
NĂŠ potrebbe eccepirsi, al riguardo, che ciò si sarebbe risolto in una sorta di âoperazione di âsoccorso istruttorioâ extra ordinemâ; e come tale inammissibile (non essendo consentita la tardiva produzione, in funzione integrativa, di atti del tutto mancanti).
Ed invero il rimedio ipotizzato dallâappellante - consistente in una chiarificazione a carattere generale - non costituisce affatto una forma di âsoccorso istruttorioâ (nel senso tecnico del termine), essendo evidente che lâazione (di natura regolamentare) di interpretazione autentica del bando, se necessaria (o anche semplicemente utile) per consentire una uniforme applicazione della âlex specialisâ di gara, si connota come attivitĂ volta a garantire il principio del buon andamento dellâazione amministrativa (nella specie: il miglior andamento della procedura), il principio della massima partecipazione alla pubbliche gare dâappalto e finanche quello della par condicio fra concorrenti.
Costituisce, cioè, unâattivitĂ condotta nellâinteresse pubblico ed a favore di tutti i concorrenti.
Ma poichĂŠ lâAmministrazione nĂŠ ha interpretato letteralmente la norma in questione (invano invocata dallâappellante nella sua forma testuale), nĂŠ ha attivato alcun meccanismo procedimentale idoneo a rendere preventivamente (e trasparentemente) pubblica la complessa âinterpretazione autenticaâ ed integrativa dalla stessa propugnata - in forza della quale: a) anche le persone fisiche in posizione di partecipazione di minoranza in societĂ di capitali a compagine sociale ristretta minoranza avrebbero lâobbligo, non ostante il testo normativo non lo richieda, di rendere la dichiarazione ex art.38 del codice degli appalti; b) ed anche le societĂ con due soli soci in posizione paritaria avrebbero lâobbligo, non ostante il testo normativo non lo richieda espressamente, di rendere le dichiarazioni in questione - la illegittimitĂ del provvedimento di esclusione dellâappellante (giĂ ricorrente in primo grado) - sotto il dedotto profilo di doglianza - appare evidente.
1.1.8. In considerazione delle superiori osservazioni lâimpugnata aggiudicazione merita di essere dichiarata illegittima, pur se - essendo stati ormai ultimati i lavori oggetto dellâappalto - ai soli effetti (risarcitori) che si passa ad illustrare.
1.2. La domanda volta ad ottenere il ârisarcimento per equivalenteâ del danno provocato, merita accoglimento nei sensi, nei limiti e per gli effetti di seguito indicati
1.2.1. Va innanzitutto rilevato che (giĂ dalla data di proposizione dellâappello) i lavori oggetto dellâappalto per cui è causa risultano ultimati, sicchĂŠ il rimedio della dichiarazione di inefficacia del contratto (previsto dallâart.122 del codice del processo amministrativo) non è esperibile.
1.2.2. Per la stessa ragione, non è possibile neanche pronunziare alcuna condanna al risarcimento in forma specifica.
1.2.3. Non resta pertanto che soffermarsi sul ârisarcimento per equivalenteâ.
Quanto al âmeritoâ del giudizio sulla responsabilitĂ della Stazione appaltante, non appare revocabile in dubbio che nella fattispecie essa sussista, quantomeno a titolo di colpa, posto che la esclusione dallâaggiudicazione della societĂ appellante è derivata esclusivamente e per nesso di causalitĂ diretta - come evidenziato nei precedenti Capi - sia dalla violazione, per errata applicazione, da parte della Stazione appaltante, di una norma del Disciplinare di gara (art.4/B), sia dalla condotta procedimentale di questâultima, viziata da eccesso di potere.
1.2.4. Ne consegue che, in aderenza ad un orientamento giĂ consolidato, a carico della Stazione appaltante può essere emessa una pronunzia di condanna - per cosĂŹ dire - âgenericaâ (una c.d. sentenza sullââanâ: cfr. sul punto, C.S., VI^, 27.4.2010 n.2384) al risarcimento dei danni provocati allâappellante societĂ âAâ s.r.l. per la mancata aggiudicazione in suo favore dellâappalto di lavori per cui è causa.
1.2.5. Per la liquidazione del danno (e cioè per la specifica determinazione del âquantumâ), si ritiene opportuno far ricorso, invece - in aderenza ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr, per tutte, C.S., V^, 8.11.2012 n.5686) - al âmetodoâ introdotto dallâart.34 del codice del processo amministrativo (come rielaborato ed adattato alle concrete necessitĂ processuali dalla citata giurisprudenza), ordinando alla Stazione appaltante di formulare, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notifica ad istanza di parte, se precedente) della presente sentenza, una offerta risarcitoria che contempli una somma da corrispondere quale ristoro per il c.d. âlucro cessanteâ ed una somma da corrispondere per il c.d. âdanno curriculareâ (id est: il danno per mancata acquisizione della commessa, e dunque per la impossibilitĂ di farla valere come requisito di qualificazione nelle successive procedure di gara), esclusa - ancora una volta sulla scorta della pacifica giurisprudenza formatasi sulla questione (C.S., V^, 3.5.2012 n.2546) - ogni risarcibilitĂ per il âdanno emergenteâ derivante dalla spese di partecipazione alla gara.
1.2.5.1. Quanto ai criteri da seguire per la determinazione del âlucro cessanteâ, in aderenza al piĂš accreditato orientamento della giurisprudenza (C.S., IV^, 21.6.2011 n.3670; C.S., IV^, 7.9.2010 n.6485), la Stazione appaltante dovrĂ basare la sua proposta sugli elementi emergenti dallââoffertaâ, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti - e dunque lâutile (rectius: il profitto) - che la societĂ prevedeva di trarre dallâaggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dellâappalto.
1.2.5.2. Quanto alla determinazione del âdanno curriculareâ, che - come giĂ affermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (C.S., V^, 3.5.2012 n.2546) - va quantificato in via equitativa e comunque a prescindere dallâassolvimento di qualsiasi onere probatorio (C.S., V^, n.2546 cit.), il Collegio ritiene che esso si attesti su una somma pari allâ1% dellâofferta, che sarĂ sommata alla cifra relativa al lucro cessante.
1.2.5.3. Nella determinazione della proposta risarcitoria lâAmministrazione terrĂ conto, infine della rivalutazione monetaria da calcolare a far data dalla stipula del contratto (C.S., III^, 14.12.2012 n.6444) e degli interessi maturati e maturandi (secondo i criteri evidenziati in C.S., 8.11.2012 n.5686).
2. In considerazione delle superiori osservazioni e âassorbitoâ quantâaltro, il ricorso in appello va accolto, con conseguente annullamento dellâaggiudicazione; e, per lâeffetto, ferma restando - ai sensi dellâart.122 del codice del processo amministrativo - lâefficacia del contratto stipulato a seguito dellâillegittima aggiudicazione, lâAmministrazione (Stazione appaltante) appellata va condannata al risarcimento dei danni provocati alla societĂ âAâ, da liquidare con il metodo di cui allâart.34 del c.p.a. in conformitĂ ai criteri enucleati nellâultimo capo.
Alla soccombenza della Stazione appaltante non può che seguire - in assenza di esimenti che il Collegio non ritiene di ravvisare - la sua condanna al pagamento, in favore dellâAppellante, delle spese processuali che liquida in complessivi âŹ.5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori dovuti ex lege.
P.Q.M.
il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie lâappello e il ricorso di primo grado con conseguente dichiarazione di illegittimitĂ delâaggiudicazione; e, per lâeffetto, ferma restando lâefficacia del contratto stipulato a seguito dellâillegittima aggiudicazione, condanna lâAmministrazione appellata al risarcimento dei danni provocati alla societĂ âAâ, da liquidare con il metodo di cui allâart.34 del c.p.a. in conformitĂ ai criteri enucleati in motivazione.
Condanna la Stazione appaltante appellata alla rifusione delle spese processuali in favore dellâappellante, nella misura di âŹ.5000,00 oltre i.v.a , c.p.a ed accessori dovuti ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'AutoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)












