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  • Giovedì 09 Giugno 2011 18:44
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    Dichiarazioni sostitutive e modalità di sottoscrizione

    Sentenza T.A.R. Piemonte - Torino n. 352 del 06/04/2011

    Sulla paternità delle dichiarazioni rese qualora la firma non sia stata apposta in calce al documento, ma con altra modalità di sottoscrizione, "se pure non ortodossa" (con le parole del giudice).

    1. Autocertificazione - Criteri e principi generali - Dichiarazioni sostitutive - Sottoscrizione - Modalità - Inequivoca provenienza e paternità delle dichiarazioni

    1. La sottoscrizione delle dichiarazioni ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, può astrattamente essere considerata idonea, purché raggiunga lo specifico scopo cui è destinata, ossia individuare la inequivoca provenienza e paternità delle dichiarazioni sottoscritte. Sebbene a tal fine evidentemente la sottoscrizione in calce costituisca la modalità più ovvia e frequente non è in assoluto da escludersi che una differente modalità risulti ugualmente ed in concreto idonea ad inequivocabilmente individuare la paternità del documento. Sicché, risulta inequivoca la provenienza del foglio scritto a mano contenente le prescritte attestazioni di stato e qualità, unito ad una copia fotostatica di documento in corso di validità (requisito legale necessario ai fini dell'idoneità a creare un vincolo giuridico da parte dell'autocertificazione) e inserito in una busta sigillata, recante sottoscrizione autografa su entrambi i lembi di chiusura.

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    N. 352/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 546 Reg. Ric.
    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 546 del 2007, proposto da:
    M. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiorgio Chiara, Laura Malatesta, con domicilio eletto presso l'avv.to Piergiorgio Chiara in Torino, via Sanfront, 1/C;
    contro
    Comune di S. Antonio di Susa, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Prato, Giorgio Vecchione, con domicilio eletto presso Giorgio Vecchione in Torino, corso V. Emanuele II, 82;
    nei confronti di
    V. R., non costituito;
    per l'annullamento
    della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Antonino di Susa n. 93 del 21.2.2007, pubblicata all'Albo Pretorio del predetto comune in data 27.2.2007, avente ad oggetto l'alienazione, mediante asta pubblica, con la procedura ex art. 73, 76 e 77 R.D. 824 del 1924, dei beni provenienti dall'eredità della sig.ra A. C. e recante:
    - l'annullamento, in autotutela, del verbale d'asta 18.10.2006, limitatamente alla parte in cui si procedeva, previa ammissione dell'offerta del sig. M. R., all'asta pubblica indetta per l'alienazione dei beni immobili provenienti dall'eredità A. C.;
    - l'annullamento, in autotutela, della predetta determinazione n. 648/2006 del 28.12.2006, con la quale si riaprivano i termini dell'asta pubblica relativa alla predetta alienazione sempre mediante asta pubblica;
    - l'aggiudicazione definitiva degli immobili (fabbricato di civile abitazione e appezzamento di terreno adiacente al primo), siti in Sant'Antonino di Susa, via ...omissis..., di proprietà comunale e provenienti dall'eredità morendo dimessa da A. C., al sig. V. R., residente in Sant'Antonino di Susa, piazza ...omissis..., al prezzo di aggiudicazione di euro 150.000,00;
    - degli altri atti illegittimi, presupposti, preordinati, consequenziali, dipendenti o comunque connessi con il procedimento.
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di S. Antonio di Susa;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Parte ricorrente ha adito l'intestato Tar e impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:
    1)eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e violazione delle norme contenute nell'avviso d'asta, con riferimento all'assenza nell'avviso d'asta di espressa richiesta di sottoscrizione in calce alla dichiarazione ex artt. 46-47 d.p.r. 445/2000; lamenta il ricorrente di essere stato ingiustamente escluso dalla procedura d'asta pubblica per cui è causa, in quanto la legge di gara, in relazione alla prescritta dichiarazione sostitutiva attestante stati e qualità personali, non richiedeva le sottoscrizione "in calce".
    2)eccesso di potere e violazione di legge per erronea valutazione dei fatti con riferimento alla certezza e riconducibilità della dichiarazione ex artt. 46-47 d.p.r. 445/2000 a M. R.. La prodotta dichiarazione era contenuta in busta chiusa firmata sui lembi ed era quindi riconducibile al suo autore.
    3)violazione di legge con riferimento all'art. 71 del d.p.r. 445/2000; l'amministrazione non ha avvisato il ricorrente della riscontrata irregolarità
    4)violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure di gara pubbliche, con particolare riferimento alle norme di accesso agli atti amministrativi ed ai principi della par condicio e del favor partecipationis. Contesta il ricorrente le modalità con le quali il controinteressato è venuto a conoscenza del presunto vizio della documentazione amministrativa presentata dal ricorrente medesimo.
    Chiede pertanto annullarsi gli atti impugnati.
    Si è costituito il comune resistente contestando in fatto e in diritto gli assunti di cui al ricorso.
    DIRITTO
    Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che la prescrizione di cui agli artt. 46-47 del d.p.r. 445/2000 non impone necessariamente la sottoscrizione in calce al documento recante l'autocertificazione di stati e qualità; con la seconda censura il ricorrente deduce una erronea valutazione in fatto in quanto la prescritta documentazione risultava correttamente ascrivibile al suo autore.
    Ritiene il collegio che gli assunti difensivi siano condivisibili.
    Il disposto normativo impone la "sottoscrizione" dell'autocertificazione; pare al collegio che "la sottoscrizione" possa astrattamente essere idonea purchè raggiunga lo specifico scopo cui è destinata, ossia individuare la inequivoca provenienza e paternità delle dichiarazioni "sottoscritte". Sebbene a tal fine evidentemente la sottoscrizione in calce costituisca la modalità più ovvia e frequente non è in assoluto da escludersi che una differente modalità (basti pensare alla sottoscrizione a margine piuttosto che, ad esempio, su foglio spillato e indiscutibilmente congiunto per mancanza di spazio in calce) risulti ugualmente ed in concreto idonea ad inequivocabilmente individuare la paternità del documento.
    Nel caso di specie il ricorrente ha scritto a mano il foglio contenente le prescritte attestazioni di stato e qualità, lo ha unito ad una copia fotostatica di documento in corso di validità (requisito legale necessario ai fini dell'idoneità a creare un vincolo giuridico da parte dell'autocertificazione) e lo ha inserito in una busta sigillata, recante sottoscrizione autografa su entrambe i lembi di chiusura. La busta in questione era quella contenente propriamente la documentazione amministrativa, essendo stata anche sottoscritta la ulteriore busta contenente l'intera documentazione dell'offerta (cfr. doc. 6 di parte ricorrente; la circostanza per altro non è contestata dall'amministrazione).
    Pare al collegio che tale modalità di sottoscrizione, se pure non ortodossa, sia idonea ad attribuire la inequivoca paternità della dichiarazione resa. Non si pone nel caso di specie neppure il problema circa la possibilità di collegare la sottoscrizione sulla busta contenente l'intera offerta con la documentazione specificatamente contenuta nella diversa busta della documentazione amministrativa; come detto, infatti, la sottoscrizione è stata apposta anche sulla busta contenente propriamente la documentazione amministrativa, ossia l'autocertificazione, sicchè non vi può essere dubbio che, con tale sottoscrizione, l'interessato volesse anche affermare la paternità dei documenti ivi contenuti.
    La domanda deve pertanto trovare accoglimento con annullamento dell'impugnata determinazione n. 93/2007 nella parte in cui dispone "l'annullamento dell'ammissione del ricorrente" alla procedura e ulteriore travolgimento delle consequenziali statuizioni.
    Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
    Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la peculiarità della questione.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
    accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
    Compensa le spese di lite.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Franco Bianchi
    L'ESTENSORE
    Paola Malanetto
    IL PRIMO REFERENDARIO
    Richard Goso
     
    Depositata in Segreteria il 6 aprile 2011
     
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