Martedì 05 Aprile 2011 09:37
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Appalti e Contratti/Normativa

Potere sanzionatorio dell'A.V.C.P. nei confronti delle SOA

REGOLAMENTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE del 15/03/2011

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  AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO 15 marzo 2011

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti  delle
SOA  di  cui  all'articolo  73  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010. (11A04364) 
 
 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6 e 8,
che  disciplinano  il  potere  sanzionatorio  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  Visto l'art. 40, comma 4, lettera g)  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,  che,
nell'ambito  del  sistema  di  qualificazione  unico  per  tutti  gli
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo  superiore
a  150.000  euro,  rimette  al  Regolamento  di  attuazione  previsto
dall'art. 5 la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino
alla  decadenza  dell'autorizzazione,  per   le   irregolarita',   le
illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle
attestazioni, nonche' in caso di inerzia delle stesse  a  seguito  di
richiesta di  informazioni  ed  atti  attinenti  all'esercizio  della
funzione di vigilanza da parte dell'Autorita' secondo un criterio  di
proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio; 
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, emanato con decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, e in particolare  l'art.  73,  che  prevede  le
sanzioni nei confronti delle SOA; 
  Visto l'art.  359,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che,  in  combinato  disposto  con
l'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
dispone per l'art. 73 l'entrata in vigore  quindici  giorni  dopo  la
pubblicazione del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 288, supplemento ordinario  n.  270/L,  del  10  dicembre
2010); 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
approvato in data 20 dicembre  2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  in  materia   di   esercizio   del   potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8,  comma  4,
del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni; 
  Vista  la  determinazione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza   sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del  15  marzo
2011, recante «Chiarimenti in ordine all'applicazione delle  sanzioni
alle SOA previste dall'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»; 
  Ritenuto di dover provvedere a quanto previsto dall'art.  8,  comma
4, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni ed integrazioni al fine di disciplinare l'esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti delle
SOA; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture; 
  consiglio, il consiglio dell'Autorita'; 
  U.O. competente, l'unita' organizzativa che, in base ai regolamenti
di organizzazione e di funzionamento  dell'Autorita',  e'  competente
per il procedimento sanzionatorio; 
  responsabile del procedimento,  il  dirigente  preposto  all'unita'
organizzativa competente o altro funzionario dallo stesso incaricato,
cui   e'   assegnata   la   responsabilita'   dell'istruttoria    del
procedimento; 
  SOA, le Societa' organismi di attestazione; 
  codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, recante il regolamento di  esecuzione  e  attuazione  di  cui
all'art.  5  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  «Regolamento di accesso  agli  atti»,  il  regolamento  concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008; 
  regolamento,  il  presente  regolamento  per  la   disciplina   dei
procedimenti sanzionatori in applicazione dell'art.  73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Osservatorio, l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'esercizio  del  potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita', limitatamente ai casi previsti
dall'art. 73 del decreto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                         La fase istruttoria 
 
  1. L'U.O. competente, quando  viene  a  conoscenza  dell'esistenza,
anche a seguito di denuncia di soggetti interessati, del  verificarsi
di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4  dell'art.  73  del
decreto,  acquisito  ogni  elemento  utile   alla   valutazione   dei
presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, propone  al
consiglio l'avvio del procedimento. 
  2. L'U.O. competente comunica alla SOA l'avvio del procedimento per
l'irrogazione delle  sanzioni  previste  dall'art.  73  del  decreto,
contestando gli addebiti. 
  3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati: 
  a) l'oggetto del procedimento e la sanzione o le sanzioni  previste
dall'art. 73 del decreto, nel limite massimo irrogabile; 
  b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  trenta  giorni,  per
l'invio di eventuali controdeduzioni e/o documentazione; 
  c) la  possibilita'  di  richiedere  l'audizione  innanzi  all'U.O.
competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; 
  d) l'Ufficio presso cui e' possibile avere accesso  agli  atti  del
procedimento; 
  e) il responsabile del procedimento; 
  f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 
  4. Il responsabile del procedimento puo' convocare in audizione  le
stazioni appaltanti, gli operatori economici,  le  SOA  nonche'  ogni
altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili  ai  fini
dell'esame del procedimento in corso. La  convocazione  in  audizione
deve essere formulata per iscritto e riportare: 
  a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali  si  convocano  i
partecipanti; 
  b) la data prevista per l'audizione; 
  c) il termine entro  il  quale  dovra'  pervenire  la  conferma  di
partecipazione. 
  5. Il responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  documenti,
informazioni e chiarimenti in merito al procedimento  in  corso  alle
stazioni appaltanti, agli operatori economici, alle  SOA  nonche'  ad
ogni  altro  soggetto  che  ne  sia  in  possesso.  La  richiesta  di
informazioni deve essere formulata per iscritto e riportare: 
  a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si  richiedono  i
chiarimenti e/o i documenti; 
  b) il termine entro il quale dovra' pervenire la  risposta  e/o  la
documentazione richiesta; 
  c) le modalita' 
  d) la data prevista per l'audizione oppure. 
  6.  Le  acquisizioni  documentali  sono  comunicate  alla  SOA  nei
confronti della quale e' stato avviato il procedimento sanzionatorio,
con l'assegnazione di  un  termine  non  inferiore  a  trenta  e  non
superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e/o documenti. 
  7. I partecipanti al procedimento  possono  presentare  istanza  di
accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalita'  previste  nel
regolamento di accesso agli atti adottato dall'Autorita'. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
             L'audizione delle parti in fase istruttoria 
 
  1.  Nello  svolgimento  delle   audizioni   viene   assicurato   il
contraddittorio tra le parti. 
  2. L'audizione e' effettuata in presenza  del  dirigente  dell'U.O.
competente. 
  3. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento  o  il
dirigente dell'U.O.  competente  illustrano  i  fatti  contestati;  i
soggetti  intervenuti   espongono   le   proprie   osservazioni   e/o
controdeduzioni. 
  4. Nel verbale  dell'audizione,  sottoscritto  dai  presenti,  sono
indicati in modo sintetico i principali  elementi  emersi  nel  corso
della stessa. Qualora taluna delle parti non vuole o non e' in  grado
di sottoscrivere il verbale, ne e' fatta menzione nel verbale  stesso
con l'indicazione del motivo. 
  5. Copia del verbale, o stralcio dello  stesso,  e'  consegnato  ai
soggetti intervenuti all'audizione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. Prima di sottoporre la questione al consiglio  per  la  relativa
decisione, il  responsabile  del  procedimento  invia  alla  SOA  nei
confronti della quale e' stato avviato il procedimento  sanzionatorio
una comunicazione contenente l'indicazione sintetica delle principali
risultanze istruttorie, nonche' la data del termine, non superiore  a
quindici giorni, per l'acquisizione di eventuali  elementi  probatori
e/o memorie a difesa e per la  richiesta  motivata  di  audizione  in
consiglio. 
  2.  In  caso  di  richiesta  di  audizione,  il  responsabile   del
procedimento provvede a convocare la SOA con le medesime modalita' di
cui all'art. 3, comma 4, del regolamento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Il provvedimento finale 
 
  1. Prima dell'adozione del provvedimento finale, il consiglio sente
in audizione la SOA interessata che ne abbia fatto richiesta ai sensi
dell'art. 5 del regolamento. 
  2.   A   seguito   dell'esame   delle   risultanze   dell'attivita'
istruttoria, il consiglio adotta il provvedimento finale,  nel  quale
sono indicati le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto posti  a
fondamento della decisione.  Nel  caso  di  irrogazione  di  sanzione
pecuniaria, il provvedimento finale indica anche il termine entro  il
quale effettuare il pagamento; nel caso di irrogazione della sanzione
della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma  3,  del  decreto,  il
consiglio puo' altresi' impartire disposizioni alla SOA. 
  3. L'U.O. competente provvede a comunicare il provvedimento  finale
alla SOA  e  l'esito  del  procedimento  ai  soggetti  che  vi  hanno
partecipato. L'U.O. competente procede altresi' all'iscrizione  della
sanzione irrogata nel casellario informatico. 
  4. Qualora il consiglio lo ritenga necessario, prima  dell'adozione
del provvedimento finale, puo': 
  richiedere  all'U.O.  competente  ulteriori  approfondimenti  o  un
supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli  elementi
da acquisire. In tal caso il responsabile del  procedimento  instaura
un nuovo contraddittorio con le parti, disponendo tutte le  audizioni
e le acquisizioni documentali necessarie, con le  medesime  modalita'
indicate  nell'art.  3  e  nei  termini  previsti  dall'art.  7   del
regolamento; 
  convocare in audizione la SOA che non ne abbia fatto  richiesta  ai
sensi dell'art. 5 del regolamento  nonche'  ogni  altro  soggetto  in
grado di fornire elementi probatori  utili  ai  fini  dell'esame  del
procedimento in corso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
              I termini di conclusione del procedimento 
 
  1. Il provvedimento  finale  e'  adottato  dal  consiglio  entro  i
novanta giorni successivi alla scadenza del  termine  indicato  nella
comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3,  comma  3,
lettera b), del regolamento. 
  2. Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale  rimane
sospeso per il periodo  necessario  allo  svolgimento  delle  singole
attivita' istruttorie,  quali  audizioni,  acquisizioni  documentali,
richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi  di
sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio   dell'attivita'   di
                            attestazione 
 
  1. Nella determinazione dell'ammontare  delle  sanzioni  pecuniarie
nonche' della durata del periodo di  sospensione  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di attestazione, il consiglio valuta gli
elementi oggettivi e  soggettivi  di  gravita'  della/e  violazione/i
commessa/e e  le  eventuali  circostanze  aggravanti  e/o  attenuanti
secondo le  modalita'  e  i  criteri  previsti  nell'allegato  1  del
regolamento. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
               Annotazioni nel casellario informatico 
 
  1. Nel casellario informatico, nell'apposita sezione dedicata  alle
notizie sulle  SOA,  sono  inseriti  i  provvedimenti  relativi  alle
sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 73 del decreto. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio, le comunicazioni, le
richieste e le trasmissioni di documenti inoltrate  dall'Autorita'  e
ad essa inviate sono effettuate in uno dei seguenti modi: 
  posta elettronica certificata; 
  lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
  consegna a mano contro ricevuta; 
  telefax con richiesta di conferma scritta di ricevimento. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 15 marzo 2011 
 
                                               Il presidente: Brienza 
 
Il segretario: Esposito 
  Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
2011. 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91