Martedì 05 Aprile 2011 09:34
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Appalti e Contratti/Normativa

Applicazione delle sanzioni alle SOA

DETERMINAZIONE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE n. 1 del 15/03/2011

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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 15 marzo 2011 , n. 1

Chiarimenti  in  ordine  all'applicazione  delle  sanzioni  alle  SOA
previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207. (11A04363) 

 
 
Premessa. 
 
  Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (di  seguito,  rispettivamente  regolamento  e
codice), adottato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, prevede, all'art. 73,  una  serie  di  sanzioni
amministrative  di  diversa  natura  nei  confronti  delle  SOA,   in
attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 4, lettera g),  del
codice. 
  Le sanzioni previste sono di tre tipi: pecuniarie, provvisoriamente
interdittive    (sospensione    dell'autorizzazione     all'esercizio
dell'attivita'  di  attestazione)  e   definitivamente   interdittive
(decadenza  dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'   di
attestazione). 
  La presente determinazione, adottata contestualmente al regolamento
ex art. 8, comma 4, del codice disciplinante l'esercizio  del  potere
sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorita')  nei  confronti
delle  SOA,  contiene  indicazioni   applicative   in   ordine   alle
fattispecie sanzionatorie individuate dall'art. 73 del regolamento. 
  In particolare, la  determinazione  prende  in  esame  le  seguenti
questioni  generali:  1)  entrata  in  vigore  delle   sanzioni;   2)
considerazioni generali  in  ordine  alle  fattispecie  sanzionatorie
previste dall'art. 73 del regolamento; 3) fattispecie che  comportano
l'applicazione delle sanzioni della sospensione e della decadenza; 4)
operativita' della SOA in caso di sospensione o  di  decadenza  della
autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento  o  di  cessazione
della attivita'. 
  In allegato alla presente determinazione sono contenute linee guida
operative che delineano le fattispecie sanzionabili piu' rilevanti  e
ne specificano l'entrata in vigore. 
 
1. Entrata in vigore delle sanzioni. 
 
  In  base  al  combinato  disposto  dell'art.  359,  comma  2,   del
regolamento e dell'art. 253, comma 2,  ultimo  periodo,  del  codice,
l'art. 73 del regolamento e' entrato in vigore quindici  giorni  dopo
la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 288, supplemento ordinario n. 270/L, del
10 dicembre 2010),  a  differenza  di  tutte  le  altre  disposizioni
regolamentari che entreranno in vigore  centottanta  giorni  dopo  la
pubblicazione. 
  Si pone al riguardo  un  problema  di  disciplina  transitoria,  in
quanto se e' vero che le sanzioni sono  entrate  in  vigore  quindici
giorni  dopo  la  pubblicazione  del   regolamento   nella   Gazzetta
Ufficiale, e' altresi' vero che esse  si  riferiscono,  in  parte,  a
fattispecie  normative  destinate  ad  avere  effetto  solo   decorsi
centottanta giorni da tale pubblicazione. 
  Di conseguenza, l'impianto sanzionatorio previsto dall'art.  73  e'
applicabile  anticipatamente   rispetto   al   restante   corpo   del
regolamento solo nella misura in cui si  riferisca  a  violazioni  di
obblighi e doveri comportamentali delle SOA gia' previsti nel  codice
o nel previgente regolamento per il sistema di qualificazione di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  che  resta
applicabile fino all'entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  Per maggiore chiarezza espositiva, la descrizione  analitica  delle
singole fattispecie  sanzionabili  e'  contenuta  nelle  linee  guida
allegate alla presente determinazione e, nella tabella in calce  alle
stesse, e' evidenziata, per ogni singola violazione,  la  data  dalla
quale  entra  in  vigore  (quindici  o   centottanta   giorni   dalla
pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
207/2010) l'obbligo posto a carico delle SOA. 
  In applicazione dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,
le sanzioni in esame potranno essere comminate  solo  per  violazioni
poste in essere dalle SOA successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del relativo obbligo. 
  Tuttavia e' opportuno precisare che la SOA e'  comunque  tenuta  ad
adeguare la  propria  condotta  rispetto  alle  disposizioni  assunte
dall'Autorita' in merito alle singole fattispecie sanzionabili  cosi'
come   indicate   nelle   linee   guida   allegate   alla    presente
determinazione. Cio' implica che azioni od omissioni poste in  essere
prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  207/2010  ed  esplicitate   come   fattispecie
sanzionabili nelle suddette linee guida, per le quali la SOA  perdura
nell'inadempimento, dovranno essere regolarizzate al fine di  evitare
di incorrere nelle relative sanzioni (es. fattispecie di cui al punto
1.3. delle linee guida). 
 
2. Considerazioni  generali  circa   le   fattispecie   sanzionatorie
  previste all'art. 73. 
 
  Le fattispecie sanzionabili previste dall'art. 73  del  regolamento
attengono principalmente alle seguenti  due  tipologie  di  attivita'
poste in essere dalle SOA: 
    1) adempimenti  previsti  per  garantire  la  verifica  da  parte
dell'Autorita' del possesso in capo alle SOA dei requisiti generali e
di  indipendenza  necessari  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
attestazione (art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b) ed  art.  73,
comma 2, lettera a); 
    2) esercizio dell'attivita' di attestazione che le  SOA  svolgono
nei confronti degli esecutori di lavori pubblici d'importo  superiore
a € 150.000,00 (art. 73, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2). 
  In ordine  alla  tipologia  di  violazioni  di  cui  al  punto  1),
l'attuale impianto normativo prevede in capo alle SOA  una  serie  di
obblighi informativi  nei  confronti  dell'Autorita'  in  assenza  di
specifica richiesta, nonche' un generale  obbligo  di  risposta  alle
puntuali  richieste  formulate  dalla  stessa  Autorita'  nelle   sue
funzioni di vigilanza sul sistema  di  qualificazione  come  previste
dall'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
  In  particolare  l'art.  73,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   del
regolamento, prevede  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del codice, sia  ai  casi  di
mancata  risposta  alle  richieste  dell'Autorita',  ai  sensi  degli
articoli 65,  comma  1  e  66,  comma  4,  sia  ai  casi  di  mancata
comunicazione di cui agli articoli 64, comma  5,  65,  comma  2,  67,
commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4 e 83, comma 6. 
  Con  riferimento   alla   «mancata   risposta/comunicazione»   deve
osservarsi che, oltre alle ipotesi di rifiuto o omissione  della  SOA
di fornire entro i termini di legge le informazioni e/o  i  documenti
previsti dalle disposizioni richiamate, la condotta  sanzionabile  si
realizza  anche  nel   caso   di   risposta/comunicazione   pervenuta
successivamente ai termini indicati  (ferma  restando  la  permanenza
degli obblighi di comunicazione anche successivamente alla decorrenza
del termine di adempimento)  e  nel  caso  di  risposta/comunicazione
priva di almeno uno degli elementi essenziali richiesti  e/o  oggetto
dell'obbligo  di  comunicazione.  In  tale  ultimo   caso   (risposta
incompleta), al fine di non incorrere nella relativa sanzione, la SOA
dovra' provvedere a richiedere un chiarimento  all'Autorita'  qualora
ritenga che la richiesta ricevuta non  consenta  di  identificare  in
modo specifico e preciso il contenuto della risposta. 
  Ovviamente  le  condotte  sopra  descritte  potranno  integrare  la
fattispecie sanzionabile solo qualora possano essere ricondotte  alla
SOA  secondo  gli  ordinari  principi  di  imputabilita',   con   una
valutazione che verra' effettuata caso per caso dall'Autorita'. 
  Le  violazioni  riconducibili   all'esercizio   dell'attivita'   di
attestazione (punto 2) sopra indicato) attengono invece alla funzione
di vigilanza svolta dall'Autorita'  sul  sistema  di  qualificazione;
funzione che puo' esplicarsi  mediante  l'adozione  di  provvedimenti
inibitori idonei a prevenire  la  potenziale  lesione  del  principio
dell'indipendenza in capo alle SOA (ad  esempio  con  il  diniego  di
nulla osta all'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  nel  capitale
sociale degli organismi di attestazione  ovvero  con  il  diniego  di
autorizzazione all'assunzione nell'organico) oppure con l'adozione di
provvedimenti volti a sanare situazioni gia' verificatesi di  lesione
del principio stesso.  In  entrambe  le  ipotesi  descritte,  qualora
sussistano profili di responsabilita' nell'aggirare  le  disposizioni
vigenti e le violazioni integrino gli estremi di condotte irregolari,
illegittime e/o illegali secondo quanto  previsto  dall'art.  73  del
regolamento,  l'Autorita'  provvede  a  sanzionare  le  SOA  per  gli
inadempimenti. 
  Rinviando  per  una  trattazione   piu'   analitica   dei   singoli
inadempimenti  alle   linee   guida   allegate,   e'   opportuno   un
approfondimento in merito alla nozione di «indipendenza di  giudizio»
sottesa  a  molte   delle   violazioni   in   esame.   Il   requisito
dell'indipendenza, sulla base di quanto disposto dall'art. 40,  comma
3, del  codice,  costituisce  infatti  uno  dei  presupposti  per  un
corretto esercizio dell'attivita' di attestazione e, in quanto  tale,
le SOA sono tenute a garantirne la sussistenza. 
  Il requisito dell'indipendenza di giudizio deve  essere  inteso  in
un'accezione ampia, come confermato anche dal recente parere reso  in
materia dal Consiglio di Stato. 
  In particolare, con parere dell'Adunanza generale n.  852/2011  del
24 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma  del
codice richiamata legittimi il controllo dell'Autorita' sui conflitti
di interesse che possano  menomare  l'indipendenza  delle  SOA.  Tale
controllo ha la finalita' di garantire il principio costituzionale di
buon andamento dell'amministrazione, essendo le SOA soggetti  privati
che svolgono una pubblica funzione. 
  In quest'ottica deve  darsi  rilievo  alla  presenza  di  qualsiasi
interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori e deve riconoscersi  in
capo alle SOA uno specifico obbligo di astensione «quando  l'adozione
dell'atto di certificazione possa essere viziato dalla presenza di un
interesse economico personale,  anche  meramente  potenziale,  a  che
l'atto abbia un certo contenuto piuttosto che un altro». 
  Da un punto di vista  soggettivo,  la  personalita'  dell'interesse
deve essere valutata non solo con riferimento alla SOA come  soggetto
giuridico autonomo  ma  anche  in  relazione  ai  suoi  azionisti  ed
amministratori (nello stesso senso anche la  pronuncia  Consiglio  di
Stato, sez. VI, n. 987/2011). Di conseguenza la SOA dovra'  astenersi
dallo svolgere attivita' di attestazione ogni volta  in  cui  vi  sia
nella vicenda oggetto dell'attivita' stessa, un interesse commerciale
o finanziario, riconducibile direttamente o indirettamente  alla  SOA
medesima o ai soggetti che la possiedono o la amministrano. 
  Quanto alla idoneita' a ledere  il  principio  di  indipendenza  di
giudizio della SOA, l'interesse in questione, come sopra individuato,
potra' essere anche potenziale. 
  Pertanto, anche alla luce delle pronunce richiamate, la  SOA  sara'
tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 64, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010, ogni conflitto di  interessi
non solo attuale ma anche potenziale che possa influire sul requisito
dell'indipendenza  e  che  possa  essere  ricondotto  direttamente  o
indirettamente alla SOA stessa o ai soggetti che la possiedono e/o la
amministrano. 
 
3. Fattispecie che comportano la sanzione della sospensione  o  della
  decadenza della autorizzazione ad attestare (art. 73, comma 3). 
 
  Oltre  alle  sanzioni  pecuniarie,  l'art.   73,   comma   3,   del
regolamento, prevede la sospensione della autorizzazione  a  svolgere
attivita' di attestazione in  caso  di  piu'  violazioni  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2 commesse dalle SOA ovvero in caso di  recidiva
dopo l'irrogazione di una sanzione  pecuniaria.  La  norma,  inoltre,
prevede la sanzione della decadenza dell'autorizzazione nel  caso  di
comportamento inadempiente delle SOA,  caratterizzato  nel  tempo  da
recidiva grave o gravemente reiterata. 
  Con riferimento  alla  sospensione,  la  norma  prevede  differenti
termini massimi di centoventi giorni, duecentoquaranta giorni,  e  un
anno, da applicarsi in ragione della gravita' degli inadempimenti. 
  La disposizione in esame  prevede  espressamente  che  la  sanzione
della sospensione non sia alternativa ma vada ad aggiungersi a quella
pecuniaria prevista per l'ultima violazione. Deve precisarsi che,  in
tali ipotesi di «cumulo» di sanzioni, l'applicazione  della  sanzione
pecuniaria resta ancorata alle  regole  indicate  dai  commi  1  e  2
dell'art. 73 per la singola violazione. Pertanto sara'  irrogata  una
sanzione pecuniaria fino a € 25.822 qualora venga posta in essere una
fattispecie di cui al comma 1, ovvero una sanzione fino  a  €  51.545
nelle ipotesi di violazione del comma 2. 
  In caso di contestuale violazione di una previsione del comma  1  e
di una del comma 2 si applica la sanzione pecuniaria  prevista  nella
misura massima di € 51.545. 
  La  decadenza   dell'autorizzazione   a   svolgere   attivita'   di
attestazione, alla quale non si  aggiunge  invece  l'applicazione  di
alcuna sanzione pecuniaria, e' prevista nei seguenti casi: 
    a) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
del regolamento, dopo una precedente sospensione, se  il  periodo  da
irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia
pari o superiore a trecentosessanta giorni; 
    b) nuova violazione, tra quelle di cui all'art. 73, commi 1 e  2,
del regolamento, dopo quattro  sanzioni  che  abbiano  comportato  la
sospensione per un periodo complessivamente  superiore  a  centoventi
giorni; 
    c) ipotesi elencate dall'art. 73, comma 4, del regolamento. 
  Perche' possa applicarsi la decadenza di cui  alla  lettera  a)  va
considerato che il cumulo  dei  periodi  di  sospensione,  anche  non
continuativi, e' limitato a due sole violazioni la cui sommatoria  e'
pari o superiore a trecentosessanta giorni. 
  Con riferimento alla decadenza di cui alla lettera b),  si  ritiene
che le quattro sanzioni «che abbiano comportato la sospensione per un
periodo  complessivamente  superiore  a  centoventi  giorni»  debbano
essere tassativamente quattro - a prescindere dalla loro  successione
temporale - e ciascuna di esse  di  natura  sospensiva,  non  potendo
considerare nel calcolo del suddetto periodo  complessivo  precedenti
sanzioni esclusivamente pecuniarie. 
 
4. Regole da rispettare in caso di sospensione o di  decadenza  della
  autorizzazione ad attestare, nonche' di fallimento o di  cessazione
  della attivita' della SOA (art. 73, commi 8 e 9). 
 
4.1. Effetti della sospensione della autorizzazione  ad  attestare  e
  conseguenze sulla attivita' di attestazione. 
 
Sull'attivita' di attestazione della SOA. 
  Il provvedimento sanzionatorio di sospensione ex art. 73, comma  3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010  ha  per  oggetto
l'autorizzazione allo svolgimento da parte della  SOA  dell'attivita'
di attestazione della qualificazione, rilasciata ai  sensi  dell'art.
68. 
  La sanzione della sospensione incide sull'attivita' di attestazione
della SOA nella misura in cui interdice  temporaneamente  l'esercizio
di  tutte  le  attivita'  propedeutiche,  funzionali  e  strettamente
connesse al  rilascio  dell'attestato  di  qualificazione.  Pertanto,
durante il periodo di sospensione, la SOA non potra' stipulare  alcun
contratto di attestazione, ne' rilasciare  attestati  sulla  base  di
contratti stipulati in data anteriore a tale  periodo,  ne'  svolgere
alcun tipo  di  attivita'  istruttoria  finalizzata  al  rilascio  di
attestazioni di qualificazione. 
  E' fatta salva in ogni caso la facolta' dell'impresa  di  risolvere
il contratto di attestazione non ancora eseguito stipulato con la SOA
sospesa prima della sospensione stessa e di indicare un'altra SOA cui
vada   trasferita   la   documentazione   relativa    alla    propria
qualificazione,  con  conseguente  obbligo  della  SOA   sospesa   di
provvedere a tale trasferimento. 
  La sanzione della sospensione non sottrae  in  alcun  modo  la  SOA
dalla funzione di vigilanza  dell'Autorita'  ne'  dagli  obblighi  di
legge in merito ad  indipendenza,  trasparenza,  correttezza  cui  e'
tenuta.  In  particolare,  la  sanzione  in  esame  non  sospende   i
poteri/doveri inerenti tutte quelle attivita' di vigilanza  vincolate
ed inderogabili cui  la  SOA  e'  obbligata,  in  quanto  espressione
diretta delle funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla
legge. 
  In questo senso,  ferma  restando  la  facolta'  dell'Autorita'  di
impartire ulteriori disposizioni alla SOA  con  il  provvedimento  di
sospensione, tra le attivita' di vigilanza vincolate ed inderogabili,
non puo' ritenersi sospeso l'obbligo per la SOA di procedere ai sensi
dell'art. 40, comma 9-ter, decreto legislativo n. 163/2006. 
  Qualora la SOA sospesa non adempia  agli  obblighi  sopra  indicati
l'Autorita', oltre  ad  applicare  le  sanzioni  conseguenti  a  tale
inadempimento  nei  confronti  della  stessa,  interverra'  ai  sensi
dell'art. 6, comma 7, lettera m), del codice. 
 
Sull'assetto societario ed organizzativo della SOA. 
  La  sospensione  dell'autorizzazione  a   svolgere   attivita'   di
attestazione non incide sulla  facolta'  della  SOA  di  procedere  a
modifiche societarie ed organizzative, pur sempre nel rispetto  delle
procedure  autorizzative  stabilite   dalla   normativa   vigente   e
dall'Autorita'.  La  SOA  puo'  richiedere  nulla  osta  relativi  al
personale in organico; parimenti i soci possono  procedere,  mediante
la presentazione  della  relativa  istanza,  al  trasferimento  delle
azioni. Allo stesso tempo, la SOA  puo'  presentare  istanza  per  la
nomina di nuovi amministratori, in  sostituzione  di  componenti  del
CdA, oppure procedere alla sostituzione dei sindaci in carica. La SOA
puo' anche adottare tutte quelle modifiche  dell'atto  costitutivo  e
dello statuto che si ritenga necessario adottare,  anche  allorquando
tali modifiche presentino profili di interesse pubblicistico  e  come
tali siano da assoggettare al controllo della Autorita'. 
  Si chiarisce altresi'  che  il  periodo  di  sospensione  comminato
dall'Autorita' non rileva ai fini di quanto  previsto  dall'art.  73,
comma 4, lettera  c),  del  regolamento,  che  dispone  la  decadenza
dell'autorizzazione nel  caso  dell'interruzione  dell'attivita'  per
piu' di centottanta giorni: tale  ultima  prescrizione  si  ricollega
infatti ad  un'interruzione  volontaria  dell'attivita',  ricollegata
cioe' ad un fatto imputabile alla  SOA  e  non  ad  un  provvedimento
sanzionatorio irrogato dall'Autorita'. 
 
4.2. Obblighi della SOA conseguenti ai provvedimenti di sospensione e
  di decadenza della autorizzazione ad attestare, nonche'  a  seguito
  di fallimento e di cessazione della attivita' della SOA. 
 
  Il comma 8 dell'art. 73  del  regolamento  disciplina  gli  effetti
della sospensione o della  decadenza  (oltre  a  quelli  relativi  al
fallimento o alla cessazione di attivita' di una  SOA)  nel  rapporto
tra la SOA e le imprese qualificate o in attesa di qualificazione. 
  Al  fine  di  tutelare  le  imprese,  le   quali   possono   essere
pregiudicate dalla paralisi della attivita' di attestazione della SOA
conseguente alle fasi della sospensione, decadenza  o  cessazione  di
attivita'  e  fallimento,  la  norma  prevede  che  le  SOA   debbano
comunicare, entro il termine di quindici giorni, il ricorrere di  una
delle circostanze sopra segnalate;  tale  comunicazione  deve  essere
inviata anche all'Autorita'. 
  Oggetto di tale comunicazione e'  costituito  alternativamente  dal
provvedimento finale emesso dall'Autorita' di sospensione o decadenza
dell'autorizzazione ad attestare, dall'intervenuta  dichiarazione  di
fallimento o dalla cessazione dell'attivita'. 
  Con riferimento al termine di quindici giorni, indicato  nel  primo
periodo del comma 8, si  rileva  che  si  tratta  di  un  termine  di
adempimento di un'obbligazione ex lege la cui inosservanza  determina
le conseguenze  delineate  rispettivamente  dall'art.  73,  comma  1,
lettera c), e comma 4, lettera d), del regolamento. 
  In particolare, la lettera c) del primo  comma  della  disposizione
richiamata sanziona, con pena pecuniaria fino a  € 25.822  (l'importo
sara' commisurato in misura proporzionale rispetto  alla  durata  del
ritardo), il comportamento della SOA che comunichi le circostanze  di
cui al primo periodo del comma ottavo, oltre il termine  di  quindici
giorni. 
  L'inutile scadenza del termine suddetto non estingue  comunque  gli
obblighi di comunicazione che gravano sulla SOA. Tanto e' vero che la
lettera d) del successivo quarto  comma  prevede  la  sanzione  della
decadenza  dell'autorizzazione  ad  attestare  per  il  caso  in  cui
l'obbligo di comunicazione sia rimasto del tutto inosservato, secondo
un giudizio di merito compiuto  dalla  Autorita'.  In  tali  ipotesi,
l'Autorita' stessa, accertato il perdurare  dell'inadempimento  della
SOA,  provvedera'  ad  intimare  alla   SOA   stessa   di   adempiere
concedendole   contestualmente   un   ulteriore   termine,    decorso
inutilmente il quale,  potra'  essere  attivato  il  procedimento  di
decadenza. 
  Il termine di quindici giorni entro il quale la SOA deve provvedere
ad effettuare la comunicazione in esame decorre: 
    nel caso di  sospensione  o  decadenza  dell'autorizzazione,  dal
giorno in cui la SOA medesima riceve la comunicazione  dell'Autorita'
del provvedimento adottato; 
    nel caso di  fallimento,  dalla  data  di  perfezionamento  della
notifica nei confronti della SOA del provvedimento del Tribunale  con
il quale viene dichiarato il fallimento. 
  Con riferimento all'ipotesi di cessazione dell'attivita' della  SOA
si rileva che il momento in  cui  si  perfeziona  la  fattispecie  e'
quello in cui i liquidatori, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.
2495 c.c., una volta approvato il bilancio  finale  di  liquidazione,
chiedono la cancellazione della societa' dal registro  delle  imprese
con la conseguente estinzione della societa' stessa. 
  Pertanto, al fine di evitare che con la cancellazione della SOA dal
registro delle imprese venga meno il soggetto al quale  imputare  gli
obblighi connessi al trasferimento della  documentazione  alla  nuova
SOA  indicata/designata  e  di  rendere  quindi  vane  le  previsioni
dell'art. 73, comma 8, del regolamento, e' necessario che,  prima  di
provvedere all'adempimento che chiude il procedimento di liquidazione
(cancellazione dal registro delle imprese), i liquidatori  effettuino
la comunicazione in esame ed esauriscano tutta la procedura  indicata
dalla richiamata disposizione regolamentare. 
  Quanto  alle  modalita'  della   comunicazione,   in   assenza   di
prescrizioni  normative,  le  SOA  potranno  utilizzare   tutti   gli
strumenti idonei a consentire con certezza  sia  la  ricezione  della
comunicazione, sia la verifica ex post da parte della Autorita' della
avvenuta comunicazione entro i termini di legge. 
  Quanto alle decisioni che puo' assumere l'impresa, a seguito  della
ricezione della comunicazione da parte della SOA,  appare  necessario
distinguere: A) la sospensione della autorizzazione; B) la decadenza,
il fallimento o la cessazione di attivita'. 
  A) Nel  caso  della  sospensione  della  autorizzazione,  la  norma
attribuisce alle imprese la facolta' di «indicare un'altra SOA cui va
trasferita la documentazione» (art. 73, comma 8, secondo periodo). Di
conseguenza le imprese saranno libere di  ricorrere  o  meno  a  tale
possibilita'. 
  L'art.  73,  comma  8,  del  regolamento  nulla   precisa,   pero',
relativamente  al  caso  in  cui  la  SOA,  pur  avendo  ricevuto  la
comunicazione  dell'impresa  circa  la  volonta'  di  trasferire   la
documentazione ad altra SOA, non ottemperi, ne' prevede alcun termine
per l'adempimento. 
  La questione e' risolta dal  coordinamento  della  disposizione  in
esame con il precedente comma 4, lettera e). La norma richiamata, ove
prevede  l'inosservanza   delle   disposizioni   impartite   con   il
provvedimento di sospensione quale presupposto della  sanzione  della
decadenza,  ammette  la  possibilita'  per  l'Autorita'  di  inserire
disposizioni ulteriori nel  provvedimento  di  sospensione.  Pertanto
l'Autorita' ben potra' indicare nel provvedimento di  sospensione  il
termine  entro  il  quale  la  SOA  sara'  tenuta  a  trasferire   la
documentazione   in   favore   della   SOA   indicata   dall'impresa.
L'inadempimento     sara'     sanzionato     con     la     decadenza
dell'autorizzazione. 
  B)  Nel  caso  di  decadenza  dell'autorizzazione,  cosi'  come  di
fallimento e di  cessazione  della  attivita'  da  parte  della  SOA,
trovera' applicazione il procedimento  previsto  nei  periodi  terzo,
quarto e quinto del comma ottavo  dell'art.  73.  Nei  trenta  giorni
successivi alla ricezione della relativa comunicazione  di  decadenza
dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita'  da  parte
della SOA, le imprese dovranno comunicare alla stessa  il  nominativo
della SOA cui trasferire la relativa documentazione; se l'impresa non
provvede, sara' l'Autorita', nei successivi quarantacinque giorni,  a
designare  la  nuova  SOA  mediante  pubblico  sorteggio  e  a  darne
comunicazione alla SOA designata. Nei sessanta giorni successivi alla
indicazione/designazione   della   nuova   SOA,   la   SOA   la   cui
autorizzazione dichiarata  decaduta  dall'autorizzazione,  fallita  o
cessata e' tenuta a provvedere al trasferimento della documentazione. 
 
4.3.  Divieto  di  trasferimento  di  azienda  tra  SOA  in  caso  di
  sospensione o decadenza dell'autorizzazione (comma 9). 
 
  Il comma 9 dell'art. 73 del regolamento stabilisce che: «In caso di
sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non  concede
il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale
tra SOA». La ratio della previsione in oggetto e' quella di  impedire
il compimento  di  atti  elusivi  volti  ad  evitare  le  conseguenze
pregiudizievoli  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  della
sospensione o della decadenza dell'autorizzazione. 
  Di conseguenza, si ritiene che nel  concetto  di  trasferimento  di
azienda siano ricomprese tutte le iniziative  tese  al  trasferimento
aziendale tra SOA. 
  Per  quanto  riguarda  i  presupposti  temporali  del  divieto   di
trasferimento di azienda, la richiamata ratio antielusiva della norma
porta a ritenere che il termine di applicazione della fattispecie  da
cui decorre l'impossibilita' di trasferire l'azienda ad altra SOA  e'
quello della comunicazione di avvio del procedimento. Solo  nel  caso
di  sospensione  il  divieto  al  trasferimento  perdura  sino   alla
conclusione del periodo interdittivo. 
  La  presente  determinazione  entra  in  vigore   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  In base a quanto sopra considerato, il consiglio adotta la presente
determinazione. 
    Roma, 15 marzo 2011 
 
                                      Il presidente relatore: Brienza 
 
Il segretario: Esposito 
  Depositato presso la segreteria del  consiglio  in  data  25  marzo
2011. 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
                        LINEE GUIDA OPERATIVE 
 
Premessa. 
    Le presenti linee guida operative descrivono in modo analitico le
fattispecie piu' rilevanti alle quali sono  applicabili  le  sanzioni
previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
207/2010, in relazione alle indicazioni generali contenute nel  testo
della presente determinazione. 
    1.  Violazioni  in  materia  di  obblighi  delle  SOA,  atti   ad
assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali  e  a
prevenire lesioni al principio  dell'indipendenza,  nonche'  sanzioni
pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera a) e lettera b),
ed art. 73, comma 2, lettera a)]. 
    L'art. 73, comma 1, del regolamento prevede l'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma  11,  del
codice, per violazioni in materia  di  obblighi  delle  SOA  atti  ad
assicurare il possesso e il mantenimento dei requisiti generali  e  a
prevenire lesioni al principio dell'indipendenza. Tali sanzioni  sono
da graduare rispetto alla misura massima  di  € 25.822  in  relazione
alla gravita' dell'inadempimento delle SOA, per i casi di: 
    1.1. Mancata, ritardata o incompleta  risposta,  nel  termine  di
dieci giorni,  alle  richieste  dell'Autorita'  alle  SOA,  per  ogni
informazione riguardante i nominativi dei propri soci e le  eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal
libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro  dato  a
loro disposizione, ai fini del  controllo  e  della  vigilanza  sulla
composizione azionaria delle SOA,  sulla  persistenza  del  requisito
dell'indipendenza e dei requisiti morali  e  professionali  dei  soci
diretti e indiretti. 
    1.2. Mancata, ritardata  o  incompleta  risposta  alle  richieste
istruttorie dell'Autorita', nel termine indicato  dalla  stessa,  per
ogni informazione riguardante il procedimento aperto  su  istanza  di
nulla osta al trasferimento di  partecipazioni  azionarie  della  SOA
[combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera a), con l'art. 66,
comma 4, del regolamento]. 
    1.3.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
Autorita',  nel  termine  previsto  di  quindici  giorni   dal   loro
verificarsi, delle eventuali circostanze  che  possano  implicare  la
presenza   di   interessi   idonei   ad   influire   sul    requisito
dell'indipendenza.  Poiche'  la  richiamata  disposizione   contenuta
nell'art. 64, comma 5, del regolamento, e'  logicamente  correlata  a
quella di cui al precedente comma 4, il  requisito  dell'indipendenza
va  riferito  necessariamente  alla  composizione  e  alla  struttura
organizzativa delle SOA, ed e' posseduto qualora siano assicurati  il
rispetto del principio di indipendenza di  giudizio  e  l'assenza  di
qualunque interesse commerciale, finanziario  che  possa  determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori, anche in  presenza  di
eventuali situazioni di  controllo  o  di  collegamento,  individuate
secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice  civile  [combinato
disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 64,  comma  5,
del regolamento]. 
    Al fine di assicurare il rispetto del principio di indipendenza e
di  assenza  di  qualunque  interesse  commerciale,  le  SOA   devono
effettuare i necessari controlli ogni tre mesi, presso le  camere  di
commercio,  industria   e   artigianato   e   inviare   la   relativa
comunicazione all'Autorita'. A riguardo si precisa che la valutazione
in ordine al rispetto di tali principi non e' piu' rimessa alle  SOA,
le quali sono quindi tenute a comunicare la sussistenza di  qualunque
circostanza che possa implicare la presenza di  interessi  idonei  ad
influire  sul  requisito  dell'indipendenza.  Nel   primo   trimestre
successivo  all'entrata  in  vigore  dell'art.  73  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010  le  SOA  sono  tenute  a
comunicare non solo le  circostanze  rilevanti  nel  senso  anzidetto
verificatesi successivamente al 25  dicembre  2010  ma  anche  quelle
verificatesi prima di tale data. 
    1.4.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
Autorita',  nel  termine  previsto  di  quindici  giorni   dal   loro
verificarsi dell'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze  che
incidono  sulle  situazioni  di  cui  all'art.  64,  comma   6,   del
regolamento, e cioe',  tenuto  conto  della  rubrica  della  predetta
disposizione, in caso di mancato possesso o del venir meno di uno dei
requisiti di ordine generale della SOA [combinato disposto  dell'art.
73, comma 1, lettera b) con l'art. 65,  comma  2,  del  regolamento].
Anche in questo caso e' rimessa  alla  Autorita'  la  valutazione  di
fatti e circostanze che possano incidere sul sussistere o meno  delle
situazioni ostative di cui all'art. 64, comma 6. 
    Le SOA, ogni sei  mesi,  devono  richiedere  alle  Procure  della
Repubblica - Ufficio casellario giudiziale  i  certificati  integrali
relativi alle persone fisiche oggetto di controllo. 
    1.5.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
Autorita',  nel   termine   previsto   di   quindici   giorni   dalla
dichiarazione pronunciata da parte degli organi  sociali  delle  SOA,
della decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo, a causa del  venir  meno  dei
requisiti di cui all'art. 64, comma  6,  del  regolamento  [combinato
disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 67,  comma  3,
del regolamento]. 
    1.6.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
Autorita', nel termine previsto di  quindici  giorni  dall'avvio  del
relativo procedimento,  della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
subordinato nei confronti del personale delle SOA, disposta  a  causa
del venir meno dei  requisiti  di  cui  all'art.  64,  comma  6,  del
regolamento [combinato disposto dell'art. 73, comma  1,  lettera  b),
con l'art. 67, comma 4, del regolamento]. 
    1.7. Per il caso in cui le informazioni, i dati ovvero  gli  atti
trasmessi alla Autorita', compresi quelli trasmessi  in  forza  delle
norme sopra richiamate, risultino non veritieri, l'art. 73, comma  2,
lettera  a),  del  regolamento,   prevede   sanzioni   amministrative
pecuniarie piu' severe, da graduare rispetto alla misura  massima  di
€ 51.545. 
    Altri casi, sanzionati dall'art. 73, comma  2,  del  regolamento,
sino alla misura massima di € 51.545, sempre a causa di  lesioni  del
possesso e del mantenimento dei requisiti generali  e  del  principio
dell'indipendenza, sono i seguenti: 
    1.8. Comportamento,  nello  svolgimento  dei  propri  compiti  ed
attivita',  caratterizzato  da  scarse   diligenza,   correttezza   e
trasparenza, non rispettoso  dei  principi  di  cui  all'art.  2  del
codice,  di  economicita',  di  efficacia,  di  tempestivita'  e   di
correttezza, di parita' di trattamento, di  non  discriminazione,  di
trasparenza, di proporzionalita' [combinato  disposto  dell'art.  73,
comma 2, lettera b), con l'art. 70, comma 1, lettera a)]. 
    In via meramente esemplificativa e  non  esaustiva,  ricadono  in
tale  fattispecie  anche  le  ipotesi  di  assunzioni  di   personale
(limitatamente alle  figure  in  posizione  apicale)  e  di  cessioni
azionarie, effettuate/consentite dalle SOA senza acquisire  il  nulla
osta della Autorita'. 
    Ulteriore ipotesi che ricade  nella  fattispecie  e'  il  mancato
controllo nel «Forum SOA». 
    Altresi', viene sanzionato: 
    il  comportamento  che   non   abbia   assicurato   e   mantenuto
l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e  dal  titolo
III  del  regolamento  (riguardante  il  sistema  di  qualificazione)
[combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera b), con l'art. 70,
comma 1, lettera d)] e che avrebbe evitato qualsiasi possibilita'  di
conflitti di interesse [combinato disposto  dell'art.  73,  comma  2,
lettera c), con l'art. 71, comma 1, lettera b)]; 
    la mancata o carente disponibilita' di risorse  e  di  procedure,
anche  di  controllo  interno,  idonee  ad  assicurare  efficienza  e
correttezza [combinato disposto dell'art. 73, comma  2,  lettera  b),
con l'art. 70, comma 1, lettera e)]. L'Autorita' con successivo  atto
generale provvedera'  ad  indicare  specificamente  le  procedure  da
adottare con conseguente applicabilita' della sanzione per il caso di
adozione da parte delle SOA di procedure non conformi; 
    per avere operato in modo non conforme alle procedure,  anche  di
controllo interno, presentate in sede di richiesta di  autorizzazione
e ai loro eventuali successivi aggiornamenti approvati dall'Autorita'
[combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71,
comma 1, lettera a)]; 
    il ricorso, per l'espletamento delle attivita'  istituzionali,  a
prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione  aziendale  delle
SOA [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art.
71, comma 1, lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]; 
    violazioni, come individuate  dall'art.  73,  per  effetto  delle
attivita' espletate  in  maniera  diretta  e  indiretta  da  soggetti
esterni alle SOA,  in  nome  e  per  conto  delle  stesse  [combinato
disposto dell'art. 73, comma 2, lettera c), con l'art. 71,  comma  1,
lettera e), e con l'art. 70, comma 3, del regolamento]. 
    2. Violazioni in materia di obblighi attinenti  allo  svolgimento
delle attivita' di attestazione,  da  parte  delle  SOA,  e  sanzioni
pecuniarie corrispondenti [art. 73, comma 1, lettera b), c) e  d),  e
comma 2]. 
    L'art. 73, comma 1, lettere b), c) e d), del regolamento  prevede
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di   cui
all'art. 6, comma 11, del codice, per le  violazioni  in  materia  di
obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita' di  attestazione.
Tali sanzioni sono  da  graduare  rispetto  alla  misura  massima  di
€ 25.822, in relazione alla gravita'  dell'inadempimento  delle  SOA,
per i casi di: 
    2.1.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
Autorita', nel termine  previsto  di  dieci  giorni,  dell'avvio  del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti necessari  ai
fini  del  rilascio   e   del   mantenimento   dell'attestazione   di
qualificazione nei  confronti  delle  imprese  nonche'  del  relativo
esito, ai sensi dell'art. 40,  comma  9-ter,  del  codice  [combinato
disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 70,  comma  7,
del regolamento]. 
    2.2.  Mancata,  ritardata   o   incompleta   comunicazione   alla
Autorita', entro quindici giorni dalla scadenza del termine  indicato
alle imprese dalla SOA attestante, di eventuali  inadempimenti  circa
la risposta da parte delle imprese  in  merito  alle  richieste  loro
rivolte, ai fini del controllo sulla veridicita' e la sostanza  delle
dichiarazioni,  delle  certificazioni  e  delle   documentazioni.   I
requisiti, il cui possesso e' oggetto di controllo,  sono  quelli  di
ordine generale e speciale utili per il  rilascio  dell'attestazione,
nonche' quelli generali, a carattere dinamico, di cui  verificare  il
permanere  per  tutta  la  durata  del  contratto  di  qualificazione
[combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera b), con l'art. 74,
comma 4, del regolamento]. 
    2.3.    Mancata,    ritardata    o    incompleta     trasmissione
all'Osservatorio, secondo le modalita' stabilite dalla Autorita', nel
termine previsto di quindici giorni dal rilascio delle  attestazioni,
dei certificati e della documentazione a corredo degli stessi, di cui
all'art. 86 del regolamento,  presentati  dalle  imprese  per  essere
qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla
applicazione del codice e del regolamento, o  a  lavori  eseguiti  in
proprio. [combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lettera  b),  con
l'art. 83, comma 6, del regolamento]. 
    Tra i certificati  da  trasmettere  all'Osservatorio,  in  quanto
presentati dalle  imprese  per  essere  qualificate,  dovranno  anche
essere compresi quelli che non hanno contribuito alla qualificazione. 
    2.4. Mancata, ritardata o incompleta comunicazione  alle  imprese
qualificate e a quelle in attesa  di  qualificazione,  della  notizia
relativa alla sospensione o alla decadenza  della  autorizzazione  ad
attestare,  al  fallimento  e  alla  cessazione  della  attivita'  di
attestazione, rispetto al termine di quindici giorni dal  verificarsi
delle suddette ipotesi. Analogamente,  al  verificarsi  delle  stesse
(decadenza, fallimento, cessazione della attivita' di  attestazione),
verra' sanzionata la mancata,  ritardata  o  incompleta  trasmissione
alla SOA (individuata dall'impresa o, in caso di inerzia nell'ipotesi
di decadenza dell'autorizzazione, di fallimento o  di  cessazione  di
attivita' della SOA, dall'Autorita') cui trasferire la documentazione
presentata  dalle  imprese  per  la  qualificazione,  ottenuta  o  in
itinere. In questo caso il  ritardo  e'  correlato  al  rispetto  del
termine di sessanta giorni dalla data di  comunicazione  -  da  parte
dell'impresa o della Autorita' - della SOA prescelta  cui  trasferire
la menzionata documentazione [combinato disposto dell'art. 73,  comma
1, lettera c), con l'art.  73,  comma  8,  del  regolamento,  nonche'
tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  40,  comma  9-bis,  del
Codice: «Le  SOA  sono  altresi'  tenute  a  rendere  disponibile  la
documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche
in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  attestazione;  in  caso  di   inadempimento,   si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6,
comma 11». 
    Relativamente   alle   ipotesi   di   sospensione   o   decadenza
dell'autorizzazione,  qualora  l'impresa   voglia   sottoporsi   alla
verifica triennale dei requisiti presso altra SOA, il termine  e'  di
quindici giorni. 
    2.5.   Violazione   degli   obblighi   di   conservazione   della
documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per  il  rilascio   delle
attestazioni [combinato disposto dell'art. 73, comma 1,  lettera  d),
del regolamento, con l'art. 40, comma 9-bis,  del  codice].  In  ogni
caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione  e
degli atti di cui sopra per dieci anni,  non  avendo  il  regolamento
previsto un diverso termine rispetto a quello indicato dall'art.  40,
comma 9-bis, del codice. 
    L'art.  73,   comma   2,   del   regolamento   prevede   sanzioni
amministrative pecuniarie, di maggiore severita', per  le  violazioni
in materia di obblighi attinenti allo svolgimento delle attivita'  di
attestazione, in quanto applicabili in modo graduato sino alla misura
massima di € 51.545, per i seguenti casi: 
    2.6. Informazioni, dati e  atti  trasmessi  alla  Autorita',  che
risultino non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in
sede di attestazione e rivelatisi falsi [art. 73,  comma  2,  lettera
a), del regolamento]. 
    2.7. Svolgimento dell'attivita' della SOA in  modo  non  conforme
alle disposizioni previste dall'art. 70, comma 1 [combinato  disposto
dell'art. 73, comma 2, lettera  b),  con  l'art.  70,  comma  1,  del
regolamento]. E cio': 
    2.7.1. per mancato  o  carente  comportamento  caratterizzato  da
diligenza, da correttezza e da trasparenza, nel rispetto dei principi
di cui all'art. 2 del codice [art.  70,  comma  1,  lettera  a),  del
regolamento]; 
    2.7.2. per  mancata  o  carente  acquisizione,  dai  soggetti  da
qualificare, delle informazioni necessarie e per operato non tale  da
assicurare adeguata informazione [art. 70, comma 1, lettera  b),  del
regolamento]; 
    2.7.3. per comportamento che non abbia garantito imparzialita' ed
equo trattamento [art. 70, comma 1, lettera c), del regolamento]; 
    2.7.4.  per  non  avere  assicurato  e  mantenuto  l'indipendenza
richiesta  dalle  disposizioni  del  codice  e  dal  titolo  III  del
regolamento (riguardante il sistema di qualificazione e requisiti per
gli  esecutori  di  lavori)  [art.  70,  comma  1,  lettera  d),  del
regolamento]; 
    2.7.5. per mancata o  carente  disponibilita'  di  risorse  e  di
procedure,  anche  di  controllo  interno,   idonee   ad   assicurare
efficienza  e  correttezza  [art.  70,  comma  1,  lettera  e),   del
regolamento]; 
    2.7.6. per non avere verificato: 1) la veridicita' e la  sostanza
delle dichiarazioni, delle  certificazioni  e  delle  documentazioni,
circa il possesso dei requisiti generali (art. 78 del regolamento)  e
speciali (art. 79  del  regolamento),  presentate  dai  soggetti  cui
rilasciare l'attestato; 2) il permanere del  possesso  dei  requisiti
generali (di cui all'art. 78 del  regolamento)  [art.  70,  comma  1,
lettera f), del regolamento]; 
    2.7.7. per non avere rilasciato l'attestazione di  qualificazione
conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e  verificata
ai sensi della precedente lettera f) [art. 70, comma 1,  lettera  g),
del regolamento]; 
    2.7.8  per  aver  rilasciato  un'attestazione  in   carenza   dei
requisiti prescritti, di cui l'Autorita' ne accerti l'insussistenza a
seguito  di  informativa  proveniente  da  altra  SOA   relativamente
all'impresa   alla    quale    precedentemente    aveva    rilasciato
l'attestazione ovvero per la quale aveva  sottoscritto  un  contratto
per la qualificazione, dopo avere acquisito la documentazione  e  gli
atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui  agli
articoli 78 e 79 del  regolamento  ed  avere  effettuate  le  proprie
valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti  utilizzati  per
conseguire l'attestazione (art. 75, comma 3, del regolamento). 
    2.8. Svolgimento delle  attivita'  della  SOA,  nel  corso  delle
operazioni di valutazione  e  verifica  della  qualificazione,  senza
avere acquisito, o per avere acquisito in modo  carente,  i  dati  di
carattere economico-finanziario, quali quelli ricavabili dai bilanci,
nonche'  le  informazioni  sulle  variazioni  organizzative  e  sulle
trasformazioni della natura giuridica delle  imprese,  anche  facendo
ricorso alla banca  dati  della  camera  di  commercio,  industria  e
artigianato [combinato disposto dell'art. 73, comma  2,  lettera  b),
con l'art. 70, comma 2, del regolamento]. 
    2.9. Svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme al
manuale  delle  procedure  depositato  all'atto  della  richiesta  di
autorizzazione e agli eventuali  successivi  aggiornamenti  approvati
dall'Autorita' [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera  b)
con l'art. 68, comma 2, lettera f), del regolamento]. 
    2.10. Mancato  rispetto  da  parte  delle  SOA  delle  condizioni
previste dall'art. 71, comma 1, del regolamento  [combinato  disposto
dell'art. 73, comma 2, lettera  c),  con  l'art.  71,  comma  1,  del
regolamento]. E cio': 
    2.10.1. per avere operato in modo non  conforme  alle  procedure,
anche di controllo  interno,  presentate  in  sede  di  richiesta  di
autorizzazione ed approvate dall'Autorita' stessa [art. 71, comma  1,
lettera a), del regolamento]; 
    2.10.2.  per  non  avere  adottato  un  comportamento  che  eviti
qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse [art. 71,  comma  1,
lettera b), del Regolamento]; 
    2.10.3. per  non  avere  rilasciato  le  attestazioni  nel  pieno
rispetto: 1) dei  requisiti  relativi  al  possesso  del  sistema  di
qualita' aziendale, conforme alle norme europee della  serie  UNI  EN
ISO 9000, con riferimento  alla  qualificazione  per  le  classifiche
dalla III in su,  previsti  nell'art.  63  del  regolamento;  2)  dei
requisiti per la qualificazione delle imprese, di cui  al  capo  III,
del titolo III, del regolamento [art. 71, comma 1,  lettera  c),  del
regolamento]; 
    2.10.4. per non avere applicato le tariffe da  riconoscersi  alle
SOA per le attivita' di qualificazione, di cui all'allegato C - parte
I del regolamento [art. 71, comma 1, lettera d), del regolamento]; 
    2.10.5. per non avere svolto la propria attivita' conformemente a
quanto previsto dall'art. 70, commi 3, 4, 5,  del  regolamento  [art.
71, comma 1, lettera e), del regolamento], e cio': 
    2.10.5.1.  per  avere  espletato   le   attivita'   istituzionali
ricorrendo a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione
aziendale (art. 70, comma 3, del regolamento); 
    2.10.5.2. per avere applicato le tariffe da riconoscersi alle SOA
per le attivita' di qualificazione, in modo  non  conforme  a  quanto
previsto dall'allegato C - parte I del regolamento (art. 70, commi  4
e 5, del regolamento); e cio', per non avere tenuto conto che: 
    1) ogni attestazione di qualificazione o di suo  rinnovo  nonche'
tutte le attivita' integrative di revisione  o  di  variazione,  sono
soggette al pagamento di un corrispettivo  determinato,  in  rapporto
all'importo complessivo ed  al  numero  delle  categorie  generali  o
specializzate cui si  richiede  di  essere  qualificati,  secondo  le
formule di cui al richiamato allegato C - parte I; 
    2) per i consorzi stabili, il corrispettivo  spettante  alle  SOA
per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; 
    3) per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo,
il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto
del venti per cento; 
    4) gli importi determinati dall'allegato C - parte I e  dall'art.
70, comma 4, del regolamento sono  considerati  corrispettivo  minimo
della prestazione resa; 
    5) non puo' essere previsto il pagamento di un  corrispettivo  in
misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui
al punto 4; 
    6) il corrispettivo deve  essere  interamente  pagato  prima  del
rilascio dell'attestazione,  revisione  o  variazione;  sono  ammesse
dilazioni non superiori a sei mesi,  ove,  al  momento  del  rilascio
della  attestazione  sia  stata  disposta  e  comunicata   alla   SOA
l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)  per
l'intero corrispettivo. 
    2.11. Invio di  comunicazioni  inesatte  o  non  veritiere,  alle
imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione,  riguardo
alla sospensione o alla decadenza della autorizzazione ad  attestare,
al fallimento e alla  cessazione  della  attivita'  di  attestazione,
ovvero,  al  verificarsi  delle  predette  ipotesi,  trasmissione  di
documentazione inesatta o non veritiera alla SOA  cui  trasferire  la
documentazione  presentata  dalle  imprese  per  la   qualificazione,
ottenuta o in itinere [combinato  disposto  dell'art.  73,  comma  2,
lettera d) con l'art. 73, comma 8, del regolamento]. 
    2.12.  Inadempimento,  con  riferimento  all'effettuazione  della
verifica triennale [combinato disposto dell'art. 73, comma 2, lettera
e), con l'art. 77, comma 3,  del  regolamento],  che  si  concretizza
nelle seguenti ipotesi: 
    2.12.1. la SOA nei quarantacinque giorni successivi alla  stipula
del contratto non rilascia l'attestato revisionato; 
    2.12.2. in caso  di  sospensione,  la  relativa  procedura  viene
sospesa per chiarimenti per un  periodo  superiore  a  quarantacinque
giorni  e,  comunque,  la  SOA  rilascia  l'attestato  in  un   tempo
complessivo superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto; 
    2.12.3. la SOA  non  dichiara  l'esito  negativo  della  relativa
procedura  ovvero  lo  dichiara  e   lo   comunica,   all'impresa   e
all'Autorita', in un tempo complessivo  superiore  a  novanta  giorni
dalla stipula del contratto, secondo le modalita' di cui al comma 7. 
    2.13. Inadempimento, con riferimento ai certificati di esecuzione
lavori utili per rilasciare l'attestato di qualificazione  [combinato
disposto dell'art. 73, comma 2, lettera f), con l'art. 83,  comma  7,
del regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 
    2.13.1.  le  SOA  rilasciano  l'attestazione  di   qualificazione
mediante certificati di lavori emessi dalle stazioni appaltanti,  non
presenti nel casellario informatico e non confermati  dalle  stazioni
appaltanti a seguito della richiesta inviata dalla SOA secondo quanto
previsto nella determinazione dell'Autorita' n. 6 del 27 luglio  2010
e nel successivo comunicato alle SOA n. 62  del  20  settembre  2010,
nonche' nelle eventuali future prescrizioni dell'Autorita' stessa  in
materia di obblighi/deroghe dagli  obblighi  di  consultazione  delle
banche date detenute; 
    2.13.2. le SOA, avendo rilevato  l'esistenza  di  certificati  di
lavori non presenti nel  casellario  informatico,  non  provvedono  a
darne comunicazione alle stazioni appaltanti  e/o  all'Autorita'  per
gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art.  6,  comma
11, del codice. L'obbligo delle  SOA  decorre  dal  momento  in  cui,
attraverso l'accesso al casellario informatico dell'Autorita',  viene
accertato il mancato inserimento  nello  stesso  del  certificato  di
lavori oggetto di verifica. 
    2.14. Inadempimento, con riferimento agli obblighi di inserimento
nel casellario informatico [combinato disposto dell'art. 73, comma 2,
lettera g), con l'art.  8,  comma  7,  lettere  d),  g)  ed  h),  del
regolamento], che si concretizza nelle seguenti ipotesi: 
    2.14.1.  mancato   o   ritardato   inserimento   nel   casellario
informatico, entro trenta giorni dal  rilascio  dell'attestazione  da
parte della SOA, secondo  le  modalita'  telematiche  previste  dalla
Autorita',  dei  certificati  di  cui  all'art.  86,  comma  7,   del
regolamento,  presentati  dalle  imprese  per   essere   qualificate,
relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione
del codice e del regolamento, o a lavori eseguiti in proprio; 
    2.14.2.  mancato  o  ritardato  avvio  del  procedimento  di  cui
all'art. 40, comma 9-ter, del codice  a  seguito  delle  segnalazioni
provenienti dagli organismi di certificazione del sistema di qualita'
aziendale, relative  all'annullamento  ovvero  alla  decadenza  della
certificazione di qualita'; 
    2.14.3.  mancato   o   ritardato   inserimento   nel   casellario
informatico da parte  delle  SOA,  entro  quindici  giorni  dal  loro
rilascio, secondo le modalita' telematiche previste dalla  Autorita',
delle attestazioni di qualificazione. 
    3. Comportamenti che determinano l'immeditata applicazione  della
decadenza   dell'autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'    di
attestazione [art. 73, comma 4]. 
    La sanzione della decadenza della  autorizzazione  ad  esercitare
l'attivita' di attestazione delle SOA, da  irrogare,  secondo  quanto
previsto dall'art. 73, comma  4,  del  Regolamento,  si  applica  nei
confronti delle SOA, nei seguenti  casi,  oltre  quelli  previsti  al
comma 3: 
      3.1. (comma 4, lettera a) al venire meno dei seguenti requisiti
e condizioni: 
    3.1.1. costituzione nella forma della societa' per  azioni;  sede
legale nel  territorio  della  Repubblica  (art.  64,  comma  1,  del
regolamento). 
    3.1.2.  capitale  sociale  almeno  pari  a  1.000.000   di   euro
interamente versato (art. 64, comma 2, del regolamento). La  sanzione
in esame nell'arco temporale dal 25 dicembre 2010 al 5 dicembre  2011
e' riferita al capitale sociale  minimo  richiesto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 (€ 516.000), mentre a far data
dal 5 dicembre 2011 il capitale sociale minimo  richiesto  e'  quello
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010  (€
1.000.000). 
    3.1.3. patrimonio netto, costituito dal totale  della  lettera  A
del passivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del  codice
civile dell'ultimo  bilancio  depositato,  almeno  pari  al  capitale
sociale (art. 64, comma 2, del regolamento); 
    3.1.4.  bilancio  delle  SOA  certificato   dalle   societa'   di
revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i  criteri  stabiliti
dal decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni (art. 64, comma 2, del regolamento). Il primo  bilancio
per cui sussiste  l'obbligo  di  certificazione  e'  quello  relativo
all'esercizio decorrente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; 
    3.1.5. oggetto esclusivo, come previsto art.  64,  comma  3,  del
regolamento; 
    3.1.6.  divieto  di  erogare  servizi  di  qualsiasi  natura   ad
operatori  economici,  direttamente  ovvero  a  mezzo   di   societa'
collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali (art.  64,
comma 3, del regolamento); 
    3.1.7. rispetto del principio di indipendenza di  giudizio  e  di
assenza di qualunque interesse  commerciale,  finanziario  che  possa
determinare comportamenti delle SOA non imparziali o  discriminatori,
assicurato dalla composizione e dalla struttura  organizzativa  delle
SOA, anche in presenza di eventuali  situazioni  di  controllo  o  di
collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'art. 2359  del
codice civile (art. 64, comma 4, del regolamento); 
    3.1.8. possesso e mantenimento dei requisiti generali delle  SOA,
intesi quali assenza  di  cause  ostative  riferite  alla  SOA,  alle
persone giuridiche e fisiche (amministratori, legali  rappresentanti,
soci diretti o indiretti, direttori tecnici e  personale  delle  SOA)
appartenenti alla composizione e alla struttura  organizzativa  delle
SOA, (art. 64, comma 6, e 65 del regolamento); 
    3.1.9. divieto di possedere, a qualsiasi titolo,  direttamente  o
indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA  (art.  66,
comma 1, del regolamento), per: 
    stazioni appaltanti e altri soggetti equivalenti [soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento]; 
    organismi che rilasciano i certificati del  sistema  di  gestione
per la qualita' conformi alle norme europee serie  UNI  EN  ISO  9000
[soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del regolamento]; 
    soggetti indicati all'art. 34 del codice; 
    soggetti cui  possono  essere  affidate  la  progettazione  e  la
direzionale lavori oltre che le attivita' di  supporto  [soggetti  di
cui all'art. 90, comma 1, del codice]; 
    le regioni e le province autonome; 
    3.1.10.  possesso  di  azioni  di  una  SOA  nel  limite  massimo
complessivo del venti per cento del capitale sociale, da parte  delle
associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto  contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle  imprese  edili
ed  affini  o   di   comparto,   e   delle   associazioni   nazionali
rappresentative   delle   stazioni   appaltanti,   ognuna   di   tali
associazioni nella misura massima del dieci per  cento,  al  fine  di
garantire  il  principio  dell'uguale  partecipazione   delle   parti
interessate alla qualificazione (art. 66, comma 2, del regolamento); 
    3.1.11. possesso e mantenimento dei requisiti tecnici delle  SOA,
con riferimento  all'organico  minimo,  al  personale  ulteriore,  ai
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo nelle SOA, nonche' ai soggetti che  svolgono  attivita'  in
maniera diretta o indiretta in nome e per  conto  delle  SOA,  e  del
requisito dell'attrezzatura informatica per  la  comunicazione  delle
informazioni   all'Osservatorio,   conforme    al    tipo    definito
dall'Autorita' (art. 67 del regolamento); 
    3.1.12. divieto di ricorrere a prestazioni  di  soggetti  esterni
alla organizzazione aziendale delle  SOA,  per  l'espletamento  delle
loro attivita' istituzionali (art. 70, comma 3, del regolamento); 
    3.1.13.  inadempienza  da  parte  della  SOA   alle   indicazioni
dell'Autorita',   circa   eventuali    condizioni    da    osservarsi
nell'esecuzione del contratto stipulato  con  un'impresa,  ovvero  in
merito  alla  sospensione   o   all'annullamento   dell'attestazione,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo  a  seguito  di
motivata e documentata istanza di un'altra impresa ovvero di una  SOA
o di una stazione appaltante (art. 71, comma 3, del regolamento); 
    3.2. (comma 4, lettera b) mancato inizio  dell'attivita'  sociale
entro centottanta giorni dalla autorizzazione; 
    3.3. (comma 4, lettera c) interruzione dell'attivita' per piu' di
centottanta giorni; 
    3.4. (comma 4, lettera d) omissione o rifiuto nel  comunicare  la
sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il  fallimento  e  la
cessazione della attivita', alle imprese qualificate e  a  quelle  in
attesa di qualificazione; 
    3.5.  (comma  4,  lettera  e)  inosservanza  delle   disposizioni
impartite dalla Autorita' con il provvedimento di sospensione di  cui
all'art. 73, comma 3, del Regolamento; 
    3.6. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di  cui
all'art. 85, comma 1, del regolamento che individuano i  criteri  cui
le SOA devono attenersi, ai fini della qualificazione  delle  imprese
che  hanno  affidato  lavorazioni  in  subappalto  e  delle   imprese
subappaltatrici; 
    3.7. (comma 4, lettera f) inosservanza delle disposizioni di  cui
all'art. 85, comma 2,  del  regolamento  che  si  concretizza,  nella
attivita' di  attestazione,  nel  non  attribuire  la  qualificazione
conformemente al contenuto dei certificati di esecuzione lavori o nel
non segnalare alla Autorita' eventuali incongruenze  riscontrate  nei
certificati  di  esecuzione  dei  lavori,  circa   la   presenza   di
lavorazioni  relative  a  categorie  di  cui   all'allegato   A   del
regolamento, non previste nel bando di gara  o  nell'avviso  o  nella
lettera di invito nonche' nel contratto e  negli  eventuali  atti  di
sottomissione o  aggiuntivi  debitamente  approvati;  documentazione,
quest'ultima, che deve  essere  richiesta  dalla  SOA  alla  stazione
appaltante che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori; 
    3.8. (art. 40, comma 9-ter, del codice) inosservanza  all'obbligo
di dichiarare la decadenza dell'attestato di  qualificazione  qualora
sia accertato che lo stesso  sia  stato  rilasciato  in  carenza  dei
requisiti prescritti dal regolamento ovvero che sia  venuto  meno  il
possesso dei predetti requisiti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

in G.U.R.I. del 4 aprile 2011, n. 77- Suppl. Ordinario n.91