Home Urbanistica e ambiente Edilizia pubblica e privata Acquiescenza e tardiva impugnazione del diniego di sanatoria
  • Sabato 28 Maggio 2016 10:43
    E-mail Stampa PDF
    Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata

    Acquiescenza e tardiva impugnazione del diniego di sanatoria

    Sentenza T.A.R. Sicilia - Palermo n. 1334 del 27/05/2016
    Il TAR Sicilia di Palermo, con la decisione della Seconda Sezione n. 1334 del 27 maggio 2016, pronunciandosi sull'impugnazione cumulativa di un'ordinanza di demolizione e del sottostante diniego di sanatoria, dopo aver ritenuto in parte irricevibile il ricorso per la "..tardiva impugnazione del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria divenuto ormai inoppugnabile..", ne ha dichiarato altresì la parziale inammissibilità, ritenendo che la parte ricorrente fosse con ciò decaduta anche dalla possibilità di rimettere in discussione l'ordine di demolizione, ".. costituente mero atto consequenziale rispetto al provvedimento presupposto rappresentato, appunto, dal diniego di sanatoria, a meno di vizi propri ed autonomi dell’ordinanza di demolizione medesima...". E ciò, richiamandosi a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "..l'autore di un abuso edilizio, che abbia prestato acquiescenza al diniego di concessione di costruzione in sanatoria, decade dalla possibilità di rimettere in discussione l'abuso accertato in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo rinviene nel diniego di sanatoria il suo presupposto" (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4446; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715)..".

    Avvocato Valentina Magnano S.Lio

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    N. 01334/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01202/2016 REG.RIC.

    logo

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2016, proposto da: 
    G. F., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Giunta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via XII Gennaio 1/G;

    contro

    il COMUNE DI CARINI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Fonti, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tar, sito in Palermo nella Via Butera n.6;

    per l'annullamento

    - dell’ordinanza di demolizione n. 70 del 22 marzo 2016, notificata alla ricorrente in pari data, con la quale il Comune di Carini ingiunge di demolire a proprie cure e spese l'immobile oggetto di diniego prot. n.6077 del 05.02.2016 consistente in un locale a panificio, ubicato a piano terra di un un immobile a tre elevazioni fuori terra, censito in catasto al foglio 9 particella 571 sub 3, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica del presente atto, con l'avvertenza che se il bene si trova sottoposto a sequestro prima di effettuare la demolizione si dovrà richiedere l'autorizzazione all'autorità competente per il dissequestro dell'area;

    - della nota prot. 6077 del 5 febbraio 2016, notificata alla ricorrente in data 09 febbraio 2016, con la quale il capo ripartizione VIII - Sanatoria ed abusivismo edilizio del Comune di Carini denega "l’istanza di sanatoria acquisita al protocollo del Comune di Carini in data 30.091986 al n. 6131, archiviata nei registri delia Ripartizione al n.7196/86, presentata dalla Sig. ra P.E., relativa al piano terra di un immobile a tre elevazioni fuori terra, censito in catasto al foglio 9 n particella 571 sub 3" (doc.2).

    - nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.

     


    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2016 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     


    FATTO e DIRITTO

    1.1. Con ricorso notificato il 26/04/2016 e depositato il 12/05/2015 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe aventi ad oggetto:

    - l’ordinanza di demolizione n.70 del 22/03/2016 notificata in pari data, relativa all’l’immobile oggetto del diniego di sanatoria prot.6077 del 05/02/2016;

    - la nota prot.6077 del 05/02/2016, notificata il 09/02/2016, avente ad oggetto il diniego di sanatoria di un immobile adibito a panificio ubicato a piano terra di un immobile di tre elevazioni fuori terra, censito al catasto al fg.9 p.lla 571 sub3.

    1.2. L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio eccependo l’irricevibilità del ricorso relativamente all’impugnato diniego di sanatoria, e la sua inammissibilità con riferimento all’impugnata ordinanza di demolizione; ha chiesto in ogni caso la reiezione del ricorso, vinte le spese;

    1.3. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2016, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendo possibili profili di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, dandone atto nel relativo verbale ai sensi dell’art.73, comma 3, cod. proc. amm.

    3. Ciò premesso il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini di seguito specificati.

    3.1. Il ricorso è in parte irricevibile per essere stato notificato tardivamente all’amministrazione comunale.

    Infatti, la domanda di sanatoria è stata rigettata dal Comune di Carini con la nota prot.6077 del 05/02/2016, notificata il 09/02/2016.

    Poiché il ricorso risulta presentato per la notifica soltanto il giorno 22/04/2016, il termine per l’impugnazione del diniego di sanatoria era ormai spirato e il ricorso deve dichiararsi in parte qua irricevibile poiché tardivo.

    3.2. Il ricorso, inoltre, è in parte inammissibile nei termini di seguito precisati.

    Infatti, per consolidata giurisprudenza amministrativa "L'autore di un abuso edilizio, che abbia prestato acquiescenza al diniego di concessione di costruzione in sanatoria, decade dalla possibilità di rimettere in discussione l'abuso accertato in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo rinviene nel diniego di sanatoria il suo presupposto" (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4446; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715).

    Considerata la tardiva impugnazione del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria divenuto ormai inoppugnabile, alla stregua del superiore indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’odierna parte ricorrente è oramai decaduta dalla possibilità di rimettere in discussione l'ordine di demolizione costituente mero atto consequenziale rispetto al provvedimento presupposto rappresentato, appunto, dal diniego di sanatoria, a meno di vizi propri ed autonomi dell’ordinanza di demolizione medesima.

    Nel caso di specie deve infatti rilevarsi che con tutti e tre motivi di ricorso parte ricorrente muove censure quasi esclusivamente riferite al provvedimento di diniego di sanatoria, come detto tardivamente impugnato.

    Per tali considerazioni il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile in parte qua.

    3.3. Con riferimento, infine, ai vizi propri dell’ordinanza di demolizione impugnata parte ricorrente non ha proposto censure specifiche, salvo dedurre genericamente il difetto di motivazione, anche con riferimento al lungo lasso di tempo trascorso dalla data di realizzazione degli abusi edilizi e i provvedimenti impugnati

    Le suddette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate.

    Infatti, il potere repressivo in materia urbanistica od edilizia, esercitabile dal Comune, non è sottoposto a termini di decadenza né di prescrizione; può essere esercitato pertanto anche a distanza di tempo dalla violazione, senza necessità di motivazione in ordine al ritardo, essendosi in presenza di un illecito permanente (Consiglio Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162). Né si può ritenere consolidato in materia edilizia, per effetto del mero decorso del tempo, l'interesse privato al mantenimento d'una costruzione abusiva, altrimenti non avrebbero senso le disposizioni di sanatoria relative solo a determinati casi (Consiglio Stato sez. V, 13 febbraio 1997, n. 158).

    In ragione di quanto argomentato, il Collegio rileva che l’ordinanza di demolizione impugnata risulta adeguatamente motivata quanto ai presupposti di fatto e di diritto che la sostengono, espressamente contemplando in premessa il richiamo al provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria: ragione per cui nessun’altra ed ulteriore valutazione era esigibile da parte del Comune, con la conseguenza che inconferenti appaiono i motivi di doglianza articolati dalla parte ricorrente.

    4. Conclusivamente il ricorso in esame è in parte irricevibile, in parte inammissibile e per la restante manifestamente infondato.

    5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile e per la restante parte lo rigetta in quanto infondato.

    Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Carini in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre Iva e Cpa.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

     

     

    Federica Cabrini, Presidente FF

    Anna Pignataro, Primo Referendario

    Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

     

     

     

     

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 27/05/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


    N. 01334/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 01202/2016 REG.RIC.

    logo

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 60 cod. proc. amm.;
    sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2016, proposto da: 
    GALLINA Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Giunta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo nella Via XII Gennaio 1/G;

    contro

    il COMUNE DI CARINI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Fonti, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tar, sito in Palermo nella Via Butera n.6;

    per l'annullamento

    - dell’ordinanza di demolizione n. 70 del 22 marzo 2016, notificata alla ricorrente in pari data, con la quale il Comune di Carini ingiunge di demolire a proprie cure e spese l'immobile oggetto di diniego prot. n.6077 del 05.02.2016 consistente in un locale a panificio, ubicato a piano terra di un un immobile a tre elevazioni fuori terra, censito in catasto al foglio 9 particella 571 sub 3, e di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica del presente atto, con l'avvertenza che se il bene si trova sottoposto a sequestro prima di effettuare la demolizione si dovrà richiedere l'autorizzazione all'autorità competente per il dissequestro dell'area;

    - della nota prot. 6077 del 5 febbraio 2016, notificata alla ricorrente in data 09 febbraio 2016, con la quale il capo ripartizione VIII - Sanatoria ed abusivismo edilizio del Comune di Carini denega "l’istanza di sanatoria acquisita al protocollo del Comune di Carini in data 30.091986 al n. 6131, archiviata nei registri delia Ripartizione al n.7196/86, presentata dalla Sig. ra Pipitone Epifania, relativa al piano terra di un immobile a tre elevazioni fuori terra, censito in catasto al foglio 9 n particella 571 sub 3" (doc.2).

    - nonché degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.

     


    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2016 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

     


    FATTO e DIRITTO

    1.1. Con ricorso notificato il 26/04/2016 e depositato il 12/05/2015 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe aventi ad oggetto:

    - l’ordinanza di demolizione n.70 del 22/03/2016 notificata in pari data, relativa all’l’immobile oggetto del diniego di sanatoria prot.6077 del 05/02/2016;

    - la nota prot.6077 del 05/02/2016, notificata il 09/02/2016, avente ad oggetto il diniego di sanatoria di un immobile adibito a panificio ubicato a piano terra di un immobile di tre elevazioni fuori terra, censito al catasto al fg.9 p.lla 571 sub3.

    1.2. L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio eccependo l’irricevibilità del ricorso relativamente all’impugnato diniego di sanatoria, e la sua inammissibilità con riferimento all’impugnata ordinanza di demolizione; ha chiesto in ogni caso la reiezione del ricorso, vinte le spese;

    1.3. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2016, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendo possibili profili di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, dandone atto nel relativo verbale ai sensi dell’art.73, comma 3, cod. proc. amm.

    3. Ciò premesso il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini di seguito specificati.

    3.1. Il ricorso è in parte irricevibile per essere stato notificato tardivamente all’amministrazione comunale.

    Infatti, la domanda di sanatoria è stata rigettata dal Comune di Carini con la nota prot.6077 del 05/02/2016, notificata il 09/02/2016.

    Poiché il ricorso risulta presentato per la notifica soltanto il giorno 22/04/2016, il termine per l’impugnazione del diniego di sanatoria era ormai spirato e il ricorso deve dichiararsi in parte qua irricevibile poiché tardivo.

    3.2. Il ricorso, inoltre, è in parte inammissibile nei termini di seguito precisati.

    Infatti, per consolidata giurisprudenza amministrativa "L'autore di un abuso edilizio, che abbia prestato acquiescenza al diniego di concessione di costruzione in sanatoria, decade dalla possibilità di rimettere in discussione l'abuso accertato in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo rinviene nel diniego di sanatoria il suo presupposto" (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4446; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 8; Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715).

    Considerata la tardiva impugnazione del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria divenuto ormai inoppugnabile, alla stregua del superiore indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’odierna parte ricorrente è oramai decaduta dalla possibilità di rimettere in discussione l'ordine di demolizione costituente mero atto consequenziale rispetto al provvedimento presupposto rappresentato, appunto, dal diniego di sanatoria, a meno di vizi propri ed autonomi dell’ordinanza di demolizione medesima.

    Nel caso di specie deve infatti rilevarsi che con tutti e tre motivi di ricorso parte ricorrente muove censure quasi esclusivamente riferite al provvedimento di diniego di sanatoria, come detto tardivamente impugnato.

    Per tali considerazioni il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile in parte qua.

    3.3. Con riferimento, infine, ai vizi propri dell’ordinanza di demolizione impugnata parte ricorrente non ha proposto censure specifiche, salvo dedurre genericamente il difetto di motivazione, anche con riferimento al lungo lasso di tempo trascorso dalla data di realizzazione degli abusi edilizi e i provvedimenti impugnati

    Le suddette censure, oltre che generiche, sono manifestamente infondate.

    Infatti, il potere repressivo in materia urbanistica od edilizia, esercitabile dal Comune, non è sottoposto a termini di decadenza né di prescrizione; può essere esercitato pertanto anche a distanza di tempo dalla violazione, senza necessità di motivazione in ordine al ritardo, essendosi in presenza di un illecito permanente (Consiglio Stato, sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 1162). Né si può ritenere consolidato in materia edilizia, per effetto del mero decorso del tempo, l'interesse privato al mantenimento d'una costruzione abusiva, altrimenti non avrebbero senso le disposizioni di sanatoria relative solo a determinati casi (Consiglio Stato sez. V, 13 febbraio 1997, n. 158).

    In ragione di quanto argomentato, il Collegio rileva che l’ordinanza di demolizione impugnata risulta adeguatamente motivata quanto ai presupposti di fatto e di diritto che la sostengono, espressamente contemplando in premessa il richiamo al provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria: ragione per cui nessun’altra ed ulteriore valutazione era esigibile da parte del Comune, con la conseguenza che inconferenti appaiono i motivi di doglianza articolati dalla parte ricorrente.

    4. Conclusivamente il ricorso in esame è in parte irricevibile, in parte inammissibile e per la restante manifestamente infondato.

    5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile e per la restante parte lo rigetta in quanto infondato.

    Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Carini in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre Iva e Cpa.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

     

     

    Federica Cabrini, Presidente FF

    Anna Pignataro, Primo Referendario

    Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

     

     

     

     

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 27/05/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com