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Sabato 11 Giugno 2011 15:03
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Ambiente e Territorio /Espropriazione
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Espropriazioni illegittime: sul diritto al risarcimento non si discute!
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Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 615 del 15/03/2011
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Sulla fondatezza del diritto al risacimento per le procedure ablative contra legem, che non può escludersi nemmeno in considerazione della eccessiva onerosità per il debitore.
1. Espropriazione ed occupazione - Normativa - Art. 43, T.U. - Abrogazione per illegittimità costituzionale - Effetto - Nullità della procedura espropriativa per difetto assoluto di attribuzione
2. Espropriazione ed occupazione - Procedimento - Contra legem - Diritto al risarcimento - Sussistenza - Fondamento - Ragioni
3. Espropriazione ed occupazione - Occupazione senza titolo - Danni risarcibili - Individuazione
1. L'abrogazione dell'art. 43 del T.U. sull'espropriazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293, facendo venir meno la norma attributiva del potere di acquisizione coattiva dei beni, rende il provvedimento emesso sulla base della suddetta norma nullo per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21-septies, L. n. 241/1990, sussistente nei casi di cosiddetta carenza in astratto del potere, vale a dire la mancanza della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo (1).
(1) Ex plurimis, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 4-11-2009 n. 1730.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare le espropriazioni secondo il modello previsto dalla legge, non configurando né l'istituto dell'acquisizione coattiva sanante, di cui all'art. 43 del T.U. oggi abrogato né gli istituti giurisprudenziali originati a partire dalla sentenza della Corte di cassazione 26 febbraio 1983 n. 1464, ipotesi legittime di ablazione, ma solo un rimedio extra ordinem concepito per ovviare alla nutrita serie di patologie dei procedimenti amministrativi di espropriazione (2), sicché sono legittime le richieste risarcitorie conseguenti non potendosi qualificare come sprechi di denaro pubblico laddove sono da ricondurre alle procedure ablative effettuate contra legem. Né è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 2058 co. 2, Cod. Civ., il risarcimento ammissibile solo per equivalente, in considerazione della eccessiva onerosità per il debitore atteso che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha già , a partire dal 2000 (3), censurato la pratica della espropriazione cd. "indiretta", o "sostanziale", affermando che l'espropriazione indiretta si pone in violazione del principio di legalità , perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all'amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da azioni illegali e ciò sia allorché essa costituisca conseguenza di un'interpretazione giurisprudenziale, sia allorchè derivi da una legge in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un'alternativa ad un'espropriazione adottata secondo buona e debita forma (4).
(2) Corte Costituzionale 8-10-2010 n. 293.
(3) Sentenze C.E.D.U. 30-5-2000 n. 24638/94, Carbonara e Ventura e n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera; sul punto, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 1-2-2011 n. 175.
(4) Causa Sciarrotta ed altri c. Italia, sez. III, sentenza 12-1-2006 ricorso n. 14793/02; Corte Costituzionale 8-10-2010 n. 293.
3. L'utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, di norma, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante uno dall'attività illecita dell'amministrazione e l'altro dalla mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l'inizio dalla occupazione senza titolo e la perdita della proprietà (5).
(5) C.G.A. 18-2-2009 n. 49.
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N. 615/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 898 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da P. S. e S. S., rappresentati e difesi dall'avv. Augusto Saija, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Bredice in Catania, via Umberto, 143;
contro
il Comune di Villafranca Tirrena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Celona, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Strano in Catania, via Napoli, 61
nei confronti di
Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente e Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2010 avente ad oggetto "lavori di realizzazione di un centro di animazione culturale, laboratorio teatrale ed attività culturale per il tempo libero - acquisizione beni utilizzati per scopi di interesse pubblico";
nonché, con motivi aggiunti,
- dell'ordinanza n. 23 del 4 agosto 2010, con cui il Comune ha annullato la precedente ordinanza 2/2010 ed ha acquisito al patrimonio comunale i beni immobili;
nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca Tirrena, dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 aprile 2010 al Comune di Villafranca Tirrena, ed il 2 aprile 2010 all'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente ed alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e depositato il successivo 14 aprile, i ricorrenti espongono:
- di essere proprietari di un complesso artistico mobiliare ed immobiliare situato nel territorio del Comune, in catasto al foglio 3, particelle 3459, 3461, 6, 3369, 1179, 3460, ampio complessivamente 6.000 mq, costituito dai giardini ove è situato il castello di Bauso, un laghetto artificiale, l'ingresso monumentale ed una storica fontana ottocentesca denominata "fontana dei quattro leoni";
- che tale complesso, dal 1996 in avanti, è stato concesso in comodato e quindi in locazione, alla A. srl, allo scopo di utilizzarlo come arena cinematografica e per l'espletamento di attività ricreative e culturali;
- che, con deliberazione di giunta municipale del 2006, il Comune ha approvato un progetto di opera pubblica concernente i lavori per la realizzazione di un centro di animazione culturale e laboratorio teatrale, avviando l'espropriazione dell'immobile;
- che gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso a questo TAR che, con sentenza numero 699/2009, ha accolto la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati;
- che la sentenza è stata confermata con decisione numero 15/2010 del CGARS;
- che, con provvedimento n. prot. 2667 del 30 gennaio 2009 e n. prot. 2415 del giorno 8 luglio 2009, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha comunicato ai ricorrenti l'avvio di un procedimento amministrativo teso alla dichiarazione dell'interesse culturale dell'intero complesso immobiliare ex Parco Castello di Bauso avvertendo il Comune della necessità di essere sentiti in relazione a qualunque intervento urbanistico o edilizio, anche al fine di poter esercitare il diritto di prelazione di cui agli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 42/2004;
- che il Comune, con ordinanza numero 2 del 25 gennaio 2010, rep. 4436, ha disposto l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile del Parco del Castello di Bauso, prevedendo il deposito presso la Cassa DD. PP. della somma complessiva di circa euro 78.000,00, determinata per il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà .
I ricorrenti affidano il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione dell'articolo 7 della legge 241/90. Eccesso di potere. Violazione dei principi di giusto procedimento. Il Comune avrebbe avviato e poi concluso il procedimento amministrativo teso all'espropriazione senza coinvolgerli.
2. Violazione falsa applicazione dell'articolo 1 protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'articolo 6 della stessa convenzione, ratificati con la legge numero 848/55. Carenza di potere assoluto in relazione alla decisione numero 15/2010 CGARS. Nullità del provvedimento ex articolo 21-septies della legge 241/90. Interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 43 del TU espropriazione. Violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione. L'istituto dell'acquisizione coattiva sanante di cui all'articolo 43 del TU espropriazione non sarebbe conforme con le disposizioni del primo protocollo della convenzione europea in relazione al già intervenuto annullamento in sede giudiziaria.
3. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43 del TU espropriazione in relazione agli articoli 3, 24, 42, 97, 113 della Carta Costituzionale.
4. Violazione dell'articolo 43 del TU espropriazione. Eccesso di potere anche sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Assenza dei presupposti previsti dalla norma. Nel provvedimento mancherebbe una valutazione degli interessi pubblici che possono essere soddisfatti solo ed esclusivamente mediante la realizzazione di un museo, così da giustificare l'acquisizione del complesso.
5. Violazione dell'articolo 43 del TU espropriazione sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per mancanza del necessario presupposto dell'avvenuta modifica del bene. Mancanza di motivazione sotto ulteriore profilo. Nel caso di specie, gli immobili non sarebbero stati modificati fisicamente.
6. Violazione degli articoli 43 e 52 del TU espropriazione e dell'articolo 100 del D. Lgs. 42/2004. Carenza di potere. Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di attribuzione. Incompetenza. Violazione dell'articolo 21 della LR numero 80/1977. Violazione degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 42/2004. L'articolo 43 del TU espropriazione non permetterebbe l'acquisizione di beni culturali come quello di cui si tratta; inoltre il Comune non avrebbe in alcun modo coinvolto la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina.
7. Violazione dell'articolo 43, comma sesto, del TU espropriazione. Risarcimento del danno. Valore venale dell'area edificabile e dei beni accessori. I ricorrenti censurano comunque l'entità della somma stanziata ai fini del risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell'immobile, reputando, in base alle consulenze di parte, che esso debba essere quantificato nella misura di euro 710.000,00.
Si sono costituiti sia il Comune che l'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente e la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina.
Con ordinanza 7 maggio 2010, n. 560, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Con istanza notificata in data 9 e 10 giugno 2010, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione della citata ordinanza numero 560, atteso che il Comune non avrebbe provveduto al rilascio dell'area, proseguendo nella modifica dello stato dei luoghi.
Con ordinanza 7 luglio 2010, n. 886, questa Sezione ha rigettato l'istanza.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 ottobre 2010 alle Amministrazioni costituite, i ricorrenti espongono:
- che il Comune, previa comunicazione di avvio di un nuovo procedimento teso all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 43 TU espropriazioni, e previo annullamento della citata ordinanza numero 2/2010, ha adottato una nuova ordinanza con cui ha acquisito al patrimonio del Comune i beni dei ricorrenti, determinando peraltro in maniera del tutto errata il valore venale dovuto a titolo di risarcimento per equivalenti.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti motivi.
1. A) risarcimento del danno in relazione agli effetti negativi prodotti dei precedenti provvedimenti annullati in via giudiziaria, nonché della ordinanza 2/2010 annullata in autotutela. Illegittimità della ordinanza 2/2010 alla luce dei motivi spiegati con il ricorso introduttivo. Interesse residuale a ricorrere. In seguito all'annullamento dei precedenti provvedimenti occorrerà risarcire l'illegittima occupazione, effettuata in base alla ordinanza numero 13 del 29 ottobre 2008, sino al 5 agosto 2010, data di notifica della ordinanza impugnata con il presente ricorso per motivi aggiunti.
1. B) carenza di potere assoluta. Efficacia preclusiva della decisione numero 15/2010 CGARS. Nullità del provvedimento ex articolo 21-septies della legge 241/90. Interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 43 del TU espropriazione. Violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione. Violazione dell'articolo 43 del TU espropriazione. L'istituto dell'acquisizione coattiva sanante non potrebbe essere applicabile allorché il provvedimento intervenga in un momento in cui spiega efficacia una pronuncia di annullamento.
2. Violazione dell'articolo 43 del TU espropriazione. Assenza dei presupposti previsti dalla norma. Difetto di motivazione. Non vi sarebbe, nel provvedimento impugnato, motivazione circa la ponderazione di tutti gli interessi in conflitto, nonché della impossibilità di percorrere soluzioni alternative, né dell'assoluta necessità di acquisire l'immobile.
3. Violazione dell'articolo 43, comma sesto, del TU espropriazione. Risarcimento del danno. Esatta e congrua determinazione del valore venale dell'area edificabile e dei beni accessori. I ricorrenti censurano comunque l'entità della somma stanziata ai fini del risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell'immobile (euro 78.000,00), reputando, in base alle consulenze di parte, che esso debba essere quantificato nella misura di euro 710.000,00.
4. Violazione dell'articolo 100 del D. Lgs. 42/2004. Carenza di potere. Difetto di istruttoria. Incompetenza. Violazione degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 42/2004. L'articolo 43 del TU espropriazione non permetterebbe l'acquisizione di beni culturali come quello di cui si tratta; inoltre il Comune non avrebbe in alcun modo coinvolto la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina.
Con ordinanza 20 ottobre 2010, n. 1338, questa Sezione ha rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
Con secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 novembre 2010 alle Amministrazioni costituite, i ricorrenti, in seguito alla sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 43 TU espropriazioni, propongono i seguenti ulteriori motivi di impugnazione.
1. Nullità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo con il primo ricorso per motivi aggiunti per difetto assoluto di attribuzione del potere esercitato nonché per violazione del giudicato. L'eliminazione dall'ordinamento giuridico del citato articolo 43 darebbe luogo ad un vizio di difetto assoluto di attribuzione con conseguente nullità dei provvedimenti amministrativi; inoltre, sussisterebbe una violazione del diritto alla restituzione dei beni sancito dalla citata sentenza n. 699/2009 di questo TAR, confermata con la citata decisione n. 15/2010CGARS.
2. Risarcimento del danno per l'equivalente in relazione all'occupazione usurpativa dei beni. I ricorrenti chiedono un importo di 1.800,00 euro mensili a decorrere dal mese di maggio 2008 e fino alla data dell'effettivo rilascio, con rivalutazione ed interessi, in considerazione della mancata percezione di canone pattuito con terzi per la locazione dei beni.
All'udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in relazione alla domanda di «...una pronuncia di estraneità delle Amministrazioni regionali in ordine alla pretesa dei ricorrenti...», formulata dalla difesa erariale con memoria depositata il 31 dicembre 2010, va precisato che i ricorrenti hanno impugnato esclusivamente atti del Comune, e che i tre ricorsi di cui si tratta sono proposti «...contro...» il Comune e «...nei confronti...» delle Amministrazioni regionali, che si sono in un primo momento costituite per contrastare le ragioni dei ricorrenti; in seguito alla loro dichiarazione di «...non doversi opporre al ricorso...», contenuta in tale memoria, può essere dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva e disposta la loro estromissione dal giudizio.
Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la parziale sopravvenuta carenza di interesse per quello che riguarda il ricorso introduttivo, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela della ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2010, impugnata con tale ricorso. Permane tuttavia l'interesse dei ricorrenti in relazione alla domanda risarcitoria proposta con tale ricorso.
Deve quindi, ai fini del decidere, essere precisato che l'ordinanza n. 23 del 4 agosto 2010, impugnata con i due ricorsi per motivi aggiunti, è stata emessa in base all'articolo 43 TU espropriazione; tale norma, in corso di giudizio, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293.
Quindi, essendo venuta meno la norma attributiva del potere di acquisizione coattiva dei beni, il provvedimento impugnato deve essere dichiarato nullo sotto l'assorbente profilo del difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 241/90, sussistente nei casi di c.d. "carenza in astratto del potere", vale a dire la mancanza della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo (ex plurimis, TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, 4 novembre 2009, n. 1730).
Residua da statuire sulla domanda risarcitoria, con cui i ricorrenti hanno richiesto, anche in relazione ai provvedimenti annullati con la sentenza 7 aprile 2009, n. 699 di questo TAR, confermata con decisione 26 ottobre 2010, n. 1303 (dispositivo 26 febbraio 2010, n. 15):
a) il risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione dell'intero complesso mobiliare e immobiliare (ricorso introduttivo, pag. 22; primo ricorso per motivi aggiunti, pagg. 19-20; secondo ricorso per motivi aggiunti, pag. 9);
b) il risarcimento per equivalente dei danni derivanti dalla perdita della proprietà del complesso immobiliare di cui si tratta comprensivo anche degli accessori e delle pertinenze (quali il monumentale cancello d'ingresso alla villa, i resti architettonici ed artistici del laghetto, la fontana dei quattro leoni), quantificati in euro 710.000,00; tale domanda viene presentata variamente nei tre ricorsi: nel ricorso introduttivo, a pag. 22, viene qualificata come «...in via subordinata...»; nel primo ricorso per motivi aggiunti, a pag. 20, si chiede di disporre la condanna del Comune, in relazione a questo capo di domanda, «...in ogni caso...», pur essendosi richiesta la restituzione dei beni; nel secondo ricorso per motivi aggiunti questo capo di domanda manca, essendo espressamente richiesta la restituzione dei beni ed il ristoro dei danni derivanti dal mancato godimento, e facendosi generico rinvio alle «...domande (...) di risarcimento per l'equivalente ed in forma specifica già spiegate con il ricorso introdutivo e con il I^ ricorso per motivi aggiunti che in questa sede devono intendersi confermate e riproposte...»; seppure in maniera non sempre lineare, il Collegio ritiene che sia stata proposta in via principale la richiesta di risarcimento in forma specifica mediante restituzione dei beni e, in via subordinata, la richiesta di risarcimento per equivalente;
c) il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo spossessamento e dal mancato godimento del bene (a fare data dall'inizio della occupazione e fino alla effettiva restituzione), anche in forza dell'esecuzione degli atti ablatori annullati in via giudiziaria o per autotutela, quantificati in euro 15.000,00 (primo ricorso per motivi aggiunti, pag. 19);
d) il risarcimento dei danni derivanti dalla sopraggiunta inefficacia del contratto di locazione del bene sottoscritto il 30 maggio 2007 con la società A. srl, quantificati in euro 52.200,00 oltre interessi e rivalutazione (secondo ricorso per motivi aggiunti, pag. 9);
e) la condanna, oltre che alle spese processuali, alla restituzione della somma di euro 3.000,00 anticipata per il versamento dei contributi unificati.
Il Comune si oppone alla restituzione del bene affermando che essa «... risulterebbe irragionevolmente antieconomica, a fronte del consistente impegno economico sostenuto dal comune per recuperare l'immobile dei ricorrenti, con conseguente violazione dell'articolo 2058 comma 2 del codice civile...» (memoria depositata il 18 gennaio 2011, pag. 3), ritenendo congrua la misura del risarcimento come indicato nella ordinanza impugnata, e concludendo che dalla restituzione del bene deriverebbe al Comune un danno grave e irreparabile anche «... per lo "spreco" del denaro pubblico all'uopo impiegato...» (ibidem, pag. 4).
Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che le pubbliche amministrazioni erano e sono tenute ad effettuare le espropriazioni secondo il modello previsto dalla legge, non configurando né l'istituto dell'acquisizione coattiva sanante, di cui al citato articolo 43, né gli istituti giurisprudenziali originati a partire dalla nota sentenza della Corte di cassazione 26 febbraio 1983, n. 1464, ipotesi legittime di ablazione, ma solo un rimedio extra ordinem concepito per ovviare alla «...nutrita serie di patologie dei procedimenti amministrativi di espropriazione...» (Corte Costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293), da ciò derivandone che la causa di eventuali "sprechi" di denaro pubblico è da ricondurre alle procedure ablative effettuate contra legem.
Né in linea generale è possibile avallare l'orientamento secondo cui sarebbe possibile utilizzare in materia l'art. 2058, comma 2, codice civile, disponendo che il risarcimento avvenga solo per equivalente, in considerazione della eccessiva onerosità per il debitore; la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti, già a partire dal 2000 (sentenze CEDU 30 maggio 2000, n. 24638/94, Carbonara e Ventura e n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera; sul punto, TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, 1° febbraio 2011, n. 175), censurato la pratica della espropriazione cd. "indiretta", o "sostanziale", ed ha affermato «...che l'espropriazione indiretta si pone in violazione del principio di legalità , perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all'amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da «azioni illegali», e ciò sia allorchè essa costituisca conseguenza di un'interpretazione giurisprudenziale, sia allorchè derivi da una legge - con espresso riferimento all'articolo 43 del t.u. qui censurato -, in quanto tale forma di espropriazione non può comunque costituire un'alternativa ad un'espropriazione adottata secondo «buona e debita forma» (Causa Sciarrotta ed altri c. Italia - Terza Sezione - sentenza 12 gennaio 2006 - ricorso n. 14793/02)...» (Corte Costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 293); utilizzare in materia il citato art. 2058, comma 2, consentirebbe di far comunque conseguire all'amministrazione un risultato utile in presenza di una procedura espropriativa illegittima; tale interpretazione non può quindi essere accolta.
Ne consegue che «... una volta venuta meno la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l'effetto traslativo, è chiaro che la produzione di quest'ultimo non può prescindere dal concorso della volontà dell'espropriato...» (Cons. Stato, 28 gennaio 2011, n. 676).
Occorre quindi accogliere la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione dei beni che i ricorrenti risultano aver proposto in via principale.
La domanda di risarcimento per equivalente del danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione da parte delle A. srl, giusto contratto stipulato in data 30 maggio 2007 e registrato in data 8 giugno 2007 al n. 2765 Ag. Entrate di Messina, versato in atti in allegato al ricorso introduttivo sub 9, deve essere rigettata.
Per quanto riguarda il periodo corrente dal 30 maggio 2008 (data di inizio della locazione) fino al 24 novembre 2008 (data di immissione in possesso dei beni da parte del Comune), è in atti la prova che la società A. srl ha avuto il possesso dei beni: risulta infatti dal citato verbale di immissione in possesso allegato al controricorso del Comune che, alla data del 24 novembre 2008, la società A. era nel possesso dei luoghi: «...il Sig. P. S. (...) Produce copia del contratto di locazione intercorrente con la società A. srl con sede in Messina, regolarmente registrato in data 08/06/07 e pertanto dichiara di non poter accedere negli immobili non possedendone le relative chiavi d'accesso (...) si verbalizza che, i sottoscritti incaricati sono entrati dal cancello principale posto alla fine della via ...omissis..., aperto dal Sig. G., collaboratore della ditta A. s.r.l....».
Per quanto riguarda il periodo successivo, si legge nell'impugnata ordinanza 23/2010: «... con riferimento alle doglianze relative all'impossibilità di utilizzo della zona adibita ad Arena cinematografica da parte della ditta A. srl, proprio al fine di consentire il normale prosieguo delle attività precedentemente svolte, nel mese di novembre 2008, sono state consegnate alla predetta Società le chiavi dei lucchetti di accesso applicati ai cancelli d'ingresso, realizzati in ferro battuto...». Il Collegio ritiene quindi che l'immissione in possesso non abbia interferito con il rapporto di locazione, ciò che esclude l'esistenza del danno prospettato dai ricorrenti.
Deve quindi essere rigettata anche la domanda di risarcimento per equivalente in relazione alla illegittima occupazione dei beni, per il periodo corrente dalla data di illegittima occupazione (verificatasi il 24 novembre 2008, come da verbale di immissione in possesso allegato al controricorso del Comune), fino alla data di effettivo rilascio.
E' infatti in linea generale condivisibile l'orientamento secondo cui «...L'utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), relativi alla necessaria integrità del ristoro del pregiudizio derivante da attività illecita dell'amministrazione (...) Il secondo danno riguarda la mancata utilizzazione del bene (o del suo corrispondente valore monetario) per il periodo compreso tra l'inizio dalla occupazione senza titolo e la perdita della proprietà ...» (CGARS, 18 febbraio 2009, n. 49).
Nel caso di specie tuttavia tale danno non risulta sussistere.
Secondo quanto affermato dai ricorrenti, il complesso, dal 1996 in avanti, era stato concesso in comodato e quindi in locazione alla A. srl, allo scopo di utilizzarlo come arena cinematografica e per l'espletamento di attività ricreative e culturali (ricorso introduttivo, pag. 3); come visto in relazione al precedente capo di domanda, non risulta che l'immissione nel possesso del bene da parte del Comune abbia impedito la sua utilizzazione da parte della A. srl e quindi abbia interferito con il rapporto di locazione; peraltro, proprio i ricorrenti hanno avuto cura di precisare, in sede di ricorso introduttivo che «...Al momento dell'adozione del provvedimento (ma ancora oggi) sono state realizzate opere modeste riconducibili al più ad opere di manutenzione ordinaria (...) l'immobile è rimasto sostanzialmente mutato e non utilizzato, nè destinato alla pubblica utilizzazione...» (pag. 16).
La parziale soccombenza reciproca costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso parte inammissibile, nei confronti dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e parte improcedibile;
- lo accoglie per la restante parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- per l'effetto, dichiara nullo il provvedimento impugnato con i due motivi aggiunti ed ordina la restituzione dei beni ai ricorrenti proprietari.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Filippo Giamportone
L'ESTENSORE
Diego Spampinato
IL CONSIGLIERE
Francesco Brugaletta
Â
Depositata in Segreteria il 15 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)