| Venerdì 29 Maggio 2015 10:49 |
|
Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata |
|
|
Aerofotogrammetria e presunzione di legittimità |
|
| Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 23 del 14/01/2015 | |
Nella pronuncia in commento il CGA ribadisce che i rilievi aerofotogrammetrici costituiscono atti ricognitivi di carattere strumentale i quali, inserendosi in un procedimento preordinato all'emanazione di un provvedimento, assumono la stessa efficacia probatoria degli atti formatisi in seno alla stessa amministrazione, con la conseguenza che, data la presunzione di legittimità di tali atti, incombe sul privato l’onere di fornire prova contraria per superare tale presunzione. Non può pertanto ritenersi assolto tale onere, ove il privato si limiti ad affermare la risalenza dei fabbricati ad epoca antecedente alla data dell'aerofotogrammetria, senza fornire alcuna prova concreta.
Elaborato da Avvocato Giuditta Riggi- - - - - - - - - - - - - - - - - -
REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Â
Adunanza delle Sezioni riunite del 8 luglio 2014
NUMERO AFFARE 01311/2013
Â
OGGETTO:
Â
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto da Pietro Crescimone, contro il Comune di Siracusa, avverso reiezione di istanza di sanatoria e ordinanza 5.7.2010, n. 66 di demolizione di opere edilizie abusive;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 23208/1067.10.8 del 08/10/2013 con la quale la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Silvia La Guardia;
Â
Premesso:
Con atto notificato al Comune di Siracusa in data 3 dicembre 2010, il sig. Crescimone Pietro ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività , del provvedimento del dirigente del 13° settore – pianificazione ed edilizia privata – ufficio speciale sanatoria 25 giugno 2010 di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria che egli aveva presentata in data 18 giugno 1987 e del provvedimento dello stesso dirigente 5 luglio 2010, n. 66 di demolizione di due fabbricati, di cui uno a due piani fuori terra e l’altro ad un piano fuori terra, abusivamente realizzati in via Pasquale Salibra n. 101/A, riportati in N.C.E.U. al fg. 26, part. 949.
Il ricorrente afferma che gli atti impugnati sono assolutamente illegittimi perché emessi in aperta violazione dell’art. 35 l. n. 47/85, modificato dall’art. 4 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 e delle norme costituzionali in materia di diritto alla proprietà privata, oltre che dell’art. 97 Cost., che tutela i principi di efficienza e trasparenza che devono improntare l’attività amministrativa.
Egli rileva di aver dichiarato nell’istanza di sanatoria che l’opera era stata ultimata entri il 1° ottobre 1983 e che solo in data 11 maggio 2010 il Comune di Siracusa gli ha comunicato di aver avviato il procedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria perché il fabbricato, non essendo rilevato nelle aerofotogrammetrie del 1986, risulta essere stato realizzato in data successiva al 1° ottobre 1983. Ribadisce che l’immobile è stato realizzato entro la data predetta e sostiene che, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza di sanatoria senza che il Comune abbia adottato un provvedimento negativo, la stessa deve ritenersi accolta, ai sensi dell’art. 35 l. n. 47/85, modificato dal d.l. 12.1.1988, n. 2. In particolare, afferma che il silenzio accoglimento si perfeziona anche se le opere sono state completate oltre la data del 1.10.83, poiché il compimento delle opere entro tale data è requisito necessario ai fini del rilascio del provvedimento ai sensi dell’art. 35 l. n. 47/85, ma non ai fini del verificarsi del silenzio accoglimento.
Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Comune, intervenendo negativamente dopo ventitre anni, gli ha impedito di poter usufruire dei condoni edilizi previsti dalle leggi nn. 724/94 e 326/03, procurandogli grave danno.
Considerato:
Il ricorso, ricevibile, è infondato.
Il ricorrente si limita, per quanto riguarda l’epoca di realizzazione degli immobili, ad affermare che questi sono stati ultimati entro la data del 1 ottobre 1983, senza fornire alcuna prova a fronte dell’aerofotogrammetria del 1986, nella quale non compaiono, e senza dire alcunché riguardo a tale aerofotogrammetria.
Questo Consiglio si è già espresso (cfr., ad esempio, il parere ss.rr. 14 marzo 2006, n. 454/2005) nel senso che i rilievi aerofotogrammetrici costituiscono atti ricognitivi di carattere strumentale che, inserendosi in un procedimento preordinato all’emanazione di un provvedimento, assumono la stessa efficacia probatoria degli atti formatisi in seno alla stessa amministrazione, con la conseguenza che, data la presunzione di legittimità di tali atti, incombe sul privato l’onere di fornire prova contraria per superare tale presunzione.
Essendosi il ricorrente limitato ad affermazioni apodittiche, in presenza di aerofotogrammetria che depone nel senso dell’insussistenza dei fabbricati in questione già alla data rilevante ai fini del condono, non può essere condivisa la tesi della risalenza dei predetti ad epoca antecedente tale data.
L’ulteriore tesi che il silenzio assenso si perfezioni col solo decorrere del termine di ventiquattro mesi, anche in mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di sanatoria, come nel caso di realizzazione delle opere abusive dopo il 1.10.83, non può essere condivisa.
Ai sensi dell’art. 35, comma 12, l. 28 febbraio 1985, n. 47, perché si possa integrare l’ipotesi normativa del silenzio assenso non è sufficiente il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza di condono, occorrendo altresì, la sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all’art. 31 della medesima legge, tra i quali vi è, in primo luogo, l’ultimazione delle opere entro la data del 1° ottobre 1983 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 gennaio 2006, n. 7892/04; in generale, nel senso, che la formazione del silenzio assenso postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità cfr. Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014, n. 63).
Nel caso specifico, pertanto, non può ritenersi formato il silenzio assenso.
Il decorso anche di notevole tempo dalla presentazione dell’istanza di condono non vale a fondare legittimi affidamenti né può essere imputato alla amministrazione il mancato esercizio da parte del ricorrente della propria facoltà di presentare ulteriore istanza di sanatoria dei fabbricati in questione ai sensi della legge 724/94.
Le superiori considerazioni assorbono l’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Â
Â
Â
Â
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Silvia La Guardia | Claudio Zucchelli | |
IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo
