Martedì 22 Novembre 2011 16:08
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Ambiente e Territorio /Piani urbanistici

Variante del piano regolatore: profili motivazionali

Sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Parma n. 381 del 08/11/2011

Localizzazione dell'asse stradale: incidenza delle osservazioni formulate dai proprietari interessati sull'adozione di una variante urbanistica, ampiezza della discrezionalità dell'amministrazione e preminenza dell'interesse pubblico alla soddisfazione delle esigenze viabilistiche anche su attività agricole finanziate con fondi comunitari.

1.- Atto amministrativo - Vizi - Eccesso di potere in generale - Sviamento di potere - Presupposti

2.- Urbanistica - Piani urbanistici - Variante - Motivazione - Necessità - Limiti

3.- Urbanistica - Piani urbanistici - Osservazioni dei proprietari interessati - Natura - Mero apporto collaborativo - Conseguenze

4.- Urbanistica - Piani urbanistici - Localizzazione opera pubblica - Censurabilità - Limiti

5.- Urbanistica - Piani urbanistici - Realizzazione opera pubblica - Area in cui si svolge attività agricola beneficiaria di aiuti comunitari - Prevalenza interesse pubblico - Sussiste - Ragioni

1.- La censura di sviamento di potere deve essere supportata da circostanze precise e inequivocabili, tali cioè da dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a questo fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo (1).

(1) Cons. Stato, sez. V, 11-3-2010 n. 1418.


2.- La variante di un piano regolatore, che conferisce nuova destinazione ad aree che risultino già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione solo quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (2).

(2) Cons. Stato, sez. IV, 4-5-2010 n. 2545.


3.- Le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (3).

(3) T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 21-12-2010 n. 7636.


4.- Il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà, onde nella localizzazione dell'intervento l'Amministrazione non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie (4).

(4) T.A.R. Trentino Alto Adige Trento 7-4-2010 n. 104.


5.- L'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera che sia effettivamente funzionale alle esigenze viabilistiche da soddisfare è prevalente allo svolgimento di un'attività agricola destinataria di aiuti comunitari. Sicché, è inconfigurabile una posizione di privilegio per un'azienda sì beneficiaria di finanziamenti comunitari ma non per questo sottratta alla necessaria graduazione degli interessi coinvolti e ad un'equa ripartizione degli oneri per la comunità locale, in esito a valutazioni tipicamente rientranti nella discrezionalità amministrativa e non soggette ad una motivazione particolarmente dettagliata oltre quella risultante dagli atti progettuali e desumibile dall'istruttoria tecnica ivi compiuta (5).

(5) T.A.R. Piemonte, sez. I, 9-9-2008 n. 1875.

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N. 381/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 226 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 226 del 2010 proposto da C. S.r.l. - Azienda Agricola Sant'Elena, in persona del Presidente G. P., rappresentata e difesa dall'avv. Ivone Cacciavillani e dall'avv. Giancarlo Mengoli, ed elettivamente domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlo Masi;
contro
la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baccolini e dall'avv. Francesco Rizzo, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coli, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
il Comune di Bagnolo in Piano e il Comune di Novellara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- quanto all'atto introduttivo della lite - della deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna VIM/04/11337 del 2004 che "esclude" dalla VIA il "progetto dell'asse viario di collegamento ...omissis...", degli atti della Provincia di Reggio Emilia trasmessi alla Regione con la nota 9 febbraio 2004 e acquisiti al prot. n. 6453/VIM (richiesti dalla Regione con la nota 11 agosto 2003) , dell'accordo di programma intervenuto tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Bagnolo in Piano e Novellara in data 7 gennaio 2003, della deliberazione del Comune di Bagnolo in Piano n. 10 in data 26 febbraio 2004 (che adotta la variante del p.r.g. come avvio del procedimento acquisitivo delle aree, di cui viene data comunicazione alla ricorrente con nota municipale del 29 marzo 2004 n. 4425) , di tutti gli atti di esame, approvazione, variazione, modifica degli elaborati di progetto, sia di massima che esecutivo o definitivo dell'opera stradale, a cui si riferiscono gli atti elencati;
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 14 aprile 2005 - della deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 70 in data 8 marzo 2005 e della nota della Provincia di Reggio Emilia inviata al Comune di Bagnolo in Piano in data 10 marzo 2005 (n. 3070) ;
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 16 giugno 2005 - della deliberazione n. 20 del 23 marzo 2005 del Consiglio comunale di Bagnolo in Piano (adozione variante al p.r.g., inerente il progetto della S.P. "...omissis...") ;
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 16 febbraio 2006 - della deliberazione del Consiglio comunale di Bagnolo in Piano n. 80 del 16 novembre 2005 (controdeduzioni alle osservazioni dei privati e approvazione della variante al p.r.g.) ;
- quanto all'atto di "motivi aggiunti" depositato il 21 dicembre 2009 - del decreto della Provincia di Reggio Emilia n. 06/2009 del 18 novembre 2009 (espropriazione dell'area) .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di "motivi aggiunti" depositati il 14 aprile 2005, il 16 giugno 2005, il 16 febbraio 2006 e il 21 dicembre 2009;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Reggio Emilia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con deliberazione n. 273 del 22 ottobre 2002 la Giunta della Provincia di Reggio Emilia approvava il progetto preliminare dell'asse viario di collegamento ...omissis... (1^ e 2^ lotto) e prendeva atto della bozza di "accordo di programma" tra la medesima Provincia e i Comuni di Bagnolo in Piano e Novellara per la realizzazione dell'opera pubblica. L'accordo di programma veniva poi sottoscritto in data 7 gennaio 2003 e approvato con decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 9 del 4 febbraio 2003. Indi, con deliberazione consiliare n. 10 del 26 febbraio 2004, il Comune di Bagnolo in Piano adottava una variante parziale al p.r.g., che veniva così adeguato al tracciato stradale previsto dal progetto. Infine, con deliberazione n. 389/2004 del 1^ marzo 2004 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiamata a pronunciarsi in ordine alla procedura di screening, decideva di escludere il progetto dalla procedura di VIA.
Avverso tali atti ha proposto impugnativa (con deposito del gravame presso la sede di Bologna del TAR Emilia-Romagna) la società ricorrente, proprietaria di un terreno agricolo interessato dai lavori del 1^ lotto dell'opera. Lamenta che, dopo l'approvazione del progetto preliminare da parte della Provincia, si è modificato il tracciato per l'esclusiva esigenza di tutela di fondi altrui, ma in tal modo smembrando in modo rovinoso il suo terreno, con evidente illegittimità delle relative determinazioni per sviamento dalla causa tipica; deduce l'indebita adozione di una variante al p.r.g. di Bagnolo in Piano sulla base di un progetto in realtà consistentemente variato rispetto a quello a suo tempo approvato dalla Provincia di Reggio Emilia, con conseguente travisamento del fatto e falsità del presupposto; imputa all'Amministrazione comunale di avere privilegiato interessi privati, così orientando l'attività di programmazione urbanistica al raggiungimento di obiettivi diversi da quelli tipici di tale funzione; censura l'omessa considerazione che l'area ricade in zona di interesse paesaggistico-ambientale; denuncia l'insufficienza e inadeguatezza della motivazione che sorregge la variante urbanistica; si duole della mancata indicazione delle ragioni per le quali la scelta del nuovo tracciato non abbia valutato meritevole di idonea tutela la sua azienda agricola, destinataria di aiuti comunitari e quindi già ritenuta rispondente ai requisiti propri delle attività che soddisfano interessi generali; adduce l'illegittimità della decisione di escludere il procedimento di VIA, per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità manifesta. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa effettuazione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la misura in cui il definitivo tracciato stradale si discosterebbe da quello inizialmente approvato dalla Giunta provinciale.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, opponendosi all'accoglimento del gravame.
Avendo, poi, appreso dell'adozione della deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia n. 70 in data 8 marzo 2005 (recante l'approvazione di variazioni al progetto preliminare dell'opera viaria) e dell'invio al Comune di Bagnolo in Piano della nota della Provincia di Reggio Emilia in data 10 marzo 2005 (n. 3070) , la società ricorrente ha censurato i nuovi atti con "motivi aggiunti" depositati il 14 aprile 2005. Deduce il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 7 della legge n. 2248 del 1865 (all. E) , per non avere l'Amministrazione provinciale motivato la sua decisione di procedere nell'iter espropriativo nonostante la pendenza di un giudizio sulla vicenda.
Avendo, successivamente, il Consiglio comunale di Bagnolo in Piano adottato una nuova variante al p.r.g. (delib. n. 20 del 23 marzo 2005), la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con "motivi aggiunti" depositati il 16 giugno 2005. Censura, in particolare, l'omessa motivazione in ordine all'osservazione, evidentemente disattesa, con cui la stessa aveva mosso rilievi relativamente alla parte del tracciato stradale che andava ad intersecare la sua azienda agricola, mentre osservazioni di altri privati erano state accolte.
Approvata, in séguito, dal Consiglio comunale di Bagnolo in Piano la variante al p.r.g. (delib. n. 80 del 16 novembre 2005, recante anche le controdeduzioni alle osservazioni dei privati) , la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con "motivi aggiunti" depositati il 16 febbraio 2006. Quanto alle controdeduzioni dell'Amministrazione locale pronunciatasi sull'osservazione della ditta, questa ne deduce l'illegittimità per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per inadeguatezza dell'istruttoria e per eccesso di potere sotto molteplici profili.
Intervenuto, infine, il provvedimento di espropriazione dell'area (decreto della Provincia di Reggio Emilia n. 06/2009 del 18 novembre 2009) , la società ricorrente l'ha impugnato con atto di "motivi aggiunti" depositato il 21 dicembre 2009. Ne fa valere l'illegittimità derivata dai vizi dedotti avverso le precedenti determinazioni e censura, in via autonoma, la carenza della motivazione richiesta dall'art. 7 della legge n. 2248 del 1865 (all. E) per il caso in cui l'Amministrazione decida di procedere nell'iter espropriativo nonostante la pendenza di un giudizio sulla vicenda.
Con ordinanza collegiale n. 36 del 17 settembre 2010 la I Sezione del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, dichiarava la propria incompetenza territoriale e indicava quale giudice competente la Sezione staccata di Parma, innanzi alla quale il giudizio è proseguito.
L'istanza cautelare della società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010 (ord. n. 193/2010) .
Successivamente, il Consiglio di Stato (Sez. IV, ord. 4 maggio 2011 n. 2689) , pronunciatosi sul regolamento di competenza proposto dalla Sezione di Parma ai sensi degli artt. 15 e 16 cod.proc.amm., dichiarava definitivamente la competenza di detta Sezione.
All'udienza del 19 ottobre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Quanto, innanzi tutto, alle questioni dedotte con l'atto introduttivo della lite, osserva il Collegio come la censura di sviamento di potere non risulti sorretta da adeguati elementi di prova, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in simili casi il ricorrente deve addurre circostanze precise e inequivocabili, tali cioè da dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a questo fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2010 n. 1418) . Nella fattispecie, invero, non emergono indicazioni significative, onde il perseguimento di finalità diverse da quelle istituzionali appare il frutto di mere congetture, a fronte del richiamo a contatti con vari proprietari delle aree interessate, nell'ambito però di una ordinaria e legittima consultazione dei privati coinvolti nelle scelte dell'Amministrazione, la quale ben può ponderare gli interessi che vengono in tal modo in rilievo e ancorare la localizzazione dell'opera pubblica a valutazioni che tengano conto dell'esigenza di ridurre per quanto possibile il sacrificio delle posizioni altrui, se e nei limiti in cui ciò non pregiudichi l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera; in tale quadro, pertanto, la circostanza che il fondo della società ricorrente venga a subire rilevanti limitazioni e che il precedente tracciato stradale lo preservasse invece da pregiudizi, lungi dall'implicare un'automatica volontà di privilegiare altri, è verosimilmente il risultato di una diversa distribuzione dei sacrifici tra i proprietari locali, in un'ottica non necessariamente condizionata dalla volontà dell'organo amministrativo di abusare del potere affidatogli (a pag. 10 della deliberazione regionale, del resto, viene espressamente detto che il nuovo tracciato "...consente di ottenere un percorso più lineare dal punto di vista viabilistico ...") .
Quanto, poi, alla censurata adozione di una variante al p.r.g. del Comune di Bagnolo in Piano basata su di un progetto diverso da quello approvato nel 2002 dalla Provincia di Reggio Emilia, appare sufficiente rilevare che, prima ancora dell'espropriazione delle aree interessate, l'Amministrazione provinciale ha medio tempore approvato le variazioni al progetto preliminare originario (v. delib. n. 70 in data 8 marzo 2005) e il Comune di Bagnolo in Piano ha adottato una nuova variante al p.r.g. (v. delib. n. 20 in data 23 marzo 2005) , poi approvata (v. delib. n. 80 in data 16 novembre 2005) . La questione dedotta, pertanto, risulta superata (ed assorbita) dal successivo evolversi della vicenda, sul cui esito non potrebbe in alcun modo incidere un eventuale accoglimento della presente censura.
Quanto, ancora, al reiterato assunto che la scelta del tracciato sarebbe stata orientata da "finalità private" e che tanto avrebbe conseguentemente inficiato anche la revisione dell'assetto urbanistico dell'area, ribadisce il Collegio che difettano elementi di prova circa la sussistenza del denunciato sviamento. Il che esclude l'illegittimità derivata dell'attività di programmazione territoriale che ne è seguita.
Né vizia gli atti impugnati l'asserita ascrivibilità dell'area ad una zona di rispetto paesaggistico-ambientale. In effetti, a fronte di presunte indicazioni contrastanti contenute nella deliberazione regionale e nella relazione della procedura di screening, la società ricorrente avrebbe dovuto specificare quali concrete conseguenze tale circostanza ha eventualmente determinato sull'esito del procedimento, ovvero se e in che modo ne siano risultate alterate le determinazioni conclusive.
Infondata, inoltre, è la doglianza con cui si lamenta l'inadeguatezza della motivazione della variante urbanistica, articolata - a dire della ricorrente - in affermazioni prive di reale contenuto, o comunque del tutto generiche. Come è noto, la variante di un piano regolatore che conferisce nuova destinazione ad aree che risultino già urbanisticamente classificate necessita di apposita motivazione solo quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto, nel senso che deve trattarsi di scelte che incidano su particolari situazioni di affidamento, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 2545) ; dal che, nella circostanza, la sufficienza di indicazioni generali circa le ragioni di pubblico interesse addotte a giustificazione del mutamento della qualificazione urbanistica della zona interessata dalla localizzazione dell'opera pubblica.
Non convince neppure la censura imperniata sul particolare pregio dell'attività agricola svolta dalla ricorrente, destinataria di aiuti comunitari, e per questo asseritamente meritevole di particolare considerazione e tutela all'atto della definizione del tracciato della strada da realizzare, mentre nessuna specifica motivazione avrebbe assistito la scelta di recare un grave sacrificio anche a detta azienda. In realtà, secondo quanto si evince dagli atti di causa, la localizzazione dell'opera, pur determinando l'acquisizione alla mano pubblica di una parte dell'area della ditta, non ha pregiudicato la prosecuzione dell'attività agricola - di cui viene solo ridotto l'ambito di estensione -, sicché il danno inferto non evidenzia profili di manifesta sproporzione nella distribuzione dei sacrifici, anche in ragione della evidente prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera che sia effettivamente funzionale alle esigenze viabilistiche da soddisfare e dell'inconfigurabilità di una posizione di privilegio per un'azienda sì beneficiaria di finanziamenti comunitari ma non per questo sottratta alla necessaria graduazione degli interessi coinvolti e ad un'equa ripartizione degli oneri per la comunità locale, in esito a valutazioni tipicamente rientranti nella discrezionalità amministrativa e non soggette ad una motivazione particolarmente dettagliata (oltre quella risultante dagli atti progettuali e desumibile dall'istruttoria tecnica ivi compiuta; v., ad es., TAR Piemonte, Sez. I, 9 settembre 2008 n. 1875) .
Né, infine, si presenta fondata la questione inerente il mancato espletamento del procedimento di VIA e i vizi di difetto di motivazione, di carenza di istruttoria e di illogicità manifesta che contraddistinguerebbero la relativa decisione della Regione Emilia-Romagna. Posto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge reg. n. 9 del 1999 ("Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale") , l'Autorità chiamata all'effettuazione della procedura di screening alla luce dei criteri indicati nella legge "...verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA ..." e sceglie una delle tre soluzioni previste ("...a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA; b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA ...") , la Giunta regionale si è nella circostanza attenuta a tale prescrizione, analizzando in particolare l'incidenza dell'opera su aria, rumore, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, flora, vegetazione e paesaggio, ma tenendo anche conto degli altri elementi indicati nell'allegato D alla legge reg. n. 9/99, e stabilendo poi le misure da adottare per la tutela dell'ambiente; non si comprendono, dunque, le ragioni per le quali sarebbero insufficienti la motivazione e l'istruttoria, se è vero che le varie considerazioni formulate sottendono il vaglio dei molteplici aspetti correlati alla tutela del territorio e se i motivi della scelta operata (esclusione della VIA ma con prescrizioni) vanno ricercati in apprezzamenti di ordine tecnico-discrezionale, chiaramente evincibili dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e censurabili solo per vizi logici di cui però non è stata puntualmente dedotta la sussistenza. Circa, poi, la denunciata assenza di esame delle specifiche questioni dell'impatto sull'attività agricola locale e dell'aumento dell'inquinamento atmosferico in ragione della crescita del traffico stradale, si tratta di profili la cui effettiva rilevanza va in realtà valutata nella globalità dell'istruttoria; pertanto, quanto alla tutela dell'aria, emerge una distinta analisi al punto 6.4 (e in particolare al punto 6.4.9) , e quanto alle aree agricole, emerge un apposito esame al punto 6.10 (e in particolare al punto 6.10.2) , nell'ambito di un'attività tecnico-discrezionale sottratta al sindacato di legittimità, salvo evidenti profili di illogicità o abnormità.
Prive di fondamento sono anche le doglianze formulate con l'atto di motivi aggiunti depositato il 14 aprile 2005, a proposito dell'adozione di nuovi provvedimenti senza una motivazione specifica in ordine alla decisione di provvedere nonostante la pendenza di una controversia. Non è pertinente il richiamo all'art. 7 della legge n. 2248 del 1865 (all. E) , che riguarda il particolare potere di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica; né, d'altra parte, un obbligo di puntuale motivazione grava in generale sull'Amministrazione quando questa assume nuove determinazioni in relazione a vicenda già interessata da una controversia innanzi al giudice amministrativo, tanto più nel caso in cui la scelta nasca da una rinnovata istruttoria o da sopraggiunte esigenze di tutela dell'interesse affidato alle cure dell'organo amministrativo.
Altra censura riguarda la nuova deliberazione consiliare di adozione della variante al p.r.g. (sostitutiva della precedente) e fa valere - con atto di "motivi aggiunti" depositato il 16 giugno 2005 - l'illegittimità derivante dall'omessa motivazione del rigetto dell'osservazione della società ricorrente, la quale aveva mosso rilievi relativamente alla parte del tracciato stradale che andava ad intersecare la sua azienda agricola. Sennonché, la questione risulta superata dalla circostanza che nel prosieguo del procedimento l'Amministrazione comunale, prima di approvare definitivamente la variante, ha controdedotto all'osservazione della ditta, la quale ha ritualmente impugnato le ulteriori determinazioni negative; pertanto, si può prescindere dalla doglianza formulata in questa sede.
Venendo, allora, alle questioni sollevate con l'atto di "motivi aggiunti" depositato il 16 febbraio 2006 e relativo alle controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in sede di approvazione definitiva della variante al p.r.g., la società ricorrente lamenta che non si è tenuto conto della sua legittima aspettativa ad una soluzione progettuale alternativa meno pregiudizievole per l'attività agricola, che si è solo genericamente esclusa la praticabilità di altri tracciati senza specificarne le ragioni, che una simile scelta ignora anche l'obbligo di applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e rivela in ogni caso l'insufficienza dell'istruttoria, che l'ente locale adduce ragioni ostative fondate su considerazioni errate, incomprensibili e contraddittorie.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che, per costante giurisprudenza, le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (v., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21 dicembre 2010 n. 7636) , e che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà, onde nella localizzazione dell'intervento l'Amministrazione non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie (v., tra le altre, T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, 7 aprile 2010 n. 104) . Orbene, nel caso di specie la motivazione appare adeguata e priva di evidenti vizi logici ("...Si evidenzia ... che la progettata variante alla S.P. n. 3 lambisce solo il margine est di un corpo aziendale di notevolissima estensione e che non sembrano proponibili soluzioni tecniche alternative e tali da produrre un minor impatto rispetto al corpo aziendale dell'opponente dal momento che, un eventuale spostamento verso est del tracciato stradale adottato, da un lato avvicinerebbe eccessivamente la nuova viabilità a costruzioni esistenti classificate nel vigente PRG "Edifici rurali a vincolo tipologico", dall'altro ridurrebbe ulteriormente l'estensione degli appezzamenti interclusi tra nuova strada e confini est dell'azienda con il risultato di rendere ancora più problematica la corretta esplicazione dell'attività agricola. La soluzione viabilistica sottesa dalla variante invece, pur attraversando in senso nord - sud il corpo aziendale dell'opponente, si colloca nel corridoio già interessato da viabilità esistente (Via ...omissis...) , corre a circa 150 metri dagli edifici rurali a vincolo tipologico e lascia ad est della variante terreni agricoli, appartenenti alla C. S.r.l., di sufficiente profondità ed estensione (oltre 60.000 mq) per consentire la corretta prosecuzione dell'attività agricola assicurando la connessione funzionale tra corpo aziendale ad est della nuova strada e restanti terreni dell'azienda agricola tramite "strada di servizio e sottopasso carrabile"...") ; da un lato, infatti, emerge come i rilievi della ditta abbiano costituito oggetto di vaglio da parte dell'Amministrazione comunale, che non era tenuta ad una diffusa e analitica motivazione ma ben poteva, come ha fatto, indicare i punti salienti del percorso logico seguito nella scelta, e dall'altro lato, poi, non si presentano censurabili le ragioni della decisione, posto che l'esigenza di evitare un'eccessiva vicinanza della strada ad edifici rurali e le valutazioni circa i pregiudizi legati alla formazione di appezzamenti interclusi di dimensioni troppo ridotte a fronte di una soluzione coerente con l'assetto viabilistico preesistente, ad avviso del Collegio, evidenziano conclusioni non manifestamente illogiche o abnormi né indice di un'errata o insufficiente istruttoria, anche per doversi ribadire che, in assenza di palesi incongruenze, non si può chiedere al giudice amministrativo di sostituire una nuova graduazione degli interessi coinvolti a quella già operata dalla competente Amministrazione.
Con l'ultimo atto di "motivi aggiunti" (depositato il 21 dicembre 2009) la società ricorrente ha impugnato, infine, il sopraggiunto decreto di espropriazione, censurandolo per invalidità derivata e, in via autonoma, per la carenza di motivazione ex art. 7 della legge n. 2248 del 1865 (all. E) . Sennonché, quanto, all'illegittimità derivata, la si deve evidentemente escludere per le ragioni già indicate; quanto, invece, al denunciato difetto di motivazione, occorre considerare che la norma invocata non contempla un potere preordinato all'espropriazione per pubblica utilità, ma riguarda la diversa ipotesi di atti finalizzati all'utilizzazione temporanea di beni privati per la tutela di interessi generali non direttamente connessi con l'esecuzione di un'opera pubblica, e che in ogni caso, come si è già detto, la pendenza di un giudizio non richiede, in linea di principio, un'apposita motivazione all'organo amministrativo che ritenga di dover comunque completare l'iter procedimentale.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge, nei confronti della Regione Emilia Romagna, e di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge, nei confronti della Provincia di Reggio Emilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Mario Arosio
L'ESTENSORE
Italo Caso
IL PRIMO REFERENDARIO
Emanuela Loria
 
Depositata in Segreteria l'8 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)