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  • Giovedì 16 Giugno 2016 13:13
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    Corte di Giustizia sull'abbattimento degli alberi in Puglia

    Sentenza Corte di Giustizia n. Cause riunite C del 09/06/2016
    La Corte di Giustizia ha ritenuto conforme ai principi di precauzione e di proporzionalità, la decisione della Commissione n. 789 del 2015 con cui era stato ordinato in Puglia l’abbattimento degli ulivi nell’arco di 100 metri di distanza dalle piante infette dal batterio Xylella, ancorché non presentassero sintomi di infezione.

    La questione era stata rimessa alla Corte dal Tar Lazio.

    La Corte ha inoltre ribadito i seguenti principi generali.
    1) Il principio di precauzione prevede che quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.

    2) Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti.

    3) La validità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato. Nel caso in cui nuovi elementi modifichino la percezione di un rischio o mostrino che tale rischio può essere circoscritto mediante misure meno gravose di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commissione, provvedere all’adeguamento della normativa ai nuovi dati.

    4) La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione dell’Unione da cui promana l’atto in questione, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo; ma non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti, soprattutto se gli Stati membri siano stati coinvolti nell’iter di elaborazione dell’atto in questione.

    Avv. Emiliano Luca

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    Il testo della sentenza reperibile su:

    http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0078&lang1=it&type=TXT&ancre=

     
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