Giovedì 16 Giugno 2016 13:13 |
Unione Europea/Politiche e attività |
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Corte di Giustizia sull'abbattimento degli alberi in Puglia |
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Sentenza Corte di Giustizia n. Cause riunite C del 09/06/2016 |
La questione era stata rimessa alla Corte dal Tar Lazio.
La Corte ha inoltre ribadito i seguenti principi generali.
1) Il principio di precauzione prevede che quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.
2) Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti.
3) La validità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato. Nel caso in cui nuovi elementi modifichino la percezione di un rischio o mostrino che tale rischio può essere circoscritto mediante misure meno gravose di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commissione, provvedere all’adeguamento della normativa ai nuovi dati.
4) La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione dell’Unione da cui promana l’atto in questione, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo; ma non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti, soprattutto se gli Stati membri siano stati coinvolti nell’iter di elaborazione dell’atto in questione.
Avv. Emiliano Luca
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Il testo della sentenza reperibile su:
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0078&lang1=it&type=TXT&ancre=