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Giovedì 19 Gennaio 2012 07:57
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Servizi Pubblici/Locali
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Ordinanze extra ordinem: se ne faccia buon uso!
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Sentenza T.A.R. Lazio - Latina n. 1116 del 29/12/2011
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Sulla legittimità o meno delle ordinanze comunali di prosecuzione del servizio d'igiene urbana nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento di una nuova gara d'appalto.
1.- Comune e provincia - Organi - Sindaco - Ordinanze contingibili e urgenti - Proroga del servizio di igiene urbana nelle more della predisposizione degli atti necessari per la gara - Illegittimità - Ragioni
2.- Comune e provincia - Organi - Sindaco - Ordinanze contingibili e urgenti - Art. 191, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Mancanza di pareri organi tecnici e sanitari - IllegittimitÃ
1.- Le ordinanze comunali con le quali l'amministrazione obbliga un soggetto a proseguire la gestione del servizio d'igiene urbana sono illegittime, ancorché nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del predetto servizio, si renda necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuazione di questo, giacché, in siffatta ipotesi, queste difettano dei presupposti della contingibilità ed urgenza essendo evidente che, con l'approssimarsi della scadenza contrattuale, l'amministrazione avrebbe potuto fronteggiare per tempo, con strumenti ordinari, l'esigenza di garantire il servizio essenziale, essendo tutt'altro che eccezionale, straordinaria ed imprevista tale necessità .
2.- L'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, prevede che le ordinanze contingibili e urgenti indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali: sicché, sono illegittime quelle emesse in assenza della preventiva assunzione dei riferiti pareri (1).
(1) T.A.R. Campania, sez. I, 6-7-2009 n. 3732.
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N. 1116/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 811 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2011, proposto da:
A. Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Laura Mammucari, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Russo, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva
dell'ordinanza sindacale del Comune di Formia n. 48 del 30 giugno 2011 con la quale è stato imposto alla Società ricorrente di proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere "per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1/7/2011";
dell'ordinanza sindacale del Comune di Formia n. 47 del 30 giugno 2011 con la quale è stata disposta la "proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 77 del 30 dicembre 2010, per la durata di sei mesi e fino al prossimo 30.12.2011, ai sensi dell'art. 191 co. 4 D.Lgs. 152/2006", nella parte in cui viene autorizzata " l'operatività del centro di raccolta comunale sito in via ...omissis...";
di ogni alto atto preparatorio, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formia e di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con contratto di servizio di igiene urbana rep. N. 10548 del 28 giugno 2006, il comune di Formia affidava alla ricorrente il servizio di igiene urbana e la gestione del centro di raccolta comunale per un periodo di cinque anni con scadenza al 30 giugno 2011. In vista della naturale scadenza del contratto, la ricorrente provvedeva a sollecitare il comune di Formia per l'adozione delle misure dirette alla dismissione dell'attività , considerato l'interesse della ricorrente diretto alla conclusione del procedimento di liquidazione in atto. Si invitava, pertanto, l'amministrazione comunale a trovare strumenti alternativi di gestione del servizio di igiene urbana, onde concludere i rapporti tra le parti entro la scadenza fissata al 30 giugno 2011. Di contro, in forza dell'asserita sussistenza di situazioni di pericolo per la pubblica igiene e la tutela della salute pubblica, il comune di Formia ha ritenuto necessario adottare l'ordinanza n. 48/2011 imponendo così alla ricorrente di proseguire il contratto di servizio di igiene urbana in essere " per la durata di mesi sei, a decorrere dal 1 luglio 2011... agli stessi patti e condizioni del contratto rep. N. 10548 del 28 giugno 2006". L'amministrazione ha posto a giustificazione dell'utilizzo del provvedimento extra ordinem la circostanza che " nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana, si rende necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana...". Contestualmente, con ordinanza n. 47/2011 del 30 giugno 2011 l'amministrazione comunale ha disposto la "proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente 77 del 30 dicembre 2010, per la durata di sei mesi e fino al prossimo 30 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 191 co. 4 D.Lgs. 152/2006", in tal modo procrastinando l'autorizzazione dell'operatività del centro di raccolta comunale sito in via ...omissis....
Senonché, a quanto consta, non solo la procedura di gara non si è conclusa, ma neppure è stata attivata, posto che non risulta pubblicato alcun bando di gara per l'affidamento del servizio di cui si discute. Con ordinanza collegiale R.P.C 404/2011 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso deduce la ricorrente illegittimo utilizzo dei poteri extra ordinem per difetto dei presupposti di legge: contingibilità , urgenza, idonea motivazione a supporto. La censura va accolta. Difettano i presupposti della contingibilità ed urgenza essendo evidente che, con l'approssimarsi della scadenza contrattuale (ben nota al comune - e comunque evidenziata con diverse missive dalla parte ricorrente) l'amministrazione avrebbe potuto fronteggiare per tempo, con strumenti ordinari, l'esigenza di garantire il servizio essenziale, essendo tutt'altro che eccezionale, straordinaria ed imprevista tale necessità . Del resto la scarna, incongruente ed inconferente motivazione delle ordinanze impugnate non dava alcun conto di particolari, sopravvenute condizioni di rischio, atte a legittimare l'attivazione di poteri straordinari dell'organo procedente. La situazione di emergenza venutasi a creare in seguito alla scadenza del contratto deriva dunque esclusivamente dalla non adeguata cura dei pubblici interessi imputabile all'amministrazione resistente che, in palese elusione delle norme vigenti in materia, ha fatto uso dei poteri extra ordinem unicamente per sanare una criticità dalla stessa originata. La colpevole inerzia dell'amministrazione non è superabile nemmeno considerando, secondo quanto riferito dall'amministrazione, che in data 28 giugno 2011 sono state impartite le prime linee di indirizzo per procedere al nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, ciò in considerazione che nessuna gara è stata ancora bandita e che soltanto in data 28 giugno 2011 sono state impartite le mere linee guida. Risultano peraltro violati anche i principi comunitari di libera prestazione dei servizi, di tutela della concorrenza e apertura dei mercati espressi nella disposizione di cui all'art. 23 bis L. 112/2008, all'epoca vigente (abrogato dall'art. 1 co. 1 d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113) secondo il quale "8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante".
Con il secondo motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 191 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Anche questa censura è fondata in quanto la norma stabilisce che "3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali". Non risulta che le ordinanze qui gravate siano state adottate nel rispetto della procedura descritta dalla disposizione citata in quanto emesse in assenza della preventiva assunzione dei riferiti pareri (cfr. TAR Campania sez. I 6 luglio 2009, n. 3732).
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in euro 2000, sono poste a carico del comune di Formia.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il comune di Formia al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Francesco Corsaro
L'ESTENSORE
Maria Grazia Vivarelli
IL CONSIGLIERE
Santino Scudeller
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Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)