Martedì 31 Maggio 2016 08:38 |
Sanità e Servizi Sociali/Assistenza pubblica e privata |
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Mancato accreditamento al sistema sanitario regionale: quale tutela? |
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Sentenza T.A.R. Campania - Napoli n. 1869 del 15/04/2016 |
Avvocato Giuditta Riggi
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N. 01869/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04632/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4632 del 2015, proposto da:
A.A.C. Aurea Assistenza e Cura Onlus - Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Caserta in Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 34;
contro
Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del Commissario straordinario legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Chiosi, con domicilio eletto in Napoli presso lo studio dello stesso, alla via Carducci, n. 61;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Aspat Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Femas Srl, Centro di Riabilitazione Cinetic Center, Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia "Santulli Cinzia"Srl, Centro L'Incontro Srl, Centro di Radiologia del Dott. Ginolfi Srl, Centro Gerovit Srl, Centro La Pinetina - GAF Srl, Centro di Riabilitazione San Paolo, Centro L'Oasi, Antares Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Napoli, al viale Gramsci, n. 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando pubblicato il 24 agosto 2015 per la formazione di un elenco di erogatori di prestazioni riabilitative ed infermieristiche, riservato a tutte le strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva in regime ambulatoriale sul territorio dell'A.S.L. di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Aspat - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Femas S.r.l., Centro di Riabilitazione Cinetic Center, Centro di Ginnastica Medica e Fisioterapia "Santulli Cinzia" S.r.l., Centro L'Incontro S.r.l., Centro di Radiologia del Dott. Ginolfi S.r.l., Centro Gerovit S.r.l., Centro La Pinetina - GAF S.r.l., Centro di Riabilitazione San Paolo, Centro L'Oasi, Antares S.r.l.,
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 18 settembre 2015 e depositato il 29 seguente, l’A.A.C. - Aurea Assistenza e Cura Onlus - Società Cooperativa Sociale ha impugnato il bando, emesso dall'A.S.L. di Caserta e pubblicato il 24 agosto 2015, per la formazione di un elenco di erogatori di prestazioni riabilitative ed infermieristiche.
A sostegno dell’azione di annullamento, la ricorrente ha dedotto due motivi di diritto, così formulati:
1) violazione di tutti i principi in tema di partecipazione alla gara – elusione dei divieti di clausole ad excludendum con riferimento al territorio – violazione D. Lgs. n. 163 del 2006 e Regolamento di attuazione n. 207 del 2010;
2) eccesso di potere per sviamento e perplessità – eccesso di potere per commistione di prestazioni sanitarie non omogenee.
La cooperativa sociale ricorrente, avente sede a Milano, lamenta che il bando non le consentirebbe di partecipare alla procedura, contenendo una cd. clausola autoctona escludente, laddove, nella premessa (punto 1.1), riserverebbe l’inserimento nell’istituendo elenco esclusivamente alle strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva, in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, “insistenti sul territorio dell’A.S.L.”.
Ha resistito in giudizio l’intimata Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
Sono intervenuti ad opponendum l’Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale (ASPAT) e i dieci centri individuati in epigrafe (eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833 del 1978), i quali hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del gravame, sotto diversi profili, chiedendone comunque anche il rigetto nel merito per l’infondatezza delle censure prospettate.
Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2015 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento in contestazione.
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2016, uditi i difensori presenti, come da verbale, la causa è passata in decisione.
Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
E’ dirimente osservare in via preliminare che le prestazioni domiciliari oggetto del bando non possono essere erogate da soggetti privati, quali la cooperativa ricorrente, non accreditati con il sistema sanitario regionale ex D. Lgs. n. 502/1992 (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Sezione I, 14 maggio 2014, n. 2652 e la decisione del Consiglio di Stato, Sezione III, 19 marzo 2011, n. 1698).
Com’è noto, infatti, il sistema dell’accreditamento istituzionale (la cui procedura, per i centri di riabilitazione, è stata definita da ultimo, in Campania, col decreto commissariale n. 135 del 31.10.2014) consente ai soggetti privati di erogare prestazioni socio-sanitarie rientranti nel servizio pubblico ad una duplice condizione: innanzitutto è richiesto il requisito dell’autorizzazione, costituente un provvedimento amministrativo che consente a qualsiasi struttura privata di operare nel settore sanitario, previo accertamento del possesso dei requisiti di carattere igienico e tecnico-sanitario; in secondo luogo, al fine dell’inserimento del soggetto privato nel servizio sanitario, in regime di concorrenza amministrata con le strutture pubbliche, è necessario che il privato consegua l’accreditamento, costitutivo di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche, mediante il quale l’offerta di prestazioni sanitarie da parte della struttura privata viene inserita nell’ambito della programmazione sanitaria pubblica, previa fissazione di tariffe remunerative e delimitazione del tetto massimo di spesa.
Il prerequisito dell’accreditamento istituzionale – che, come si è detto, abilita all’esercizio delle prestazioni il cui costo si pone a carico della pubblica amministrazione – risulta implicitamente presupposto anche nel bando impugnato, laddove, all’art. 12, fa espresso riferimento all’obbligo di rispettare sia al tetto di spesa che le vigenti tariffe professionali, disponendo testualmente quanto segue: “[…]Premesso che verrà formulato un elenco e che il cittadino potrà scegliere il “Centro” di maggiore fiducia, ogni centro non potrà fatturare una somma maggiore a quella individuata come suo tetto di spesa. Le tariffe sono quelle individuate dal D.C.A. n. 1 del 07.01.2013, pubblicato sul BURC n. 4 del 21.01.2013, che ha definito il “Sistema di tariffe per profili di cure domiciliari della Regione Campania” e che ha previsto il compenso per le singole prestazioni […]”.
In definitiva, non essendo accreditata con il servizio sanitario regionale, la ricorrente non può partecipare alla procedura in questione e, pertanto, non ha alcun interesse ad ottenere l’annullamento del bando impugnato.
Deve concludersi, dunque, per l’inammissibilità, per carenza di interesse, del gravame.
Le spese processuali, valutate tutte le circostanze, possono essere interamente compensate tra le parti, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente FF, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario
Gabriella Caprini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)