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  • Giovedì 18 Ottobre 2012 08:32
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    Sanità e Servizi Sociali/Assistenza pubblica e privata

    Attività "intramoenia" e remunerazione delle prestazioni sanitarie

    sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 8405 del 10/10/2012

    Diritto alla remunerazione di prestazioni per attività intramoenia svolta da medici in regime libero professionale all'interno di una casa di cura privata: il caso della delibera della Regione Lazio.

    1. Sanità - Case di cura - Prestazioni - Remunerazioni - Utilizzo di medici non in organico o di medici che operano in regime di libera professione - Decurtazione

    1. Laddove con delibera di Giunta regionale (nella specie la n. 2910/1997 della Regione Lazio) sia stabilito che i ricoveri con prestazioni di attività libero-professionali "intramoenia" presso le aziende ospedaliere, gli ospedali e i policlinici sono remunerate mediante la tariffa forfettaria o giornaliera di riferimento decurtata della quota relativa al costo del personale e fissata nella misura del 10%, e che "la decurtazione viene altresì operata nei confronti dei ricoveri presso case di cura privata con utilizzo di medici non in organico o di medici che operano in regime di libera professione", deve intendersi che un simile trattamento sia stato esteso anche alle strutture private accreditate e che la decurtazione in questione non possa che essere riferita alle prestazioni effettuate dai medici che, non essendo legati da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con le singole case di cura, non risultano inseriti nell'organico di quest'ultime, nonchè, per esclusione, alle prestazioni poste in essere dai medici inseriti nell'organico delle menzionate strutture ma in sede di svolgimento di attività professionale in "intramoenia".


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    N. 8405/2012 Reg. Prov. Coll.

    N. 3882 Reg. Ric.

    ANNO 2006

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 3882 del 2006, proposto da: S. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Graziosi e Gianluca Bellini, con domicilio eletto presso Giuseppe Graziosi in Roma, via Orazio, 3;

    contro

    Azienda Usl Rm/C e Regione Lazio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.;

    per l'annullamento

    delle note del 21.10.05 e del 02.02.06 con le quali è stata richiesta l'emissione di nota di credito per il I e II trimestre 2005 rispettivamente per euro 54.076,79 e euro 269.214,87

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione 25.5.06, n. 2939;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il dott. Ivo Correale e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO

    Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18.4.2006 e depositato il successivo 3.5.2006, la S. spa (che gestiva la casa di Cura "F."), chiedeva l'annullamento, previa sospensione, delle note indicate in epigrafe relative al sostanziale disconoscimento dei ricoveri effettuati con il c.d. "codice 5" (ai sensi della Circolare regionale n. 39 dell'8.11.1999) nonché il conseguente accertamento del diritto a percepire la remunerazione di tali ricoveri, relativi all'attività libero-professionale intramurale, sia pure con una riduzione forfettaria del 10%, ai sensi della delibera di G.R. Lazio n. 2910 del 1997.

    Evidenziando la normativa ritenuta applicabile e l'interpretazione ritenuta più consona a logica della delibera regionale in questione, la ricorrente precisava che l'emissione delle due note di credito impugnate era dovuta, come da chiarimenti informali acquisiti, alla mancata accettazione del sistema informatico "SIO ASP" che aveva "accantonato" i ricoveri eseguiti in "codice 5" non riconoscendoli se destinatari erano medici dipendenti o strutturati che praticavano attività "intramurale".

    La ricorrente, quindi, lamentava quanto segue.

    "Violazione del combinato disposto art. 4, co. 10, D.Lgs. n. 502/92 del 30.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 6, co. 7, l. n. 724 del 23.12.1994. Errata applicazione delle disposizioni regionali attuative. Violazione del principio della libertà di scelta. Violazione art. 3, l. n. 241/90. Violazione art. 2041 c.c. carenza assoluta di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione dei principi di buona fede ed affidamento".

    Le note impugnate non illustravano il motivo della perpetrata esclusione di determinati ricoveri e, comunque, era desumibile - in relazione agli importi relativi - che le stesse violavano la disciplina regionale negando la remunerazione, sia pure con riduzione forfettaria del 10%, per i ricoveri in "codice 5" effettuati con personale sanitario non in organico ovvero operante in regime intramurale e scelto direttamente dal paziente. Non si comprendeva, poi, come fosse comunque esclusa la degenza alberghiera e per quale ragione era mutato un orientamento invece seguito fino al 31.12.2004 in costanza del medesimo quadro normativo e senza alcuna previa comunicazione.

    Con l'ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare.

    In prossimità della pubblica udienza del 4.4.2012, rinviata poi al 3.10.2012, parte ricorrente depositava una memoria ad integrazione delle proprie tesi difensive.

    Alla pubblica udienza del 3.10.2012 la causa era infine trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    Come osservato anche da parte ricorrente, questa Sezione si è più volte occupata della questione di diritto posta nuovamente alla sua attenzione con il presente gravame e, in assenza di ulteriori allegazioni sostanziali delle parti, nella presente sede non rinviene ragioni per discostarsi da quanto già evidenziato (da ult.: TAR Lazio, Sez. III, 27.7.2011, n. 6724 e n. 1402 del 18.2.2008, n. 1402).

    Si ribadisce, quindi, che la delibera della Giunta regionale n. 2910/1997 ha stabilito che i ricoveri con prestazioni di attività libero-professionali "intramoenia" presso le aziende ospedaliere, gli ospedali e i policlinici sono remunerate mediante la tariffa forfettaria o giornaliera di riferimento decurtata della quota relativa al costo del personale e fissata nella misura del 10%;

    Un simile trattamento è stato esteso anche alle strutture private accreditate, con riferimento alle quali è stato testualmente previsto che " La decurtazione viene altresì operata nei confronti dei ricoveri presso case di cura privata con utilizzo di medici non in organico o di medici che operano in regime di libera professione". In punto di fatto è pacifico che le prestazioni cui si riferiscono le note di credito impugnate sono state effettuate da medici durante lo svolgimento di attività professionale "intramurale" e in tale contesto, quindi, la citata disposizione deve essere interpretata, in linea con quanto prospettato dalla società ricorrente sulla base della precedente disciplina, nel senso che la decurtazione in questione non può che essere riferita alle prestazioni effettuate dai medici che, non essendo legati da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con le singole case di cura, non risultano inseriti nell'organico di quest'ultime, nonchè, per esclusione, alle prestazioni poste in essere dai medici inseriti nell'organico delle menzionate strutture ma in sede di svolgimento di attività professionale in "intramoenia", atteso che, solo se interpretata in tal senso, la seconda ipotesi delineata dalla citata deliberazione regionale risulta avere una propria autonomia giuridica.

    Alla stregua delle svolte considerazioni nonché anche in virtù della carenza di motivazione sul mutamento di indirizzo seguito fino al 31.12.2004 in costanza della medesima disciplina regionale, il presente ricorso deve essere quindi accolto, con annullamento delle note impugnate e declaratoria del conseguente diritto al percepimento della remunerazione nel senso richiesto dalla ricorrente per il periodo in esame.

    Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie, per compensare comunque le spese del presente giudizio.

    P. Q. M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla le note impugnate, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

     

    IL PRESIDENTE

    Franco Bianchi

    L'ESTENSORE

    Ivo Correale

    IL CONSIGLIERE

    Giuseppe Sapone

     

    Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2012

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
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