Giovedì 28 Luglio 2016 14:31 |
Processo Civile e Amministrativo/Processo Civile |
|
Inammissibilità del ricorso per cassazione e principio dello "stare decisis" |
|
Sentenza Interlocutoria Cassazione Civile n. 15513 del 26/07/2016 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Con l’ordinanza interlocutoria n. 15513 del 26 luglio 2016 – qui segnalata – la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti ai sensi dell’articolo 374 c.p.c. al Primo Presidente per l’eventuale investitura delle Sezioni Unite affinché riesaminino la questione già decisa delle medesime Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19051 del 6 settembre 2010 (seguita poi dalle sentenze delle Sezioni Unite n.8932 del 19 aprile 2011 e n.5941 del 16 aprile 2012 e della Sezione Prima n.5442 del 28 marzo 2016), ove è stato affermato il seguente principio di diritto: “il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. , deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata”.
La Sesta Sezione non condivide invero il principio di diritto sopra riportato, ritenendo che non sussista in realtà alcun ostacolo concettuale che impedisca di dichiarare la inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ..
La Sezione, in particolare – passando attraverso una puntuale ricostruzione sia letterale che sistematica della previsione contenuta all’art. 360 bis c.p.c. (nel testo introdotto dall’articolo 47 comma 1, lettera a) della legge n.69/2009), nonché di altre figure di inammissibilità (in rito ed in merito) conosciute dal nostro ordinamento, anche alla luce del recepimento normativo e del progressivo rafforzamento del principio dello “stare decisis” (sia pure nella forma debole ed attenuata, compatibile coi sistemi di civil law) – reputa che il citato art. 360 bis c.p.c. valga piuttosto a delineare dei precisi precetti e requisiti attinenti al “contenuto-forma” dell’“atto-ricorso”, con riferimento alla modalità e tecnica di formulazione dei motivi di ricorso (traducendosi nella previsione di uno specifico “onere argomentativo” e “motivazionale” a carico del ricorrente per cassazione, il quale va ad “aggiungersi” all’onere di ricondurre i motivi di ricorso entro l’alveo dell’art. 360 cod. proc. civ., imponendogli di confrontarsi - a pena di inammissibilità” del ricorso e/o dei suoi singoli motivi - con l'indirizzo giurisprudenziale adottato dai giudici di merito alla luce della giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte).
Ancor più precisamente, la Sezione ha ritenuto che “..l’inammissibilità sancita dall’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., riguardando il contenuto-forma dell’atto-ricorso, è di natura processuale: essa è conseguenza del mancato adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di formulare i motivi secondo le modalità prescritte dall’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ…” e che pertanto detta “..figura di inammissibilità -diversamente da quanto hanno ritenuto le Sezioni unite – prescinde dall’esame nel merito del ricorso e riguarda, invece, il profilo pregiudiziale della deducibilità nel merito del mezzo di impugnazione…”, nella misura in cui essa “..emerge dalla verifica – mediante un primo esame dell’atto-ricorso – dell’avvenuto adempimento da parte del ricorrente, dell’onere motivazionale impostogli dall’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; e impedisce l’esame nel merito del ricorso..”, costituendo in definitiva una “sanzione” per la violazione dei relativi precetti di natura processuale.
Da ciò, dunque, la remissione della decisione della controversia alle Sezioni Unite (che la Sesta Sezione ha peraltro motivato non solo ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod.proc.civ, per la mancata condivisione da parte della sezione semplice del principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, ma anche ai sensi del secondo comma della citata disposizione, avendo la sezione peraltro riscontrato sul punto l’esistenza di un manifesto contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura – processuale o di merito – della causa di inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., ed infine ritenendo comunque la questione di “particolare importanza”).
Avvocato Valentina Magnano S.Lio