Devoluzione delle opere non amovibili

Giovedì 29 Marzo 2012 08:29
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N. 145/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 182 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2009, proposto dalla:
L. - Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Ioannoni Fiore e Fabrizio Antenucci, con domicilio eletto presso Pierluigi Ciammaichella in Pescara, via Malagrida, n. 15;
contro
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Agenzia del Demanio-Pescara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provv.To Interregionale Oo.Pp.-Uff.Opere Marittime di Roma-Sez.Pescara, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Compartimento Marittimo di Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
nei confronti di
Regione Abruzzo -Direzione Turismo-Ambiente-Energia;
per l'annullamento
del verbale, trasmesso dall'agenzia del demanio di Pescara alla società ricorrente con nota n. 510 del 16.01.2009, di aggiornamento della consistenza e testimoniale di stato relativo allo stabilimento balneare della ricorrente di Alba adriatica con il quale si è ritenuto acquisibile da parte del demanio pubblico dello Stato l'intero manufatto relativo al suddetto stabilimento; nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze -Agenzia del Demanio-Pescara e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Provv.To Interregionale Oo.Pp.-Uff.Opere Marittime di Roma-Sez.Pescara e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Compartimento Marittimo di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi l'avv. Fiore Enrico Ioannoni per la società ricorrente e l'avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta ricorrente risulta concessionaria di uno stabilimento balneare; all'approssimarsi della scadenza delle concessioni in essere la Regione approvava un modello di rinnovo delle concessioni; in sostanza le concessioni dovevano essere rinnovate automaticamente senza formalità di sorta; l'agenzia del demanio invece ha proceduto alla redazione del verbale di consistenza e del testimoniale di stato con un provvedimento quindi che la ditta ritiene illegittimo per i motivi di seguito compendiati.
La prima censura concerne la violazione dell'articolo 49 del codice della navigazione in relazione all'articolo 1 comma secondo del decreto legislativo 400 del 1993, oltre che difetto di presupposti, ingiustizia, carenza di istruttoria e di motivazione. Spiega la ditta che il testimoniale ha la funzione di verificare la consistenza delle opere inamovibili realizzate dal concessionario su un'area di proprietà pubblica al fine della loro acquisizione al demanio. Sennonché, l'acquisizione delle opere è prevista sulla base dell'articolo 49 del codice della navigazione solo alla cessazione della concessione; a sua volta l'articolo 1 del decreto legislativo 400 del 1993 prevede che le concessioni hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente a ogni scadenza. Manca quindi un presupposto della cessazione del rapporto per la redazione del testimoniale di stato, in quanto l'incameramento eventuale favore dello Stato delle opere realizzate risulta posticipato alla definitiva cessazione del rapporto. L'interpretazione da demanio contrasta inoltre con la nuova normativa che prevede un notevole incremento dei canoni.
La seconda censura riguarda la violazione della legge 241 e il difetto di motivazione. Invero, nel caso non è stato comunicato l'avvio di procedimento né è stata garantita in alcun modo la partecipazione dell'interessato al procedimento stesso. Infine la motivazione risulta incongrua.
Resiste in giudizio l'avvocatura dello Stato che deposita una relazione dalla quale emerge l'interpretazione che l'atto di rinnovo si qualifica come una nuova concessione in quanto la scadenza del termine comporta l'automatica estensione rapporto con la conseguenza che l'amministrazione ha il dovere di provvedere al riguardo. Illustra a sostegno una copiosa giurisprudenza.
In vista della discussione in pubblica udienza parte ricorrente ha depositato il 6 febbraio del 2012 un'ulteriore memoria nella quale le argomentazioni già sopra illustrate vengono ulteriormente precisate.
Nel corso della pubblica udienza dell'8 marzo 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è il verbale di aggiornamento della consistenza e del testimoniale di stato dello stabilimento balneare della ditta ricorrente con il quale si è ritenuto acquisibile nello stato di fatto l'intero manufatto relativo allo stabilimento balneare e le ulteriori opere realizzate successivamente rispetto al precedente stato di consistenza e testimoniale di stato.
La questione fondamentale del presente ricorso riguarda l'accessione delle opere inamovibili costruite sul demanio al termine della concessione; più specificatamente, va valutato se per termine della concessione si intende il termine inizialmente previsto oppure quello determinato sulla base di una proroga normativa della precedente concessione.
In generale, l'art. 49 c. nav. in base al quale "quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso", richiama l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 934 c.c. con deroga al principio dell'indennizzo, di cui al successivo art. 936 e va interpretato nel senso che l'accessione si verifica "ipso iure" al termine del periodo di concessione per le opere non amovibili, costruite su zona demaniale (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7505). L'acquisizione delle opere al demanio avviene, pertanto, anche in mancanza di un atto d'incameramento o di una recettizia manifestazione formale di volontà da parte della pubblica amministrazione, atteso che le norme che prevedono l'iscrizione dei beni di proprietà dello Stato in appositi registri di consistenza o d'inventario consistono in formalità non costitutive, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo automatico "ope legis" (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 24 settembre 2009, n. 2188).
Peraltro, ad avviso di questo Collegio, in materia di concessioni demaniali marittime, il principio dell'accessione gratuita di cui all'art. 49 c.nav., che fa salva ogni diversa determinazione contenuta nell'atto di concessione, non si applica qualora il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico e preordinato in antecedenza rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare una vera e propria proroga, protraendosi il rapporto senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3348).
In altri termini, la proroga prevista dalla legge della concessione della ditta ricorrente non è assimilabile al termine della concessione stessa, per cui l'istituto di cui all'articolo 49 non trova applicazione. Del resto, la peculiare disciplina dell'articolo 49 trova giustificazione proprio nel termine della concessione, momento nel quale appare logico un ritorno economico al demanio con l'accessione di alcuni immobili non più utilizzabili dal concessionario, laddove la continuazione ex lege e senza soluzione di continuità della concessione medesima presenta una realtà affatto diversa.
Del resto, tale soluzione appare conforme alla logica della proroga prevista dalla legge, che si accompagna a un aumento automatico dei canoni concessori, elemento questo che mal si concilia con l'applicazione e la ratio dell'articolo 49.
Il ricorso quindi va accolto con annullamento dell'impugnato provvedimento, anche se la peculiarità della vicenda giuridica induce il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Umberto Zuballi
IL CONSIGLIERE
Michele Eliantonio
IL CONSIGLIERE
Dino Nazzaro
 
Depositata in Segreteria il 20 marzo 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)