Parente di un pregiudicato: no al porto d'armi?

Mercoledì 04 Gennaio 2012 09:29
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N. 913/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 394 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2010, proposto da:
A. V., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stracuzza, con domicilio eletto presso Giuseppe Stracuzza Avv. in Reggio Calabria, via Zaleuco 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 25 febbraio 2010 prot. n. 13345/W/ Area I bis con il quale è stato disposto il divieto di detenere armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1) Con provvedimento prot. n. 13345/W/Area I bis del 25 febbraio 2010 la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto nei confronti del Signor A. V., nato a ...omissis..., il divieto di detenere armi, "in quanto padre di AN. V. (cl. 83) la quale risulta convivere con persona gravata da vicende giudiziarie non che ricomprender ruoli di primaria importanza in nota cosca della 'ndrangheta operante in Cinquefrondi".
La superiore determinazione è stata così motivata:
"Considerati i rapporti di parentela con soggetto per il quale risultano pregiudizi penali relativi a reati connessi alla criminalità organizzata indicativi di un contesto che incide sulla completa e perfetta affidabilità del soggetto e considerato peraltro che non è possibile escludere che le armi stesse possano entrare nella materiale disponibilità di persone socialmente pericolose ed essere utilizzate per fini illeciti".
Con ricorso notificato l'1 giugno 2010, depositato il 29 giugno 2010, l'interessato ha impugnato il predetto provvedimento, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011 la causa è passata in decisione.
2) Con l'unica censura il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., l'eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, illogicità ed irrazionalità manifesta del provvedimento. Omessa motivazione.
L'interessato sostiene che non sussisterebbe alcuna delle condizioni previste dalle norme indicate in rubrica per adottare il provvedimento impugnato e che l'esistenza del rapporto di convivenza della figlia con un pregiudicato non potrebbe costituirne un'idonea giustificazione.
Infatti l'unica circostanza dedotta, ossia il rapporto di convivenza della figlia, non riguarderebbe comportamenti del ricorrente sintomatici dell'incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi.
Per il Tribunale, tali rilievi sono privi di pregio.
L'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in materia di autorizzazioni di polizia, prescrive testualmente:
"Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
A sua volta, l'art. 39 dello stesso R.D. n. 773/1931, in materia di armi, così dispone:
"Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".
In tema di licenze di polizia la giurisprudenza ha chiarito che "le valutazioni dell'amministrazione in materia di rilascio della licenza di porto d'armi sono caratterizzate da ampia discrezionalità, atteso che l'interesse del privato a portare armi è reputato senz'altro cedevole rispetto all'interesse per l'incolumità pubblica" (TAR Genova, Sezione Seconda, 18 dicembre 2008, n. 2162; TAR Genova, Sezione Seconda, 9 gennaio 2009, n. 28; confronta anche TAR Torino, Sezione Seconda, 17 ottobre 2008, n. 2587; Consiglio di Stato, VI, 8 ottobre 2008, n. 4918; TAR Catanzaro, Sezione Prima, 1 ottobre 2008, n. 1339; TAR Ancona, Sezione Prima, 19 settembre 2008, n. 1305) e la sussistenza di tali requisiti è soggetta "ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell'illogicità" (TAR Napoli, Sezione Quinta, 10 ottobre 2008, n. 14699; TAR Firenze, Sezione Prima, 11 settembre 2008, n. 1943), giudizio discrezionale che può essere espresso anche in presenza di un solo episodio sintomatico (TAR Genova, Sezione Seconda, 19 settembre 2008, n. 1663; TAR Reggio Calabria, 8 aprile 2010, n. 415).
Sulla questione consistente nello stabilire se la mancanza di "affidamento di non abusare delle armi", possa essere riscontrata sulla base dell'esistenza di un rapporto di parentela dell'interessato con soggetti indiziati o autori di attività illecite, la giurisprudenza ha, in linea generale, affermato che non occorre che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, non dia affidamento di non abusarne (Cfr. Cons. Stato, IV, 29 novembre 2000, n. 6347).
In ordine al necessario riscontro dell'affidabilità del soggetto detentore di armi, l'art. 39 T.U.L.P.S., impone peraltro non solo una ricognizione della personalità del titolare stesso, ma altresì l'accertamento e l'evidenza di tutte le circostanze di fatto che possono incidere sul corretto esercizio del dovere di custodia, onde evitare che le armi possano essere sottratte ad opera di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità.
Con riferimento a fattispecie simili a quella in esame, è stato rilevato infatti che legittimamente l'Amministrazione revoca il porto d'armi ad un soggetto pur essendo questi incensurato, solo perché é parente di un pregiudicato, nel timore che quest'ultimo possa esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei suoi congiunti, anche solo nella fornitura delle armi (Cfr. Tar Catanzaro, 28 settembre 1998, n. 811; Tar Palermo, 13 ottobre 1999 n. 1978; Tar Valle d'Aosta, 14 novembre 2001 n. 177; Tar Reggio Calabria, 21 marzo 2003 n. 226; Tar Catania, Sezione IV, 5 maggio 2009, n. 854).
Pertanto il detentore di armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da indizi negativi, deve anche dare garanzia non solo della propria sicura e personale affidabilità nella detenzione, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (Cfr. Tar Napoli, Sezione V, n. 244/2008; T.A.R. Perugia 12 maggio 2005 n. 276; T.A.R. Lazio, Sezione I, 1 febbraio 2006 n. 749; Consiglio Stato, VI, 6 ottobre 2005 n. 5424).
Ora, nel caso di specie risulta accertato che la figlia del ricorrente convive con F. A., nato a ...omissis..., soggetto al quale viene attribuito un ruolo di primaria importanza in una nota cosca operante a Cinquefrondi, gravato da numerose vicende giudiziarie.
Ad avviso del Collegio, le argomentazioni dell'Autorità procedente, secondo cui "non è possibile escludere che le armi stesse possano entrare nella materiale disponibilità di persone socialmente pericolose ed essere utilizzate per fini illeciti", contenute nella motivazione del provvedimento impugnato, sono idonee a supportare quel giudizio ampiamente discrezionale di possibile rischio di abuso del titolo, che la legge affida espressamente alla valutazione del Prefetto.
Alla luce di quanto esposto, la valutazione compiuta dall'Amministrazione, ancorché non faccia riferimento a specifiche condotte illecite del ricorrente, evidenzia tuttavia un contesto familiare tale da non escludersi in assoluto la possibilità di pericolo di abuso delle armi.
Come più volte affermato da questo Tribunale (Cfr. TAR Reggio Calabria, 26 marzo 2010, n. 318; idem, 5 maggio 2010, n. 475; idem, 19 maggio 2010, n. 518), un provvedimento siffatto non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario, ma cautelativo della sicurezza pubblica, in quanto finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico, determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che non possa garantirne il corretto uso, e tale può essere legittimamente considerato colui che, seppure risulti essere persona assolutamente esente da ammende o da indizi negativi, non può anche assicurare che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (Cfr. in tal senso anche T.A.R. Genova, Sezione Seconda, 8 luglio 2008, n. 1445).
Conseguentemente il ricorso in esame deve essere rigettato.
La posizione personale del ricorrente, al quale non viene mosso alcun addebito a livello individuale, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Ettore Leotta
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Caruso
IL PRIMO REFERENDARIO
Salvatore Gatto Costantino
 
Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)