| Mercoledì 30 Novembre 2011 10:51 |
N. 2662/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2378 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2010, proposto da:
B. R., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via Crociferi, 60;
contro
Comune di San Fratello, Consiglio Comunale di San Fratello, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
S. D. + 11, non costituiti in giudizio;
V. L., rappresentata e difesa dall'avv. Cirino Gallo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta Suma in Catania, viale XX Settembre, 70;
G. F., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Carroccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Segreteria Tar;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 20 del 26.06.2010 con la quale il Consiglio del Comune di San Fratello ha revocato il Presidente del Consiglio Comunale di San Fratello;
- della deliberazione n. 21 del 26.06.2010 con la quale il Consiglio Comunale di San Fratello ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente;
- di ogni altro atto presupposto, precedente, successivo e/o conseguente comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati V. L. e G. F.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Fratello, con la delibera consiliare n. 20del 26/6/2010 veniva revocato dall'incarico ricoperto.
Tale revoca interveniva sulla scorta della proposta avanzata in tal senso da sei consiglieri (C. + 5) i quali contestavano al Presidente del Consiglio Comunale: a) tardiva convocazione del consiglio da parte del suo presidente, per la discussione delle dimissioni dell'Assessore comunale M. M. e dell'assessore comunale V. B.; b) tardiva convocazione del Consiglio Comunale per la presa d'atto della nomina dell'assessore G. B.; c) violazione delle norme regolamentari relative alla composizione dell'ordine del giorno in quanto non vengono portati in esso né la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, né "i rinvii dei punti deliberati dal consiglio comunale"; d) violazione del principio di neutralità che determina la lesione del "rispetto dei consiglieri comunali e del consiglio comunale tutto"; e) mancata difesa della dignità dei consiglieri con riferimento al comportamento omissivo del Sindaco in ordine alle interrogazioni allo stesso rivolte; f) irregolare disciplina del funzionamento delle commissioni consiliari.
Avverso la deliberazione n. 20/2010 di revoca sopra descritta ed avverso la successiva delibera n. 21 /2010, con la quale il Consiglio comunale di San Fratello ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente, viene proposto il ricorso introduttivo, suffragato dalle seguenti censure:
Violazione degli artt. 19 e 20 della L. Reg. n. 7/92 e dell'art. 31 della L. n. 142/90 come integrato dall'art. 1, lett. E) della L. Reg. n. 48/91;
Violazione degli artt. 16 e 24 dello Statuto del comune di San Fratello e degli artt. 27 e 29 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
Carenza dei presupposti; Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della falsa causa- Difetto di motivazione; Illegittimità derivata.
Sostiene parte ricorrente che la delibera di revoca impugnata è stata adottata in carenza dei presupposti di legge e statutari e con un procedimento irregolare. Manca infatti congrua indicazione dei presupposti di fatto e giuridici, validi al fine, posti a fondamento della proposta e della successiva delibera di revoca che sarebbe invece animata dal reale intento di alcuni consiglieri di disfarsi del presidente sul quale non ripongono più fiducia politica.
Con riferimento poi, nel dettaglio, alle circostanze poste a fondamento della proposta di revoca, rileva il ricorrente che la ritardata discussione in Consiglio in ordine alle dimissioni di due assessori ed alla presa d'atto della nomina di nuovi assessori, non implica violazione dell'art. 34 dello statuto in quanto ex lege (art. 25 L. Reg. n. 7/92) le dimissioni degli assessori sono definitive e non necessitano di presa d'atto. Comunque, ai sensi della norma statutaria richiamata, è onere del Sindaco fornire al Consiglio Comunale dettagliata relazione sulle ragioni delle dimissioni.
Rileva il ricorrente, sotto il profilo della irregolare formazione dell'ordine del giorno, in cui non è inclusa la lettura e l'approvazione dei verbali precedenti, che tale situazione si è determinata a causa della mancata sottoscrizione dei verbali da parte del Consigliere anziano che, nella persona del signor B. S., malgrado ripetutamente sollecitato, non ha adempiuto all'incombenza.
Con riferimento, infine agli ultimi due punti della proposta di revoca, come approvata con la delibera n. 20 qui impugnata, viene dedotta la genericità delle argomentazioni poste a fondamento della presunta violazione della neutralità del ricorrente nell'esercizio delle proprie funzioni e la insussistenza del dovere del presidente del consiglio comunale di richiedere al consiglio che deliberi sulla nomina delle Commissioni comunali, nomina che ai sensi dell'art. 6 del regolamento sulle Commissioni Comunali, è atto di esclusiva competenza del Presidente del Consiglio.
La controinteressata V. L., nominata Presidente del consiglio comunale di San Fratello con la delibera n. 21/2010, pure impugnata, e il consigliere comunale G. F., costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2009, è stata rigettata la domanda cautelare proposta in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico all'espletamento senza interruzioni delle funzioni dell'organo, rispetto all'interesse azionato.
Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 6 luglio 2011, in vista della quale il consigliere comunale G. F., costituitosi in data 18 giugno 2011, ha chiesto (ed ottenuto) il rinvio della trattazione onde poter preparare adeguate difese.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l'esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.
Ciò sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.
Dal punto di vista formale, si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera n. 20/2010, che si limita a revocare il Presidente Reale, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consigliere, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 16 dello Statuto comunale.
Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nell'art. 16 dello Statuto.
In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, per espressa disposizione statutaria (art. 16), consistono "nell'ipotesi di venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale".
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. 20/2010 e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità , imparzialità e di terzietà , che sola poteva giustificare, ex art. 16 dello Statuto, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).
E' pur vero che per giurisprudenza pacifica, la revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.
In una parola, è mancata la verifica dei presupposti richiesti dallo Statuto per l'adozione dell'atto di revoca impugnato, in quanto:
A) come esaurientemente e puntualmente rappresentato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e nell'atto di replica depositato in data 18 settembre 2011, la contestata tardiva discussione in Consiglio in ordine alle dimissioni volontarie ed alla nomina di altri assessori, non costituisce inadempienza del Presidente alle proprie funzioni istituzionali poiché, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, è il Sindaco che riceve le dimissioni degli Assessori ed è lo stesso Sindaco che a norma del successivo art. 34, deve relazionare al Consiglio sulle ragioni del provvedimento di revoca e di nomina di nuovi assessori perché il Consiglio ne tragga le opportune valutazioni;
B) con riferimento alle altre presunte inadempienze, le stesse appaiono insussistenti, in relazione alla dedotta omessa sottoposizione all'Organo consiliare dei verbali delle sedute procedenti, poiché ciò è stato frutto di inadempimenti di altri organi (nel caso specifico del consigliere anziano) che, per quanto sollecitato, non ha sottoscritto i verbali, impedendo che gli stessi potessero essere pubblicati, previa approvazione;
C) detta censura, poi, è anche generica, poiché non vengono specificati, nella proposta di revoca, fatta propria dal Consiglio con la delibera impugnata, quali verbali non siano stati portati al Consiglio per la lettura;
D) comunque, anche qualora la circostanza fosse provata ed imputabile al Presidente del Consiglio comunale, la stessa costituirebbe mera irregolarità inidonea, di per sé, a fare venire meno in capo al Presidente la posizione di neutralità e di garante di tutti gli altri consiglieri.
Anche le ulteriori ragioni poste a base della proposta di revoca appaiono generiche e infondate in diritto: sia perché afferiscono a presunte omesse sottoposizioni al Consiglio di interrogazioni presentate al Sindaco, il cui eventuale comportamento omissivo non può certo imputarsi al ricorrente; sia perché concernono il regolare funzionamento e coinvolgimento delle Commissioni Comunali senza alcuna specificazione delle disposizioni che si assumono violate.
Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008 ), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).
Principi, questi ora ricordati, che risultano sostanzialmente consacrati dall'art. 16 dello Statuto del Comune di San Fratello che, quindi, imponeva al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di "neutralità della funzione" e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la "compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale".
Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte di violazione della specifica norma statutaria del Comune di San Fratello e di carenza di presupposti, peraltro non incisivamente contestata dai controinteressati (il cui comportamento processuale, tenuto conto dell'istanza del controinteressato F. di rinvio dell'udienza del 6.7.2011 per ragioni difensive e della successiva mancata produzione di atti di difesa, sembra improntato anche a fini puramente dilatori), il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, vengono posti, in solido, a carico dei controinteressati costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
L'ESTENSORE
Gabriella Guzzardi
IL CONSIGLIERE
Pancrazio Maria Savasta
Â
Depositata in Segreteria il 9 novembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
