| Domenica 12 Giugno 2011 18:38 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2009, proposto da:
V. O., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Leone e Concetta Leone, con domicilio eletto presso Cinzia Iadicola Avv. in Reggio Calabria, via Fra Gesualdo Melacrino, 36;
contro
Comune di Locri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mollica, con domicilio eletto presso Lucio Strangio Avv. in Reggio Calabria, via F.G. Melacrinò, 47;
nei confronti di
Commissione Esaminatrice, nella persona del Presidente S. L.;
M. M., C. B., R. S., rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Gerace, con domicilio eletto presso Domenico Iofrida Avv. in Reggio Calabria, via Aschenez Prol. N. 38;
per l'annullamento
di tutti gli atti della procedura concorsuale, a far data dalla pubblicazione del Bando di Concorso sino all'inquadramento dei vincitori alla categoria D e segnatamente dei seguenti atti:
Bando di concorso, pubblicato in data 11.12.2008, prot. n. 19897;
Determinazione n. 31 del 22.12.2008 dell'area Direzione Generale del Comune di Locri avente ad oggetto "nomina della commissione esaminatrice";
Verbali della Commissione Giudicatrice (e relativi allegati),
Nota del 23.12.2008 con cui il Presidente della commissione esaminatrice rendeva noto "... che a seguito dell'avvenuta correzione degli elaborati...relativi alla prova pratica attitudinale...il candidato V. O., avendo ottenuto un punteggio inferiore a 21/30" non veniva ammesso a sostenere la prova orale";
Determinazione n. 2 dell'area Direzione Generale del Comune di Locri avente ad oggetto "Presa d'atto graduatoria progressioni verticali"
ogni atto presupposto, connesso, attuativo e/o conseguenziale rispetto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Locri e dei controinteresssati M. M., C. B. e R. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. In data 11 dicembre 2008 veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Locri il bando di selezione interna per "la progressione verticale del personale dipendente del Comune di Locri, per la copertura di n. 3 posti del profilo professionale di "Istruttore Direttivo" "Categoria D" - Posizione economica iniziale D/1 (...) come di seguito. Servizio Amministrativo Personale, Affari Generali, Archivio e Protocollo; Servizio Attività Produttive e Tributi; Servizio Tecnico Manutentivo".
Il ricorrente veniva ammesso a sostenere le prove d'esame, che venivano espletate in data 23 dicembre 2008, unitamente ai tre odierni controinteressati.
In data 8 gennaio 2009, con determinazione n. 2, si "prendeva atto" della "legittimità di tutte le operazioni concorsuali", si approvava la graduatoria finale e si dichiaravano vincitori del concorso la Dott.ssa R. S., il Dott. C. B. ed il Geometra M. M.; con lo stesso atto si stabiliva, infine, di inquadrare i predetti vincitori, a far data dal 10 gennaio 2009, rispettivamente: nel Servizio personale, affari generali archivio e protocollo (la Dott.ssa S.), nel Servizio attività produttive e tributi (il Dott. B.), nel Servizio tecnico manutentivo (il Geom. M.).
Il ricorrente non veniva ammesso a sostenere le prove orali, avendo riportato nella prova scritta un punteggio di "17,40/30", inferiore a quello minimo stabilito in 21/30 dalla commissione giudicatrice.
In considerazione di ciò, in data 29 dicembre 2008, con nota protocollata al n. 20717, lo stesso faceva domanda per ottenere, fra l'altro, copia "degli elaborati dei partecipanti al concorso" nonché delle relative schede di valutazione.
In data 20 gennaio 2009 otteneva parte della documentazione richiesta, ma non la copia del proprio elaborato, né quella degli altri concorrenti né, tanto meno, le relative schede di valutazione.
Con successiva nota del 27 gennaio 2009 prot. n. 1462 il ricorrente chiedeva il rilascio di ulteriore documentazione, nonché, per il caso di omessa o parziale evasione "attestazione scritta delle ragioni ostative al rilascio; ciò con riferimento anche alla mancata consegna di copia degli elaborati dei partecipanti al concorso, nonché delle relative copie schede di valutazione per come da richiesta del 29.12.2008".
In data 16 febbraio 2009 veniva parzialmente evasa la seconda richiesta, in particolare il ricorrente entrava in possesso di copia: 1) del proprio elaborato; 2) dell'allegato A del verbale n. 2 della commissione giudicatrice del 23.12.2008 (traccia della prova scritta); 3) del regolamento comunale degli uffici dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 891/1997; 4) della determinazione n. 18 del 28.10.2008 di approvazione del bando di concorso per selezione interna; 5) del bando di concorso.
2. Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2009 e depositato il successivo 11 marzo il dipendente Orlando denunciava l'illegittimità della procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
I. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER VIOLAZIONE: DELL'ART. 9, CO. 1, del DPR 487/94; DELL'ART. 4, CO. 1, DEL DPR 272/04.
Statuisce l'art. 9, co. 1, del DPR 487/94 (per come modificato dal DPR 693/96) che le commissioni esaminatrice dei concorsi per esami e per titoli ed esami sono nominate, per i concorsi diversi da quelli "unici" "con provvedimento del competente organo amministrativo. Questi ne da comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica".
Analogamente dispone l'art. 4, co. 1, del DPR 272/04 "La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo del governo dell'amministrazione che indice il concorso...".
Risulta dagli atti del Comune di Locri, invece, che la commissione esaminatrice è stata nominata, in violazione delle citate disposizioni di legge, dal Direttore Generale dell'Ente con determinazione n. 31 del 22 dicembre 2008.
II. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, CO. 2, del DPR 487/94 (PER COME MODIFICATO DAL DPR 693/96); 35, CO. 3 LETT. D, D. LGS. 165/2001; 4, CO. 2, 3 E 4, DEL DPR 272/04.
Statuisce univocamente la normativa che si assume violata che le commissioni esaminatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, e non possono farne parte, ex art. 6 del D. Lgs. 23.12.1993 n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Orbene il Direttore Generale dell'Amministrazione interessata, con determina n. 31 del 22 dicembre 2008, nominava componenti esperti della Commissione Esaminatrice l'ingegnere J. F., pur rivestendo la stessa le seguenti cariche politiche.
- Consigliere del Comune di Siderno;
- Componente dell'Ufficio Staff del Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Locri;
- Dirigente Regionale del partito politico "...omissis..." Regione Calabria.
III. VIOLAZIONE DI LEGGE IN PARTICOLARE DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI LOCRI N. 119 DEL 14.11.2008.
Stabilisce il citato articolo che la commissione di selezione interna è nominata dal Dirigente del Settore Amministrativo ed è composta dal Direttore Generale del Comune o di altro ente locale in qualità di Presidente e da due membri esperti scelti tra il personale interno dell'ente appartenente ad una categoria non inferiore a quella della posizione professionale oggetto di selezione o di altro ente locale.
Tale disposizione regolamentare è stata disattesa, in quanto con determinazione n. 31 del 22 dicembre 2008 veniva nominato presidente della Commissione esaminatrice il Dottor S. L., il quale non riveste la carica di Direttore Generale, ma è dipendente del Comune di Ardore, responsabile dell'area amministrativa Cat. D.
Come pure non si è considerato che l'Ing. J. F., oltre a non essere una dipendente del Comune di Locri (essendo stata assunta nell'Ufficio Staff del Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Locri - ufficio di supporto all'esecutivo politico - con contratto a chiamata diretta la cui scadenza è direttamente legata alla durata in carica del sindaco) non era neppure competente (o esperto) in relazione alle materie oggetto di concorso.
IV. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 70, co. 13, DEL D.LGS. 165/2001, 7 co. 1 - lett. a, 2 DEL DPR 487/94 E SUCC. MODIF. E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DPR 272/04.
Statuisce l'art. 7, co. 1, lett. a, e l'art. 2 del citato DPR 487/94 che i concorsi per esami aventi ad oggetto i profili professionali di settima qualifica (Cat. D) e superiori, consistono nell'espletamento di "almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua straniera...i bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica...".
Analogamente dispone l'art. 5, co 1, 2 e 3 del DPR 272/04 (regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 28, co. 5 D. Lgs. 165/2001).
Prescrive, inoltre, l'art. 70, co. 13 del D. Lgs. 165/2001 che "In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti".
Di tali disposizioni di legge non si è tenuto conto:
- nè nel regolamento comunale per le progressioni verticali (approvato con deliberazione della G.C. 119 del 14.11.2008) che ha disposto all'art. 7 che le modalità di selezione per la categoria D "sono articolate sulla base di una prova scritta ed una prova orale intese da un lato, a valutare le effettive cognizioni culturali (specialistiche) acquisite dal dipendente e, dall'altro, ad accertare il reale grado di attitudine, abilità propensione ed idoneità del candidato ad assolvere le funzioni richieste";
- né nel bando di concorso, in merito allo svolgimento delle prove selettive, che prevede che "... la selezione viene espletata, mediante due prove, di cui una a carattere teorico pratico e l'altra orale...";
- né da parte della Commissione esaminatrice, la quale "stabiliva che le prove d'esame, avrebbero avuto ad oggetto le seguenti materie "prova pratica attitudinale: quesiti a risposta multipla con riposta predefinita o a risposta sintetica; prova orale: colloquio sugli argomenti della prova pratica attitudinale".
V. VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DEL DPR 487/94 (per come modificato dal DPR 693/96) IN TEMA DI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMPINATRICE:
Non risulta dai verbali della commissione la predisposizione delle "tracce d'esame" per la prova scritta (previste in numero di tre, dal comma 2 del citato art. 11, per l'ipotesi di prova espletata in una sola sede, ma che nella fattispecie dedotta in lite avrebbero dovuto essere almeno 9 alla luce del fatto che i posti messi a concorso riguardavano tre profili professionali diversi: quindi tre tracce per ciascun profilo diverso considerato che era stata stabilita una sola prova scritta).
Come neppure risulta che il Presidente della Commissione abbia adempiuto agli oneri di cui al comma 4 del citato art. 11, facendo sorteggiare ad uno dei concorrenti, previa verifica dell'integrità del "piego", la traccia prima dell'espletamento della prova scritta.
Risulta invece dai citati verbali che la Commissione:
- dava mandato al Segretario di " predisporre tutto il materiale occorrente per l'espletamento delle prove d'esame..." (quindi anche le tracce?): Cfr. Verbale n. 1 del 22.12.2008;
- predisponeva un'unica traccia (Cfr. Verbale n. 2 nel quale si dichiara che "la traccia viene allegata al presente verbale sotto la dizione "lettera A" ) nonostante i posti messi a concorso riguardassero tre profili professionali diversi e pur avendo la stessa stabilito, nel verbale n. 1, che le prove erano dirette a verificare " la maturità professionale del concorrente con riferimento all'attività che il medesimo è chiamato a svolgere, il livello di approfondimento delle stesse, in relazione alle funzioni connesse al posto da ricoprire: pertanto dev'essere adeguatamente valutata la capacità del concorrente di individuare e proseguire esattamente e compiutamente le finalità delle procedure oggetto d'esame" (Cfr. Verbale n. 1).
VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 12, CO. 1, DEL DPR 487/94 E DELL'ART. 5 CO. 4 DEL DPR 272/04 IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA PER NON AVERE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PREDETERMINATO I CRITERI E LE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI.
Statuisce l'art. 5, co. 4, del DPR 272/2004 ("Regolamento di Disciplina in materia di Accesso alla Qualifica di Dirigente, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165") - analogamente all'art. 12, co. 1, del DPR 487/94 (come modificato dal DPR 693/96) - che " La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte".
La prova dell'omissione di tali ulteriori prescrizioni, con conseguente violazione di legge, emerge dagli stessi verbali della Commissione esaminatrice, da quali non è dato evincere né le previste "formalizzazioni" né l'adozione degli altri adempimenti dovuti in relazione alle prove orali.
VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 12, CO. 1, DEL DPR 487/94. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELL'ILLOGICITA' E DEL TRAVISAMENTO: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.
La commissione ha espresso, nei riguardi del candidato Orlando, un giudizio negativo in forma puramente numerica ("Il candidato ha risposto esattamente a 29 quesiti su 50, conseguendo il punteggio di 17,40/30 (...) pari a: 0,6 x 29"), così violando l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ribadito con assoluto rigore nell'art. 3 legge 241/90, tanto più che non erano stati predeterminati da parte della Commissione esaminatrice i criteri oggettivi di valutazione delle prove (più precisamente i punteggi che la stessa aveva prestabilito di attribuire ad ogni risposta esatta, sbagliata e/o mancante in relazione ai quesiti della prova "pratica attitudinale"). Ne consegue che il punteggio in concreto attribuito al ricorrente è da ritenere del tutto arbitrario ed ingiustificato.
Concludeva, dunque, il ricorrente per l'annullamento, previa sospensione, di tutta la procedura concorsuale.
3. Nessuna delle parti intimate si costituiva e con ordinanza n. 139 del 7 aprile 2009 il Tar accoglieva la domanda cautelare, ritenendo sussistenti tanto profili di fondatezza, e per gli aspetti concernenti la composizione della Commissione, e per la parte riguardante lo svolgimento delle prove concorsuali, quanto un pregiudizio grave ed irreparabile, data la posizione del ricorrente.
Su appello della parte controinteressata, con ord. n. 3245 del 25 giugno 2009, il Consiglio di Stato, ritenendo prevalente il danno lamentato dagli appellanti rispetto a quello del ricorrente originario "che non potrebbe comunque ricoprire immediatamente la pozione funzionale a concorso, comportando l'accoglimento del ricorso originario la rinnovazione della procedura", respingeva la domanda cautelare di primo grado.
Con memoria del 28 dicembre 2010 si costituivano i controinteressati, mentre con memoria del 5 gennaio 2011 si costituiva il Comune di Locri, entrambi resistendo alle censure avversarie, delle quali chiedevano il rigetto.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2011, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
4. In merito alla tardività della costituzione del Comune di Locri, rilevata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa debba essere disattesa, avendo la difesa di parte ricorrente controdedotto per iscritto alle difese dell'ente (analoghe per altro, secondo quanto dalla stessa asserito, a quelle, tempestive, della parte controinteressata), con memoria di replica del 18 gennaio 2011, la quale pure finisce per non rispettare il termine fissato dall'art. 73 c.p.a.. Il Collegio ritiene, dunque, di prendere in esame tutte le difese scritte svolte dalle parti.
Deve ancora in via preliminare darsi atto della sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, di cui le controparti hanno dubitato.
Egli è stato ammesso a partecipare alla selezione interna, avendo presentato regolare e tempestiva domanda, facendo parte, all'epoca della selezione, dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.
Né sussiste alcuna ipotesi di improcedibilità per omessa autonoma impugnazione del bando o del regolamento, essendo chiaro che l'interesse del candidato è divenuto attuale solo con la sua esclusione.
5. Col primo motivo il ricorrente lamenta che la nomina della Commissione non è avvenuta da parte della Giunta, come prescrive la normativa nazionale sui concorsi.
Ritiene il Tribunale che erri il ricorrente nel ritenere che la competenza spetti tutt'oggi alla Giunta.
Ai sensi del sopravvenuto art. 107, co. 5, del D.Lg.vo n. 267/2000, infatti, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti" (Tar Reggio Calabria, 8 settembre 2005 n. 1397, proprio con riferimento al Comune di Locri ed al precedente Regolamento del 1998 che prevedeva che la Commissione esaminatrice dei concorsi e delle selezioni fosse nominata dalla Giunta comunale; in termini anche Tar Cagliari, 29 settembre 2003 n. 1093)..
In linea con tale innovazione si presenta, pertanto, la previsione regolamentare del 2008, che all'art. 9 affida la nomina della commissione al Dirigente del Settore amministrativo.
6. Fondato è invece il secondo motivo di gravame.
L'art. 6 D.l.vo 23 dicembre 1993 n. 546, nel modificare l'art. 8 D.l.vo n. 29/93, oggi confluito nell'art. 35 T.U. n. 165/01, prevede la "composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".
Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, specie quella di primo grado, che al Collegio pare preferibile, ai fini del divieto di partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso posto non rileva la circostanza che le cariche siano ricoperte presso Amministrazione diversa da quella interessata dalla procedura concorsuale (Cfr. TAR Sardegna 15 ottobre 2002 n. 1367; Tar Lazio, III bis, 15 novembre 2000 n. 9353; TAR Lazio, III, 31 luglio 1999 n. 2376; TAR Toscana, II, 29 febbraio 1996 n. 80).
La norma ha l'evidente scopo di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale nelle procedure riguardanti i pubblici concorsi. Pertanto non si reputa logico limitare l'applicazione della norma all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso pubblico. Infanti è l'"appartenenza" in generale ad una forza politica o ad una organizzazione sindacale che rende indebitamente influenzabile da fattori esterni quel determinato soggetto, a prescindere dalla circostanza che la designazione sia avvenuta all'interno della stessa amministrazione che ha bandito il concorso (così Tar Lazio, III quater, 3 dicembre 2009 n. 12429).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato propende per un'interpretazione più restrittiva, che valorizza, tra l'altro, il disposto del co. 6 dell'art. 4 DPR n. 272/04, secondo cui "non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali" Si argomenta, infatti, che seguendo la tesi opposta la previsione relativa agli amministratori dell'Ente che ha bandito il concorso rimarrebbe priva di ogni significato, risultando pleonastica in quanto assorbita da quella relativa ai soggetti che ricoprono cariche politiche.
Ma nel caso di specie la componente Ing. F. non è soltanto Consigliere del Comune di Siderno, circostanza che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente determinerebbe incompatibilità , ma è anche componente dell'Ufficio Staff del Sindaco di Locri ed è Dirigente Regionale del partito politico ...omissis....
A parte la qualità di componente dell'Ufficio Staff del Sindaco del medesimo Comune che bandisce il concorso, carica che, per quanto non elettiva, ma tecnica, pone il componente alla dirette dipendenza del sindaco, con compiti di indirizzo politico, è di certo ostativa la carica politica di dirigente regionale di un partito.
Su questo la giurisprudenza è chiara, come si desume dalla stessa decisione della V sezione del Consiglio di Stato, 27 luglio 2002 n. 4056, la quale, pur ritenuto di escludere che nel concetto di 'cariche politiche' possano ricomprendersi le cariche elettive presso gli enti territoriali, diversi da quello che bandisce il concorso, precisa che il richiamo alle cariche politiche tout court si spiega proprio con riferimento ai partiti politici, in quanto "per carica politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti".
7. Del pari illegittima è la nomina del dott. L., quale presidente della Commissione, secondo quanto denunziato col terzo motivo di ricorso.
Lo stesso art. 9 del regolamento per le progressioni verticali prevede che sia il Direttore generale del Comune o di altro ente locale ad assumere la presidenza.
Si difende l'amministrazione, affermando che il Direttore generale del Comune di Locri era l'unico Dirigente del Comune e, quindi, l'unico a poter assumere gli atti formali della procedura e, pertanto, non poteva anche assumere la presidenza della Commissione, per cui lo stesso ha provveduto, nell'atto formale di individuazione della commissione, "non avendo trovato altri Direttori Generali disponibili ad assumere la presidenza della commissione, a nominare altro dirigente in sua vece nella persona del Dott. S. L., responsabile dell'area amministrativa del Comune di Ardore Cat. D6 superiore a quella di selezione".
La difesa non persuade. Posta la chiarezza del dato regolamentare, non sussiste prova sulla circostanza (che non si presenta neppure evidente o anche solo verosimile) che siano stati interpellati (non si dice in quale modo) tutti i Direttori Generali di tutti gli enti locali e nessuno abbia dato (senza ancora che si sappia in quale modo) la propria disponibilità . Giustificazione palesata dal Comune, peraltro, solo ex post, in sede processuale, ma non riportata, né accennata nella determina n. 31/08 di nomina della Commissione.
Anche sotto tale aspetto la composizione della commissione risulta illegittima.
8. La fondatezza delle censure riguardanti la composizione della Commissione importa già l'annullamento di tutto il procedimento concorsuale.
Solo per ragioni di completezza e tenuto conto di quanto già tratteggiato in sede cautelare, appare opportuno dare brevemente conto delle censure che riguardano lo svolgimento delle prove concorsuali, censure che risultano pure tutte fondate.
Risultano, infatti, illegittime, per le ragioni segnalate in ricorso, la previsione di un'unica prova scritta di tipo pratico attitudinale, la mancata preparazione di più tracce e l'omessa predisposizione dei criteri di valutazione degli elaborati, tanto più che, per asserite ragioni di economicità , si era ritenuto di far luogo ad un unico concorso per ben tre diversi profili professionali.
Tale circostanza - ossia l'unicità della procedura concorsuale svolta nei termini fin qui descritti - importa, in ultimo, che non possa farsi luogo ad annullamento degli atti limitatamente al profilo inerente l'area tecnico manutentiva, come richiesto, in via subordinata, in sede di discussione orale, dalle difese dei controinteressati.
9. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati.
La spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Locri ed i controinteresaati al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui. euro 2.000 a carico del Comune e euro 2.000, in solido, a carico dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Caterina Criscenti
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Caruso
Â
Depositata in Segreteria il 2 marzo 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
