N. 251/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2149 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2009, proposto da:
F. B. + 4, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto in Bari, via Francesco Crispi n. 6;
contro
il Comune di Sammichele di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Tobia Renato Binetti, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, n. 172/C;
nei confronti di
V. S., M. S.;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 ottobre 2009 (pubblicata all'albo comunale dal 5 al 20 novembre 2009) avente ad oggetto "Approvazione rendiconto di gestione anno 2008";
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 15 ottobre 2009 (pubblicata all'albo comunale dal 5 al 20 novembre 2009) avente ad oggetto "Art. 193 del testo Unico n. 267/2000. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Esercizio Finanziario 2009. Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2008 approvato";
di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti, compresa, ove occorra, la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 17 settembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sammichele di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 1^ dicembre 2010 per le parti i difensori avvocati Antonio L. Deramo per delega dell'avv. Giuseppe Macchione e Tobia Renato Binetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, consiglieri di minoranza presso il Comune di Sammichele di Bari, costituiti nel gruppo consiliare "Insieme", hanno impugnato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15 ottobre 2009 di approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2008 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 di pari data avente ad oggetto la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del testo Unico n. 267/2000 ed il ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2008.
Avverso la deliberazione n. 36 del 2009 essi ricorrenti deducono il seguente articolato motivo:
violazione dell'art. 85 del Regolamento di contabilità del comune di Sammichele di Bari, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30 aprile 1997 anche in relazione all'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2006; violazione dell'art. 227, secondo e quinto comma del d. lgv. 18 agosto 2000, n. 267; violazione dei principi generali in tema di diritti e prerogative dei consiglieri comunali; eccesso di potere per difetto di presupposto; ingiustizia manifesta, in quanto la relazione dei Revisori dei Conti non sarebbe stata messa a disposizione dei consiglieri comunali 20 giorni prima della deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione.
Avverso la deliberazione n. 37 del 2009, essi deducono l'illegittimità in via derivata per difetto di presupposto, nonché violazione dell'art. 228 del d. lgv. n. 267 del 2000; dei principi generali in tema di redazione del rendiconto di gestione e della circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995.
Il Comune di Sammichele di Bari, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto l'infondatezza nel merito.
Questa sezione ha respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 41 del 14 gennaio 2010.
Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 1^dicembre 2010, il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso è infondato nel merito, sicché si può prescindere dall'esame delle eccezioni in rito.
I ricorrenti lamentano il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 85 del Regolamento di contabilità vigente nel Comune di Sammichele di Bari, che prevede che la proposta del rendiconto di gestione debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno venti giorni prima della seduta del consiglio comunale, in quanto la proposta messa a disposizione era priva della relazione dei revisori dei conti depositata solamente quattro giorni prima della seduta.
La censura è infondata.
Deve, all'uopo osservarsi, che a norma dell'art. 267 del 2000, sono parte del rendiconto generale il bilancio di conto economico ed il conto del patrimonio.
Tali documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali.
E' incontestato, infatti, che la proposta di rendiconto di gestione del 2008, approvata con deliberazione di giunta comunale n. 171 del 17 settembre 2009, è stata depositata e messa a disposizione dei consiglieri in pari data, sicché è stato rispettato lo spatium di venti giorni dalla seduta consiliare fissata e tenutasi il 15 ottobre 2009.
Quanto all'assunto circa la necessità che la relazione dei revisori dei conti debba essere depositata in uno con la proposta di rendiconto e nei termini fissati per quest'ultimo documento, esso non è condivisibile, mancando una previsione normativa in tal senso.
Poiché, dunque, l'assunto dei ricorrenti non trova fondamento in alcuna norma di legge o di regolamento, non può desumersi da tale omissione violazione delle norme in materia o vulnus del diritto e delle prerogative dei consiglieri.
La relazione dei revisori dei conti fu, invero, depositata cinque giorni liberi prima della seduta fissata per l'approvazione del rendiconto, nei termini fissati per il caso di seduta ordinaria del consiglio qual è quella di cui si discute.
L'articolo 39 del regolamento comunale stabilisce, infatti, che gli atti oggetto di discussione e posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria ovvero altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione "nei quattro giorni liberi precedenti".
Sta di fatto che l'avviso di convocazione è stato notificato a tutti i consiglieri comunali il 9 ottobre 2009 e che la seduta si è tenuta il 15 ottobre 2009, sicché sono stati rispettati i termini.
Né ha pregio la tesi dei ricorrenti che vorrebbero escludere la domenica dal computo del termine, atteso che in materia di computo dei termini del procedimento amministrativo, in mancanza di specifica normativa, si applicano le norme di ordine generale dettate dagli artt. 155 e segg. c.p.c. e dall'art. 2963 c.c. che computano nel decorso del termine i giorni festivi.
D'altra parte il rispetto del termine ordinario di cinque giorni liberi, per presunzione di legge è ritenuto sufficiente ad acquisire una conoscenza esaustiva degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi parimenti sufficiente alla lettura della relazione dei revisori dei conti che completa la diretta conoscenza della proposta del rendiconto.
In conclusione, deve ritenersi che il termine dilatorio di venti giorni di cui all'art. 227 del T.U. n. 267 del 2000 non si riferisce alla relazione dei revisori dei conti ma al rendiconto generale.
Peraltro, l'art. 239 comma 1, lettera d del suddetto testo unico e il Regolamento di contabilità del Comune di Sammichele (art. 81, lettera d) prevedono che i Revisori presentino la propria relazione nel termine non inferiore di venti giorni dalla trasmissione della proposta di rendiconto formulata dalla Giunta.
Quest'ultimo termine, peraltro ordinatorio, appare inconciliabile con l'assunto dei ricorrenti che tale documento debba essere depositato in uno con la proposta di rendiconto ai sensi dell'art. 267, a meno che non si vogliano dilatare i tempi tra la formazione della proposta di rendiconto e la data della adunanza del consiglio comunale per la sua approvazione.
Quanto sin qui esposto toglie pregio anche alla censura di illegittimità derivata della deliberazione consiliare n. 37 del 15 ottobre 2009 avente ad oggetto la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del testo unico n. 267/2000 e del provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2008.
Infondato è anche l'assunto sulla mancanza dell'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi, atteso che come risulta dalla deliberazione di giunta comunale n. 171 del 2009, il responsabile del servizio di ragioneria, con la presentazione del conto del bilancio ha proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi, effettuata di concerto con i responsabili di area giusta nota n. 4182 del 15 maggio 2009.
Non sussiste, peraltro, alcun obbligo che tale atto debba consistere in una determinazione, come sostengono i ricorrenti, essendo previsto dalla normativa in materia che per gli esercizi successivi al 1995 il provvedimento ricognitivo sia dei residui attivi non riscossi che di quelli passivi non pagati sia di competenza dei funzionari gestori (circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
Doris Durante
IL CONSIGLIERE
Giuseppina Adamo
IL REFERENDARIO
Giacinta Serlenga
Depositata in Segreteria il 10 febbraio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)