Venerdì 01 Aprile 2011 18:39
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Processo Civile e Amministrativo/Risarcimento del danno

Costituzione del rapporto di impiego tardiva e risarcimento del danno

Sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Bologna n. 147 del 24/02/2011

Sul trattamento economico spettante al dipendente pubblico in caso di ritardata costituzione del rapporto d'impiego e prova del danno subito.

1. Giudizio amministrativo - Risarcimento danno - Ritardo nella costituzione del rapporto d'impiego - Spetta - Condizioni

1. In caso di mancata percezione del pieno trattamento economico in conseguenza della ritardata costituzione del rapporto d'impiego a seguito di illegittimo diniego di nomina va escluso ogni effetto restitutorio automatico, ma va ammessa la rilevanza del ritardo ai fini del risarcimento del danno (1). In particolare, ai fini dell'accoglimento dell'azione per risarcimento dei danni, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto adottato dall'amministrazione è presupposto necessario, ma non sufficiente, per la configurazione di una responsabilità, costituendo ulteriori passaggi necessari e progressivi la prova dell'esistenza di un danno - che deve essere fornita dall'interessato - e l'accertamento del nesso di causalità diretta ed immediata tra l'evento dannoso e l'atto o il comportamento ascrivibile all'amministrazione a titolo di colpa o di dolo (2). Inoltre, quando la prova della sussistenza del danno è nella disponibilità del ricorrente, il giudice non è tenuto ad integrare le carenze probatorie delle parti (3).

(1) Cons. Stato, sez. VI, n. 3346/2008; Cons. Stato, sez. VI, n. 3124/2006.
(2) Si veda tra le tante Cons. Stato, sez. V, n. 6797/2010.
(3) T.A.R. Lazio, sez. II, 20-12-2000 n. 12355.



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N. 147/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1208 Reg. Ric.
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 1998, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Sacco, con domicilio eletto presso Giorgio Sacco in Bologna, via S.Felice 6;
contro
Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Todde, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;
per l'annullamento
del provvedimento che nega la retrodatazione giuridica ed economica della decorrenza del rapporto d'impiego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, non assunto con provvedimento in data 21.12.1995 per mancanza del requisito dell'idoneità fisica, è stato poi ammesso in servizio con decorrenza 1.8.1996 a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 312/1996 che aveva accolto l'istanza cautelare avverso il suddetto provvedimento comunale di non assunzione.
Con sentenza n. 51/1998 di questo Tribunale è stato annullato il provvedimento, già sospeso, di non assunzione del 21.12.1995.
In esecuzione della sopracitata sentenza il comune di Bologna, esperiti nuovi accertamenti sull'idoneità del ricorrente, ne disponeva definitivamente l'assunzione confermando quale decorrenza il 1.8.1996 data di effettiva presa del servizio a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 312/1996 che aveva accolto l'istanza cautelare avverso il provvedimento del 21.12.1995.
Avverso il suddetto contratto di lavoro è stato proposto il ricorso all'esame n. 1208/1998 con cui vengono dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge sotto vari profili e, in sostanza, si chiede la retrodatazione giuridica ed economica della decorrenza del rapporto d'impiego alla data del precedente diniego di assunzione poi annullato dal giudice.
Con provvedimento del 9.10.1998 il comune di Bologna ha disposto la retrodatazione al 21.12.1995 dell'assunzione ai soli fini giuridici.
L'Amministrazione intimata, pertanto, chiede che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse per questo aspetto, mentre ritiene infondata la richiesta di retrodatazione economica in quanto il ricorrente nel periodo non ha prestato servizio.
Ciò posto resta da esaminare la richiesta di retrodatazione ai fini economici della decorrenza del rapporto d'impiego formulata col ricorso a titolo di risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittima decisione del comune poi annullata dal Giudice.
La giurisprudenza in punto di mancata percezione del pieno trattamento economico in conseguenza della ritardata costituzione del rapporto d'impiego a seguito di illegittimo diniego di nomina esclude ogni effetto restitutorio automatico, ma ammette, in astratto, la rilevanza del ritardo ai fini del risarcimento del danno (C. St., VI, n. 3346/2008; C. St., VI, n. 3124/2006).
Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non dimostra né la sussistenza né l'entità del danno subito.
La giurisprudenza ritiene che ai fini dell'accoglimento dell'azione per risarcimento dei danni davanti al giudice amministrativo, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto adottato dall'amministrazione è presupposto necessario, ma non sufficiente, per la configurazione di una responsabilità, costituendo ulteriori passaggi necessari e progressivi la prova dell'esistenza di un danno - che deve essere fornita dall'interessato - e l'accertamento del nesso di causalità diretta ed immediata tra l'evento dannoso e l'atto o il comportamento ascrivibile all'amministrazione a titolo di colpa o di dolo (si veda tra le tante C. St., V, n. 6797/2010).
Si deve anche aggiungere che, quando la prova della sussistenza del danno è nella disponibilità del ricorrente, il giudice non è tenuto ad integrare le carenze probatorie delle parti (TAR Lazio II, n. 12355 del 20.12.2000).
Nel caso di specie, come si è detto, la richiesta di risarcimento è sprovvista di prova, in quanto non vengono prospettati elementi idonei a dimostrare che nel periodo di cui si tratta il ricorrente non ha svolto o potuto svolgere attività produttive di reddito o di utilità equivalenti.
Conclusivamente, il ricorso n. 1011/2006 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte concernente la richiesta di retrodatazione giuridica dell'assunzione.
Deve essere respinto nella parte concernente la richiesta di risarcimento del danno, nei termini sopra esposti.
Tenuto conto dei caratteri complessivi della controversia sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Seconda, dichiara il ricorso in epigrafe in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse come precisato in motivazione e lo respinge nella restante parte che riguarda la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
L'ESTENSORE
Bruno Lelli
IL CONSIGLIERE
Alberto Pasi
 
Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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