Mercoledì 27 Giugno 2012 22:05
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Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza

Valutazioni delle commissioni mediche per il reclutamento dei militari: sono sindacabili dal Giudice Amministrativo?

sentenza Consiglio di Stato n. 3618 del 20/06/2012

Il giudizio della commissione medica, svolto per il reclutamento delle forze di polizia e dei militari, sulla base degli elementi acquisiti e ordinariamente condotto secondo canoni riconducibili al tema della discrezionalità tecnica, è sindacabile allorchè appaia palesemente erroneo.

1. Pubblico impiego - Personale - Polizia di Stato - Reclutamento - Accertamenti sanitari - Valutazione delle commissioni mediche - Profili

2. Concorso pubblico - Commissione - Valutazioni - Verbali - Natura dichiarativa - Sussistenza - Profili

3. Concorso pubblico - Commissione - Medica ospedaliera - Verbali - Valenza probatoria - Veridicità dei fatti narrati - Certezza - Non sussiste - Conseguenza



1. In relazione agli accertamenti sanitari in tema di reclutamento del personale delle forze di polizia e militari, deve sottolinearsi la differenza, contenutistica e disciplinare, tra le due diverse tipologie di attività svolte dalle commissioni mediche a ciò preposte. Infatti, sebbene spesso commisti, sono rinvenibili agevolmente due profili giuridicamente ben diversi: da un lato, vi è un'attività di acquisizione di fatti, il cui svolgimento è documentato tramite la verbalizzazione delle attività condotte; dall'altro, l'espressione di un giudizio sulla base degli elementi acquisiti al procedimento, secondo canoni ordinariamente ricondotti al tema della discrezionalità tecnica. Si tratta quindi di due modi procedimentali, talvolta così collegati da non essere nemmeno distinguibili, che concettualmente non solo rappresentano momenti giuridicamente distinti, ma sono sottoposti a discipline diverse. Ed, infatti, mentre il primo ordine di atti rientra nell'ambito dei procedimenti dichiarativi, con particolare rilevanza assegnata al momento della verbalizzazione delle attività compiute, il secondo è esplicazione di un giudizio valutativo dei fatti acquisiti al procedimento, ed è governato dalle regole di controllo sull'esercizio di quella che è comunemente chiamata discrezionalità tecnica (1).

(1) Per un esame approfondito sul punto: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26-3-2012 n. 1767.

2. La natura dichiarativa dei verbali redatti dalle commissioni di concorso, siano essi predisposti in occasioni di valutazioni inerenti alla disciplina del rapporto di pubblico impiego come pure in occasioni attinenti ai procedimenti di evidenza pubblica, è pacificamente riconosciuta in ragione della tipologia di attività documentate nell'atto ed alle conseguenze della sua verbalizzazione, soprattutto in funzione del regime probatorio ad esso connesso ed alla sua fidefacienza (2).

(2) Sulla natura del verbale delle attività collegiali svolte dalle diverse commissioni, e sul loro valore probatorio pieno, fino a querela di falso, si veda, ad esempio, in relazione alla commissione di avanzamento degli ufficiali, Cons. Stato, sez. IV, 3-2-2006 n. 485; in relazione alla commissione di gare nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, Cons. Stato, sez. V, 16-6-2005 n. 3166; in relazione alla commissione per concorso a cattedra universitaria, Cons. Stato, sez. VI, 3-7-1993 n. 472; e, più in generale, in relazione all'applicazione del rimedio della querela di falso per eventuali inesattezze od omissioni dei verbali delle sedute delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi, Cons. Stato, sez. IV, 2-12-1980 n. 1133.

3. Il verbale della commissione medica ospedaliera fa piena prova, sempre fatta salva la possibilità di querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e, quindi, non esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione. Ciò implica che la sempre possibile contestazione della legittimità del giudizio formulato dalla commissione non può essere di per sé estesa agli accadimenti rappresentati nel verbale, che sono invece garantiti da una forma particolare di risalto probatorio (3).

(3) Cons. Stato, sez. IV, 14-12-2004 n. 8070.







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N. 3618/2012 Reg. Prov. Coll.

N. 7574 Reg. Ric.

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 7574 del 2010, proposto da C. S., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 2008 del 12 febbraio 2010, redatta in forma semplificata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Luca Mazzeo, in sostituzione di Antonino Galletti, e l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7574 del 2010, C. S. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 2008 del 12 febbraio 2010, redatta in forma semplificata con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per l'annullamento del provvedimento - notificatogli il 7.7.2009 - con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 400 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n. 20 del 13.3.2009).

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor C. S. aveva impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento - notificatogli il 7.7.2009 - con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 400 Carabinieri effettivi in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n. 20 del 13.3.2009).

Costituitosi il Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il Il giudice di prime cure, ritenuta la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella camera di consiglio del 20.1.2010, data in cui il ricorso, nel frattempo debitamente istruito, era proposto per la delibazione dell'istanza incidentale, definiva immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata, evidenziando l'infondatezza delle censure, in relazione alla correttezza del procedimento seguito dall'amministrazione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata, evidenziando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso de qua.

Nel giudizio di appello, si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del giorno 8 ottobre 2010, con ordinanza n. 4568/2010 la Sezione, considerate la non coincidenti valutazioni espresse da diversi organi sanitari pubblici sull'idoneità del ricorrente e rilevata l'esigenza di rinnovare gli accertamenti sanitari, disponeva una verificazione a carico del Ministero della difesa, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010.

Dopo due rinvii, dati all'udienza del 17 dicembre 2010 ed all'udienza del 18 gennaio 2011, per consentire il detto adempimento istruttorio, all'udienza del giorno 1 febbraio 2011, considerato che a seguito della verificazione disposta dalla Sezione fosse emerso come la struttura della personalità dell'appellante sia da considerarsi normale, la Sezione accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 453/2011.

All'udienza del 3 aprile 2012, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - Occorre preliminarmente evidenziare come la Sezione, esaminando funditus la questione del contenuto e dei limiti all'impugnativa degli accertamenti sanitari in tema di reclutamento del personale delle forze di polizia e militari (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 marzo 2012, n1767), abbia posto in risalto la differenza, contenutistica e disciplinare, tra le due diverse tipologie di attività svolte dalle commissioni mediche.

Infatti, sebbene spesso commisti, sono rinvenibili agevolmente due profili giuridicamente ben diversi: "da un lato, vi è un'attività di acquisizione di fatti, il cui svolgimento è documentato tramite la verbalizzazione delle attività condotte; dall'altro, l'espressione di un giudizio sulla base degli elementi acquisiti al procedimento, secondo canoni ordinariamente ricondotti al tema della discrezionalità tecnica. Si tratta quindi di due modi procedimentali, talvolta così collegate da non essere nemmeno distinguibili, che concettualmente non solo rappresentano momenti giuridicamente distinti, ma sono sottoposte a discipline diverse. Ed, infatti, mentre il primo ordine di atti rientra nell'ambito dei procedimenti dichiarativi, con particolare rilevanza assegnata al momento della verbalizzazione delle attività compiute, il secondo è esplicazione di un giudizio valutativo dei fatti acquisiti al procedimento, ed è governato dalle regole di controllo sull'esercizio di quella che è comunemente chiamata discrezionalità tecnica.

La differenza di regime emerge da una disamina della giurisprudenza più accorta.

La natura dichiarativa dei verbali redatti dalle commissioni di concorso, siano essi predisposti in occasioni di valutazioni inerenti alla disciplina del rapporto di pubblico impiego come pure in occasioni attinenti ai procedimenti di evidenza pubblica, è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza in ragione della tipologia di attività documentate nell'atto ed alle conseguenze della sua verbalizzazione, soprattutto in funzione del regime probatorio ad esso connesso ed alla sua fidefacienza (sulla natura del verbale delle attività collegiali svolte dalle diverse commissioni, e sul loro valore probatorio pieno, fino a querela di falso, si veda, ad esempio, in relazione alla commissione di avanzamento degli ufficiali, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 485; in relazione alla commissione di gare nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2005, n. 3166; in relazione alla commissione per concorso a cattedra universitaria, Consiglio di Stato, sez. VI, 03 luglio 1993, n. 472; e, più in generale, in relazione all'applicazione del rimedio della querela di falso per eventuali inesattezze od omissioni dei verbali delle sedute delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre 1980, n. 1133).

Ancora più attentamente, si è poi sottolineato, ricostruendo l'articolazione strutturale del procedimento in un modo che questo Collegio ritiene di fare proprio, che il verbale della commissione medica ospedaliera fa piena prova, sempre fatta salva la possibilità di querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e, quindi, non esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione. Ciò implica che la sempre possibile contestazione della legittimità del giudizio formulato dalla commissione non può essere di per sé estesa agli accadimenti rappresentati nel verbale, che sono invece garantiti da una forma particolare di risalto probatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8070)".

Si tratta di acquisizioni a cui la Sezione non ritiene fare torto, dovendosi tener ferma la loro valenza generale, nonostante la peculiarità della questione ora in scrutinio.

3. - Nel caso in esame, va invece evidenziato come, antecedentemente all'assunzione (o meglio alla ripresa) di questo orientamento più consono alla struttura ed alla natura giuridica degli atti costituenti il procedimento amministrativo di selezione del personale delle forze di polizia e militare, la Sezione aveva disposto una verificazione a carico dello stesso Ministero della difesa, dalla quale è emersa la palese erroneità della valutazione effettuata nei confronti della parte appellante, il cui quadro clinico psicologico risulta ora ricondotto al concetto di "normale assetto della struttura d personalità, nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali".

Si tratta di una situazione di evidente mancata corretta acquisizione dei dati del procedimento, a cui anche la stessa amministrazione avrebbe potuto dare seguito, con un atto di autotutela, e che comunque ha permesso a questa Sezione di accogliere la domanda cautelare proposta e imposto al Ministero di ammettere con riserva il candidato alla frequenza del corso de qua.

L'accertata presenza dei requisiti attitudinali, come verificato dalla stessa amministrazione, impone quindi l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'atto principalmente gravato.

4. - L'appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sul tema.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 7574 del 2010 e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 2008 del 12 febbraio 2010, redatta in forma semplificata, accoglie il ricorso di primo grado;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

- Gaetano Trotta - Presidente

- Sergio De Felice - Consigliere

- Fabio Taormina - Consigliere

- Diego Sabatino - Consigliere, Estensore

- Fulvio Rocco - Consigliere

 

IL PRESIDENTE

Gaetano Trotta

L'ESTENSORE

Diego Sabatino

 

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)