| Giovedì 24 Maggio 2012 09:30 |
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Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza |
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Piani per insediamenti produttivi e giurisdizione esclusiva del G.A. |
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| sentenza T.A.R. Campania - Salerno n. 939 del 17/05/2012 | |
Attenendo il P.i.p. al governo del territorio ed al costituito assetto urbanistico generale, esso reca in sé l'interesse pubblico alla sua corretta attuazione e gestione sino alla completa realizzazione delle relative opere: da quì la giurisdizione amministrativa esclusiva sulle relative controversie.
1. Giurisdizione amministrativa - Urbanistica - Uso territorio - Piani per Insediamenti Produttivi (P.i.p.) - Sussiste - Ragioni
2. Atto amministrativo - Vizi - Formali e procedurali - Nell'ipotesi in cui l'interessato sia informato dei fatti che danno luogo al procedimento - Irrilevanza
1. Si deve considerare che il P.i.p., quale mezzo attuativo dello strumento urbanistico generale del Comune, attiene al governo del territorio ed al costituito assetto urbanistico generale, conseguendone che esso reca in sé l'interesse pubblico alla sua corretta attuazione e gestione sino alla completa realizzazione delle relative opere; l'attuazione del detto Piano attuativo viene realizzata con l'acquisizione dei terreni mediante procedure espropriative; le convenzioni regolanti i rapporti con gli assegnatari dei lotti di terreno, in considerazione dell'immanente interesse pubblico all'attuazione del P.i.p., sono riconducibili alle figure degli accordi di natura pubblica di cui all'art. 11, L. 7/8/1990 n. 241 le cui relative controversie sono attribuite dalla medesima disposizione legislativa (ora, art. 133 co. 1, lett. "a" n. 2, Cod. Proc. Amm.) alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ed a quest'ultimo riguardo, trattandosi di materia relativa all'assegnazione di beni espropriati dall'Ente pubblico, la menzionata giurisdizione esclusiva sussiste anche in base all'art. 133 co. 1, lett. "b", del Cod. Proc. Amm. che a siffatta giurisdizione devolve le controversie in tema di "rapporti di concessione di beni pubblici", ed ancora, venendo in rilievo nella fattispecie il governo del territorio ed il relativo uso, la detta giurisdizione esclusiva trova fonte normativa nella lett. "f" del comma 1 del medesimo art. 133 del Cod. Proc. Amm. relativa alla materia "urbanistica ed edilizia" (1).
(1) Cass., SS.UU., 27-6-2005 n. 13712.
2. E' insussistente la doglianza con la quale vengono dedotti la mancata previa instaurazione del contraddittorio procedimentale ed il difetto di motivazione e d'istruttoria in ordine al provvedimento adottato, allorquando l'interessato sia in qualsiasi modo informato dei fatti che danno luogo al procedimento, essendo stato comunque posto in condizioni di rappresentare le sue deduzioni e valutazioni (2).
(2) Ex multis, Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9-3-2011 n. 1476.
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N. 939/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 772 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. "L.", rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo D'Avino ed Arcangelo D'Avino con domicilio eletto presso gli stessi a Salerno in Corso G. Garibaldi n. 194 nello studio dell'avv. Giuseppina Caliendo;
contro
- s.p.a. "A.", rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in Corso G. Garibaldi n. 103;
- Comune di Sarno, in persona del Sindaco p.t. - non costituito in giudizio -
per l'annullamento,
previa sospensione,
- quanto al ricorso principale: del decreto del 14 febbraio 2011 della s.p.a. "A.", di risoluzione della convenzione relativa all'assegnazione alla società ricorrente del lotto di terreno di mq. 2066 contraddistinto al n. 22 nel P.i.p. del Comune di Sarno;
- quanto al ricorso con motivi aggiunti: 1) del bando pubblicato dal 20 aprile al 6 giugno 2011 nell'albo del Comune di Sarno, di assegnazione dei lotti residui nel P.i.p. del Comune medesimo; 2) della deliberazione n. 35 della G.M. del Comune concernente l'attuazione del bando; 3) della deliberazione del 9 febbraio 2011 dell'A. di approvazione del bando;
per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I) Con ricorso notificato il 21 aprile 2011, depositato il 4 maggio successivo, la s.r.l. "L." ha impugnato il decreto del 14 febbraio 2011 della s.p.a. "A.", di risoluzione del rapporto convenzionale relativo all'assegnazione del lotto di terreno di mq. 2066 contraddistinto al n. 22 da essa ottenuta nel P.i.p. del Comune di Sarno.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:
1) carenza di potere della s.p.a. "A.", in quanto il provvedimento impugnato attinge il rapporto convenzionale susseguente l'assegnazione del lotto;
2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, del giusto procedimento ed eccesso di potere, per mancato invio dell'avviso d'inizio del procedimento;
3 e 4) violazione degli artt. 1460 e 1175, difetto ed erroneità dei presupposti su cui si basa l'atto impugnato, carenza ed erroneità della motivazione e difetto d'istruttoria ed eccesso di potere, contestandosi le ragioni d'inadempimento poste a base del provvedimento impugnato ed assumendo la sussistenza dell'inadempimento degli obblighi a carico di parte resistente.
Si è costituita in giudizio l'A. con la memoria depositata il 27 giugno 2011, con la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha controdedotto chiedendone il rigetto.
Nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2011 è stata respinta la domanda cautelare, stante l'emissione di un nuovo bando per l'assegnazione dei lotti residui, non impugnato.
II) Con atto con motivi aggiunti, notificato il 4 luglio 2011 e depositato il 13 successivo, la s.r.l. "L." ha impugnato il bando di assegnazione dei residui lotti del P.i.p. e gli atti connessi.
Vengono dedotti l'illegittimità derivata dai vizi esposti avverso gli atti impugnati col ricorso principale, la carenza dei presupposti per l'indizione del bando e la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
L'A. ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di assegnazione dei lotti residui e per intempestività dell'impugnazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con la memoria depositata il 25 luglio 2011; ed ha depositato relazione tecnica il 26 luglio 2011.
Nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2011 è stata accolta la domanda cautelare al fine di lasciare la res litigiosa ad huc integra sino alla decisione di merito.
III) La società ricorrente ha depositato relazione tecnica in data 11 novembre 2011 ed ha insistito per l'accoglimento delle impugnative con le memorie difensive del 21 e 30 novembre 2011.
L'A. ha ulteriormente insistito nelle sollevate eccezioni in rito e nel merito per il rigetto dei ricorso.
IV) Nell'odierna udienza le impugnative sono state trattenute per la decisione.
DIRITTO
I) La ricorrente s.r.l. "L.", col ricorso principale ha impugnato il provvedimento col quale la s.p.a. "A.", affidataria dell'attuazione del p.i.p. in località Ingegno del Comune di Sarno, in nome e per conto di quest'ultimo, ha dichiarato la risoluzione della convenzione relativa all'assegnazione in suo favore del lotto di terreno n. 22 nel P.i.p. del Comune di Sarno; e, col ricorso con motivi aggiunti, ha impugnato il bando di assegnazione dei lotti residui nel detto P.i.p.
II) Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso principale per carenza d'interesse a ricorrere, sollevata dall'A. sulla prospettata assenza di contestazione o di ragioni giustificative della "mancata realizzazione dell'insediamento produttivo" e del "mancato pagamento del saldo del corrispettivo richiesto a conguaglio della cessione del lotto" che sono i presupposti di fatto su cui si basa il provvedimento impugnato.
Invero, come risulta dal contenuto del ricorso e più diffusamente da quello delle relative memorie, la società ricorrente adduce a ragione del mancato insediamento asserite inadempienze della resistente A. e prospetta il mancato pagamento del saldo del corrispettivo come una sorta di comportamento riconducibile al principio "inadimplenti non est adimplendum", per cui le questioni attengono più propriamente al merito della controversia.
III.1) Nel merito, col primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la carenza di potere all'adozione del provvedimento impugnato assumendo che, vertendosi in tema di rapporti convenzionali connessi alla fase esecutiva del provvedimento di assegnazione e di cessione del lotto, non vi sarebbe spazio per l'esercizio d'attività autoritativa, con conseguente azionabilità dei mezzi giuridici relativi ai rapporti privatistici nei quali rileva il carattere paritetico delle parti.
La deducente indica altresì la controversia omologa a quella qui in esame da essa instaurata e pendente innanzi al G.O. in relazione alla quale l'A. ha svolto nei suoi confronti l'azione riconvenzionale d'accertamento d'inadempimento agli obblighi convenzionali, intendendo con ciò significare il riconoscimento dell'assenza di poteri autoritativi in materia anche da parte della qui resistente A..
Il Collegio, per quest'ultimo profilo, ritiene che la controversia civile non osti alla cognizione piena del ricorso portato al suo esame, risultando dalle indicazioni di parte ricorrente che sulla detta controversia non è stata adottata alcuna pronuncia neanche in ordine alla giurisdizione, e reputando che non vi sono ragioni per sospendere il presente giudizio.
Ciò premesso, la censura di carenza di potere è infondata.
Nelle ipotesi come quella in esame sussistono il potere della P.A. di provvedere autoritativamente per la cura dell'interesse alla tempestiva e regolare realizzazione del p.i.p. e la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Si deve considerare che il P.i.p., quale mezzo attuativo dello strumento urbanistico generale del Comune (PUC), attiene al governo del territorio ed al costituito assetto urbanistico generale, conseguendone che esso reca in sé l'interesse pubblico alla sua corretta attuazione e gestione sino alla completa realizzazione delle relative opere; l'attuazione del detto Piano attuativo viene realizzata con l'acquisizione dei terreni mediante procedure espropriative; le convenzioni regolanti i rapporti con gli assegnatari dei lotti di terreno, in considerazione dell'immanente interesse pubblico all'attuazione del P.i.p., sono riconducibili alle figure degli accordi di natura pubblica di cui all'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241 le cui relative controversie sono attribuite dalla medesima disposizione legislativa (ora, art. 133 comma 1 lett. "a" n. 2 del c.p.a.) alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Ed a quest'ultimo riguardo, trattandosi di materia relativa all'assegnazione di beni espropriati dall'Ente pubblico, la menzionata giurisdizione esclusiva sussiste anche in base all'art. 133 comma 1 lett. "b" del c.p.a che a siffatta giurisdizione devolve le controversie in tema di "rapporti di concessione di beni pubblici", ed ancora, venendo in rilievo nella fattispecie il governo del territorio ed il relativo uso, la detta giurisdizione esclusiva trova fonte normativa nella lett. "f" del comma 1 del medesimo art. 133 del c.p.a. relativa alla materia "urbanistica ed edilizia".
Ed, invero, nei sensi appena indicati si è espresso il Giudice regolatore della giurisdizione (Cass. S.U. 27/6/2005 n. 13712) che ha affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. in fattispecie del tutto omologa a quella in esame, mentre le decisioni indicate da parte ricorrente a supporto della sua contraria tesi riguardano fattispecie (sovvenzioni, finanziamenti pubblici, collaudo di lavori effettuati nel P.i.p.) in cui non è coinvolto l'interesse pubblico alla tempestiva e corretta attuazione del P.i.p. che persiste e permane sino alla completa realizzazione dello stesso.
Ne deriva che sussiste il potere esercitato dalla parte resistente nel caso in esame, stante l'interesse pubblico affidato alla sua cura di realizzazione del Piano attuativo, e ciò, peraltro, consegue anche dall'immanente potere di autotutela di cui, per principio generale, è attributaria la P.A.; e, sussiste, per quanto innanzi è stato precisato, la giurisdizione di questo Tribunale.
Il motivo di gravame esaminato è, pertanto, infondato.
III.2) Sono infondati anche il secondo e quarto motivo di gravame, coi quali vengono dedotti rispettivamente la mancata previa instaurazione del contraddittorio procedimentale ed il difetto di motivazione e d'istruttoria.
Ricordato che le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato sono il "mancato pagamento del saldo del corrispettivo relativo al conguaglio della cessione del lotto" e la "mancata realizzazione dell'insediamento produttivo", si osserva che di tali inadempienze, che a norma del bando di assegnazione e della convenzione comportano la risoluzione di questa e della cessione del bene, la società ricorrente è stata ben edotta dall'A. prima dell'adozione del provvedimento impugnato con le note n. 615 e n. 4352/2009 e n. 1784/2010 con le quali ad essa è stato assegnato anche un termine per regolarizzare le contestate inadempienze.
Ne consegue che non v'è spazio per la svolta doglianza perché la ricorrente - che ha sottoscritto la convenzione prevedente obblighi e conseguenze in caso d'inadempienze e che successivamente alle dette contestazioni ha svolto azione civile d'accertamento dell'inadempimento dell'A. e di risarcimento dei danni - aveva adeguata conoscenza delle inadempienze rilevate a riguardo della sua posizione dall'A. e dei conseguenti procedimenti adottandi; ed è noto che la pacifica giurisprudenza amministrativa reputa insussistente la doglianza in questione allorquando l'interessato sia in qualsiasi modo informato dei fatti che danno luogo al procedimento, essendo stato comunque posto in condizioni di rappresentare le sue deduzioni e valutazioni. (ex multis, Cfr. Cons. di Stato - Sez. VI - 9/3/2011 n. 1476)
Quanto al difetto di motivazione e d'istruttoria è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato esplicita chiaramente i fatti e le previsioni normative e convenzionali applicate, e ciò segnala l'assenza di entrambi i vizi dedotti.
III.3) Col terzo motivo di gravame la società ricorrente contesta il provvedimento impugnato assumendo che non ha realizzato l'opificio industriale perché gli intimati A. e Comune non hanno adempiuto al loro obbligo di rendere la relativa area d'insediamento disponibile ed accessibile; e, quanto al mancato pagamento del saldo del corrispettivo da essa dovuto, da quanto si evince dal contenuto della censura, pure richiama l'eccezione d'inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. sempre in base al prospettato inadempimento dell'amministrazione resistente.
Il prospettato inadempimento dell'amministrazione consisterebbe nella mancata immissione della ricorrente "nel pieno possesso materiale e giuridico" del lotto assegnato, nella modifica dello stato dei luoghi con scarico di materiale inerte contenuti da muri, nella presenza di rifiuti nell'area e relativo disposto divieto di movimentazione degli stessi, nella mancata ottemperanza dell'obbligo assunto dall'A. di rimozione dei beni mobili (autocarri, autovettura e mezzi meccanici) presenti lungo il confine del lotto, nell'inaccessibilità al lotto " per la realizzazione di un muro e per la presenza di un lucchetto e catena sull'unico varco creato dall'A. e, in sede di realizzazione di opere d'urbanizzazione, chiudendo qualsiasi accesso al lotto".
Si premette che, a norma dell'art. 8 del bando per l'assegnazione dei lotti nel P.i.p. ed in forza del connesso obbligo assunto con l'atto di trasferimento della proprietà degli stessi (art.8), l'assegnazione e la cessione della proprietà è sottoposta alla condizione di realizzazione dell'opificio, a pena di risoluzione delle dette assegnazione e cessione, nei termini temporali precipuamente precisati e configurati come essenziali.
Ciò premesso, appare al Collegio che i fatti e le circostanze indicati da parte ricorrente volti a prospettare ragioni impedienti la realizzazione dell'opificio non si rivelano all'uopo persuasivi.
La ricorrente ha conseguito il pieno possesso materiale e giuridico del lotto con formale atto nel 2005 (verbale del 9/9/2005) e le è stata trasferita la proprietà dello stesso con l'atto pubblico del 29/5/2007 nel quale (all'art. 7) si dà espressamente atto che essa è già stata immessa nel possesso del bene "a tutti gli effetti giuridici ed economici" con il detto verbale.
Quanto allo sversamento di materiali inerti e di risulta presenti nel lotto, si deve precisare che, da quanto è dato evincere dagli atti depositati in giudizio, esso è avvenuto ad opera di terzi posteriormente all'immissione in possesso ed al trasferimento di proprietà , per cui la ricorrente aveva, ratione possessionis, titolo per impedire lo sversamento e per agire direttamente per ottenerne la rimozione.
Quanto ai rifiuti ed al relativo divieto di movimentazione in presenza di una pianificazione tenente conto dei profili sanitari, si deve osservare che non sono contestate ex adverso l'affermazione di parte resistente e quella contenuta nella consulenza tecnica dalla stessa depositata, secondo cui lo sversamento di rifiuti non riguardava il lotto della ricorrente né l'accesso allo stesso, e ciò, quantomeno in relazione all'interno del lotto, si evince anche dal verbale d'immissione in possesso del bene del 2005 nel quale si è dato atto della presenza di mezzi meccanici, ma non di rifiuti.
Per l'obbligo assunto dall'A. di liberare il lotto dagli autoveicoli e mezzi meccanici, si osserva che la ricorrente ben poteva agire, anche in sede giudiziaria, per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, e ciò a prescindere che la presenza dei detti beni mobili lungo il confine non motivano l'assoluta assenza quantomeno dell'inizio dei lavori.
Quanto alla prospettata inaccessibilità al lotto " per la realizzazione di un muro e per la presenza di un lucchetto e catena sull'unico varco creato dall'A. e, in sede di realizzazione di opere d'urbanizzazione, chiudendo qualsiasi accesso al lotto", si deve considerare che con l'immissione in possesso del 2005 la ricorrente ha ottenuto la piena disponibilità del lotto e di quanto allo stesso accede ed ancor più siffatta disponibilità ha ottenuto col successivo trasferimento di proprietà del 2007 e, tuttavia, pur avendo titolo per sgomberare l'area, ancora al momento dell'adozione dell'atto impugnato, i lavori, a quanto si evince dagli atti del giudizio, non risultano avviati. Quanto, poi, all'occupazione di spicchi del lotto per l'esecuzione dei lavori d'urbanizzazione, è evidente che siffatti lavori sono estremamente limitati nel tempo e che, pertanto, l'occupazione non può reputarsi impediente la costruzione dell'opificio, e ciò a prescindere dall'impegno senza riserva assunto al riguardo dalla ricorrente in sede di formulazione del più volte citato verbale del 2005.
Sempre a riguardo dell'accessibilità o meno al lotto risulta dalla consulenza tecnica di parte resistente, non smentita ex adverso, che l'opificio progettato dalla ricorrente è ubicato sulla traversa San Lorenzo, già asfaltata prima della realizzazione del P.i.p., a poche decine di metri da via Ingegno che è importante arteria stradale comunale, con le conseguenti piena accessibilità al lotto e possibilità d'avvio da subito dei lavori a differenza dei lotti di altri assegnatari localizzati lungo le strade di progetto da tracciare e realizzare i quali, peraltro, nonostante la non buona localizzazione, hanno completato l'edificazione; e per quest'ultimo aspetto vengono allegati reperti fotografici.
E, dunque, anche l'ultimo motivo di gravame è infondato.
Alla stregua delle osservazioni svolte a riguardo di tutte le censure dedotte e ritenute infondate, perde di consistenza anche l'eccezione d'inadempimento invocata dalla ricorrente a norma dell'art. 1460 c.c.
III.4) Il ricorso principale, in definitiva, è infondato e va, pertanto, respinto.
IV) Il ricorso con motivi aggiunti, volto avverso il bando di assegnazione dei lotti residui nel P.i.p. comprendente quello assegnato alla ricorrente e gli atti connessi, è improcedibile per carenza d'interesse alla decisione, stanti la perdita definitiva dell'assegnazione del lotto conseguente al rigetto del ricorso principale e la mancata partecipazione della ricorrente alla procedura relativa al nuovo bando.
V) In conclusione, il ricorso principale è infondato e va, conseguentemente, respinto; ed il ricorso con motivi aggiunti è improcedibile per carenza d'interesse alla decisione.
VI) Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. "L.", così decide: a) respinge il ricorso principale; b) dichiara improcedibile il ricorso con motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente A., delle spese di giudizio che si liquidano, per onorari, diritti e spese di lite, nel complessivo importo di euro 2.200,00 (duemiladuecento), oltre i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 21 dicembre 2011 e 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Ferdinando Minichini
IL CONSIGLIERE
Francesco Gaudieri
IL CONSIGLIERE
Nicola Durante
Depositata in Segreteria il 17 marzo 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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