Domenica 12 Giugno 2011 19:07
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Processo Civile e Amministrativo/Giurisdizione e competenza

Conferimento di docenze a contratto presso l'Università: quale giurisdizione?

sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 888 del 13/04/2009

Sul giudice competente a decidere delle controversie relative all'assegnazione di incarichi di docenza a contratto presso l'Università: trattasi o no di "assunzione"? 2. Giurisdizione amministrativa - Difetto - Pronuncia - Controversie inerenti le procedure di assegnazione di docenze a contratto presso le Università - Giurisdizione del Giudice Ordinario - Sussiste - Ragioni

1. Giurisdizione amministrativa - Pubblico impiego - Procedure concorsuali - Sia strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto, sia quelle finalizzate all'accesso del personale già in servizio ad una fascia/area/categoria superiore - Sussiste

1. Ai sensi dell'art. 63 co. 4, D.Lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo le procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, intendendo per tali sia quelle strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto, sia quelle finalizzate all'accesso del personale già in servizio ad una fascia/area/categoria superiore, dovendo il termine "assunzione" essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo all'ingresso iniziale nell'organico del personale (1). L'interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità va interpretato nel senso che il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le volte in cui siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15-12-2009 n. 7993; Cons. Stato, sez. V, 16-7-2007 n. 4030.
(2) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 7-7-2010 n. 16041.


2. Le controversie inerenti le procedure di assegnazione di docenze a contratto presso le Università sono di competenza del giudice ordinario, poichè in questi casi non si verte in tema di procedure per l'assunzione di pubblici dipendenti (ai sensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001), in quanto finalizzate al loro inserimento in organico o alla loro progressione verso un'area, una categoria o una fascia superiore. Ed infatti, se è vero che quelle che rilevano sono le norme di azione che hanno disciplinato la selezione de qua, le quali costituiscono espressione di un potere prettamente amministrativo, nei cui confronti gli interessati non possono che vantare una posizione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal Giudice Amministrativo (3) e che tali procedure selettive sono caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione (4), qualora però tali procedure non siano finalizzate all'assunzione di pubblici dipendenti, nel senso sopra descritto, non possono comunque ricadere nell'ambito della giurisdizione del G.A..

(3) Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 22-12-2009 n. 2187.
(4) Cfr. C.G.A. 25-1-2011 n. 68; in appello sulla citata sentenza 2187/2009.





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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2011, proposto da M. P., rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37;
contro
l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale ope legis domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
G. C., rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò D'Alessandro e Gisella Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, piazza Lanza, 18/A;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Accademico dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali del 15 dicembre 2010, numero 61, con cui è stato deliberato di attribuire l'incarico di docenza della materia Diritto e Legislazione dello spettacolo al Prof. G. C.;
- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali del 28 dicembre 2010, numero 21, di presa d'atto dell'incarico di docenza della materia Diritto e Legislazione dello spettacolo al Prof. G. C.;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compresi, nei limiti di interesse, i verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti, l'avviso di selezione e lo stesso provvedimento di nomina del Professor G. C., ove già adottato).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di G. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per l'assegnazione di un incarico di docenza presso l'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania - Istituto Superiore di Studi Musicali.
La controversia non rientra nell'ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.
Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 165/01, «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi».
Le procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti sono state intese dalla giurisprudenza come quelle sia strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto, sia finalizzate all'accesso del personale già in servizio ad una fascia/area/categoria superiore, dovendo il termine “assunzione” essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non solo all'ingresso iniziale nell'organico del personale (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2009, n. 7993, Cons. Stato, Sez. V, 16 luglio 2007, n. 4030); recentemente, tale orientamento è stato riconfermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui «...L'interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità (...) è consolidata nella giurisprudenza delle Sezioni unite nel senso che il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente...» (Cass. civ., SU, 7 luglio 2010, n. 16041).
Nel caso di specie, non si verte in tema di procedure per l'assunzione di pubblici dipendenti, in quanto finalizzate al loro inserimento in organico o alla loro progressione verso un'area/categoria/fascia superiore, ma dell'affidamento di un incarico di docenza, rivolto sia a docenti di ruolo dell'Istituto (quale la ricorrente), sia ad esterni.
In sede di discussione, effettuata in seguito all'avviso ex art. 73, comma 3, cpa, la ricorrente ha citato e prodotto giurisprudenza tendente a far ritenere la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo sulla vicenda, in particolare TAR Sicilia - Catania, Sez. III, 22 dicembre 2009, n. 2187, secondo cui, trattando di una controversia afferente l'assegnazione di incarichi di docenza a contratto presso l'Università, «...quelle che rilevano sono le norme di azione che hanno disciplinato la selezione de qua, le quali costituiscono espressione di un potere prettamente amministrativo, nei cui confronti gli interessati non possono che vantare una posizione di interesse legittimo, la cui tutela deve essere accordata dal giudice amministrativo...».
Il Collegio ritiene tuttavia che ciò non possa portare ad un diverso convincimento; è infatti condivisibile che le procedure selettive siano «...caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione...» (CGARS, 25 gennaio 2011, n. 68, in appello sulla citata sentenza 2187/09), ciò che può portare, in ipotesi, ad esercizio di potere da parte dell'amministrazione; qualora però tali procedure non siano finalizzate all'assunzione di pubblici dipendenti, nel senso sopra descritto, questo Collegio ritiene che non possano comunque ricadere nell'ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo.
Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario.
Il Collegio è dell'avviso che, in considerazione della presenza di giurisprudenza anche di segno parzialmente diverso dal convincimento di questo Giudice circa le questioni trattate, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Filippo Giamportone
L'ESTENSORE
Diego Spampinato
IL CONSIGLIERE
Francesco Brugaletta
 
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)