Martedì 19 Luglio 2016 14:31
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo

Silenzio della Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione provvisoria

Sentenza T.A.R. Sicilia - Palermo n. 1710 del 12/07/2016
Una volta avviato un procedimento di gara, la Stazione appaltante non può tenere sospeso sine die il procedimento amministrativo ma ha l'obbligo di portarlo a conclusione sia attraverso l'assegnazione definitiva oppure attraverso l'eventuale ritiro, adeguatamente motivato, degli atti adottati (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 13 maggio 2015 n. 2654).
In considerazione di tale principio, la Terza Sezione del TAR Sicilia di Palermo con la decisione (parziale) n.1710 del 12 luglio 2016 ha ritenuto fondato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 CPA, avverso il silenzio lungamente serbato dalla stazione appaltante a seguito della aggiudicazione provvisoria della gara, con conseguente condanna della medesima stazione appaltante all’adozione di “..un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento..”.


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N. 01710/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2016, proposto da: F.S. Ditta Individuale e I. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Filippo Cordova N.95;

contro

Comune di Marsala in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

per l'accertamento dell’illegittimità

del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Marsala sulla conclusione della procedura di gara per la valorizzazione archeologico di Lilibeo a Marsala;

nonché per il risarcimento del danno ex art. 30, co. 2, c.p.a. anche a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, la ditta F.S. esponeva che in data 30 dicembre 2010, con la determina n. 1655, il Comune di Marsala approvava il progetto avente ad oggetto la “Valorizzazione del parco archeologico di Lilibeo a Marsala”, approvando poi i bando di gara e che in data 10 aprile 2012 era approvata l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’odierno ricorrente alla quale faceva seguito la produzione della documentazione;

Rilevato che la ricorrente comunicava in data 24 dicembre 2013 di aver ceduto il ramo d’azienda in favore della I. S.r.l. e che nonostante la diffida del Comune a concludere il procedimento l’Amministrazione è rimasta inerte;

Rilevato che, pertanto, le istanti ricorrono per sentir accertare l’illegittimità del silenzio e per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale;

Rilevato che il Comune non si è costituito;

Ritenuto che – come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Tar Campania, della sezione I di Napoli con la sentenza del 13 maggio 2015 n. 2654) - ogni stazione appaltante, una volta avviato un procedimento di gara, non può tenere sospeso sine die il procedimento amministrativo ma ha l'obbligo di portarlo a conclusione sia attraverso l'assegnazione definitiva oppure attraverso l'eventuale ritiro, adeguatamente motivato, degli atti adottati;

Ritenuto, pertanto, che per quanto concerne l’illegittimità del silenzio serbato, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione deve essere condannata ad adottare - nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza - un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento di verifica sulla sospensione della procedura;

Ritenuto che, per quanto concerne la domanda risarcitoria, la causa deve essere rimessa sul ruolo ordinario ex art. 117 co. 6 c.p.a., fissando sin d’ora la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con riguardo al primo capo di domanda e per l’effetto – accertata l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, condanna quest’ultima ad adottare - nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza - un motivato atto conclusivo in ordine alla definizione del procedimento di verifica sulla sospensione della procedura;

Per quanto concerne la domanda risarcitoria, dispone la rimessione della causa sul ruolo ordinario ex art. 117 co. 6 c.p.a. ed è fissa sin d’ora la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2017.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritĂ  amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore

Nicola Maisano, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)