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Lunedì 19 Settembre 2011 07:56
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo
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Interruzione del processo: chi può invocare la morte della parte costituita?
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Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 2181 del 08/09/2011
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Sui soggetti legittimati a inoltrare la richiesta di dichiarazione di interruzione del processo a causa della morte della parte costituita.
1.- Giudizio amministrativo - Procedura - Interruzione - Ratio - Conseguenze
2.- Lavoro - Rapporti di diritto privato - Divieto cumulo ex art. 22 co. 36, L. n. 724/1994 - Non sussiste - Ragioni
1.- La ratio delle norme che disciplinano l'interruzione del processo è quella di offrire tutela alla parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che l'altra parte difetta d'interesse a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (1). Sicché, nell'ipotesi della morte della parte costituita nel corso del giudizio, non può essere dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300, Cod. Proc. Civ., laddove manchi la rituale comunicazione dell'evento interruttivo a mezzo di "dichiarazione in udienza " o di "notifica " alle altri parti da parte dell'unico soggetto a tanto legittimato, vale a dire il procuratore della parte costituita (2), risultando pertanto irrilevante che la dichiarazione in pubblica udienza venga fatta da parte del soggetto nel cui interesse la norma non è posta.
(1) Cass. Civ., sez. II, 20-7-2005 n. 15249; Cass. Civ., sez. II, 4-7-2000 n. 8931; Cass. Civ., sez. Lav., 20-11-1998 n. 11753; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 31-1-2008 n. 72.
(2) Cass. Civ., SS.UU., 20-3-2008 n. 7443; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 16-1-2008 n. 241.
2.- Per il rapporto di lavoro privato non opera il divieto di cumulo derivante dall'art. 22 co. 36, L. 23 dicembre 1994 n. 724, in quanto, di seguito all'intervento della Corte Costituzionale (3), la disposizione non si estende più a detto tipo di rapporto (4).
(3) Corte Costituzionale 2-11-2000 n. 459.
(4) Corte Costituzionale 27-3-2003 n. 82; arg. ex Cass. Civ., sez. Lav., 3-8-2005 n. 16284; Cass. Civ., SS.UU., 29-1-2001 n. 38.
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N. 2181/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 1994 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2010, proposto da:
V. P., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Trigila, con domicilio eletto presso avv. Salvatore Trigila in Catania, v.le XX Settembre 47/E;
contro
Comune di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Senfett, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
per l'ottemperanza
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 862/07 del Tribunale di Catania Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
I. Con Decreto ingiuntivo n. 862/2007 del 23.3.2007 il Tribunale di Catania Sez. Lavoro ha ingiunto al Comune intimato il pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 32.041,41, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese e i compensi difensivi.
Il Decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo, come certificato dalla Cancelleria del Tribunale con atto dichiaratorio del 19.11.2007.
Parte ricorrente ha proceduto a regolare notifica all'Amministrazione in data 10.5.2010 di un atto di diffida, chiedendo l'adempimento del credito residuo, asseritamente ammontante ad euro 1.816,70, dando atto dell'intervenuto pagamento da parte del Comune della somma di euro 40.759,58 e delle spese legali liquidate con il predetto decreto ingiuntivo.
Il Comune, con nota prot. n. 827 dell'1.7.2010, depositata dalla stessa Amministrazione in data 30.11.2010, ha comunicato, tramite la propria Avvocatura, che il credito residuo ammonterebbe a euro 1.411,23.
Costituitosi, inoltre, in resistenza:
1) ha chiesto che venga dichiarata l'interruzione del processo, essendo intervenuta la morte del ricorrente;
2) ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere;
3) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti, essendo il credito rimasto soddisfatto.
Alla Camera di Consiglio del 23.6.2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Tutte le eccezioni del Comune sono infondate.
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che non possa accedersi alla richiesta di dichiarazione di interruzione del processo.
Invero, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del c.p.a., l'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Come condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 270), non può <
Infatti, la ratio delle norme che disciplinano l'interruzione del processo è quella di offrire tutela alla parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che l'altra parte difetta d'interesse a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (Cassazione civile, sez. II, 20 luglio 2005, n. 15249; Cassazione civile, sez. II, 04 luglio 2000, n. 8931; Cassazione civile, sez. lav., 20 novembre 1998, n. 11753; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 31 gennaio 2008, n. 72).
Pertanto, nell'ipotesi della morte della parte costituita nel corso del giudizio, non può essere dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., laddove manchi la rituale comunicazione dell'evento interruttivo a mezzo di " dichiarazione in udienza " o di " notifica " alle altri parti da parte dell'unico soggetto a tanto legittimato, vale a dire il procuratore della parte costituita (Cassazione civile, sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443; T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 241), risultando irrilevante che la dichiarazione in pubblica udienza venga fatta, come nel caso oggetto del presente giudizio, da parte del soggetto nel cui interesse la norma non è posta.
La suddetta interpretazione della norma in questione è supportata anche dalla recente modifica del comma 4 dell'art. 300 da parte dell'art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Nella sua originaria formulazione, questo stabiliva che in caso di evento interruttivo riguardante la parte contumace, "il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario".
La modifica ha stabilito che la documentazione dell'evento interruttivo riguardante il contumace può essere operata, oltre che dall'ufficiale giudiziario, anche "dall'altra parte".
Pertanto, dal momento che la legge prevede espressamente la facoltà della parte avversaria di documentare l'evento interruttivo in caso di contumacia della parte deceduta, se ne deduce che tale facoltà non può essere ammessa nel caso in cui la parte deceduta sia regolarmente costituita a mezzo di procuratore.
In sostanza, la modifica legislativa conferma che ai fini dell'interruzione del processo non rileva la conoscenza fine a se stessa dell'evento interruttivo (morte della parte), ma questa, in caso di parte costituita, deve essere accompagnata da un quid pluris, che è l'interesse dei possibili successori processuali a far dichiarare l'interruzione al fine di valutare l'opportunità di riassumere il giudizio e di evitare i pregiudizi eventualmente conseguenti.
Nel caso oggetto del presente giudizio, non essendo stata effettuata alcuna dichiarazione di morte da parte del difensore della parte ricorrente, unico soggetto a ciò legittimato, e non essendo avvenuta la costituzione spontanea da parte degli eredi per la prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302, deve ritenersi irrilevante, ai fini della dichiarazione di interruzione, la circostanza che la morte del ricorrente sia stata provata da parte dei controinteressati costituiti>>.
III. Anche le ulteriori eccezioni, fondate sul medesimo comune denominatore della insussistenza del debito, vanno disattese.
Intanto, appare tautologico che dalla stessa ammissione di un debito, contenuta nella nota prot.n. 827 dell'1.7.2010, seppure in misura inferiore a quello oggetto di domanda, non può derivare l'improcedibilità del ricorso o la cessata materia del contendere o, ancora, come richiesto, l'inammissibilità per difetto di presupposti.
Sopravvive, pertanto, la questione di merito, relativa alla fondatezza del ricorso.
Tutta la questione si appunta, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, specificata di seguito alla costituzione in giudizio del Comune intimato, circa la tenutezza dell'Amministrazione alla corresponsione sia degli interessi che della rivalutazione sul credito principale, rimasto soddisfatto, relativo ad un rapporto di lavoro privato.
Infatti, il ricorso per decreto ingiuntivo concerne il credito maturato dal ricorrente in quanto dipendente di una impresa che aveva appaltato il servizio r.s.u. e, che, pertanto, ha reso il Comune obbligato solidale nella corresponsione degli emolumenti lavorativi.
La tesi del ricorrente è condivisibile.
Ed invero, come da questi sostenuto, per il rapporto di lavoro privato non opera il divieto di cumulo dall'1.1.1995 derivante dall'art. 22, comma 36, della L. 23.12.1994, n. 724, in quanto, di seguito all'intervento della Corte Costituzionale (sent. 2 novembre 2000, n. 459) la disposizione non si estende più a detto tipo di rapporto (cfr. anche Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; arg. ex Cassazione civile, sez. lav., 03 agosto 2005, n. 16284; Cassazione civile, sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38), come, per altro, erroneamente sostenuto dal Comune nella citata nota n. 827/10.
Consegue, stante la mancata contestazione del calcolo finale offerto in giudizio da parte ricorrente, l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi nel termine indicato in dispositivo.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà , sostitutivamente, il Commissario "ad acta" nominato da questo Tribunale.
Il Commissario "ad acta", dopo l'espletamento dell'incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall'inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario "ad acta").
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) statuisce l'obbligo dell'Amministrazione intimata, in persona del legale rappresentante pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative necessarie per dare esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo in epigrafe, così come riconosciuto nella parte motiva.
All'uopo assegna per l'adempimento il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario "ad acta" il Segretario Comunale del Comune di Paternò, perché provveda entro gli ulteriori novanta giorni dal termine predetto a dare integrale esecuzione alla sentenza, a spese dell'Amministrazione intimata.
Condanna il Comune di Acireale al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e competenze dell'ulteriore giudizio, che liquida, come da parcella, in complessivi euro 1.354/00, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A..
Condanna il medesimo Comune, in caso di insediamento, al pagamento delle spese del commissario ad acta, che verranno liquidate, previa presentazione di apposita parcella, con decreto collegiale motivato, ai sensi dell'art. 168 d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Il Commissario "ad acta", dopo l'espletamento dell'incarico, trasmetterà una relazione dettagliata al Signor Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti di Palermo, per l'accertamento d'eventuali responsabilità a carico di amministratori e funzionari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Biagio Campanella
L'ESTENSORE
Pancrazio Maria Savasta
IL CONSIGLIERE
Salvatore Schillaci
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Depositata in Segreteria il 8 settembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)