Martedì 14 Giugno 2011 15:57
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Processo Civile e Amministrativo/Processo Amministrativo

Accedi agli atti, ma nascondo i dati sensibilissimi!

sentenza T.A.R. Toscana - Firenze n. 809 del 12/05/2011

Sull'illegittimità di un diniego opposto dall'Amministrazione ad una richiesta di accesso agli atti al fine di tutelare i dati personali e sensibili del terzo controinteressato.

1. Procedimento amministrativo - Partecipazione - Accesso agli atti - Pendenza di un giudizio civile o amministrativo - Ostacolo - Non sussiste - Competenza del G.A. - Sussistenza

2. Procedimento amministrativo - Partecipazione - Accesso agli atti - Provvedimenti di ricostruzione di carriera - Dati personali - Sussistono - Esigenza di riservatezza - Non impediscono l'accesso - Ragioni - Limiti - Dati sensibili o sensibilissimi - Sussistenza - Conseguenze

1. Il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25, L. n. 241/1990 (n.d.r. ora art. 116, Cod. Proc. Amm.) ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (1). Invero il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (2) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (3). In definitiva, posto che il diritto di accesso non è in alcun modo ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti in via istruttoria, ne deriva il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di accesso, deve verificare solo i presupposti legittimanti detta richiesta e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (4). Né, inoltre, dall'articolo 116 del codice del processo amministrativo emergono in ogni caso elementi che consentano di sottrarre all'applicazione della norma stessa le richieste di accesso connesse con giudizi pendenti davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo.

(1) Sul punto si vedano sentenze del Cons. Stato, sez. V, 10-2-2009 n. 741.
(2) Cons. Stato, sez. VI, 12-4-2005 n. 1680.
(3) Cons. Stato, sez. VI, 21-9-2006 n. 5569.
(4) T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 17-8-2010 n. 3405

2. I provvedimenti di ricostruzione di carriera contengono dati personali, cioè informazioni relative alla vita privata dei soggetti a cui tali atti si riferiscono (secondo le definizioni di cui agli art. 24 co. 6, lett. d), L. n. 241/1990 ed art. 4 co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), ma le connesse esigenze di riservatezza non sono di per sé sole sufficienti per impedire l'accesso. Invero, l'interesse all'accesso, in quanto strumentale alla cura o alla difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo, come riconosciuto dall'art. 24 co. 7, L. n. 241/1990 (5); tale rapporto di strumentalità deve essere inteso in senso ampio, cosicché deve ritenersi sufficiente che la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non è invece necessario che costituisca uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (6). L'applicazione di tale principio incontra limiti solo quando vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (7) cioè "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 4 co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003); per essi l'accesso è consentito a particolari condizioni, disciplinate dall'art. 60 del medesimo codice della privacy.

(5) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17-9-2010 n. 6953.
(6) Così T.A.R. Veneto, sez. III, 12-1-2011 n. 31; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 7-9-2004 n. 5873; Cons. Stato,

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N. 809/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 429 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2011, proposto dalla sig.ra M. F., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Bechini e Marco Papaleoni, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, piazza S. Firenze n. 2;
contro
Università degli studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti di
sig. P. G., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego espresso dal Direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pisa con nota prot. n. I/3a cod. 0000800 del 24.01.2011 con cui l'Ateneo si è opposto alla richiesta di accesso ai documenti avanzata dall'attuale ricorrente con istanza scritta formulata in data 11.11.2010, prot. n. I/20756;
- della comunicazione a firma del Dott. L. B., prot. I/6 anno 2010, n.p. 0016522 del 7.12.2010,
e per l'accertamento del diritto
della sig.ra M. F. a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza dell'11.11.2010;
nonchè per la conseguente condanna
dell'Università di Pisa ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta e con riserva di esercitare separata azione di risarcimento per i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra M. F. ai sensi dell'art. 30 del c.p.a. subiti in conseguenza dell'illegittimo, illecito, arbitrario comportamento dell'Università di Pisa,
e con ulteriore richiesta
di trasmettere alla Procura contabile, Corte dei Conti - sezione controllo Toscana, tutta la documentazione inerente alla fattispecie de qua affinchè, in caso di danno erariale ovvero di responsabilità dirigenziale ex art. 2bis l. 241 del 1990, siano presi i provvedimenti del caso nonchè alla Procura della Repubblica di Pisa qualora il Tribunale Amministrativo ritenga che il comportamento del responsabile del provvedimento rientri in una delle fattispecie contemplate nel codice penale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1) Dagli atti acquisiti al giudizio risulta quanto segue:
- la sig.ra M. F. è una ex dipendente dell'Università degli studi di Pisa, con la quale ha una causa pendente in quanto il predetto Ateneo ha appellato la sentenza n. 1014 dell'11 febbraio 2008 con cui il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa, in accoglimento di un ricorso proposto nel 2005 dalla medesima sig.ra F., ha riconosciuto il diritto di quest'ultima all'inquadramento nel ruolo ad esaurimento come ispettore generale di ragioneria, condannando l'Università di Pisa all'attribuzione del relativo trattamento normativo e alla corresponsione delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione decennale;
- al dichiarato fine di predisporre le proprie difese nel giudizio di appello di cui sopra, la sig.ra M. F. ha presentato alla predetta Università, in data 10/11/2010, richiesta di accesso per ottenere copia dei provvedimenti con cui il medesimo Ateneo ha proceduto alla ricostruzione di carriera, ovvero all'inquadramento di tre dipendenti (i sigg. G. B., P. G. e O. M.), provvedimenti già citati dall'interessata nel ricorso presentato nel 2005 al Giudice del lavoro;
- l'Università di Pisa, con nota del 24/1/2011, ha respinto la domanda di accesso in quanto "include la visione di dati sensibili e, comunque, attinenti alla sfera personale del soggetto", facendo altresì presente che il sig. P. G., informato della richiesta, aveva espresso formale opposizione all'accesso.
2) Contro tale diniego la sig.ra M. F. ha agito davanti a questo Tribunale formulando le domande indicate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l'Università degli studi di Pisa, che ha chiesto la reiezione del ricorso perché infondato.
La difesa dell'interessata ha successivamente depositato una memoria.
Nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
3) Va preliminarmente evidenziato:
- non sono in discussione né l'esistenza, né l'individuazione degli atti in relazione ai quali la ricorrente ha chiesto l'accesso e di cui si controverte in questo giudizio, con i quali l'Università degli studi di Pisa ha provveduto alla ricostruzione di carriera e all'inquadramento dei sigg. G. B., P. G. e O. M.;
- l'oggetto della controversia, riferito alla richiesta formulata dalla sig.ra F. ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, va in effetti limitato ai provvedimenti di cui sopra, in quanto il richiamo contenuto nella predetta domanda a "ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, consequenziale" è del tutto generico e indeterminato, dunque inidoneo a formare oggetto di un'istanza di accesso suscettibile di accoglimento.
L'Amministrazione resistente ha respinto la domanda della ricorrente adducendo ragioni di riservatezza, con particolare riferimento alla documentazione riguardante il sig. P. G., che si è opposto all'accesso (e quindi nel presente giudizio ha assunto la veste di controinteressato). Tale opposizione è stata esplicitata dal predetto attraverso una lettera del suo legale (doc. 9 depositato dall'Avvocatura dello Stato) in cui si prospetta che l'ampia estensione della richiesta può comportare "la visione di dati sensibili e comunque attinenti alla sfera personale del soggetto", peraltro del tutto estraneo alla causa pendente in sede civile tra l'Università e la sig.ra F..
Nella sua memoria la difesa dell'Ateneo, da un lato, si è soffermata sulla distinzione tra dati personali, dati sensibili e dati cosiddetti supersensibili (ovvero idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), sostenendo che i provvedimenti di ricostruzione di carriera contengono elementi ed informazioni riconducibili alle categorie dei dati sensibili e supersensibili in quanto riguardanti, tra l'altro, i periodi di malattia, di aspettativa ecc.; dall'altro, ha evidenziato che l'acquisizione della documentazione in questione era stata richiesta dalla sig.ra F. già nel ricorso presentato nel 2005 al Giudice del lavoro, che non l'ha accolta, ritenendola evidentemente inutile; per cui tale richiesta deve essere, semmai, riproposta davanti al Giudice di appello e non davanti al TAR attraverso la specifica azione ex art. 116 c.p.a.
4) Il ricorso merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.
Per quanto riguarda il rapporto con la causa di lavoro pendente davanti all'AGO il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 23 febbraio 2010 n. 1067 (che ha riformato la sentenza del TAR Molise 23 maggio 2009 n. 252 citata in memoria dall'Avvocatura dello Stato a sostegno delle proprie tesi), in cui si legge: " ... il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2190).
In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n. 1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569).
Pertanto il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti".
In sostanza, dunque, il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di accesso, deve verificare solo i presupposti legittimanti detta richiesta e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2009 n. 741; TAR Bari, sez. I, 17 agosto 2010 n. 3405).
Quanto alla tesi sostenuta da ultimo dal TAR Palermo, sez. I, nella sentenza 30 dicembre 2010 n. 14412 (anch'essa richiamata dalla difesa erariale), che distingue tra pretesa all'accesso avanzata ante o extra causam davanti al giudice amministrativo e domanda proposta in corso di causa, da rivolgere al giudice che procede, competente a valutarne la specifica rilevanza probatoria, questo Collegio ritiene che dalla formulazione dell'art. 116 c.p.a. non emergono elementi che consentano di sottrarre alla disciplina dettata da tale norma le richieste di accesso connesse con giudizi pendenti davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, neppure facendo leva sulla specifica previsione di cui al secondo comma, la cui portata non può essere estesa al dì la del suo puntuale riferimento all'ipotesi ivi contemplata.
Ciò posto, si osserva quanto segue:
- sussiste in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai documenti richiesti, in quanto riferiti a vicende (ricostruzione di carriera e inquadramento) di dipendenti dell'Università di Pisa, di cui l'interessata intende avvalersi per la sua difesa nella causa pendente con il medesimo Ateneo in cui si controverte di analoghe vicende;
- i provvedimenti in questione sicuramente contengono dati personali, cioè informazioni relative alla vita privata dei soggetti a cui tali atti si riferiscono (art. 24 comma 6 lett. d) della legge n. 241/1990 e art. 4 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), ma le connesse esigenze di riservatezza non sono di per sé sole sufficienti per impedire l'accesso; secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le ultime cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010 n. 6953) l'interesse all'accesso, in quanto strumentale alla cura o alla difesa di propri interessi giuridici, prevale infatti sull'esigenza di riservatezza del terzo, come riconosciuto dall'art. 24 comma 7 della legge n. 241/1990; tale rapporto di strumentalità "deve essere inteso in senso ampio, cosicché deve ritenersi sufficiente che la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non è invece necessario che costituisca uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814): così TAR Veneto, sez. III, 12 gennaio 2011 n. 31;
- l'applicazione del principio di cui sopra incontra limiti solo quando vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010 n. 6953, che a sua volta richiama sez. VI, 23 ottobre 2007 n. 5569), cioè "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 4 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 196/2003); per essi l'accesso è consentito a particolari condizioni, disciplinate dall'art. 60 del medesimo codice della privacy;
- non è da escludere che, come prospettato dall'Università resistente e dal sig. P. G., i provvedimenti a cui la sig.ra F. chiede di accedere possano contenere elementi riconducibili alla categoria dei dati sensibili o sensibilissimi, riferendosi in particolare allo stato di salute dei soggetti coinvolti; neppure tale circostanza, peraltro, è sufficiente per impedire l'accesso richiesto dalla ricorrente, tenuto conto che la predetta non ha evidentemente interesse alla conoscenza degli specifici dati in questione (essendo il suo interesse riferito agli elementi relativi allo svolgimento ed alla ricostruzione della carriera degli ex colleghi, costituenti dati personali, ma non sensibili): tant'è che prima del diniego impugnato aveva indicato all'Amministrazione (per il tramite del suo legale - doc. n. 3 allegato al ricorso) la possibilità di oscurare i dati ritenuti non ostensibili.
5) In relazione a quanto sopra il ricorso va accolto; va conseguentemente ordinato all'Università degli studi di Pisa di consentire alla ricorrente l'accesso ai documenti richiesti (provvedimenti di ricostruzione di carriera e di inquadramento dei sigg. G. B., P. G. e O. M.) previo occultamento, attraverso l'apposizione dei necessari "omissis", degli eventuali dati sensibili contenuti in tali atti.
Quanto alle ulteriori richieste formulate dalla difesa della ricorrente, finalizzate alla trasmissione degli atti di causa alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica di Pisa, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per procedere in tal senso, tenuto conto in particolare che il coinvolgimento dei sigg. B., G. e M. da parte dell'Università resistente, al fine di acquisirne il consenso all'accesso richiesto dalla sig.ra F., appare conforme alle previsioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e che non sono in discussione, in questa sede, questioni risarcitorie.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione al punto 5).
Condanna l'Università degli studi di Pisa al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a CPA e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Paolo Buonvino
L'ESTENSORE
Carlo Testori
IL PRIMO REFERENDARIO
Riccardo Giani
 
Depositata in Segreteria il 12 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)