Lunedì 18 Aprile 2011 18:54
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Processo Civile e Amministrativo/prova processo

Accesso alla denuncia di successione altrui

sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Bologna n. 7 del 12/01/2011

Chi ha diritto a conoscere gli atti di una successione? Lo "strano caso" della ex moglie che chiede copia della denuncia di successione del padre del marito separato, tendente ad accertare se il coniuge separato avesse accettato l'eredità e quale ne fosse la consistenza oggettiva.

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diniego - Copia della denuncia di successione - Soggetti legittimati - Limiti - Ratio - Eccezioni

Sussiste un legittimo impedimento al rilascio di copia della denuncia di successione richiesta da soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita. Ed invero l'art. 24 co. 5, L. 7 agosto 1990 n. 241 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l'accesso alla documentazione amministrativa, sicché deve ritenersi che la richiesta di accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, sia disciplinata dall'art. 18 co. 3, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti l'art. 60, D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può avvenire soltanto su autorizzazione del giudice competente. Conseguentemente, la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l' accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (1).

(1) T.A.R. Abruzzo Pescara 22-3-2002 n. 352.



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N. 7/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 976 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2010, proposto da:
R. B., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Zauli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Corrado Formica in Bologna, via Castiglione 25;
contro
Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento distinto al prot. n. 2010/81648 del 27 luglio 2010 espresso dall'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena di diniego all'accesso dei documenti richiesti dall'attuale ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrare-Ufficio Territoriale di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente impugna il diniego in data 22 luglio 2010, opposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cesena alla sua richiesta di rilascio di copia della denuncia di successione presentata a seguito del decesso del padre del marito separato.
Assume la ricorrente che la richiesta era finalizzata ad accertare se il coniuge separato avesse accettato l'eredità e quale ne fosse la consistenza oggettiva.
2. - A sostegno del gravame deduce la violazione degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per motivazione carente, illogica e contraddittoria.
3. La pretesa della ricorrente non può trovare accoglimento.
Al riguardo osserva il Collegio che come correttamente rilevato dall'Amministrazione finanziaria nella specie sussiste un legittimo impedimento al rilascio di copia della denuncia di successione richiesta.
Ed invero l'art. 24 comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 fa salve le disposizioni vigenti che limitano l' accesso alla documentazione amministrativa, sicché deve ritenersi che la richiesta di accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, sia disciplinata dall'art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti l'art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (t.u. delle imposte di donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può avvenire soltanto su autorizzazione del giudice competente.
Conseguentemente, la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l'accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta (T.A.R. Abruzzo Pescara, 22 marzo 2002, n. 352).
4. - Il ricorso va dunque respinto.
La controversia presenta, tuttavia, peculiarità sufficienti a indurre il Collegio a disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE
Giuseppe Calvo
L'ESTENSORE
Rosaria Trizzino
IL CONSIGLIERE
Grazia Brini
 
Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)