Mercoledì 13 Aprile 2011 21:09
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Processo Civile e Amministrativo/prova processo

Determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree

sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 37893 del 21/12/2010

Articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo: la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree spetta al giudice ordinario.

Giurisdizione amministrativa - Difetto - Pronuncia - Determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree - Spetta al Giudice Ordinario

E' inammissibile il ricorso con cui si chiede l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione di quanto spettante a titolo di indennità di espropriazione ed indennità si soprasuolo. Ciò perchè la cognizione delle pretese concernenti la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree comporta la definizione di una lite tra privati non collegata all'esercizio di potere autoritativo della p.A., e spetta pertanto all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 133, lett. f), Cod. Proc. Amm. (1).

(1) T.A.R. Lazio, sez. II, 3-6-2010 n. 15015; T.A.R. Calabria Catanzaro 16-9-2010 n. 2559.


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N. 37893/2010 Reg. Sent.
N. 8954 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8954 del 2010, proposto da:
G. + 1 S., Soc Immobiliare Romana Arl (D.), rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Romano, Egidio Lizza, con domicilio eletto presso Giovanni Romano in Roma, via Valadier, 43;
contro
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'Alessandro R., domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
As Tennis Club Z.;
10/01/2011
GIUSTIZIA / Giurisdizione e competenza

Determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree

Articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo: la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree spetta al giudice ordinario.

Con la sentenza n. 37893 il Tribunale Amministrativo della capitale torna ad occuparsi della questione concernente il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario.
Nello specifico la controversia concerne questioni connesse alla determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione.
Il Collegio, in applicazione dell'articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo, dichiara inammissibile il ricorso sulla base della constatazione che la cognizione giudiziale sulla determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree  spetta all’Autorità giudiziaria ordinaria, giacchè si tratta di questione non collegata all’esercizio di potere autoritativo della pubblica amministrazione e avente ad oggetto una lite tra privati.
Pertanto non spetta al Giudice Amministrativo accertare il diritto dei ricorrenti alla percezione di quanto spettante a titolo di indennità di espropriazione ed indennità di soprassuolo.


Mario Rocco Paolì

ID Notizia: 21658
T.A.R. - T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza  21 dicembre 2010 , n. 37893


> Giurisdizione amministrativa - Difetto - Pronuncia - Determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree - Spetta al Giudice Ordinario

> E' inammissibile il ricorso con cui si chiede l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione di quanto spettante a titolo di indennità di espropriazione ed indennità si soprasuolo. Ciò perchè la cognizione delle pretese concernenti la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione di aree comporta la definizione di una lite tra privati non collegata all'esercizio di potere autoritativo della p.A., e spetta pertanto all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 133, lett. f), Cod. Proc. Amm. (1).

(1) T.A.R. Lazio, sez. II, 3-6-2010 n. 15015; T.A.R. Calabria Catanzaro 16-9-2010 n. 2559.