Martedì 21 Febbraio 2012 19:19
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Normativa/Nazionale

Legge di conversione sul sovraffollamento delle carceri

legge di conversione n. 9 del 17/02/2012

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

Testo del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato
con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U.R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 - alla pag. 4), recante: «Interventi  urgenti  per
il   contrasto   della    tensione    detentiva    determinata    dal
sovraffollamento delle carceri.». (12A01920) 

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  (( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice  di  procedura  penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto  previsto
dall'articolo 558.». )) 
  1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Se  il  pubblico
ministero ordina  che  l'arrestato  in  flagranza  sia  posto  a  sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,  in  stato
di arresto,  per  la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»; 
    (( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi  di  cui
ai commi 2 e 4 il pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
      4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380,  comma  2,  lettere
e-bis) ed f), il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito  presso  idonee  strutture   nella   disponibilita'   degli
ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno   eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato.  Si  applica  la
disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. )) 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art.  123.  (Luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida  e  dell'interrogatorio  del
detenuto) - 1. Salvo quanto previsto  dall'art.  121,  nonche'  dagli
artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si  svolge
nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel
caso di custodia nel proprio  domicilio  o  altro  luogo  di  privata
dimora )).  Nel  medesimo  luogo  si  svolge  l'interrogatorio  della
persona che si trovi, a qualsiasi titolo,  in  stato  di  detenzione.
Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi  di  necessita'  o  di
urgenza  il  giudice  con   decreto   motivato   puo'   disporre   il
trasferimento dell'arrestato, del  fermato  o  del  detenuto  per  la
comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo  della  Repubblica
predispone le  necessarie  misure  organizzative  per  assicurare  il
rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; )) 
    b. (soppressa). 
    (( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito  dal
seguente: 
    1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione  al
dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti
di  detenuto  al  quale  sono  state  applicate  le  misure  di   cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  e
successive modificazioni, nonche',  ove  possibile,  quando  si  deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in  stato
di  detenzione  presso   un   istituto   penitenziario,   salvo,   in
quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice; 
    1-bis. Qualora  la  persona  in  stato  di  arresto  o  di  fermo
necessiti di assistenza medica o  psichiatrica  la  presa  in  carico
spetta al Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  aprile  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. )) 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  e'
individuata  la  quota  di  risorse  da  trasferire  dallo  stato  di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese  sostenute  in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.». 

        
      
                            (( Art. 2-bis 
 
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in  materia  di  visite
  agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza. 
  1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67, primo  comma,  dopo  la  lettera  l-bis),  e'
inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»; 
    b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art.  67-bis.  -
(Visite alle camere di  sicurezza).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». )) 

        
      
                            (( Art. 2-ter 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.
  109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  23  febbraio
2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis)
l'inosservanza  dell'articolo  123  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. )) 

        
      
                               Art. 3 
 
 
            Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199 
 
  (( 1. Alla legge 26  novembre  2010,  n.  199,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  nel  titolo  della  legge,  le  parole:  "ad  un  anno"  sono
sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi"; 
    b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola:
"dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla  seguente:  "diciotto"
e, nel comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta  se
gia' dispone delle informazioni occorrenti"; 
    c) all'articolo 5,  comma  1,  dopo  le  parole:  "condannati  in
esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e  in  merito
al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. )) 

        
      
                            (( Art. 3-bis 
 
 
                   Norme in materia di riparazione 
                      per l'ingiusta detenzione 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale
si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente  alla  data
di entrata in vigore del medesimo codice,  con  sentenza  passata  in
giudicato dal 1° luglio 1988. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione  della
domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda
di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto
che sia stato determinato  dalla  inammissibilita'  della  stessa  in
ragione della definizione del procedimento in  epoca  anteriore  alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 
  3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1  non  e'  comunque
trasmissibile agli eredi. 
  4. Ai fini della determinazione del risarcimento,  per  il  periodo
intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di  entrata  in  vigore
del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi  2  e  3
dell'articolo 315 del medesimo codice. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  a
5  milioni  di  euro  per   l'anno   2012,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa  al  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di   politica
economica. )) 

        
      
                            (( Art. 3-ter 
 
 
             Disposizioni per il definitivo superamento 
               degli ospedali psichiatrici giudiziari 
 
  1. Il termine per il  completamento  del  processo  di  superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato  C
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e  dai
conseguenti accordi  sanciti  dalla  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre  2009  e  13  ottobre  2011,
secondo le modalita' previste dal citato  decreto  e  dai  successivi
accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato
al 1° febbraio 2013. 
  2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non  regolamentare
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, ad integrazione di quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio   1997,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi  alle  strutture
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate  le  misure  di
sicurezza  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario   e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  adottato  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture; 
    b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove
necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati,  da
svolgere nel limite delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente; 
    c) destinazione  delle  strutture  ai  soggetti  provenienti,  di
norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 
  4. A decorrere dal  31  marzo  2013  le  misure  di  sicurezza  del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa di cura e  custodia  sono  eseguite  esclusivamente  all'interno
delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo  restando  che  le
persone che hanno cessato di  essere  socialmente  pericolose  devono
essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul  territorio,  dai
Dipartimenti di salute mentale. 
  5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,  in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al  contenimento  della  spesa  di
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della salute assunta di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, possono assumere  personale  qualificato  da  dedicare
anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati  provenienti   dagli
ospedali psichiatrici giudiziari. 
  6. Per la copertura degli  oneri  derivanti  dalla  attuazione  del
presente articolo, limitatamente alla realizzazione  e  riconversione
delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse
sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura
di attuazione del programma  straordinario  di  investimenti  di  cui
all'articolo 20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte  delle  risorse  di  cui  al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60
milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38
milioni di euro per  l'anno  2012  e  55  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma  si
provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2012,
mediante   riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle   spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del  Ministero  degli  affari
esteri; 
    b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2012,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24  milioni  di
euro annui a  decorrere  dall'anno  2013,  mediante  riduzione  degli
stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  dei
programmi del Ministero della giustizia. 
  8. Il Comitato  permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di cui  all'articolo  9  dell'intesa
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e  alla  verifica
dell'attuazione del presente articolo. 
  9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma
1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel  rispetto
dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  il  Governo
provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione  a
quanto previsto dal comma 4. 
  10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione
dei beni  immobili  degli  ex  ospedali  psichiatrici  giudiziari  e'
determinata  d'intesa  tra   il   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio  e
le regioni ove gli stessi sono ubicati. )) 

        
      
                               Art. 4 
 
Integrazione delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento,  la
  ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. 
 
  1. Al  fine  di  ((  fronteggiare  ))  il  sovrappopolamento  degli
istituti presenti sul  territorio  nazionale,  per  l'anno  2011,  e'
autorizzata la spesa di euro  57.277.063  per  le  esigenze  connesse
all'adeguamento,  potenziamento  e   alla   messa   a   norma   delle
infrastrutture penitenziarie. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  con
esclusione dell'articolo 4, si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
bilancio per l'attuazione del presente decreto. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.