Lunedì 02 Gennaio 2012 10:02
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Normativa/Nazionale

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

DECRETO-LEGGE n. 216 del 29/12/2011

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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260), in G.U.R.I. del 29 dicembre 2011, n. 302 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Proroga termini in materia di assunzioni 
 
  1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009  e
nell'anno 2010, di cui all'articolo 3,  comma  102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo  66,
commi 9-bis, 13 e 14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modificazioni, e' prorogato  al  31  dicembre  2012  e  le
relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere
concesse entro il 31 luglio 2012. 
  3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il   triennio
2009-2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  il  quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni
pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e' prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346,  lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011,
previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, e' prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e' considerato  il
limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010. 
  6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a  tempo
indeterminato relative alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Proroga Commissario straordinario C.R.I. 
 
  1. L'incarico  di  commissario.  straordinario  della  Croce  Rossa
Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione  degli  organi
statutari  a  conclusione  del  riassetto  organizzativo,  anche   in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
non oltre il 30 settembre 2012. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
              Proroghe in materia di verifiche sismiche 
 
  1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5,  del  decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni,  comprese  anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di  cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31
dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
       Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI 
 
  1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli
anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento  e
di Bolzano". 

        
      
                               Art. 5 
 
 
     Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio 2012". 

        
      
                               Art. 6 
 
 
              Proroga dei termini in materia di lavoro 
 
  1. All'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012
nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; 
    b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono  sostituite
dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; 
    c) al comma  2,  le  parole:  "per  il  biennio  2010-2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel
limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 
  2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1,  secondo  periodo,  e
1-bis,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e
successive modificazioni, come prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
               Proroghe in materia di politica estera 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2010,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
recante disposizioni urgenti in tema di  immunita'  di  Stati  esteri
dalla  giurisdizione  italiana  e   di   elezioni   degli   organismi
rappresentativi degli italiani all'estero, le  parole:  "Fino  al  31
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al  31  dicembre
2012". 

        
      
                               Art. 8 
 
 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di  interesse
                            della Difesa 
 
  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal  2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni  dal  2001  al
2012"; 
    b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e  "Fino  al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal  2013"  e
"Fino al 2012"; 
    c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino  al  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013". 
  2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,  le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014". 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                   Programma triennale della pesca 
 
  1. Il termine di validita' del Programma nazionale triennale  della
pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  3  agosto  2007,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  236
del 10 ottobre 2007, cosi' come prorogato ai sensi  dell'articolo  2,
comma  5-novies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
e' prorogato al 31 dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
               Proroga di termini in materia sanitaria 
 
  1. All'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dal 3 luglio 2013". 
  2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1,  comma  2,
secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' fissato al 31 dicembre 2012. 
  3. Al fine di consentire alle regioni di  completare  il  programma
finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita'
libero professionale  intramuraria,  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  legislativo  28  luglio  2000,  n.  254,  il  termine,  gia'
stabilito dall'articolo 1-bis del decreto legge 7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e' fissato al 31 dicembre 2014. 
  4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1,  primo  periodo,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31,  fissato  al  31
dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1  e  2,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012. 
  5. La disposizione di cui all'articolo 64  della  legge  23  luglio
2009, n. 99, conseguentemente  a  quanto  disposto  al  comma  4  del
presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 5, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  25
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  7-undecies,  le  parole:  "1  gennaio  2012"  sono
sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013"; 
    b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni  2010  e  2011"
sono sostituite dalla seguenti parole " per gli  anni  2010,  2011  e
2012 ". 
  2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9  maggio  2005,
n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". 
  3. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive  modificazioni,  le
parole  "31  dicembre  2010"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 
  5. Fino alla data di adozione dello  statuto  dell'Agenzia  per  le
infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non  oltre  il  31
marzo 2012, le funzioni e i  compiti  ad  essa  trasferiti  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano  ad
essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato
e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie  autostradali  e
dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione  dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
cui all'articolo 36, comma  5,  settimo  periodo  entro  il  predetto
termine, l'Agenzia e' soppressa e  le  attivita'  e  i  compiti  gia'
attribuiti  alla  medesima  sono  trasferiti   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1°  aprile  2012,  che
rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono  contestualmente
trasferite  le  risorse  finanziarie  umane  e  strumentali  relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui
al medesimo comma 5. 
  6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  5,  all'articolo  36,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  le  parole:  "A
decorrere dalla data  di  cui  al  comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012". 

        
      
                               Art. 12 
 
 
Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone  del
                               Sulcis 
 
  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, le parole: «entro il  31  dicembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012». 

        
      
                               Art. 13 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di  cui
alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  non  si  applica  il  comma  2
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato  ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono  sostituite
dalle seguenti: "2 aprile 2012." 
  4. All'articolo 39, comma 9, del  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205, le parole "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2 luglio 2012". 
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   11,   comma   2-ter,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  6. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 
  7.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive  modificazioni,  come
prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31  marzo  2011,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio
        nazionale per l'alta formazione artistica e musicale 
 
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma   4-quater,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre  2012.
Ai componenti del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione  si
applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1,  commi
1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  e  dal  DPCM  25
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
    Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino  al  30  giugno  2012,  fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari  a  euro  10.311.907,  si  provvede  mediante
riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della  legge  12
novembre 2011, n. 183,  nella  quota  parte  destinata  al  Ministero
dell'interno. 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 
  3.  Sono  prorogate,  per  l'anno  2012,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
  4. Il termine di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  del  regio
decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  relativo  all'apposizione  delle
impronte digitali sulle  carte  di  identita',  e'  prorogato  al  31
dicembre 2012. 
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  prorogato  di
180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, le parole: "sino al  31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012". 
  7.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   23,   comma   9,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  come  da  ultimo  prorogato  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  31  marzo  2011,  e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2012  per  le   strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano  completato  l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a  domanda,
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno  da  adottarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8.  In  caso  di  omessa  presentazione  dell'istanza,  di  mancata
ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui,  alla  data
del 31 dicembre 2012, non  risulti  ancora  completato  l'adeguamento
antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
Proroga in  materia  di  investimenti  degli  enti  previdenziali  in
                               Abruzzo 
 
  1. Allo scopo di assicurare  maggiore  rapidita'  ed  efficacia  al
programma  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  gli  enti   previdenziali
proseguono per l'anno 2012 gli  investimenti  previsti  dall'articolo
14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche
in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base
verifiche di  compatibilita'  con  i  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, entro  un  tetto  di  spesa  pluriennale  definito  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  entro  30  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle
aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del
settore turistico ricettivo, del  settore  sanitario  e  del  settore
cultura, vengono individuati  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                      Infrastrutture carcerarie 
 
  1.  La  gestione  commissariale  di  cui  all'articolo  44-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  prorogata  al
31 dicembre 2012. A tale fine e'  nominato,  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalita'
di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. Ferme restando  le  prerogative  attribuite  al  Ministro  della
giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1
sono   attribuiti   i    poteri,    gia'    esercitati    dal    Capo
dell'amministrazione penitenziaria, di cui  all'articolo  44-bis  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14.  Al  Commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo  di
compenso. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
Funzionalita'  dell'Agenzia  nazionale  per  le   nuove   tecnologie,
         l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA 
 
  1. Al fine di continuare a garantire il controllo  sulla  ordinaria
amministrazione e sullo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23  luglio  2009,  n.
99, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso  ai
sensi del  medesimo  articolo  37,  continua  ad  esercitare  le  sue
funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in  materia  di
         adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili 
 
  1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    f) all'articolo 14, comma 2, le  parole:  "entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"; 
    g) all'articolo 16, comma 2, le  parole:  "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012"; 
    l) all'articolo 25, comma 1, le  parole:  "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: " il 31  dicembre  2012"e  le  parole:  "a
partire dal 2012" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a  partire  dal
2013". 

        
      
                               Art. 20 
 
 
Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui
     per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF 
 
  1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza  e  nel  conto
dei residui nell'ambito della missione «Fondi  da  ripartire»  e  del
programma «Fondi da assegnare», capitolo  n.  3094,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  l'anno
finanziario 2011, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  stesso,
sono conservate in  bilancio  per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a  ripartire  per  l'anno  2012,  tra  i  pertinenti  capitoli  delle
amministrazioni  interessate,  le  somme  conservate  nel  conto  dei
residui del predetto Fondo. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                Proroga di norme nel settore postale 
 
  1.  Sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure   di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.  che  non  sia  stato
ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso  cui
presta servizio in posizione di comando o presso  le  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
33 e 34-bis del predetto decreto. 
  2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 decreto-legge 5
agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
ottobre 2010, n. 163, e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, i gestori  dei  servizi  postali
sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le  spedizioni  di
prodotti   editoriali   con   riferimento   alle   associazioni    ed
organizzazioni senza fini di  lucro  e  alle  associazioni  d'arma  e
combattentistiche,   ferma   anche   per   queste    la    necessita'
dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)  e
con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
b), del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Non  si  applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
         Continuita' degli interventi a favore delle imprese 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria continuita' degli interventi
in  essere  a  sostegno  delle  imprese,  le   convenzioni   di   cui
all'articolo 3, comma 1,  della  legge  26  novembre  1993,  n.  489,
possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla
piena operativita'  delle  norme  attuative  dell'articolo  5,  comma
5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non  oltre
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Resta
ferma la  riduzione  di  almeno  il  10%  delle  commissioni  di  cui
all'articolo 41, comma 16-undecies,  del  decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
         Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria 
 
  1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo,  dell'articolo  19
del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e' prorogato al 31
dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 24 
 
 
Adempimenti  relativi   alla   rilevazione   del   Patrimonio   delle
Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione  del  Rendiconto
                  patrimoniale a valori di mercato 
 
  1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31
luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo,  della
legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  gennaio"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio". 

        
      
                               Art. 25 
 
 
Proroga della  partecipazione  dell'Italia  ai  programmi  del  Fondo
monetario  internazionale  per  fronteggiare  la  crisi   finanziaria
       tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale 
 
  1. Al fine di fronteggiare  la  crisi  finanziaria,  in  attuazione
degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di
Governo dell'Area Euro del 9  dicembre  2011  e  delle  riunione  dei
Ministri delle  finanze  dell'Unione  europea  del  19  dicembre,  le
disposizioni  urgenti  per   la   partecipazione   dell'Italia   agli
interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare  gravi
crisi finanziarie dei Paesi  aderenti  di  cui  al  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, sono prorogate  e  si  provvede  all'estensione
della linea di credito gia' esistente. 
  2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia  e'  autorizzata  a
svolgere le trattative con il Fondo  Monetario  Internazionale  (FMI)
per la conclusione di  un  accordo  di  prestito  bilaterale  per  un
ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa
esecutivo a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  3. Su tale prestito e' accordata la garanzia  dello  Stato  per  il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la  copertura
di eventuali rischi di cambio. 
  4. I rapporti derivanti  dal  predetto  prestito  saranno  regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
la Banca d'Italia. 
  5. E' altresi'  autorizzata  l'eventuale  confluenza  del  suddetto
prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta  alla  linea  di
credito gia' esistente. 
  6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214,  anche  mediante  l'eventuale  utilizzo  delle
risorse finanziarie ivi previste.  Conseguentemente  l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione
di  spesa   prevista   all'articolo   7-quinquies,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 26 
 
 
Proseguimento delle attivita'  di  documentazione,  di  studio  e  di
ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilita' e finanza
                              pubblica 
 
  1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1,  comma
17  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' prorogato  al
31 dicembre 2013. Al  medesimo  comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:   ",   nonche'   per   assicurare   la   formazione
specialistica  nonche'  la  formazione  linguistica   di   base   dei
dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche
con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee". 

        
      
                               Art. 27 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di trasporto  pubblico  locale  e  di
                spese per investimenti delle regioni 
 
  1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti:
"Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai  sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  definisce,  d'intesa
con la  Conferenza  Stato-Regioni,  per  il  periodo  2012-2014,  gli
obiettivi di efficientamento e  di  razionalizzazione  del  trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da  adottare
entro  il  primo  trimestre  del  2012  nonche'   le   modalita'   di
monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del  fondo  di  cui  al
presente comma. Con la  predetta  intesa  sono  stabiliti  i  compiti
dell'Osservatorio istituito ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra  i  predetti  compiti  sono
comunque inclusi il monitoraggio  sull'attuazione  dell'intesa  e  la
predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che  e'
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.". 
  2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente : "2-bis. Resta fermo il  limite  del
25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31  dicembre  2011,
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per
spese  di  investimento  finanziate  dallo   stesso,   derivanti   da
obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  risultanti  da  apposito
prospetto da allegare alla legge di assestamento del  bilancio  2012.
L'istituto finanziatore puo' concedere  i  finanziamenti  di  cui  al
primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi  nel  citato
prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire  apposita  attestazione
dall'ente territoriale.". 

        
      
                               Art. 28 
 
 
    Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a. 
 
  1. Al fine di consentire la proroga per l'intero  anno  2012  della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro  di
produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge  11
luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro
per l'anno 2012. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette  milioni  di  euro
per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione  della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al  Fondo  per  interventi
urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 

        
      
                               Art. 29 
 
 
               Proroghe di termini in materia fiscale 
 
  1. Alla  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  le  parole:  "nel  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012". 
  2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: 
    a) dal 1° gennaio 2012 con  riferimento  agli  interessi  e  agli
altri proventi derivanti da  conti  correnti  e  depositi  bancari  e
postali, anche se rappresentati da certificati,  maturati  a  partire
dalla predetta data; 
    b) dal giorno successivo alla data di scadenza del  contratto  di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1°  gennaio  2012  e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente  ai  redditi  di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  agli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni e  titoli  similari  di  cui  al  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  13,  lettera
a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera  b),  dell'articolo  2  del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal  1°  gennaio  2012
con riferimento agli interessi e proventi maturati  a  partire  dalla
predetta data. 
  4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n.  248,  le  parole:  «30  settembre  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30  settembre  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
  5. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, le  parole:  «30  settembre  2012»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2013»,  le
parole: «30 settembre  2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2014». 
  6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012". 
  7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14, le parole: "gennaio 2011"  e  "dall'anno  2010"  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"». 
  8. Restano salvi gli effetti  delle  domande  di  variazione  della
categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo
7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la
scadenza dei termini originariamente previsti dallo  stesso  comma  e
comunque entro  e  non  oltre  il  31  marzo  2012  in  relazione  al
riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',  fermo   restando   il
classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 
  9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per  l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi  01  e  02,  e  43,
comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e'
differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da  produrre
al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
  10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'articolo 2 della  legge
23 dicembre  2009,  n.  191,  le  parole:  "31  dicembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 
  11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo
14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  sue  successive
modificazioni, sono prorogati di 6 mesi. 
  12. Il termine del 31  dicembre  2011,  previsto  dalla  Tabella  1
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di cui  all'articolo
12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
prorogato al 31 dicembre 2012. 
  13. All'articolo  24  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
    a) al comma 34, le parole:  "entro  il  30  novembre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012"; 
    b) al comma 37, le  parole:  "entro  il  30  ottobre  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012". 
  14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare  l'aumento
o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
e' prorogato al 31  dicembre  2011;  in  ogni  caso  l'aumento  o  la
diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento  e
le maggiorazioni gia' vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto si intendono applicate sulla  predetta  aliquota  di
base dell'1,23 per cento. 
  15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di  euro  per  l'anno
2011, e'  disposta  nei  confronti  dei  soggetti  interessati  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre
2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei
giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio  della  provincia  di
Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti  e
versamenti tributari nonche' dei versamenti  relativi  ai  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  e  dei  premi  per  l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e  le  malattie  professionali  che
scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30  giugno
2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme oggetto di
proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio  2012  in  un  numero
massimo di sei rate  mensili  di  pari  importo.  La  sospensione  si
applica limitatamente agli  adempimenti  e  ai  versamenti  tributari
relativi alle attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti  i  criteri  per
l'individuazione  dei  soggetti  che  usufruiscono  dell'agevolazione
anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i
Commissari delegati, avvalendosi dei comuni,  predispongono  l'elenco
dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, si  provvede  per  il  2011  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativo  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Il  predetto
Fondo e' incrementato, per  l'anno  2012,  a  valere  sulle  maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per il  corrispondente  importo
di 70 milioni di euro. 
  16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,  n.
199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  in  materia  di
esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per  finita  locazione  di
immobili ad uso abitativo, le parole:  «al  31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «al  31  dicembre  2012».  Ai  fini  della
determinazione della misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene  conto  dei
benefici fiscali di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013,
si provvede mediante parziale  utilizzo  della  quota  delle  entrate
previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma  238,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal  fine,  dopo  il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: "La riassegnazione di  cui  al
precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo  di euro
8.620.000.". 

        
      
                               Art. 30 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino