Giovedì 05 Maggio 2011 18:19
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Normativa/Nazionale

nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas

DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 21/04/2011

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  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2011

Disposizioni per governare gli  effetti  sociali  connessi  ai  nuovi
affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in  attuazione
del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
164, recante norme comuni per il mercato interno del gas. (11A05511) 
in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  E 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in  particolare  l'articolo
28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti
utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas  e
la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e  normativi,
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del  processo  di
liberalizzazione, il coinvolgimento  dei  soggetti  sociali  anche  a
mezzo di opportune forme di concertazione e che,  in  particolare,  i
suddetti  Ministri  definiscono,  con   proprio   provvedimento,   le
condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti
di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali
connessi alle trasformazioni del settore gas. 
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il
regime di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
secondo le disposizioni di legge; 
  Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
transizione nell'attivita' di distribuzione; 
  Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
per lo sviluppo e l'equita' sociale,  ed  in  particolare  l'articolo
46-bis, comma 1, che nell'ambito delle  disposizioni  in  materia  di
concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
sviluppo economico e per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentita  la
Conferenza  unificata  e  su  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e  il  gas,  sono  individuati  i  criteri  di  gara  e  di
valutazione  dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  tenendo  conto  in  materia
adeguata,  oltre  che  delle  condizioni  economiche  offerte,  e  in
particolare di quelle a vantaggio  dei  consumatori,  degli  standard
qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento  e
di sviluppo delle reti e degli impianti; 
  Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
23-bis, concernente servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,
che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
n.164, e dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentite  la  Conferenza
unificata  e  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
determinazione degli ambiti territoriali  minimi  di  cui  al  citato
articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle  interconnessioni
degli impianti di distribuzione e con riferimento  alle  specificita'
territoriali e al numero dei  clienti  finali  e  che  in  ogni  caso
l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale; 
  Ritenuto  che  per  il  gestore  subentrante  si  debba   prevedere
l'obbligo di assunzione del personale  dei  gestori  uscenti  addetto
alla gestione degli impianti di distribuzione del  gas  naturale  sia
per  governare  gli  effetti  sociali  connessi,  sia  in  quanto  il
personale  in  esame  assicura  l'esperienza,  la  conoscenza   degli
impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore
sicurezza e qualita' del servizio; 
  Ritenuto che, essendo  i  modelli  operativi  delle  imprese  nella
distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare  nell'obbligo  di
assunzione del gestore entrante anche  il  personale  dei  centri  di
servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al  territorio,
anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie  gestioni  locali,
dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e  rispetto  alla
sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di  prevalenza
sul numero dei clienti e una quota  parte  di  personale  che  svolge
funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura
degli impianti stessi; 
  Ritenuto che nel passaggio del personale  dal  gestore  uscente  al
gestore subentrante si debbano evitare  comportamenti  opportunistici
da parte del gestore uscente e ostacoli  al  processo  di  efficienza
operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad  un  numero
di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni
per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria  o  ad  una
societa' interamente controllata da essa o alla sua controllante  per
la gestione degli impianti oggetto di gara, come  risulta  dal  Libro
Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate
a specificita' locali tale numero debba essere inferiore ad un valore
di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la  gestione  di
impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei  nuovi
ambiti  territoriali  minimi,  tenendo  conto  che  l'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di  produttivita'
per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese  e
a 3,2% per le piccole imprese; 
  Ritenuto che al  personale  eventualmente  in  esubero  si  debbano
applicare gli ammortizzatori  sociali  legalmente  previsti  oltre  a
conservare un diritto  di  priorita'  di  assunzione,  a  parita'  di
qualifica ed esperienza  lavorativa  richiesta,  qualora  il  gestore
subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di  nuovo
personale per gli impianti di distribuzione  di  cui  ha  assunto  la
gestione per effetto del nuovo affidamento; 
  Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso
avverra' per ambiti territoriali minimi  comportera'  necessariamente
un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessita'  di
riqualificazione  e  riorganizzazione  del  personale  addetto   alla
gestione degli impianti e che  tali  processi  debbano  prevedere  il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; 
  Ritenuto che, benche' la direttiva 2001/23/CE non  sia  applicabile
in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di  imprese
o  di  parti  di  imprese,  purche'  l'entita'  economica  trasferita
conservi la propria  identita',  mentre  il  solo  trasferimento  del
personale  oggetto  del  presente  decreto   non   permetterebbe   di
conservare la  identita'  dell'entita'  economica  di  partenza,  non
comprendendo  il  trasferimento  di  mezzi,  di  sale  operative,  di
procedure e sistemi informatici con cui il personale opera,  tuttavia
la stessa direttiva fornisca indicazioni  generali  per  l'emanazione
del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire  una
adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure
per il mantenimento dei diritti dei lavoratori; 
  Ritenuto che, per ragioni di competitivita', le imprese concorrenti
debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista
del costo del personale e che quindi debbano  impegnarsi,  fin  dalla
domanda di  partecipazione  alla  gara,  ad  applicare,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico  del  settore
gas a tutto il personale e  a  mantenere  al  personale  dei  gestori
uscenti le condizioni economiche in atto; 
  Ritenuto urgente emanare il presente decreto  con  riferimento  sia
agli affidamenti per singolo  Comune  che  per  gli  affidamenti  per
ambiti territoriali minimi; 
  Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel  presente
decreto, al fine di  individuare  strumenti  utili  a  governare  gli
effetti sociali connessi  ai  nuovi  affidamenti  degli  impianti  di
distribuzione del gas,  si  sono  tenute  riunioni  con  le  maggiori
organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22
gennaio 2010, 27 aprile 2010 e  22  luglio  2010,.oltre  che  con  le
associazioni delle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Personale addetto alla gestione degli impianti di  distribuzione
del gas naturale  e'  il  personale,  direttamente  dipendente  dalla
societa'  concessionaria  o  da  una  societa'  da  essa  interamente
controllata o dalla sua controllante, purche' al  100%,  che  svolge,
indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle  seguenti  funzioni
sull'impianto di  distribuzione  oggetto  di  gara:  installazione  e
manutenzione condotte e impianti;  allacciamento  clienti;  direzione
lavori; programmazione lavori,  coordinamento  tecnico  realizzazione
impianti, coordinamento  tecnico  gestione  impianti,  reperibilita',
gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita'
di  accertamento  della  sicurezza  degli   impianti,   aggiornamento
cartografico,  gestione  automezzi,   progettazione   di   dettaglio,
protezione  catodica,   manutenzione   impianti   di   telecontrollo,
budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di  lettura
dei contatori, gestione  degli  approvvigionamenti  e  dei  magazzini
locali,  posa,   sostituzione   e   spostamento   contatore;   pronto
intervento; lettura contatori; gestione della qualita'  del  servizio
specifica dell'impianto. E' escluso dalla  definizione  il  personale
che svolge una delle funzioni centrali. 
  2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa,  l'ingegneria,
il vettoriamento, le tariffe e  il  rapporto  con  le  istituzioni  e
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   la   gestione
centralizzata della qualita' del  servizio,  il  servizio  legale,  i
servizi amministrativi, la gestione del  personale,  il  servizio  di
supporto informatico, il call center, la gestione  del  patrimonio  e
dei servizi. 

        
      
                               Art. 2 
 
                Tutela dell'occupazione del personale 
 
  1.  Il  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte  del
personale che svolge funzioni centrali di supporto  all'attivita'  di
distribuzione e misura  degli  impianti  stessi  e'  soggetto,  ferma
restando la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  e  salvo  espressa
rinuncia degli interessati, al  passaggio  diretto  ed  immediato  al
gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni  economiche
individuali  in  godimento,  con  riguardo  ai  trattamenti  fissi  e
continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio. 
  2. La risoluzione del rapporto di lavoro di  cui  al  comma  1  non
comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di  preavviso.  Il
gestore uscente deve darne  comunicazione  per  iscritto,  almeno  25
giorni prima,  alle  rappresentanze  sindacali  costituite,  a  norma
dell'art.19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'
interessate, nonche' alle associazioni di categoria. 
  3. L'obbligo per il gestore  subentrante  di  cui  al  comma  1  e'
limitato ad un numero di addetti  per  singolo  gestore  uscente  non
superiore alla  somma  del  personale  addetto  alla  gestione  degli
impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una  quota  parte  del
personale che svolge funzioni  centrali  pari  alla  percentuale  dei
punti di  riconsegna  gestiti  dal  gestore  uscente  negli  impianti
oggetto di gara rispetto al totale dei punti  di  riconsegna  gestiti
dallo  stesso  gestore  a  livello  nazionale,  sulla  base  di   una
dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  gestore
uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa  alla
situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando
di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare  la  verifica
di congruita' di cui al comma 4. 
  4. Qualora il numero complessivo di  addetti  di  cui  al  comma  3
comporti un  numero  di  punti  di  riconsegna  gestiti  per  addetto
inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente  e'  tenuto  a
giustificarlo alla stazione appaltante  sulla  base  di  specificita'
locali. Qualora la stazione appaltante  non  ritenga  sufficiente  la
giustificazione, il numero di addetti con obbligo  di  assunzione  di
cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei  punti
di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore  soglia
di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati  dalle  altre
imprese che operano all'interno  del  territorio  del  Comune  o  dei
Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 
  5. In caso di limitazione del  numero  degli  addetti  in  base  ai
criteri di cui al comma 4, ha priorita' di  assunzione  il  personale
che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di  gara  e,
successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori
di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu'  prossime  a  tale
territorio. 
  6.  Al  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
distribuzione e al personale che svolge  funzioni  centrali,  che  in
seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti  in  esubero,
si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa  per
le singole tipologie di impresa. Per i  lavoratori  dipendenti  delle
imprese  a  capitale   interamente   pubblico,   si   applicano   gli
ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe  come
ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due  anni  successivi
alla data di inizio dell'affidamento della  gestione  della  rete  di
distribuzione,  il  gestore  subentrante   si   impegna   alla   loro
assunzione, salvo  espressa  rinuncia  degli  interessati,  prima  di
procedere a nuove assunzioni, a parita' di  esperienza  e  qualifica,
per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del  nuovo
affidamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
                    Processi di riorganizzazione 
 
  1. Il gestore subentrante si impegna a coinvolgere  fattivamente  i
rappresentanti  dei  sindacati   di   categoria   nel   processo   di
riorganizzazione  e  di  riqualificazione  del  personale  successivo
all'affidamento del servizio. 

        
      
                               Art. 4 
 
           Applicazione del contratto nazionale di lavoro 
                             settore gas 
 
  1. Il gestore subentrante ha l'obbligo di  applicare  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro unico  del  settore  gas  a  tutto  il
proprio personale. 
  2. Il legale rappresentante di ogni impresa concorrente alla gara e
di ogni partecipante ad un raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e
consorzio ordinario concorrente, in sede di domanda di partecipazione
alla gara, sottoscrive, a pena di esclusione dalla gara medesima, una
dichiarazione in cui,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  si
impegna a rispettare l'obbligo di cui  al  comma  1,  nonche'  quelli
relativi agli articoli 2 e 3. 

        
      
                               Art. 5 
 
                            Pubblicazione 
 
  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, e nei siti internet  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, ed entra in vigore dal giorno  successivo  alla  data  della
pubblicazione. 
  2. Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                 Il Ministro dello sviluppo economico 
                                                Romani                
 
 Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
        Sacconi