Giovedì 05 Maggio 2011 18:15
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Normativa/Nazionale

individuazione e valutazione delle infrastrutture critiche europee

DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 11/04/2011

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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e  la
designazione delle infrastrutture critiche europee e  la  valutazione
della necessita' di migliorarne la protezione. (11G0101) 
in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2009  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione,  dell'8  dicembre
2008,  relativa  all'individuazione   e   alla   designazione   delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione  della  necessita'
di migliorarne la protezione; 
  Viste le Non Binding Guidelines n.  JRC  48985  per  l'applicazione
della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint
Research Centre; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  4
settembre 2002, recante ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  17
giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la  gestione  delle
crisi; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  36  del
13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la  gestione  delle
emergenze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno, della giustizia, della difesa,  dell'economia  e  delle
finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione
e la designazione  di  Infrastrutture  critiche  europee  (ICE),  nei
settori  dell'energia  e  dei  trasporti,  nonche'  le  modalita'  di
valutazione della sicurezza di  tali  infrastrutture  e  le  relative
prescrizioni minime di protezione dalle  minacce  di  origine  umana,
accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. 
  2. I sotto-settori riguardanti energia e  trasporti  sono  indicati
nell'allegato A al presente decreto. 
  3.  Le  procedure  riguardano  infrastrutture  che  si  trovano  in
territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel  territorio  di
altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse  a  far
designare ICE. 
  4. Il presente decreto non modifica  le  competenze  dei  Ministeri
degli affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne'
quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e,  comunque,  non  modifica  le  disposizioni
vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate  e
gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio'  preposte,  e  dai
singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali  cui  e'  attribuita
tale competenza. 
  5. Restano  salvi  gli  adempimenti  relativi  alla  protezione  di
infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli
impegni assunti  dallo  Stato  italiano  con  accordi  internazionali
ratificati. 

        
      
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che
contribuisce al mantenimento delle  funzioni  della  societa',  della
salute, della sicurezza e del benessere  economico  e  sociale  della
popolazione; 
    b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura,  ubicata  in  uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  che  e'   essenziale   per   il
mantenimento delle funzioni  vitali  della  societa',  della  salute,
della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione
ed il cui danneggiamento o la  cui  distruzione  avrebbe  un  impatto
significativo  in  quello  Stato,  a  causa  dell'impossibilita'   di
mantenere tali funzioni; 
    c) settore: campo di attivita' omogenee, per materia,  nel  quale
operano le infrastrutture, che puo' essere  ulteriormente  diviso  in
sotto-settori; 
    d)  intersettoriale:  che  riguarda  due   o   piu'   settori   o
sotto-settori; 
    e) infrastruttura critica europea (ICE):  infrastruttura  critica
ubicata negli Stati membri dell'UE il cui  danneggiamento  o  la  cui
distruzione avrebbe un significativo  impatto  su  almeno  due  Stati
membri.  La  rilevanza  di  tale  impatto  e'  valutata  in   termini
intersettoriali. Sono compresi gli effetti  derivanti  da  dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; 
    f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita
di funzionalita' di un'infrastruttura e di  erogazione  del  relativo
bene o servizio; 
    g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale
danneggiamento  o  distruzione  di  un'infrastruttura,  produce   nei
confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante; 
    h) criterio di valutazione settoriale: percentuale  dei  fruitori
del  bene  o  servizio  che  l'infrastruttura  eroga,  rispetto  alla
popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di  una
parte di territorio dell'Unione europea; 
    i)  criteri  di  valutazione  intersettoriale:  elementi  per  la
valutazione degli effetti negativi esterni e degli  effetti  negativi
intrinseci sul mantenimento delle  funzioni  vitali  della  societa',
della salute, della sicurezza e del  benessere  economico  e  sociale
della popolazione; 
    l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o  privato
che ha la proprieta' di un'infrastruttura; 
    m) operatore dell'infrastruttura:  soggetto  pubblico  o  privato
responsabile del funzionamento di una infrastruttura; 
    n) informazioni sensibili  relative  alle  IC:  dati  e  notizie,
relative alle IC, che, se  divulgati,  potrebbero  essere  usati  per
pianificare ed  eseguire  azioni  volte  al  danneggiamento  od  alla
distruzione di tali infrastrutture; 
    o) analisi dei rischi: valutazione della  vulnerabilita'  di  una
ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze
del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di  effetti
negativi esterni e intrinseci; 
    p)   protezione:   attivita'   per   assicurare    funzionalita',
continuita'  ed  integrita'  di  una  ICE  o  ridurne,  comunque,  le
possibilita' di danneggiamento o distruzione. 

        
      
                               Art. 3 
 
                 Tutela delle informazioni sensibili 
 
  1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed
alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e
di  protezione  delle  ICE,  e'  attribuita  adeguata  classifica  di
segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3  agosto  2007,  n.
124, e relative disposizioni attuative. 
  2. Ove  venga  attribuita  classifica  di  segretezza  superiore  a
riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e
delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo  al  personale  in
possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed  UE,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  relative
disposizioni attuative. 
  3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche  preventiva,
di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i  soggetti  diversi
dal  proprietario  e  dall'operatore   dell'infrastruttura,   che   a
qualsiasi  titolo  prestano  attivita'   nell'IC,   ai   fini   della
salvaguardia degli stessi. 
  4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la  Commissione
europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed  ai  dati  e
notizie    che    consentono    comunque     l'identificazione     di
un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di  segretezza  UE,
secondo le  norme  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1049/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001. 

        
      
                               Art. 4 
 
          Nucleo interministeriale e Struttura responsabile 
 
  1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione  (NISP),
nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  5  maggio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge
le funzioni specificate nel presente decreto per  l'individuazione  e
la  designazione  delle  ICE,  fermi  restando  i  compiti  ad   esso
attribuiti  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  altre
materie. 
  2. Per tali funzioni il NISP e' integrato  dai  rappresentanti  del
Ministero dello sviluppo  economico,  per  il  settore  energia,  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati,  per
il settore trasporti. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito  decreto,
nell'ambito delle  strutture  gia'  esistenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri,  individua  quella,  di  seguito  denominata
"struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
le attivita' tecniche  e  scientifiche  riguardanti  l'individuazione
delle ICE e per ogni altra attivita' connessa, nonche' per i rapporti
con la Commissione europea e con le analoghe  strutture  degli  altri
Stati membri dell'Unione europea. 
  4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2
non sono corrisposti compensi, ne' rimborsi spese. 
  5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce
il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a  tal
fine, anche della Commissione  interministeriale  tecnica  di  difesa
civile, costituita con proprio decreto. 
  6. Per gli aspetti connessi  con  le  attivita'  ed  i  compiti  di
protezione  civile  il  NISP  acquisisce  il  preventivo  parere  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. 
  7. I Ministeri degli affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa,
dello sviluppo economico e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  ove  lo  ritengano  opportuno,  designano,
nell'ambito  del   personale   in   servizio   presso   le   medesime
Amministrazioni, un proprio  funzionario  per  seguire  le  attivita'
della "struttura responsabile" in  ordine  agli  aspetti  di  propria
competenza. 

        
      
                               Art. 5 
 
                      Individuazione settoriale 
 
  1.  La  struttura  responsabile   di   cui   all'articolo   4,   in
collaborazione con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  il
settore energia, e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti,  tenendo  anche
conto  delle  linee  guida  elaborate  dalla   Commissione   europea,
determina il limite del criterio di valutazione settoriale  oltre  il
quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica. 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  ed  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  individuano  e  comunicano   alla
struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale: 
    a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da  valutare
in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo; 
    b) le infrastrutture situate in altri Stati membri  dell'UE  che,
nell'ambito dello stesso  settore,  potrebbero  essere  di  interesse
significativo. 

        
      
                               Art. 6 
 
                  Individuazione di potenziali ICE 
 
  1.  Ogni  infrastruttura  situata  in   territorio   nazionale   ed
individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua  designazione
come  ICE,  deve  risultare  essenziale  per  il  mantenimento  delle
funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza  e  del
benessere economico e sociale della popolazione e, a  tale  fine,  e'
esaminata la gravita'  dei  possibili  effetti  negativi  esterni  ed
intrinseci, in caso  di  danneggiamento  o  distruzione,  in  base  a
criteri di valutazione intersettoriali. 
  2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano: 
    a) le possibili vittime, in termini  di  numero  di  morti  e  di
feriti; 
    b) le possibili conseguenze economiche,  in  termini  di  perdite
finanziarie, di deterioramento del  bene  o  servizio  e  di  effetti
ambientali; 
    c) le possibili conseguenze per la  popolazione,  in  termini  di
fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e  di  perturbazione
della vita quotidiana,  considerando  anche  la  perdita  di  servizi
essenziali. 
  3. Per ogni  infrastruttura  devono  essere  esaminate  e  valutate
diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita'  di  alternative,
delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per  il
ripristino della funzionalita'. 
  4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera e), anche su proposta della  struttura  responsabile
di cui all'articolo 4 e tenendo conto  delle  linee  guida  elaborate
dalla Commissione europea, determina, in linea di massima,  i  limiti
dei  criteri  di   valutazione   intersettoriale,   oltre   i   quali
l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica. 
  5. La struttura responsabile, applicando i limiti  dei  criteri  di
valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai  sensi
dell'articolo 5, individua le potenziali ICE. 

        
      
                               Art. 7 
 
                      Individuazione delle ICE 
 
  1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP: 
    a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri,
che   possono   esserne   interessati    in    modo    significativo,
l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio  nazionale
e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE; 
    b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri  Stati  Membri
la comunicazione  dell'individuazione  di  potenziali  ICE  nel  loro
territorio,  cui  l'Italia  potrebbe  essere  interessata   in   modo
significativo  e  le  ragioni  che  potrebbero  portare   alla   loro
designazione come ICE; 
    c) avvia, con  i  rappresentanti  di  tali  altri  Stati  membri,
insieme al  Ministero  degli  affari  esteri,  dell'interno  e  della
difesa,  nonche'  al  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  discussioni  bilaterali  o
multilaterali,   per   verificare   l'effettiva   criticita'    delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b); 
    d)  riceve  dalla  Commissione  europea  eventuali  comunicazioni
relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri,  di  avviare
discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture  ubicate  in
territorio nazionale. 
  2. La struttura responsabile, ove  uno  Stato  membro  dell'UE  non
abbia  comunicato  l'individuazione  di  una   delle   infrastrutture
segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  o  di  altra  che,  su
richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma
1, possa essere di interesse significativo,  informa  la  Commissione
europea  del  desiderio   di   avviare   discussioni   bilaterali   o
multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate  nel  territorio
dell'altro Stato membro. 
  3. Le discussioni bilaterali o  multilaterali  hanno  lo  scopo  di
fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di
verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci,  in
caso di danneggiamento o  distruzione  dell'infrastruttura,  superano
tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio'  si  verifichi
l'infrastruttura e' individuata come ICE. 
  4.  La  Commissione  europea  puo'  partecipare  alle   discussioni
bilaterali o multilaterali,  ma  non  ha  accesso  alle  informazioni
particolareggiate     che     permetterebbero     di      individuare
inequivocabilmente una particolare infrastruttura. 
  5. La struttura responsabile  informa  annualmente  la  Commissione
europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono
tenute  discussioni  riguardanti  i  limiti  comuni  dei  criteri  di
valutazione intersettoriali. 

        
      
                               Art. 8 
 
                       Designazione delle ICE 
 
  1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma  3,
e' designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro  nel
cui territorio e' ubicata. 
  2. Su  proposta  della  struttura  responsabile,  il  NISP,  previa
valutazione, esprime il consenso per le  infrastrutture  ubicate  nel
territorio nazionale. 
  3. Ove vi  sia  consenso  da  parte  dello  Stato  membro  nel  cui
territorio e' ubicata la infrastruttura designata ICE,  la  struttura
responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari  esteri,
dell'interno e  della  difesa,  nonche'  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  il  settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, predispone, ai fini  della  sottoscrizione  con  i
rappresentanti degli altri Stati membri  interessati,  un'intesa  per
designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo  7,
comma 3. 
  4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale,  su  proposta
del NISP, e' designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
con apposito decreto che e' trasmesso alla struttura responsabile per
gli adempimenti successivi. 
  5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura  come  ICE
e'  attribuita   adeguata   classifica   di   segretezza   ai   sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124,  e  del  relativo
regolamento di attuazione. 
  6. La designazione di  un'infrastruttura  come  ICE  non  determina
deroghe  alle  ordinarie  procedure  di  affidamento  dei   contratti
pubblici,  salvo   le   misure   relative   alla   protezione   delle
informazioni. 

        
      
                               Art. 9 
 
              Termine del processo e periodico riesame 
 
  1. Il processo  di  individuazione  e  designazione  delle  ICE  e'
completato alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
riesaminato almeno ogni cinque anni. 

        
      
                               Art. 10 
 
                  Comunicazioni concernenti le ICE 
 
  1.   La   struttura   responsabile   informa   della   designazione
esclusivamente  gli  Stati  membri  con  cui  e'  stata  sottoscritta
l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente  alla
Commissione europea solo il numero  di  ICE  ubicate  nel  territorio
nazionale, per ciascun settore, nonche' il numero degli Stati  membri
che dipendono da ciascuna di esse. 
  2. La struttura responsabile informa della designazione delle  ICE,
anche  i  Ministeri  dell'interno  e  della  difesa,  i  Dipartimenti
informazioni  per  la  sicurezza  e  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per il settore energia, il Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti,  per  il   settore   trasporti,   le   Commissioni
parlamentari    competenti,    il    proprietario    e    l'operatore
dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  m)  ed
n), per ogni  conseguente  adempimento,  compresa  l'attivazione  dei
rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti. 

        
      
                               Art. 11 
 
                    Responsabili della protezione 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero  della  difesa,  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, pongono in essere,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la
protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei
propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e
tenendo informato il NISP. 
  2. A livello  locale  la  responsabilita'  della  protezione  delle
singole installazioni costituenti le ICE e'  attribuita  al  Prefetto
territorialmente competente. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il  settore  energia,
il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  il  settore
trasporti, il Ministero  dell'interno  e  della  difesa,  nonche'  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale
in  servizio  presso  le   medesime   amministrazioni,   un   proprio
funzionario  che  funge  da  punto  di  contatto  con  la   struttura
responsabile. 
  4. Ai funzionari di cui al comma 3 non  sono  corrisposti  compensi
ne' rimborsi spese. 

        
      
                               Art. 12 
 
                    Adempimenti per la protezione 
 
  1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni  dalla
designazione dell'ICE, comunica  il  nominativo  del  funzionario  di
collegamento in materia di sicurezza, al  Prefetto  responsabile,  al
proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa  anche  i
funzionari di cui all'articolo 11, comma 3. 
  2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del  nulla  osta
di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in
materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo  9  della  legge  del  3
agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative,  informandone
l'interessato. 
  3.  Ai  sensi  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela   delle
informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di
sicurezza ed e' individuato, quale  funzionario  alla  sicurezza,  il
funzionario di cui al comma 1. 
  4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma  3,  e  la  struttura
responsabile, collaborano con l'operatore ed  il  proprietario  dell'
ICE, anche tramite il  funzionario  di  collegamento  in  materia  di
sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei  rischi  e  nel  redigere  o
aggiornare il conseguente Piano di  sicurezza  dell'operatore  (PSO),
che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria
e riportati nell'allegato B. 
  5. Ove l'ICE designata, disponga gia' di  un  PSO  ai  sensi  delle
disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4  e  la
struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni
rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone
il Prefetto responsabile. 
  6. Tutti i dati e  le  notizie  riguardanti  l'ICE  ai  fini  della
redazione del PSO, nonche' il documento di analisi dei  rischi,  sono
considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC. 
  7. Il PSO deve essere completato  nel  termine  di  un  anno  dalla
designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno  ogni
cinque anni. 
  8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare  il
PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa
la Commissione europea. 

        
      
                               Art. 13 
 
                     Punto di contatto nazionale 
 
  1. Il NISP e' punto di contatto nazionale per la  Protezione  delle
ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea. 
  2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le
migliori prassi e metodologie disponibili in materia  di  protezione,
ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici  di  cui  all'articolo
11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli,  anche,
delle iniziative europee per la formazione e degli  sviluppi  tecnici
in materia. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Direttive ed altri adempimenti 
 
  1.  Il   NISP   puo'   coordinare   l'elaborazione   di   direttive
interministeriali, contenenti parametri  integrativi  di  protezione,
ferme  restando  le  competenze  del  Ministro  dell'interno,   quale
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai  sensi  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121,  e  quelle  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Il  NISP,  in   base   alle   informazioni   comunicate   dalle
Amministrazioni competenti: 
    a) entro un anno  dalla  designazione  di  un  ICE,  elabora  una
valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel
cui ambito opera l'ICE  designata  e  la  struttura  responsabile  ne
informa la Commissione europea; 
    b) ogni due anni elabora i dati  generali  sui  diversi  tipi  di
rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in  cui  vi  e'  un  ICE
designata e la struttura responsabile comunica, tali  dati  generali,
alla Commissione europea. 

        
      
                               Art. 15 
 
             Contributo degli organismi di informazione 
                          per la sicurezza 
 
  1. Le modalita' del concorso informativo  degli  organismi  di  cui
agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  sono
stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge. 

        
      
                               Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  Amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare 
    Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Matteoli, Ministro delle  infrastrutture 
                            e dei trasporti 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Maroni, Ministro dell'interno 
 
                            Alfano, Ministro della giustizia 
 
                            La Russa, Ministro della difesa 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Fazio, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

        
      
                                                           Allegato A 
 
                                  (previsto dall'articolo 1, comma 2) 
 
                  Suddivisione dei settori energia 
                    e trasporti in sotto-settori 
 
Settore Energia 
    Sottosettori: 
    Elettricita', comprendente:  infrastrutture  e  impianti  per  la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la  fornitura
di elettricita'; 
    Petrolio, comprendente:  produzione,  raffinazione,  trattamento,
stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti; 
    Gas,   comprendente:   produzione,   raffinazione,   trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL; 
Settore Trasporti 
    Sottosettori: 
    Trasporto stradale; 
    Trasporto ferroviario; 
    Trasporto aereo; 
    Vie di navigazione interna; 
    Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti. 

        
      
                                                           Allegato B 
 
                                 (previsto dall'articolo 12, comma 4) 
 
               Requisiti minimi del piano di sicurezza 
                        dell'operatore (PSO) 
 
  Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli  elementi
che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per  ognuno  di
essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle  che  sono  in
via di applicazione. 
  Il PSO comprende: 
    l'individuazione     degli     elementi      piu'      importanti
dell'infrastruttura; 
    1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi  di  minacce
piu' rilevanti, individua  la  vulnerabilita'  degli  elementi  e  le
possibili conseguenze del mancato funzionamento di  ciascun  elemento
sulla funzionalita' dell'intera infrastruttura; 
    2. l'individuazione, la selezione e la priorita' delle  misure  e
procedure di sicurezza distinte in  misure  permanenti  e  misure  ad
applicazione graduata. 
    3. le misure permanenti sono quelle che  si  prestano  ad  essere
utilizzate in modo continuativo e comprendono: 
      - sistemi  di  protezione  fisica  (strumenti  di  rilevazione,
controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione); 
      - predisposizioni organizzative per  allertamento  comprese  le
procedure di gestione delle crisi; 
      - sistemi di controllo e verifica; 
      - sistemi di comunicazione; 
      -  addestramento  ed  accrescimento  della  consapevolezza  del
personale; 
      - sistemi per la continuita'  del  funzionamento  dei  supporti
informatici. 
    4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al
livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di
tempo. 
  Inoltre, si devono  applicare  anche,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334.