Venerdì 15 Aprile 2011 09:31
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Normativa/Nazionale

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

LEGGE n. 39 del 07/04/2011

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LEGGE 7 aprile 2011, n. 39

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove
regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri. (11G0082) 
in G.U.R.I. del 12 aprile 2011, n. 84

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica». 
  2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
patto di stabilita' e crescita. 
  2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
nazionale di riforma». 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Coordinamento  della  programmazione  finanziaria  con  il   semestre
                               europeo 
 
  1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria  e
di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni  di  entrata  e  di
spesa dei bilanci delle  amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al
metodo della programmazione. 
    2. Gli strumenti della programmazione sono: 
      a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
Camere  entro  il  10  aprile  di  ogni  anno,  per  le   conseguenti
deliberazioni parlamentari; 
      b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle  Camere
entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti  deliberazioni
parlamentari; 
      c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
entro il 15 ottobre di ogni anno; 
      d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da  presentare
alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
      e) il disegno di legge  di  assestamento,  da  presentare  alle
Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
      f) gli eventuali disegni di legge  collegati  alla  manovra  di
finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di  gennaio
di ogni anno; 
      g)   gli   specifici   strumenti   di   programmazione    delle
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
    3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d)  ed  e),
sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la  terza
sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee.  Il  documento
di cui al comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
indicati, per il relativo parere alla Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si  esprime  in  tempo
utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima  lettera
a)». 
  2.  L'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il  DEF,  come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e'  composto
da tre sezioni. 
    2. La prima sezione del DEF  reca  lo  schema  del  Programma  di
stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo  schema  contiene  gli
elementi e le  informazioni  richieste  dai  regolamenti  dell'Unione
europea vigenti in materia e dal Codice di  condotta  sull'attuazione
del patto di stabilita' e crescita, con  specifico  riferimento  agli
obiettivi da  conseguire  per  accelerare  la  riduzione  del  debito
pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
      a) gli obiettivi  di  politica  economica  e  il  quadro  delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il  triennio
successivo e gli obiettivi articolati per i  sottosettori  del  conto
delle  amministrazioni  pubbliche   relativi   alle   amministrazioni
centrali, alle amministrazioni locali e agli  enti  di  previdenza  e
assistenza sociale; 
      b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in  corso,
evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto   al   precedente
Programma di stabilita'; 
      c)    l'indicazione    dell'evoluzione    economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilita'  e  crescita,  le
previsioni  macroeconomiche,  per  ciascun  anno   del   periodo   di
riferimento, con evidenziazione  dei  contributi  alla  crescita  dei
diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
      d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche; 
      e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun  anno  del
periodo di riferimento, in rapporto  al  prodotto  interno  lordo  e,
tenuto  conto  della  manovra   di   cui   alla   lettera   f),   per
l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al  netto  e  al  lordo
degli interessi e delle eventuali misure una tantum  ininfluenti  sul
saldo  strutturale  del   conto   economico   delle   amministrazioni
pubbliche,  e  per  il  debito   delle   amministrazioni   pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
      f)   l'articolazione   della   manovra   necessaria   per    il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno  per  un
triennio,  per  i  sottosettori  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
di raggiungere i predetti obiettivi; 
      g)  il  prodotto  potenziale  e  gli   indicatori   strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
ciascun anno del periodo di riferimento; 
      h) le previsioni di finanza pubblica di  lungo  periodo  e  gli
interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita'; 
      i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto  e
del debito rispetto a scenari di previsione alternativi  riferiti  al
tasso di crescita del prodotto interno  lordo,  della  struttura  dei
tassi di interesse e del saldo primario. 
  3. La seconda sezione del DEF contiene: 
      a) l'analisi del conto economico e del  conto  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche  nell'anno  precedente  e  degli  eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF  e
nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
      b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
il triennio successivo, basate sui  parametri  di  cui  al  comma  2,
lettera  c),   e,   per   la   parte   discrezionale   della   spesa,
sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte,  dei  flussi
di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali  misure  una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto  economico  delle
amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima,  anche  per
l'anno in corso, dei  motivi  degli  scostamenti  tra  gli  andamenti
tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
loro complesso e per i sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),
nonche'   le   risorse   destinate   allo   sviluppo    delle    aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
      c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per  i
principali  aggregati  del  conto  economico  delle   amministrazioni
pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 
      d)  le  previsioni  tendenziali,   almeno   per   il   triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e  le  indicazioni
sulle correlate modalita' di copertura; 
      e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
e con i loro  eventuali  aggiornamenti,  l'individuazione  di  regole
generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; 
      f)  le  informazioni  di  dettaglio  sui  risultati   e   sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno  per  il
triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
    4. In apposita nota metodologica, allegata alla  seconda  sezione
del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione  delle
previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 
    5. La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del  Programma
nazionale di riforma di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Lo  schema
contiene gli elementi e  le  informazioni  previsti  dai  regolamenti
dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per  il  Programma
nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
      a)  lo  stato  di  avanzamento  delle  riforme   avviate,   con
indicazione dell'eventuale scostamento tra  i  risultati  previsti  e
quelli conseguiti; 
      b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
      c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
tempi previsti per la loro attuazione e  la  compatibilita'  con  gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; 
      d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in  termini  di
crescita dell'economia, di  rafforzamento  della  competitivita'  del
sistema economico e di aumento dell'occupazione. 
    6. In allegato al DEF sono  indicati  gli  eventuali  disegni  di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei  quali
reca  disposizioni  omogenee  per  materia,   tenendo   conto   delle
competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento  degli
obiettivi programmatici,  con  esclusione  di  quelli  relativi  alla
fissazione dei  saldi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  nonche'
all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
9, comma 1, anche attraverso interventi di  carattere  ordinamentale,
organizzatorio  ovvero  di  rilancio  e  sviluppo  dell'economia.   I
regolamenti parlamentari determinano le procedure  e  i  termini  per
l'esame dei disegni di legge collegati. 
    7. Il Ministro dello sviluppo  economico  presenta  alle  Camere,
entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  in
allegato al DEF,  un'unica  relazione  di  sintesi  sugli  interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
fondi  nazionali  addizionali,  e  sui  risultati   conseguiti,   con
particolare riguardo alla  coesione  sociale  e  alla  sostenibilita'
ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 
    8. In allegato al DEF e' presentato il programma  predisposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni,  nonche'  lo  stato  di  avanzamento  del
medesimo programma  relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
    9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti gli altri Ministri interessati,  sullo  stato  di  attuazione
degli impegni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad  effetto
serra,  in  coerenza  con   gli   obblighi   internazionali   assunti
dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e  sui   relativi
indirizzi. 
    10. In apposito allegato al DEF,  in  relazione  alla  spesa  del
bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi  dati
di consuntivo disponibili, distinte tra spese  correnti  e  spese  in
conto capitale,  le  risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con
separata   evidenza   delle   categorie   economiche   relative    ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
di ogni anno, a  integrazione  del  DEF,  trasmette  alle  Camere  un
apposito allegato in cui sono riportati i risultati del  monitoraggio
degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le  entrate  sia
per le spese, derivanti  dalle  misure  contenute  nelle  manovre  di
bilancio adottate anche in corso d'anno, che  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono  tenuti  ad  assicurare;
sono inoltre  indicati  gli  scostamenti  rispetto  alle  valutazioni
originarie e le relative motivazioni». 
  3. Dopo l'articolo 10 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
      a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi  programmatici  di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine  di  stabilire  una
diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
corso e per il restante periodo di riferimento; 
      b)  in  valore  assoluto,  gli  obiettivi  di  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa  del  settore
statale; 
      c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni  del
DEF in  relazione  alle  raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea relative al Programma di stabilita' e al Programma  nazionale
di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
      d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma
2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
Patto  di  stabilita'  interno  e  le  sanzioni  previste  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009,  n.
42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal
Patto di stabilita'  interno,  nonche'  il  contenuto  del  Patto  di
convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di  convergenza
previsto dall'articolo 18 della citata legge n.  42  del  2009,  come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
    2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
    3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata  delle
relazioni programmatiche sulle spese  di  investimento  per  ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e  delle  relazioni  sullo
stato di attuazione delle relative leggi  pluriennali.  Per  ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
se permangono le ragioni che a  suo  tempo  ne  avevano  giustificato
l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 
    4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro  dell'economia  e
delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna  legge,  degli
eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
ancora da erogare. 
    5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  4
e' esposta, in allegato, la ricognizione dei  contributi  pluriennali
iscritti nel bilancio  dello  Stato,  con  specifica  indicazione  di
quelli attivati  e  delle  eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non
statali,  che  concorrono   al   finanziamento   dell'opera   nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri  competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al  presente
comma. A  seguito  della  completa  attivazione  delle  procedure  di
monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la  sezione
di cui al primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
effetti sui saldi di  finanza  pubblica  dei  contributi  pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato. 
    6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Governo,
qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo  comma  1,
lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,  intenda
aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli  andamenti  di  finanza
pubblica  rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
interventi correttivi, trasmette una relazione  al  Parlamento  nella
quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli  scostamenti,
nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 
    7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
all'articolo 10, comma 6». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di stabilita' finanziaria 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le  parole:  «della
legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
di entrata disposte dalla legge di stabilita'»; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le maggiori entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»; 
    c) all'articolo 40,  comma  2,  lettera  h),  primo  periodo,  le
parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto  della
peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Controllo sulla finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 4 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
sostituite dalle seguenti:  «l'integrazione  delle  attivita'  svolte
dalle»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-bis. Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'ISTAT,
nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali,  fornisce  alle
Camere, su richiesta, i dati e le  elaborazioni  necessari  all'esame
dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 

        
      
                               Art. 5 
 
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
  della disciplina per la gestione del bilancio  e  di  potenziamento
  della funzione del bilancio di cassa 
 
  1.  L'articolo  42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino  della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per  la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della  funzione
del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in  termini
di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
      a) razionalizzazione della disciplina  dell'accertamento  delle
entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
      b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di  cassa,
previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
tesoreria; 
      c) ai fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
base del quale ordina e paga le spese; 
      d)  revisione  del  sistema  dei  controlli  preventivi   sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
previsto alla lettera c); 
      e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione  della
nuova disciplina; 
      f) considerazione, ai fini della  predisposizione  del  decreto
legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
      g) previsione  della  graduale  estensione  delle  disposizioni
adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
dall'articolo 2 della presente legge; 
      h) rilevazione delle informazioni necessarie  al  raccordo  dei
dati di bilancio con i criteri previsti per la  redazione  del  conto
consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
    2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione  della  durata
massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti   per
materia  e  alla  Corte  dei  conti  un  rapporto  sull'attivita'  di
sperimentazione. 
    3. Lo schema di decreto di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
sia espresso il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova  trasmissione,  il  decreto
puo' essere comunque adottato dal Governo. 
    4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
presente articolo». 
  2. La rubrica del capo V del titolo  VI  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Riordino   della
disciplina per la gestione del bilancio dello Stato  e  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa». 
  3. All'articolo 4, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono  sostituite
dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 
  4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  le  parole:  «dell'adozione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del potenziamento della funzione». 

        
      
                               Art. 6 
 
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
  2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
  2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
  febbraio 2011, n. 10 
 
  1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
  2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
entro il 30 settembre». 
  3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 17-sexies e' abrogato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
        Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole:   «alla   Relazione
sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
«al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui  all'articolo
10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»; 
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 10,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF  di  cui  all'articolo
10-bis»; 
      3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge  5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente  per
il coordinamento della  finanza  pubblica",»  sono  soppresse,  e  le
parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del DEF»; 
      4) al comma 4, le parole: «la Decisione  di  finanza  pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF  di
cui all'articolo 10-bis»; 
    c) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «comma  2,   con   i   loro   eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»; 
      2) al comma 3, lettera m), le parole:  «10,  comma  2,  lettera
f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»; 
      3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla  nota»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  «da  una  nota
tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
      5) al comma 10, le parole:  «all'articolo  10,  comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»; 
    d)  all'articolo  13,  comma  1,  dopo   le   parole:   «elementi
informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla  ricognizione
di cui all'articolo 1, comma 3, e»,  dopo  la  parola:  «accessibile»
sono  inserite  le  seguenti:  «all'ISTAT  e»  e  dopo   le   parole:
«coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti:  «,
l'ISTAT»; 
    e) all'articolo 14, al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF» e al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    f) all'articolo 17, comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF»; 
    g) all'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF»; 
    h)  all'articolo  21,  al  comma  1,   le   parole:   «ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera a),  nella  Decisione  di  cui  al
medesimo articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e  al  comma  16,  le
parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»; 
    i) all'articolo 22, al comma 1: 
      1) all'alinea, primo periodo, le parole:  «nella  Decisione  di
cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «nella  Decisione  di  cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
    l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    m) all'articolo 40: 
      1) al comma 1, le parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni»; 
      2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «.  Ai  fini  dell'attuazione  del  precedente  periodo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per  l'esercizio  finanziario
2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
cui all'articolo 3»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        «g-bis) introduzione in via sperimentale di  un  bilancio  di
genere, per la valutazione del  diverso  impatto  della  politica  di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di  denaro,  servizi,
tempo e lavoro non retribuito»; 
      4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione  di  cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
    n) all'articolo 48: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei contratti stipulati per operazioni  di  finanziamento
che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione  pubblica  e'
inserita apposita clausola  che  prevede,  a  carico  degli  istituti
finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello  Stato,   all'ISTAT   e   alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  di  finanziamento,  con  indicazione
della data e dell'ammontare della stessa, del  relativo  piano  delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e  quota  interessi,  ove  disponibile.  Non  sono  comunque
soggette a comunicazione le operazioni  di  cui  all'articolo  3  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
fino a un massimo di 50.000 euro»; 
    o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
    p) all'articolo 52,  comma  2,  le  parole:  «alla  Decisione  di
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «al  Documento  di
economia e finanza». 
  2. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge  30
dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) esamina, in apposite sessioni, il  Documento  di  economia  e
finanza e la Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
successive modificazioni;». 
  3. L'articolo  4-ter  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e'
abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e' abrogato. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                             Consiglio dei Ministri   
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati (atto n. 3921): 
    Presentato dall'on. Giorgetti. 
    Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13
dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II,  VI,  VIII,  XIV  e
questioni regionali. 
    Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12,  25,  26
gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011. 
    Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n.  3921-A)
relatore on. Baretta. 
    Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il  9  febbraio
2011. 
Senato della Repubblica (atto n. 2555): 
    Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª  e
questioni regionali. 
    Esaminato dalla 5ª commissione, in  sede  referente,  il  22,  23
febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011. 
    Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed  approvato,  con
modificazioni, il 23 marzo 2011. 
Camera dei deputati (atto n. 3921-B): 
    Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28
marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
29, 30 e 31 marzo 2011. 
    Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011.